REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 APRILE 2009 - N. 14
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 febbraio 2009.
Approvazione di variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota comunale prot. n. 75917 del 2 ottobre 2008, con la quale il comune di Villarosa ha trasmesso la delibera C.C. n. 26 del 7 agosto 2008, di adozione della variante al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente;
Visto il parere n. 13 del 5 novembre 2008 dell'U.O. 4.3 del servizio 4 del dipartimento urbanistica, che di seguito si trascrive:
"Premesso che:
Con nota prot. n. 12618 del 2 ottobre 2008, assunta al prot. di questo Assessorato al n. 75917 del 7 ottobre 2008, il comune di Villarosa ha trasmesso per l'approvazione la variante indicata in oggetto adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 7 agosto 2008.
La suddetta variante era stata già adottata dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 39/2002 e a seguito di esame da parte dell'Assessorato, a conclusione del procedimento amministrativo, la medesima non è stata ritenuta meritevole di approvazione in quanto non consentiva una lettura univoca ed agevole delle modifiche introdotte nelle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio, alla luce della normativa contenuta nello strumento urbanistico vigente.
Infine veniva rilevata la mancanza di particolari analisi di approfondimento in ordine alle tipologie di intervento nella zona A.
Il comune di Villarosa, con la ritrasmissione della variante riadottata con delibera consiliare n. 26 del 7 agosto 2008, ha sottolineato che permangono ad oggi tutte le necessità che hanno spinto l'amministrazione a redigere la variante in argomento, e che non dispone delle risorse necessarie per rielaborare un'ulteriore variante, né tanto meno un piano particolareggiato del centro storico, e di conseguenza sono da ritenere validi sia lo studio geologico che quello agricolo forestale che accompagnano il vigente piano regolatore generale.
Il comune rileva altresì che la proposta di variante ha rilevanza attuale e ritiene che non può essere disperso un lavoro che ha avuto un costo, secondo un principio irrinunciabile da parte del medesimo comune, alla luce dei più ampi principi dell'ordinamento, sottolineando la ragionevolezza della riproposizione, l'adeguatezza riferita al contenuto della norma e la buona fede nelle azioni poste in essere.
La variante ritrasmessa per l'esame è stata integrata pertanto da nuovi elaborati esplicativi e adeguati ai rilievi sollevati dal Consiglio regionale dell'urbanistica e risulta costituita dagli atti ed elaborati che di seguito si riportano:
Visti:
-  la delibera di G.M n. 85 del 22 luglio 2008, con la quale si prende atto della variante al regolamento edilizio comunale e alle norme di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente;
-  la delibera di C.C. n. 26 del 7 agosto 2008, con la quale è stata adottata la variante al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale ed i relativi elaborati allegati, siglati dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale, dal consigliere anziano e dal segretario comunale, consistenti in:
Relazione generale sulle varianti
1.1  catasto anni 30 (1.1a Villarosa, 1.1b Villapriolo);
1.2 catasto contemporaneo (1.2a Villarosa, 1.2b Villapriolo);
1.3  confronto tra catasti (1.3a Villarosa, 1.3b Villapriolo);
1.4 definizione degli aggregati e delle tipologie funzionali dei centri storici (1.4a Villarosa, 1.4b Villapriolo);
1.5  planimetria del centro storico con gli edifici in cui permangono caratteri tipici (1.5a Villarosa, 1.5b Villapriolo);
1.6  rilievo fotografico degli isolati del centro storico (1.6a Villarosa settore A, 1.6b Villarosa settori B, C, D, 1.6c Villapriolo settore E);
1.7  foto dinsieme
-  variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale;
-  variante alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive;
-  variante alle norme del regolamento edilizio;
-  relazione sulle principali variazioni;
-  variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale (testo coordinato);
-  variante alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive (testo coordinato).
Variante al regolamento edilizio comunale (testo coordinato) attestazione del segretario comunale di pubblicazione delibera di c.c. n. 26 del 7 agosto 2008.
Visti:
-  nota dell'ufficio del Genio civile di Enna, prot. n. 6402 del 12 settembre 2002;
-  l'avviso di deposito atti relativo alla variante affisso all'albo pretorio in data 15 novembre 2002;
-  certificato di pubblicazione dell'avviso per 20 giorni consecutivi dal 25 settembre 2002 all'11 novembre 2002 reso dal segretario comunale;
-  manifesto murale affisso in luoghi pubblici a firma del responsabile del settore tecnico;
-  l'avviso di deposito atti della variante pubblicato sul quotidiano a diffusione regionale Gazzetta del Sud del 28 settembre 2002;
-  l'avviso di deposito atti della variante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell'11 ottobre 2002;
-  certificato di regolare deposito degli atti dal 25 settembre 2002 all'11 novembre 2002 reso dal segretario comunale;
-  certificazione del segretario comunale dalla quale risulta che non sono state prodotte opposizioni né in termine nè fuori termine;
Rilevato che:
-  Il comune di Villarosa è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 546/D.R.U. del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 31 marzo 2000, i cui vincoli risultano decaduti.
La variante alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio comunale, tuttavia, si è resa necessaria per consentire uno snellimento ed una ordinaria attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, senza dovere ricorrere e/o rimandare agli strumenti attuativi, che risultano onerosi ed impraticabili da parte dell'amministrazione comunale. Infatti le attuali norme in tutte le zone comprese l'urbano consolidato rinviano l'attuazione a piani particolareggiati. I rimandi ad altri strumenti di pianificazione la cui elaborazione ha costituito un serio problema, soprattutto per l'incidenza cospicua che ha nell'esiguo bilancio dell'amministrazione hanno, di fatto, incrementato il processo di degrado e di abbandono di alcune zone del centro storico e del tessuto consolidato e urbanizzato, procrastinando invece l'auspicabile processo di recupero e di riqualificazione.
La variante si può riassumere come segue:
A - Le norme tecniche di attuazione
Zona A
Vengono dettate regole sui caratteri tipologici funzionali e fisici e sui materiali da utilizzare, e più precisamente:
 1)  copertura;
 2)  pareti esterne;
 3)  paramenti murari come stipiti architravi, mensole ed elementi di coronamento;
 4)  colori delle facciate;
 5)  infissi esterni;
 6)  ringhiere;
 7)  grondaie, pluviali e simili;
 8)  recinzioni;
 9)  pavimentazione degli spazi esterni;
10)  insegne sulle facciate;
11)  urbanizzazioni di superficie e arredo urbano.
Viene definita una densità edilizia massima in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Viene introdotta la possibilità di effettuare i seguenti interventi:
Ristrutturazione edilizia - Ammessa con singola concessione per l'edilizia di base e gli edifici privi di caratteri tipici. Gli interventi dovranno prevedere l'adeguamento di tutti i caratteri costruttivi a quelli dettati per la zona dalle presenti norme. Per gli edifici specialistici e quelli monumentali (su cui permangono caratteri tipici) è ammessa solo previa approvazione di strumenti attuativi, limitatamente alle parti deteriorate o staticamente compromesse e alle parti interne dell'edificio a condizione che vengano salvaguardati i caratteri di rilevanza prospettica, eliminate le eventuali superfetazioni e adeguati tutti i caratteri costruttivi a quelli dettati per la zona dalle presenti norme.
Ristrutturazione urbanistica - Ammessa solo per edifici in condizioni di degrado strutturale previa approvazione di strumenti attuativi, pubblici o privati.
L'intervento dovrà riguardare un ambito urbano compiuto senza determinare relitti.
Un isolato è certamente un ambito urbano compiuto.
Questo intervento non potrà riguardare edifici specialistici o monumentali.
Sopraelevazione - Ammessa per l'edilizia di base, con concessione, sino al raggiungimento degli indici urbanistici previsti per la zona.
Ampliamento - Ammesso con concessione l'ampliamento con la realizzazione di nuovi volumi staccati dalla preesistenza sino all'impegno degli indici consentiti e nel rispetto di tutte le prescrizioni delle presenti norme per la zona.
Questa fattispecie è applicabile solo alle unità edilizie che presentano ampi spazi scoperti non occupati da giardini o pertinenze storiche di palazzi.
E' vietato l'ampliamento che occupi spazi interni (Cortili, patii, chiostrine).
Nuova edificazione - Ammessa con singola concessione:
La demolizione e la costruzione di un nuovo edificio, con sagoma diversa dall'esistente per le unità edilizie in C.A. o prive di caratteri tipici o costituente edilizia di base, nei limiti degli indici e dei caratteri di zona. La ricostruzione di unità edilizie demolite e rimaste inedificate.
La nuova costruzione di aree libere che non rappresentino pertinenze storiche di edifici.
Riqualificazione edilizia - Sempre ammessa e obbligatoria per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
Riqualificazione ambientale degli spazi pertinenziali - Sempre ammessa e obbligatoria per gli spazi pertinenziali di edifici soggetti a interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
Riqualificazione urbana - Sempre ammessa con approvazione della giunta municipale.
Zone B
Vengono dettate regole sui caratteri tipologici funzionali e fisici e sui materiali da utilizzare.
Inoltre vengono ricompresse nella zona B3 le preesistenze, ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, ad essa confinante, che di per sé non rappresenta destinazione di zona. Per le suddette preesistenze viene dettata una normativa per gli interventi di recupero.
Rimane invariata la densità fondiaria.
Zone C
Viene previsto l'obbligo di realizzare, nei piani attuativi, appositi spazi di aggregazione senza barriere nonché negozi di prima necessità (esercizi di vicinato) (vedi punto 8).
Rimane invariata la densità fondiaria.
Zone D
Viene mantenuta la suddivisione nelle zone D1.1, D1.2, D1.3.
La zona D1.1 rappresenta una zona produttiva con insediamento esistente per la produzione di laterizi, ubicata nella parte occidentale dell'abitato e contigua alla zona B2. Essa è caratterizzata da un elevato degrado edilizio e ambientale.







La zona D1.2 è una zona produttiva con insediamento esistente per la lavorazione di materie plastiche, ubicata ad est del nucleo urbano principale in prossimità del lago. Per questa zona vengono sostanzialmente mantenuti i contenuti delle vigenti norme, integrate dall'obbligo di circoscrivere il lotto con alberi d'alto fusto e/o spazi di verde rampicante lungo tutto il perimetro e dalla possibilità di riconvertire ad altra destinazione produttiva compatibile col territorio a condizione che si attui attraverso un intervento di riqualificazione edilizia e ambientale.
La sottozona D1.3 rappresenta una zona a specifica destinazione produttiva da realizzare a ridosso della frazione di Villapriolo mediante apposito piano attuativo (P.I.P.). Rimangono sostanzialmente invariate le potenzialità edificatorie ed inoltre vengono aggiunte le seguenti norme:
-  all'interno della zona e a ridosso dello spazio di verde pubblico si possono realizzare manufatti destinati al ristoro in misura complessiva non superiore a mq. 300;
-  è ammesso, altresì, in sede di P.I.P., destinare un lotto ad uffici per le associazioni delle categorie presenti nella zona produttiva;
-  tutti gli interventi dovranno curare l'inserimento nell'ambiente circostante e prevedere tutti gli accorgimenti possibili per attenuare l'impatto ed evitare inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'aria.
Zona E
La zona E non ha sottozone però in base agli insediamenti che in essa sono consentiti viene distinta nel seguente modo:
E1 - Insediamenti agricoli in senso stretto per l'agricoltura e la zootecnia;
E2  -  Insediamenti residenziali in zona agricola;
E3  -  Insediamenti produttivi a carattere artigianale;
E4  -  Insediamenti produttivi in genere al servizio dell'agricoltura e la zootecnia;
E5  -  Insediamenti produttivi al servizio della viabilità e del traffico in zona E;
E6  -  Aree di interesse archeologico e/o storico-culturale, in zona agricola, (queste aree sono indicate nella tav. di piano in scala 1:10.000, tav. 3.1);
E7  -  Insediamenti rurali esistenti di interesse storico-architettonico.
La scheda norma della zona E viene articolata in maniera dettagliata dettando le regole per i diversi tipi di intervento possibili e, soprattutto, dettando regole per i caratteri costruttivi e tipologici da utilizzare nel territorio rurale.
Inoltre vengono aggiunte le seguenti prescrizioni di carattere generale.
a - Aree di interesse archeologico e storico-culturale
In prossimità delle aree di interesse archeologico e/o storico-culturale, indicate nella tav. di piano in scala 1:10.000, tav. 3.1, è vietata la realizzazione di nuove costruzioni mentre è consentito il restauro o la ristrutturazione di quelle eventualmente esistenti per tutti gli usi compatibili con la zona in base alle presenti norme. La prossimità è definita da un raggio di ml. 50 dall'area in cui si trovano i reperti ove sono consentiti interventi per la fruizione e la visitabilità dei siti, ivi compresi piccoli manufatti in legno per il ristoro laddove non esistono manufatti preesistenti, nel qual caso eventuali attività di ristoro dovranno essere in essi previste previo intervento di riqualificazione edilizia.
b - Insediamenti rurali esistenti di interesse storico-architettonico-culturale
Per gli insediamenti rurali esistenti di interesse storico-architettonico-culturale gli eventuali interventi dovranno essere attuati nella logica del recupero e della riqualificazione edilizia mantenendo i materiali tipici preesistenti, ove possibile, ed effettuando una preliminare analisi della storia e dei caratteri architettonici dell'insediamento, per quanto ragionevolmente possibile. Le vecchie miniere di zolfo hanno i caratteri di zona di insediamenti di interesse storico-culturale e su di esse possono essere effettuati solo interventi tendenti al recupero restaurativo per fini turistici, sociali e culturali.
Sono ammessi interventi che consentono la fruibilità delle vecchie miniere ai fini turistici. Sono altresì considerati insediamenti di interesse storico tutti quelli individuati e denominati nell'attuale cartografia IGM scala 1:25.000.
c - Manufatti al servizio di piccoli appezzamenti
Per piccoli appezzamenti di terreno agricolo, anche inferiori a 3.000 mq., ove non esistono fabbricati è consentita, previa concessione, la realizzazione di un manufatto al servizio del fondo, senza abitazione, nella misura dell'1% dell'estensione dell'appezzamento di terreno per il ricovero di attrezzi e piccoli macchinari, nella misura massima di mq. 25.
Tale manufatto dovrà essere a pianta rettangolare, non potrà superare l'altezza massima di ml. 3,50 e dovrà essere realizzato con copertura a tetto con tegole tradizionali e configurazione a capanna, a due falde uguali con i prospetti decorosamente rifiniti.
d - Margini dell'edificato e fasce alberate di recinzione urbana.
Le parti di territorio agricolo che si trovano a ridosso delle zone urbane prive di margini fisici definiti (strade, corsi di acque e simili) e che costituiscono una continuità dell'edificato vengono individuate come zone di margine urbano per una fascia compresa tra ml. 10 e ml. 20.
Entro la suddetta fascia potrà essere realizzato, da parte del comune, un margine di alberature d'alto fusto a filari che costituirà una fascia di congiunzione tra la città e la campagna. (Mura di verde).
E data facoltà ai privati proprietari dei lotti di confine con la zona agricola di realizzare direttamente il suddetto margine attraverso un progetto che preveda una trasformazione del terreno di margine per la realizzazione:
1)  di una fascia alberata avente profondità non inferiore a ml. 5,00, da cedere gratuitamente al comune;
2)  un incremento dell'edificato esistente sulla parte di fascia più prossima all'abitato entro una superficie non superiore al 50% della superficie totale della zona di margine urbano, con un indice di fabbricabilità pari a mc. 0,03 per ogni mq. della superficie complessiva di proprietà, oltre pertinenze e accessori, incrementata di un ulteriore volume pari a 0,3 mc. per ogni mq. di superficie destinata alla fascia alberata.
La suddetta potenzialità edificatoria potrà essere utilizzata anche in ampliamento dei fabbricati esistenti o in aggiunta alla potenzialità edificatoria dei lotti di confine.
Zona F
In questa zona sono state raggruppate tutte le attrezzature di interesse generale previste dal piano che sono state codificate in base alle specifiche destinazioni, più precisamente:
-  F1  -  aree per attrezzature sportive di interesse generale;
-  F2  -  aree per attrezzature scolastiche superiori alla scuola dell'obbligo;
-  F3  -  parchi (urbani, suburbani, tematici ecc.);
-  F4  -  cimiteri;
-  F5  -  aree di attrezzature di interesse generale per servizi urbani (serbatoi idrici, depuratori, discariche ecc.);
-  F6  -  aree di attrezzature di interesse generale in genere (sanitarie, ospedaliere, turistiche, tempo libero ecc.).
Queste ultime sono quelle non accompagnate da un simbolo specifico che ne individui la destinazione particolare ma destinabili alla realizzazione di tutti quei servizi pubblici che dovessero rendersi necessari nel periodo di validità del piano.
Vengono definiti indici e parametri, per quanto possibile, da utilizzare anche per gli interventi in zona F, e soprattutto vengono introdotte norme di carattere generale che sono in parte sostanzialmente modificative delle vigenti norme e più precisamente:
a)  nelle aree ad attrezzature di interesse generale per cui il piano regolatore generale non prevede specifica destinazione, il comune potrà operare in base alle proprie esigenze, preferibilmente attraverso un piano o un programma di settore delle attrezzature e impianti pubblici di interesse generale;
b)  parco suburbano.
Per la zona destinata dal piano regolatore generale a parco suburbano in adiacenza al lago di Villarosa, il comune potrà procedere alla redazione di un apposito piano attuativo (piano di utilizzazione del parco suburbano).
All'interno del parco sono consentiti spazi coltivati, infrastrutture di rete, attrezzature, corsi d'acqua, laghi.
Le attrezzature dovranno essere limitate al minimo indispensabile, onde conservare alle aree prescelte caratteristiche molto vicine alla naturalità.
Sono ammesse attrezzature al servizio di aree giochi per bambini, di aree per pic nic, per aree di campi di bocce e simili.
E' consentito l'uso di tabellazioni illustrative.
E ammesso il recupero dei manufatti delle miniere di zolfo ormai chiuse e delle aree di pertinenza al fine di una loro valorizzazione quali elementi testimoni della storia della comunità.
E' consentita la recinzione a protezione, possibilmente con paletti di castagno e filo metallico, accompagnata da piantumazione di essenze arbustive autoctone, da sistemare a siepi, in modo da consentire la libera circolazione della fauna.
Le opere di ripristino o restauro vegetazionale o di nuovo impianto vegetazionale, qualora necessitano, devono fare riferimento ad essenze autoctone compatibili con le condizioni ambientali dell'area interessata, orientandosi verso specie di maggiore rusticità.
Nelle more dell'acquisizione delle aree da parte dell'ente pubblico e della redazione del piano attuativo, sono consentiti, per singole concessioni, gli interventi a destinazione agricola diretta (agricoltura e zootecnia), agricola complementare (agriturismo ecc.), agricola alternativa (turismo rurale ecc.) e piccoli manufatti per la coltivazione di piccoli appezzamenti;
c)  vincoli preordinati all'espropriazione e loro decadenza.
Le zone F sono aree sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione.
La decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, senza che sia stata attivata la procedura d'esproprio, restituisce le aree, ad esclusione di quelle destinate alla viabilità, all'iniziativa privata con le seguenti prescrizioni:
1)  per le aree esterne al tessuto urbano, circondate cioè da tutti i lati da verde agricolo, saranno consentite le seguenti attività:
-  attività agricola diretta per l'agricoltura e la zootecnia;
-  attività residenziale in zona agricola;
-  le attività produttive previste per la zona E, con i parametri e i caratteri già dettati dalle presenti norme, calcolati sull'intera zona interessata, a condizione che venga ceduta al comune una superficie pari al 50% della superficie totale, che rimarrà destinata ad attrezzatura di interesse generale;
2)  per le aree interne o adiacenti, senza soluzione di continuità, alle zone destinate all'edificazione o ad opere di urbanizzazione, in analogia ai contenuti dell'art. 4 della legge n. 10/77, saranno consentiti:
-  la residenza con densità territoriale pari a 0,03 mc./mq., calcolata sull'intera area di proprietà sottoposta al vincolo, ma concentrata sul 20% della stessa, e altezza massima pari a ml. 7,00, previa esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria necessarie a servire il lotto e cessione gratuita al comune di un'area pari al restante 80% della superficie totale dell'area che rimarrà destinata ad attrezzatura di interesse generale. La parte ceduta darà diritto al richiedente di utilizzare un ulteriore volume, all'interno della parte rimasta di proprietà privata, pari a 0,3 mc. per ogni mq. di cessione;
-  insediamenti a carattere turistico, artigianale di servizio, commerciale e direzionale con superficie coperta pari al 10% dell'intera zona sottoposta a vincolo, ma concentrata sul 20% della stessa, e altezza massima pari a ml. 7,00, previa esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria necessarie a servire il lotto e cessione gratuita al comune di un'area pari all'80% della superficie totale della zona interessata che rimarrà destinata ad attrezzatura di interesse generale.
All'interno dell'area da cedere sarà realizzato uno spazio di viabilità e parcheggio pubblici su cui attestare la costruzione privata;
d)  aree su cui sono stati riproposti vincoli preordinati all'espropriazione del precedente strumento urbanistico.
Su queste aree qualora non sia stata già avviata la procedura espropriativa, ad esclusione della viabilità, è consentita l'iniziativa privata con le stesse prescrizioni previste per le aree di cui alla precedente lettera c;
e)  individuazione delle aree di cessione.
L'ubicazione delle aree da cedere di cui ai precedenti punti c) e d) sarà proposta dal richiedente e approvata dalla giunta municipale, previo parere della commissione edilizia comunale preliminarmente alla richiesta di concessione che dovrà includere la progettazione delle opere di urbanizzazione da realizzare;
f)  adeguamento piani e programmi settoriali.
Il comune avrà l'obbligo di rimodulare eventuali piani o programmi settoriali in relazione alle acquisizioni effettuate, con un processo dinamico, a cadenza possibilmente annuale;
g)  cessione gratuita di aree.
Tutte le cessioni gratuite di aree al comune dovranno avvenire con atto unilaterale di cessione stipulato dal notaio il cui schema dovrà, di volta in volta, essere approvato dalla giunta municipale.
Zone G
Le zone per opere di urbanizzazione non sono codificate ma di fatto si possono denominare con la lett. G ed esprimono le seguenti sottozone:
G1  -  attrezzature scolastiche;
G2  -  attrezzature di interesse comune, (sanitarie, religiose, ecc.);
G3  -  attrezzature per lo sport di base, (opera di urbanizzazione secondaria);
G4  -  attrezzature di verde pubblico a giardino, a piazza, a villa ecc. (opera di urbanizzazione primaria);
G5  -  parcheggi pubblici, (opera di urbanizzazione primaria);
G6 -  strade pubbliche urbane, (opera di urbanizzazione primaria).
Vengono definiti indici e parametri, per quanto possibile, da utilizzare anche per gli interventi in zona G, e soprattutto vengono introdotte norme di carattere generale che sono in parte sostanzialmente modificative delle vigenti norme e più precisamente:
a)  nelle aree destinate ad opere di urbanizzazione per cui il piano regolatore generale non prevede specifica destinazione, il comune potrà operare in base alle proprie esigenze, preferibilmente attraverso un piano o un programma di settore delle attrezzature e impianti pubblici urbanizzativi e di interesse generale;
b)  vincoli preordinati all'espropriazione e loro decadenza.
1)  Le zone destinate ad opere di urbanizzazione sono aree sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione.
2)  La decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, senza che sia stata attivata la procedura d'esproprio, restituisce le aree, ad esclusione di quelle destinate alla viabilità, all'iniziativa privata con le seguenti prescrizioni:
-  la residenza con densità territoriale pari a 0,03 mc./mq., calcolata sull'intera area di proprietà sottoposta al vincolo, ma concentrata sul 20% della stessa, e altezza massima pari a ml. 7,00, previa esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria necessarie a servire il lotto e cessione gratuita al comune di un'area pari al restante 80% della superficie totale, che rimarrà destinata a spazi per opere di urbanizzazione. La parte ceduta darà diritto al richiedente di utilizzare un'ulteriore volume, all'interno della parte rimasta di proprietà privata, pari a 0,3 mc. per ogni mq. di cessione.
-  insediamenti a carattere turistico, artigianale di servizio, commerciale e direzionale con superficie coperta pari al 10% dell'intera zona sottoposta a vincolo, ma concentrata sul 20% della stessa, e altezza massima pari a ml. 7,00, previa esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria necessarie a servire il lotto e cessione gratuita al comune di un'area pari all'80% della superficie totale della zona interessata che rimarrà destinata a spazi per opere di urbanizzazione;
-  all'interno dell'area da cedere sarà realizzato uno spazio di viabilità e parcheggio pubblici su cui attestare la costruzione privata;
c)  aree su cui sono stati riproposti vincoli preordinati all'espropriazione del precedente strumento urbanistico.
Su queste aree qualora non sia stata già avviata la procedura espropriativa, ad esclusione della viabilità, è consentita l'iniziativa privata con le stesse prescrizioni previste per le aree di cui alla precedente lett. b;
d)  individuazione delle aree di cessione e verifica degli standard.
L'ubicazione delle aree da cedere di cui ai precedenti punti b) e c) sarà proposta dal richiedente e approvata dalla giunta municipale, previo parere della commissione edilizia comunale preliminarmente alla richiesta di concessione che dovrà includere la progettazione delle opere di urbanizzazione da realizzare.
La proposta di individuazione dovrà essere accompagnata da una verifica complessiva degli standard urbanistici per l'intero nucleo urbano di riferimento (Villarosa o Villapriolo), in conseguenza della minore estensione che si viene a determinare con la possibilità concessa al privato, con i minimi previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Tale verifica dovrà essere parte integrante dell'istruttoria degli uffici e formalmente attestata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
e)  adeguamento piani e programmi settoriali.
Il comune avrà l'obbligo di rimodulare eventuali piani o programmi settoriali in relazione alle acquisizioni effettuate sia mediante cessione che mediante espropriazione, con un processo dinamico, a cadenza possibilmente annuale;
f)  cessione gratuita di aree.
Tutte le cessioni gratuite di aree al comune dovranno avvenire con atto unilaterale di cessione stipulato dal notaio il cui schema dovrà, di volta in volta, essere approvato dalla giunta municipale.
Zone H
Le nuove norme codificano e dettano regole per tutte le parti di territorio che costituiscono zone di rispetto o sottoposte a particolari vincoli come di seguito specificate.
a-H1 -  zone interessate da faglie sismiche:
si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative ed inoltre:
-  nelle zone che, in base allo studio geologico allegato al piano regolatore generale, sono interessate da faglie eventuali manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza dalla linea di faglia non inferiore a ml. 5,00. La zona di rispetto dalla faglia individuata perciò in ml. 5,00 per ogni lato potrà essere pertinenza degli eventuali manufatti e sistemata a verde o parcheggio.
b-H2  -  Fasce di rispetto cimiteriali:
si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative.
La fascia di rispetto cimiteriale è individuata negli elaborati grafici in ml. 200.
Detta misura, in base alle vigenti disposizioni di legge, può essere modificata, con specifiche procedure, con deliberazione del consiglio comunale.
Nel caso in cui ciò si dovesse verificare, il limite indicato negli elaborati di piano si intende automaticamente modificato in conformità all'atto deliberativo del consiglio comunale e le aree interessate saranno, di conseguenza, gravate o sgravate dal vincolo.
c-H3  -  Zone di rispetto delle strade:
all'interno del sistema urbano le fasce di rispetto dalle strade sono dettate dall'indice relativo alla distanza dal ciglio stradale, nelle strade extraurbane valgono le distanze stabilite dal vigente codice della strada.
Nel caso di variazioni apportate da fonti normative superiori a quelle delle presenti norme, le stesse si applicano automaticamente.
Lungo le fasce di rispetto dalle strade possono essere realizzati parcheggi, aree a verde e manufatti tecnologici (cabine elettriche e simili). I fabbricati dei rifornimenti di carburante dovranno rispettare le distanze dalle strade imposte dalla normativa.
Le superfici ricadenti nelle fasce di rispetto possono concorrere alla definizione degli indici edificatori ma utilizzate esclusivamente a verde e parcheggi.
d-H4  -  Zone di rispetto dai depuratori.
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative.
e-H5  -  Zone di rispetto da pozzi e sorgenti e serbatoi idrici per acqua potabile.
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative ed in ogni caso dovrà essere garantita una fascia di rispetto non inferiore a ml. 10,00.
f-H6  -  Zone di rispetto da corsi d'acqua (laghi, fiumi, torrenti).
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative.
g-H7  -  Zone sottoposte a vincolo paesistico.
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative ed in ogni caso i progetti dovranno essere sottoposti agli organi di tutela.
h-H8  -  Zone archeologiche.
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative e dai decreti d'imposizione dei vincoli.
i-H9  -  Zone di instabilità geologica.
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative ed in ogni caso i progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta del Genio civile.
l-H10  -  Altre zone di rispetto o vincolate.
Si applicano le norme dettate dalle relative disposizioni legislative.
B - Le norme delle prescrizioni esecutive
Questo elaborato mantiene la sua impostazione e subisce solo qualche modificazione, le più significative delle quali riguardano:
-  l'art. 13 ove dagli strumenti di attuazione vengono esclusi ulteriori strumenti urbanistici attuativi stante che le prescrizioni esecutive sono già piani particolareggiati;
-  l'art. 15 sui soggetti realizzatori ove nell'attuazione con lo strumento del comparto viene esclusa la possibilità di espropriare gli immobili che sono regolarmente abitati.
C)  Il regolamento edilizio comunale
Anche questo elaborato mantiene la sua impostazione e subisce qualche modificazione, le più significative delle quali riguardano:
-  le definizioni che vengono rinviate a quelle date dalle norme di attuazione del piano regolatore generale, al fine di evitare eventuali discordanze;
-  il titolo III relativo ai piani attuativi ove vengono approfonditi il contenuto dei piani di recupero e le relative procedure.
Considerato che:
-  Il comune di Villarosa è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 546 del 28 dicembre 1999;
-  sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante giusta attestazione in data 2 ottobre 2008 da parte del segretario comunale;
l'ufficio del Genio civile di Enna con nota prot. n. 6402 del 12 settembre 2002 ha preso atto della relazione sui contenuti della variante proposta alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio;
la proposta della variante riveste interesse pubblico nella considerazione che è finalizzata a consentire a snellire e rendere immediatamente attuabili le previsioni dello strumento urbanistico generale con favorevoli ricadute economiche sul territorio;
la normativa è finalizzata a conseguire un risultato già nel breve e nel medio periodo, fatto questo che oggi rappresenta il principale problema in quasi tutti i centri storici della Sicilia, ed essa in relazione ai ragionevoli approfondimenti delle analisi effettuate e una normativa che si preoccupi dei caratteri costruttivi e architettonici degli interventi, della conservazione di alcuni elementi tipici sia funzionali che compositivi, trova coerenza con il contenuto della circolare della direzione regionale dell'urbanistica dell'11 luglio 2000, n. 3.
Per i centri storici di Villarosa e Villapriolo infatti è stato operato un approfondimento dell'analisi, per dettare norme immediatamente applicabili sia negli interventi di conservazione che di trasformazione degli edifici mentre per gli altri sono state riviste le norme di attuazione puntando sull'individuazione di caratteri di qualità urbana e territoriale da rispettare negli interventi, senza modificare nella sostanza gli indici volumetrici che concorrono alla definizione degli standard urbanistici.
I nuovi testi delle NTA e del REC coordinati, consentano una chiave di lettura chiara ed inequivocabile.
Tuttavia, in presenza dell'avvenuta decadenza dei vincoli già alla data del 30 giugno 2008, e in relazione all'obbligo della revisione del piano regolatore generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, tutta la rinormazione delle zone destinate ad attrezzature di cui alla lett. F, G e alla situazione vincolistica di cui alla lett. H fatte salve quelli discendenti da leggi, non possono essere approvate tenuto conto che le aree interessate sono da considerarsi zone bianche da rinormare secondo le procedure dettate per la formazione e/o revisione del piano regolatore generale ai sensi della predetta legge regionale o mediante apposite varianti urbanistiche per consentire la realizzazione di opere pubbliche.
Per le medesime ragioni sono da disattendere le norme relative alla zona agricola E considerato che le stesse debbono trovare coerenza nella revisione generale dello strumento urbanistico generale; in ogni caso va fin da ora rilevato che il contenuto di alcune sottozone si pone in contrasto con le vigenti previsioni di legge (D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2, legge regionale n. 71/78).
La variante alla luce delle suddette considerazioni e salvo quanto appena sopracitato in merito alle zone F, G ed H, non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigente, e pertanto è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante al regolamento edilizio comunale e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente uniformata a quanto evidenziato nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 317 del 5 maggio 2004 adottata dal consiglio comunale con delibera n. 26 del 7 agosto 2008 con le prescrizioni di cui ai sopra considerata.";
Vista la nota prot. n. 538 del 7 gennaio 2009 di trasmissione al comune di Villarosa delle valutazioni rese con parere dell'U.O. 4.3 n. 134 del 5 novembre 2008 sulla variante in questione per le controdeduzioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11bis della legge n. 10/91;
Vista la nota comunale prot. n. 1650/09 del 3 febbraio 2009 a firma congiunta del progettista della variante, del responsabile dell'U.T.C. e del sindaco, con la quale nel valutare positivamente il parere espresso seppure con esclusione per alcune zone, hanno rassegnato ulteriori chiarimenti sulla variante in questione per le determinazioni finali di competenza;
Visto il parere n. 1 del 18 febbraio 2009 dell'U.O. 4.3 del servizio 4 del dipartimento urbanistica reso sulle controdeduzioni comunali, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Il comune di Villarosa con nota prot. n. 1650/09 del 3 febbraio 2009 assunta in data 4 febbraio 2009 al prot. n. 9963 a firma congiunta del progettista della variante, del responsabile dell'ufficio tecnico e del sindaco, ha rassegnato le controdeduzioni valutando positivamente il parere reso e operando un ulteriore chiarimento sulle zone destinate ad attrezzature e sulle zone E agricole oggetto di valutazioni negative rappresentando in particolare rispettivamente per le zone oggetto di rilievo quanto di seguito trascritto:
"Con riferimento alla nota prot. n. 538 del 7 gennaio 2009, di codesto Assessorato, questo comune ritiene di dover valutare positivamente il parere espresso seppure con le esclusioni operate per le zone agricole e per le zone destinate a spazi pubblici (zone F, G ed H) per le quali il detto parere ha ritenuto necessaria una revisione del piano regolatore generale, in seguito alla decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione avvenuta il 30 giugno 2008.
Appare opportuno però rappresentare alcune considerazioni al fine di operare un ulteriore chiarimento sulla logica delle suddette norme "escluse".
Zone E
Le norme modificate si prefiggono essenzialmente due scopi.
Il primo, che non modifica di fatto le norme esistenti, è quello di dettagliare, in maniera più analitica, gli interventi ammessi e le modalità di attuazione dell'attuale normativa di Piano.
Dettare regole di carattere ambientale e architettonico al fine di evitare interventi contrastanti con i caratteri del territorio, (coperture, colorazioni ecc.).
Specificare meglio le possibilità d'intervento sulle zone di interesse archeologico e sugli immobili di interesse storico.
Il secondo modificativo delle attuali norme, contenuto essenzialmente nei paragrafi c-d del punto 8 relativo alla zona E, è quello di introdurre la possibilità di realizzare manufatti di piccole dimensioni con destinazione agricola (punto 8 par. c) quindi non cofliggente con la destinazione, anche alla luce della specificità della condizione socioeconomica del comune, ove il possesso di piccoli appezzamenti agricoli regolarmente coltivati da soggetti che non esercitano l'attività di agricoltore rappresenta un'esigenza e interpreta una cultura comune tra l'altro a molte altre piccole realtà siciliane. Questa norma consente di mantenere un presidio più attivo in alcune parti del territorio e di regolamentare un'esigenza che non può avere nessun fine speculativo.
Attuare un meccanismo che consenta la riqualificazione dei margini dell'edificato attraverso fasce alberate di "recinzione urbana", senza la necessità di operare espropriazioni che tra l'altro non sarebbero possibili per le casse del comune.
In relazione alle sottozone "Virtuali" E2 (Insediamenti residenziali in zona agricola) ed E3 (Insediamenti produttivi a carattere artigianale) appare necessario precisare che la codifica delle stesse non è stata effettuata per disegnare nuove zone ma per dare una denominazione alle destinazioni consentite rispettivamente:
dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 2 aprile 1968 che nel definire un limite di densità edilizia per le abitazioni implicitamente ne consente la realizzazione, come d'altronde contenuto nelle attuali norme d'attuazione, e nel comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
La modifica normativa si limita a precisare una serie di dettagli che le norme di legge non prevedono (altezza massima, rapporto massimo di copertura, pendenze massime e minime delle falde dei tetti ecc.), oltre che a dettare norme di "qualità" ambientale ed architettonica;
dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, che consente la realizzazione di insediamenti a carattere artigianale in zona agricola con determinate condizioni.
Se si esamina il nuovo dettato normativo lo stesso fa specifico riferimento alla legge regionale punto 7, par. b3 che recita testualmente:
La necessità del dettaglio normativo individuato nel punto 6-indici e parametri (definizione di altezza massima, lotto minimo ecc.) deriva dal fatto che la disposizione di legge nella sua generica definizione non potendo scendere al dettaglio di norma regolamentare ha creato non poche difficoltà nella sua concreta applicazione.
Zone F, G, H
In primo luogo deve essere precisato che con la variante normativa non vengono riproposti i vincoli preordinati all'espropriazione in quanto la variante non riprogetta il piano e non modifica la zonizzazione vigente. Le norme dettate con la variante si rivolgono alle aree già acquisite o acquisibili con le procedure previste dalla legge.
Anche per queste zone le variazioni hanno due finalità.
La prima che non modifica sostanzialmente le attuali norme tende a dettare regole di carattere più specifico anche per le zone destinate a pubblici servizi, come indici e parametri edificatori.
La seconda affronta espressamente la problematica della decadenza dei vincoli che è già avvenuta nel tentativo di offrire al comune un'opportunità per l'acquisizione delle aree che presuppone la volontà del proprietario dell'area e tende a scongiurare gli effetti della decadenza che potrebbero essere devastanti per la realizzazione delle infrastrutture previste.
Per questo motivo si è fatto ricorso al meccanismo della perequazione urbanistica, che potrebbe consentire l'acquisizione delle aree senza esborsi da parte del comune.
Vero è che ad oggi né lo Stato né la Regione siciliana hanno concretizzato una riforma urbanistica che affronti il problema della attuazione dei piani regolatori per la parte relativa agli spazi pubblici che risultano di fatto irrealizzabili a causa dei costi degli espropri e del limite temporale della vigenza dei vincoli.
Il dettato normativo introdotto per le zone "pubbliche" vuole essere un onesto tentativo di affrontare per tentare di risolvere il problema.
Va rilevato d'altronde che il principio perequativo è stato già approvato nella nostra Regione, in alcune varianti ed in alcuni piani regolatori (es. Ragusa).
Le superiori osservazioni e controdeduzioni non vogliono sminuire la bontà del parere reso alla variante che soddisfa per buona parte questa amministrazione che come obiettivo principale ha la riqualificazione del centro storico.
E' sembrato opportuno però offrire a codesto Assessorato un ulteriore spunto di riflessione per valutare la portata delle varianti per le quali ha ritenuto rinviare ad una revisione generale del piano regolatore generale, anche alla luce delle difficoltà oggettive che il comune potrebbe riscontrare per la revisione che, salvo ulteriori approfondimenti e salvo che per la problematica dei vincoli oggi questa Amministrazione ritiene inutile anche perché senza una modifica del sistema con cui sino ad oggi si è affrontato il problema dei vincoli preordinati all'espropriazione lo stesso si riproporrebbe ciclicamente ad ogni revisione del piano. Senza considerare che il problema per il comune di Villarosa è già attuale in quanto i vincoli sono già decaduti e a partire da subito i proprietari delle aree potrebbero invocare gli effetti della decadenza.
Per quanto sopra si chiede di poter rivedere il parere nella parte riguardante le zone che sono state escluse anche ponendo eventuali condizioni per quelle parti che non si dovessero ritenere approvabili.
Infine si precisa che per non ritardare l'attuazione delle nuove norme nella parte in cui il parere è stato reso favorevolmente, considerato che le eventuali decisioni di codesto Assessorato per quanto espresso nella presente nota non interferiscono con essa, questa Amministrazione ritiene di dover intanto accettare il parere già espresso nelle more delle ulteriori decisioni sulla parte esclusa".
Considerato che:
Le controdeduzioni rese dal comune risultano esaustive, comprensibili ed attendibili, anche in riferimento alle procedure di revisione dei piani regolatori generali che impegnano tempi insostenibili per le comunità insediate; tra l'altro occorre anche considerare che alcune norme contenute nella variante in questione risultano coerenti con il contenuto del disegno di legge relativo alle norme del governo del territorio, là dove in particolare vengono stabiliti alcuni principi fondamentali in materia di gestione, tutela, disciplina dell'uso e delle trasformazioni del territorio, anche nelle sue implicazioni di natura paesistica, ai principi di sussidiarietà, sostenibilità sociale ed economica e in ultimo non indifferente di perequazione.
Inoltre alla luce delle suddette controdeduzioni, la variante normativa non costituisce alcun ostacolo all'amministrazione ai fini della revisione del piano regolatore generale, di cui resta obbligato a termine della vigente legislazione e/o ai cittadini, in quanto sono finalizzate a perseguire come obiettivo di fondo la puntuale regolamentazione edilizia dei centri abitati di Villarosa e Villapriolo, e l'attuazione mediante l'efficienza e l'equità dei sistemi insediativi, dei servizi e delle reti che li servono di cui i cittadini hanno diritto.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere di accogliere integralmente le controdeduzioni formulate dal comune di Villarosa con nota prot. n. 1650/2009 del 3 febbraio 2009 e di ritenere pertanto meritevole di approvazione la variante al regolamento edilizio comunale e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente uniformata a quanto evidenziato nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 317 del 5 maggio 2004 adottata dal consiglio comunale con delibera n. 26 del 7 agosto 2008.";
Ritenuto di poter condividere il suddetto parere n. 1 del 18 febbraio 2009 reso dall'unità operativa n. 4.3/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 71/78, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Villarosa con nota prot. n. 75917 del 2 ottobre 2008 e in conformità ai pareri n. 13 del 5 novembre 2008 e n. 1 del 18 febbraio 2009 resi dall'unità operativa n. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato, è approvata la variante al regolamento edilizio comunale e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Villarosa, con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 26 del 7 agosto 2008.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 26 del 7 agosto 2008;
2)  nota dell'ufficio del Genio civile di Enna prot. n. 6402 del 12 settembre 2002;
3)  relazione generale sulle varianti:
1.1)  catasto anni 30 (1.1a Villarosa, 1.1b Villapriolo);
1.2)  catasto contemporaneo (1.2a Villarosa, 1.2b Villapriolo);
1.3)  confronto tra catasti (1.3a Villarosa, 1.3b Villapriolo);
1.4)  definizione degli aggregati e delle tipologie funzionali dei centri storici (1.4a  Villarosa, 1.4b Villapriolo);
1.5)  planimetria del centro storico con gli edifici in cui permangono caratteri tipici (1.5a Villarosa, 1.5b Villapriolo);
1.6)  rilievo fotografico degli isolati del centro storico (1.6a Villarosa settore A, 1.6b Villarosa settori B, C, D, 1.6c Villapriolo settore E);
1.7)  foto dinsieme;
4)  variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale;
5)  variante alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive;
6)  variante alle norme del regolamento edilizio;
7)  relazione sulle principali variazioni;
8)  variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale (testo coordinato);
9)  variante alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive (testo coordinato);
10)  variante al regolamento edilizio comunale (testo coordinato.

Art. 3

La variante al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso fisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Villarosa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 2009.
  LIBASSI 

(2009.10.699)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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