REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MARZO 2009 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 febbraio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune diCaltavuturo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 679/D.R.U. del 12 agosto 2005, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale vigente nel comune di Caltavuturo;
Visto il foglio prot. n. 17251 del 2 dicembre 2008, con il quale il responsabile dell'area urbanistica del comune di Caltavuturo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la variante al piano regolatore generale relativa alla modifica all'art. 20 delle N.T.A. adottata con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2008 dal consiglio comunale, per la relativa approvazione;
Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 29 settembre 2008;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 2 dicembre 2008, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;
Visto il parere n. 1 del 29 gennaio 2009, espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
Come risulta dalla deliberazione n. 47 del 29 settembre 2008, il consiglio comunale di Caltavuturo adotta la modifica all'art. 20 delle N.T. di A. del piano regolatore generale vigente, che disciplina "Parcheggi di pertinenza".
Il responsabile dell'area urbanistica nella relazione allegata alla delibera fa presente che questa modifica si è resa necessaria per "...le diverse richieste dei cittadini con problematiche inerenti la disciplina dei parcheggi di pertinenza.
Esse riguardano principalmente la praticità dei parcheggi nelle strade strette e nelle strade in pendenza e la possibilità di trasferire le superfici destinate a parcheggio in immobili diversi da quello a cui dette superfici sono asservite.
...le modifiche non comportano aumento del carico urbanistico.
Esse non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in quanto non comportano alcuna variazione alle zone territoriali omogenee previste dallo strumento urbanistico vigente né alle definizioni ed ambiti delle N.T.A.
Inoltre non necessitano del parere del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 in quanto non prevedono alcuna variazione nell'utilizzo dei suoli del territorio del comune.".
La modifica all'art. 20 delle N.T.A. consiste in:
1)  aggiungere, alla fine del comma 2, il seguente periodo: "o in altri immobili ricadenti in zone A, B, o C1 edificate";
2)  dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2bis: "In caso di edifici esistenti, contenenti superficie vincolata a parcheggio, lo stesso vincolo può essere trasferito in altro immobile ricadente in zone A, B, o C1 edificate, previo assenso del comune";
3)  al comma 5, punto 1, dopo le parole: "larghezza inferiore a 4,00 ml.", aggiungere: "al netto dei marciapiedi";
4)  sostituire il punto 2 del comma 5 cioè "nelle strade di larghezza inferiore a ml. 8,00 che abbiano una pendenza superiore al 15%", con il periodo: "nelle strade la cui pendenza è superiore al 10%".
Per una migliore comprensione della modifica proposta, si riporta di seguito il testo dell'art. 20 delle norme di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 676 del 12 agosto 2005, evidenziando in neretto le parti modificate dal C.C. con la delibera sopra citata.
"Art. 20
Parcheggi di pertinenza

1. In tutte le zone del territorio comunale, in tutti i casi di nuova edificazione o ricostruzione, dovranno essere riservate aree destinate a parcheggio, con vincolo permanente registrato e trascritto, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, in conformità all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Tali spazi dovranno essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio o in altri immobili ricadenti in zone A, B, o C1 edificate.
2bis. In caso di edifici esistenti, contenenti superficie vincolata a parcheggio, lo stesso vincolo può essere trasferito in altro immobile ricadente in zone A, B, o C1 edificate, previo assenso del comune.
3.  Tale vincolo permanente a parcheggio di aree o locali, deve effettuarsi a mezzo di dichiarazione all'atto del rilascio del titolo abitativo.
4.  Nelle zone omogenee A e B edificata del centro urbano, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici, la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà di quanto stabilito nei comuni precedenti.
5.  Nelle zone omogenee A e B edificata del centro urbano, riconosciuto che molti parcheggi in atto realizzati hanno scarrozzo nelle aree pubbliche stradali, pericolosi per la viabilità, gli stessi non dovranno prevedersi nei seguenti casi, previa dimostrazione giustificativa tecnico-grafica:
1)  nelle strade aventi una larghezza inferiore a 4,00 ml. al netto dei marciapiedi;
2)  nelle strade la cui pendenza è superiore al 10%".
Considerato:
La deliberazione consiliare n. 47 del 29 settembre 2008 è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
A seguito della pubblicazione della succitata delibera, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni inerenti la modifica di che trattasi, certificazione resa dal segretario comunale in data 2 dicembre 2008.
Le modifiche proposte non comportano aumento del carico urbanistico e non necessitano del preventivo parere del Genio civile e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, come sopra riferito.
Le modifiche in argomento non risultano in contrasto con la vigente normativa urbanistica.
Per tutto quanto sopra rappresentato, questa unità operativa del servizio 3, considerata la regolarità della procedura adottata dal comune di Caltavuturo, ritiene assentibili le modifiche apportate all'art. 20 delle N.T. di A. dal consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2008, nei termini sopra esposti.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 1 del 29 gennaio 2009 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al citato parere n. 1 del 29 gennaio 2009 dell'U.O. 3.2/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Caltavuturo, adottata con delibera consiliare n. 47 del 29 settembre 2008, relativa alle modifiche apportate all'art. 20 delle norme tecniche di attuazione.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 1 del 29 gennaio 2009 dell'U.O. 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 47 del 29 settembre 2008.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Caltavuturo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2009.
  LIBASSI 

(2009.9.654)114
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 7 -  89 -  55 -  14 -  87 -  8 -