REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 8 APRILE 2009 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 3 aprile 2009, n. 4.
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1.  Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2009, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
2.  Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all'assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24.
Art.  2.
Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25

1.  E' consentita, sino al 30 aprile 2009, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
2.  Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in 9.072 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2009, mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 10.2.2.6.2 - capitolo 813901).
3.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le residue disponibilità dell'U.P.B. 10.2.2.6.2 - capitolo 813901, al netto delle utilizzazioni di cui al comma 2, sono destinate ad incremento dell'U.P.B. 4.2.2.8.1 - capitolo 613903.
4.  Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, le parole "per i primi tre mesi, una somma sino a 10.000 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "per i primi quattro mesi, una somma di 13.000 migliaia di euro".
5.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.
Art.  3.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 aprile 2009.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 aprile 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CIMINO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  INCARDONA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  SORBELLO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"1.  L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.
2.  In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.
3.  La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui".
La legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 reca: "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 dicembre 2008, n. 60".
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24, recante "Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009.", così dispone:
"Esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2009. - 1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2009, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, la nota di variazioni, presentata all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione del disegno di legge n. 328 - Stralcio I "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo".
2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo della Sicilia 2000-2006, nei Programmi operativi 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e, per interventi nel settore della forestazione e per gli interventi di protezione civile.
3. La validità alla gestione all'esercizio provvisorio, concessa ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applica a quanto riportato nella Tabella "H" allegata alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 1.".
Nota all'art. 2, commi 1 e 4:
L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante: "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo", per effetto delle modifiche apportate dal comma 4, risulta il seguente:
"Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. - 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.
2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.
3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008.
5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, al Comune di Palermo, quale quota per i primi quattro mesi, una somma di 13.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.
6.  Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
7.  Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a)  19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;
b)  45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;
c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.
Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.
9.  Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.
11.  All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.
14.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 396
"Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, (Cimino) il 24 marzo 2009.
D.D.L. n. 388
"Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Digiacomo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano il 19 marzo 2009.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) rispettivamente il 24 marzo 2009 ed il 19 marzo 2009.
Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 73 del 25 marzo 2009.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 73 del 25 marzo 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 73 del 25 marzo 2009.
Relatore: Savona.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 78 del 25 marzo 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 78 del 25 marzo 2009.
(2009.13.880)017


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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