REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 APRILE 2009 - N. 14
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 2009.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Oliveri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la nota prot. n. 10120 dell'1 dicembre 2008, pervenuta il 2 dicembre 2008, a mezzo fax prot. n. 54694, con la quale il segretario generale del comune di Oliveri (ME) ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 29 novembre 2008, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, con 11 voti favorevoli ed 1 contrario, su 12 consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, sig. Nicolò Bertino;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale, nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il consiglio comunale, comporta l'immediata cessazione degli organi elettivi del comune;
Rilevato, altresì, che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come modificato dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il decreto presidenziale n. 28/serv. 2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 marzo 2003 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Oliveri (ME).

Art. 2

Nominare il dr. Vernaci Salvatore commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv. 2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere è posto a carico del comune di Oliveri.
Palermo, 11 marzo 2009.
  LOMBARDO 
  SCOMA 

(2009.10.723)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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