REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MARZO 2009 - N. 13
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA



   

Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Quadriennio giuridico 2002/2005 - Biennio economico 2002/2003.


Si comunica che nel contratto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 22 del 21 maggio 2005, per mero errore materiale:
-  all'art. 4, comma 4, lett. a), 8° alinea, punto 9, è stato indicato il riferimento al comma 4 dell'art. 93 anziché al comma 5;
-  all'art. 77, comma 1, è stato indicato il riferimento al comma 1 dell'art. 76;
-  all'art. 77, comma 3, è stato indicato il riferimento al comma 1 dell'art. 76;
-  all'art. 88, comma 5, lett. e), è stato indicato il riferimento all'art. 92 anziché all'art. 91;
-  all'art. 104, comma 2, è stato indicato il riferimento all'art. 36 anziché all'art. 43;
-  all'art. 104, comma 3, è stato indicato il riferimento all'art. 36 anziché all'art. 43.
Si riportano qui di seguito i testi rettificati:

Art. 4, comma 4, lett. a), 8° alinea, punto 9

"-  all'art. 93, comma 5 (progetti obiettivo).".

Art. 77, comma 1

"Nel caso di cui alla lett. a) dell'art. 76, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.".

Art. 77, comma 3

"Nell'ipotesi di cui all'art. 76, lett. d), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.".

Art. 88, comma 5, lett. e)

"e)  nella misura minima del 70% a remunerare la partecipazione ai piani di lavoro di cui all'art. 91;".

Art. 104, comma 2

"Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e trenta minuti, con la relativa pausa prevista dall'art. 43 all'interno della quale va consumato il pasto.".

Art. 104, comma 3

"Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario una prestazione di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 43 all'interno della quale va consumato il pasto.".
(2009.11.762)098


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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