REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MARZO 2009 - N. 13
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 febbraio 2009.
Criteri e modalità per la concessione ed erogazione del contributo previsto dall'art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dal comma 43 dell'art. 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi;
Visto, in particolare, il comma 2 del richiamato art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale si prevede che con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del suddetto contributo;
Visto il parere espresso dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 42 del 18 novembre 2008;

Decreta:


Art.  1

1)  E' concesso agli imprenditori i cui esercizi sono ubicati nell'ambito dei centri urbani, la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata del traffico per almeno un mese nei centri medesimi, un contributo straordinario, a titolo di indennizzo nell'ambito della regola del "de minimis".
2)  L'esercizio per il quale si chiede il contributo deve essere ubicato:
a)  nella strada chiusa al transito veicolare per almeno un mese per l'esecuzione dei lavori;
b)  in strade già pedonalizzate ove l'esecuzione dei lavori per oltre un mese abbia prodotto obbiettivi danni alle imprese, come da attestazione giurata e da dichiarazione sui lavori del comune di cui al successivo art. 2.
3)  Per danno subito si intende il calo dei ricavi dovuti esclusivamente alla contrazione della vendita di merci e/o servizi, mentre non si terrà conto di mancati ricavi connessi ad altre voci (premi, abbuoni e similari).
4)  Potranno essere ammessi ai benefici di cui alle presenti direttive gli imprenditori che abbiano fatto pervenire le relative istanze in carta libera entro 60 giorni dalla riapertura al traffico.
5)  Nella prima fase di applicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, verranno prese in considerazione tutte le istanze presentate riferentesi ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 nei limiti della disponibilità di bilancio dell'esercizio di riferimento.
6)  L'Assessorato determina l'ammontare del contributo in misura proporzionale al danno dimostrato e nei limiti della disponibilità di bilancio, e comunque in misura non superiore al 50%.
7)  Nel caso in cui per le istanze pervenute nel termine di cui al precedente comma 4, riferentesi allo stesso evento dannoso, le risorse finanziarie dovessero risultare insufficienti, con decreto del dirigente generale sarà determinata la percentuale di contributo concedibile in rapporto alle disponibilità di stanziamento.

Art.  2

1)  Le domande devono essere corredate delle seguenti dichiarazioni:
-  iscrizione al registro imprese;
-  entità degli aiuti in de minimis percepiti dall'impresa nell'arco dei tre anni antecedenti decorrenti dal momento del primo aiuto de minimis;
e dalla seguente documentazione:
-  attestazione da parte di un commercialista relativa alle entrate dello stesso periodo dell'anno precedente o per le imprese di nuova costituzione di quelle relative al periodo immediatamente precedente alla chiusura del traffico;
-  attestazione da parte del comune ove l'attività ha sede, relativa alla data di inizio della chiusura al traffico della strada, nonché sulla effettiva durata della stessa chiusura.
Qualora la dichiarazione o la documentazione prodotta siano viziate o incomplete, entro il termine di 30 giorni, sarà comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego dell'intervento nel caso di vizi insanabili. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine si procederà all'archiviazione dell'istanza prodotta.
Per le istanze già presentate si provvederà a richiedere ad eventuale integrazione la superiore documentazione che dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla superiore richiesta a pena di decadenza dal beneficio richiesto.

Art.  3

Sulla base della documentazione di cui al precedente art. 2 si procederà, per le istanze riferentesi al medesimo evento dannoso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, previa verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni prodotte, alla concessione ed erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, del beneficio previsto, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per il visto di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2009.
  DI MAURO 



N.B. - Il presente decreto è stato restituito dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca poiché non è soggetto ad alcuna registrazione ai sensi della circolare n. 23/99 emanata dall'Assessorato del bilancio e delle finanze.
(2009.10.724)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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