REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 27 MARZO 2009 - N. 13
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 3 marzo 2009, n. 5.
Adempimenti in materia di trasporto gratuito per gli iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL TRAMITE DELLE PROVINCE REGIONALI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
AI RESPONSABILI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI
Pervengono sempre più frequentemente a questo dipartimento quesiti provenienti da comuni, da istituzioni scolastiche ed enti di formazione, che attengono il problema delle modalità di godimento del beneficio del trasporto gratuito per gli iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione, realizzati in attuazione dell'Accordo quadro Stato-Regioni sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.
Detti percorsi, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, come è noto sono distinti in due categorie:
-  di tipo A, ovvero percorsi di istruzione integrati con moduli di formazione professionale;
-  di tipo B, ovvero percorsi di formazione professionale integrati con l'istruzione.
Per ambedue risulta obbligatorio l'accordo tra istituzione scolastica ed ente di formazione, in relazione alle rispettive competenze svolte all'interno del progetto di percorso proposto.
Cionondimeno, si osserva che mentre nei percorsi di tipo A gli studenti risultano iscritti all'istituzione scolastica proponente, per i secondi questo elemento viene a mancare, generando quindi il contrasto formale con il disposto della legge regionale n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1, che regolamenta la materia del trasporto gratuito nella Regione siciliana.
"La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune, che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali".
Si desume pertanto che per i percorsi di tipo A permanga certamente in capo ai comuni l'obbligo di provvedere alle spese di trasporto gratuito degli iscritti - ricorrendone le circostanze e i requisiti - in quanto soggetti del tutto coincidenti con lo status di "alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori", con il quale il legislatore identifica il beneficiario dello specifico intervento per la garanzia del diritto allo studio. In tal caso la previsione di spesa contenuta nei piani finanziari allegati ai progetti di percorso, e relativa al sostenimento di costi per trasporto, potrà essere utilizzata dalle scuole e dagli enti di formazione solo per trasferimenti urbani o legati al raggiungimento della sede dello stage, in virtù della lettura del citato art. 1, che non prevede l'esercizio del trasporto gratuito per trasferimenti che eccedano il percorso tra la sede di residenza e quella di frequenza.
Inoltre, è da osservare che detti percorsi, compresi quelli di tipo B, sono attivati al fine di provvedere all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ragion per cui gli iscritti ai corsi triennali che comunque rientrino nella fascia dell'adempimento del suddetto obbligo dovrebbero a pieno diritto usufruire della tutela che viene altrimenti estesa a tutti gli altri iscritti al sistema scolastico. Né del resto è da ritenere accessorio il fatto che anche nei percorsi a prevalenza formativa l'istituzione scolastica di appoggio sia tenuta comunque all'accertamento dell'assolvimento del menzionato obbligo.
Non appare finanziariamente penalizzante, infine, per i comuni, l'avere posto a loro carico l'onere del trasporto gratuito degli iscritti ai corsi in oggetto - per la parte degli iscritti ancora in obbligo di istruzione - trattandosi di oneri previsti per un'utenza che comunque avrebbe goduto del beneficio in altre forme tramite l'iscrizione ai percorsi ordinari del sistema scolastico del secondo ciclo.
Alla luce di quanto esposto, si invitano scuole, enti di formazione e comuni ad attenersi ai seguenti indirizzi operativi:
Iscritti ai percorsi triennali di tipo A
-  si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 24/73 in materia, e quanto circostanziato nelle circolari n. 21/2002, n. 16/2003 e n. 11/2005;
Iscritti ai percorsi triennali di tipo B
-  si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 24/73 in materia, e quanto circostanziato nelle circolari n. 21/2002, n. 16/2003 e n. 11/2005 per gli iscritti ai suddetti corsi che rientrano nell'obbligo di istruzione. Detto diritto decade al rilascio - da parte dell'istituzione scolastica che concorre al progetto - della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Spese per trasporto inserite nei piani finanziari dei progetti dei percorsi:
Percorsi di tipo A
L'accantonamento appostato nel piano finanziario potrà essere utilizzato per i trasferimenti da e per la sede dello stage o, qualora sia previsto, per il trasporto urbano, non compreso nei benefici garantiti dalla legge regionale n. 24/73;
Percorsi di tipo B
L'accantonamento potrà essere utilizzato per tutti i trasferimenti degli iscritti, legati alle esigenze del percorso, che abbiano avuto certificato dall'istituzione scolastica di appoggio l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Per quanto attiene, infine, la decorrenza da considerare ai fini del rilascio degli abbonamenti ai mezzi pubblici previsti dalla norma richiamata, le amministrazioni dei comuni faranno riferimento alle date di inizio e fine dei percorsi, comunicate per tempo dalle istituzioni proponenti, e alla durata degli stessi. Essendo strutturati in annualità, e non prevedendo soluzioni di continuità per la pausa estiva, i percorsi potranno, per motivi legati alla necessità di comprimere i tempi delle attività in vista dell'attivazione dell'annualità 2009/2010, prevedere periodi di copertura degli abbonamenti difformi dalle scadenze previste dal calendario scolastico. Le indicazioni della presente circolare sono valide anche per i percorsi attivati a partire dall'anno scolastico 2008/2009.
Il dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione: MONTEROSSO
(2009.9.683)088
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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