REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 MARZO 2009 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 9 febbraio 2009.
Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008;
Visto l'art. 8 "Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose" della predetta legge regionale, che prevede la concessione di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 8, che prevede che "L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e, in particolare, gli artt. 185 e 187;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
Vista la convenzione stipulata il 9 gennaio 1959 tra la Regione siciliana e l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A., aggiornata con atto aggiuntivo del 19 luglio 1982, che regola i rapporti tra l'istituto gestore e la Regione siciliana relativamente alla gestione del fondo di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel fondo a gestione unica di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;
Ritenuto di dovere assicurare all'intervento, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, una copertura finanziaria iniziale di trenta milioni di euro - a valere sulle risorse del predetto fondo di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel fondo a gestione unica di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 - che, in relazione all'andamento dell'intervento medesimo ed agli eventuali maggiori fabbisogni, potrà essere incrementata con successivo provvedimento;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal predetto art. 8, comma 4, della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;

Decreta:


Art.  1

Sono approvate le allegate direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 in favore delle piccole e medie imprese industriali a fronte di finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.

Art.  2

All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 è destinata, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, una copertura finanziaria iniziale di trenta milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel fondo a gestione unica di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Art.  3

Con successivi decreti del dirigente generale del dipartimento industria e miniere potranno essere formulate ulteriori indicazioni eventualmente occorrenti con riferimento alle concrete modalità operative.

Art.  4

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sono resi disponibili nel sito internet dell'Assessorato, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/industria/.
Palermo, 9 febbraio 2009.
  GIANNI 

Allegato
ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 23 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' ONEROSE
Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni

1.  Premessa
L'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 prevede la concessione in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.
Il comma 4 del suddetto art. 8 della legge regionale n. 23/2008 demanda ad un apposito decreto dell'Assessore regionale per l'industria l'emanazione delle disposizioni esecutive. In attuazione di tale previsione vengono pertanto di seguito definite, nel rispetto delle norme regionali e nazionali e in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L 379), le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni.
Restano rimesse al dipartimento regionale industria e miniere le attività di direzione e di vigilanza sull'attuazione dell'intervento nonché la formulazione delle ulteriori indicazioni eventualmente occorrenti con riferimento alle concrete modalità operative, inclusa l'approvazione di uno schema-tipo di convenzione aperta a tutte le banche operanti in Sicilia interessate al finanziamento di operazioni di consolidamento.
2.  Definizioni
La terminologia di seguito utilizzata fa riferimento a definizioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. Nel prosieguo, si intende per:
a)  "Direttive", le presenti direttive, contenenti le disposizioni esecutive per l'attuazione delle agevolazioni di cui in premessa, adottate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 23/2008;
b)  "Amministrazione", l'Assessorato regionale dell'industria, dipartimento industria e miniere;
c)  "PMI", la micro, piccola o media impresa come definita dalla normativa comunitaria e nazionale: raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (definizione delle microimprese), piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L n. 124 del 20 maggio 2003) e conseguente decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
d)  "Regolamento de minimis", ovvero "Regolamento n. 1998/2006", il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L n. 379;
e)  "Fondo regionale", il fondo di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel fondo a gestione unica di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;
f)  "Banche": le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico bancario;
g)  "Soggetto gestore", il soggetto di cui all'art. 7 delle presenti direttive, incaricato di svolgere - sotto la direzione dell'Amministrazione - le attività di gestione e valutazione delle domande, l'erogazione dei contributi, la gestione delle procedure di revoca e l'espletamento di ispezioni e controlli;
h)  "Banca convenzionata", la banca che abbia stipulato con il soggetto gestore una convenzione - conforme allo schema-tipo approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale industria e miniere - per la regolamentazione dei rapporti relativi alla fruizione delle agevolazioni per i finanziamenti di consolidamento di passività a breve termine ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2008.
Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
3.  Generalità
Il contributo in conto interessi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passività a breve, previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 23/2008, è finalizzato a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese beneficiarie ed a facilitarne i rapporti con il sistema bancario.
Gli aiuti sono concessi mediante la procedura valutativa di cui all'art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con procedimento "a sportello".
In attesa dell'attivazione del fondo di rotazione di cui all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la gestione dell'intervento è assicurata dall'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., in qualità di gestore del "Fondo regionale" di cui al punto 2.
L'attuazione dell'intervento avviene per il tramite delle banche appositamente convenzionate con il soggetto gestore dell'intervento.
Le presenti direttive sono emanate - e devono intendersi - nel rispetto delle condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato attuati secondo la regola del de minimis di cui al citato regolamento CE n. 1998/2006.
L'attuazione dell'intervento, pertanto, non necessita di autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea.
La copertura finanziaria delle agevolazioni è assicurata dalle risorse del menzionato "Fondo regionale", con una dotazione iniziale di trenta milioni di euro che, in relazione all'andamento dell'intervento ed agli eventuali maggiori fabbisogni, potrà essere incrementata con successivo provvedimento assessoriale emesso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2008.
4.  Beneficiari
I soggetti destinatari dell'intervento agevolativo sono le PMI, come definite al punto 2, regolarmente iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, operanti nel settore industriale ed aventi sede legale nel territorio della Regione siciliana, che effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008.
Ai fini dell'ammissione ai benefici, si considerano "industriali" le attività comprese nelle seguenti sezioni della classificazione ATECO 2007:
-  sezione B "Estrazione di minerali da cave e miniere";
-  sezione C "Attività manifatturiere";
-  sezione D "Fornitura di energia elettrica, gas e aria condizionata";
-  sezione E "Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
-  sezione F "Costruzioni";
nonché le attività di servizi nei limiti indicati alla lett. C) dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle attività produttive 1 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67).
L'aiuto non si applica nei casi esclusi dall'art. 1 del regolamento de minimis.
Non possono inoltre fruire delle agevolazioni le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 2004/C 244/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 244 dell'1 ottobre 2004, nonché quelle in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
5.  Operazioni e spese agevolabili
Sono agevolabili i finanziamenti concessi da "Banche convenzionate" alle imprese di cui al punto 4, per operazioni di consolidamento a medio e lungo termine delle seguenti passività a breve a titolo oneroso esistenti alla data del 30 giugno 2008 nei confronti del sistema bancario, inteso come l'insieme delle banche e delle società di leasing e di factoring: scoperti di conto corrente, anticipazioni scadute su crediti, titoli o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta, finanziamenti a breve termine non completamente scaduti, rate di finanziamento a medio e lungo termine e canoni di leasing scaduti al 30 giugno 2008 e non pagati alla data di presentazione della domanda; sono altresì agevolabili le spese eventualmente da sostenere per la acquisizione della garanzia che assiste il suddetto finanziamento a lungo termine.
L'importo massimo del finanziamento agevolabile non può superare il 90% del minor valore tra l'ammontare della suddetta esposizione al 30 giugno 2008 e l'esposizione in essere al momento della presentazione della domanda, aumentato degli oneri relativi alle correlate garanzie. Il restante 10%, in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della più volte citata legge regionale n. 23/2008, non può essere agevolato in quanto considerato a titolo di concorso da parte del beneficiario.
Le agevolazioni di cui all'art. 8 possono essere richieste soltanto per il consolidamento di debiti ascrivibili ad attività riconducibili a unità produttive ubicate in Sicilia.
L'ammontare complessivo delle passività da consolidare viene attestato dalla banca convenzionata, previa acquisizione di idonea documentazione.
I finanziamenti di consolidamento devono avere una durata compresa tra 18 mesi e 6 anni, di cui non più di un anno di utilizzo e preammortamento.
Il rimborso deve avvenire mediante il pagamento di rate periodiche, mensili, trimestrali o semestrali.
Il tasso di interesse applicato alle operazioni di consolidamento è liberamente determinato, tra la banca ed il beneficiario, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 32/2000. Il tasso di riferimento da applicare è quello vigente il giorno della stipula del finanziamento.
6.  Agevolazione concedibile
Il finanziamento agevolabile di cui al punto 5 può fruire di un contributo in conto interessi nella misura stabilita dall'art. 16, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 32/2000, corrispondente al 60 per cento del tasso di interesse di cui al precedente punto 5. La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i beneficiari siano società cooperative oppure imprese giovanili. A tal fine sono considerate imprese "giovanili":
-  le imprese individuali il cui titolare non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda;
-  le società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla suddetta data di presentazione della domanda;
-  le società di capitali, ivi comprese le società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla suddetta data di presentazione della domanda e in cui anche l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da giovani secondo la definizione sopra indicata.
L'agevolazione è concessa nei limiti massimi consentiti dalla regola de minimis (regolamento CE n. 1998/2006), secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può eccedere il limite di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (fiscali).
Il soggetto gestore assicura l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 1998/2006.
Il contributo sugli interessi oggetto del provvedimento di concessione è erogato con decorrenza dalla data di stipula del contratto, che deve essere successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione da parte della banca convenzionata.
7.  Soggetto gestore
Gli adempimenti necessari per la gestione e valutazione delle domande, la concessione delle agevolazioni e la gestione finanziaria delle relative somme, la gestione delle procedure di revoca, nonché l'espletamento di ispezioni e controlli sono assicurati da un soggetto gestore selezionato ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
In attesa dell'attivazione del fondo di rotazione di cui all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le attività istruttorie e di erogazione sono svolte dall'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., in qualità di gestore del "Fondo regionale" di cui al precedente punto 2.
8.  Procedura per la concessione degli aiuti
La domanda di ammissione all'agevolazione, redatta sull'apposito modulo messo a disposizione dal soggetto gestore - anche attraverso il proprio sito internet - e debitamente sottoscritta dall'impresa richiedente, deve essere presentata ad una delle banche convenzionate.
La banca convenzionata, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, delibera l'intervento creditizio richiesto, appone timbro e firma sull'istanza di agevolazione e la inoltra al soggetto gestore, compilata in ogni parte e completa della documentazione in essa elencata, a mezzo "Posta elettronica certificata" (PEC) all'indirizzo e-mail appositamente predisposto.
Il termine iniziale per la trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni al soggetto gestore decorre, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente direttiva.
Le domande inviate prima del suddetto termine o predisposte su modello non conforme a quello previsto sono considerate irricevibili. L'eventuale correlata documentazione è restituita a richiesta e a spese del mittente.
Entro 15 giorni dall'invio elettronico della domanda, gli allegati nella stessa indicati devono essere prodotti al soggetto gestore, pena l'archiviazione dell'istanza, da comunicarsi sia alla banca convenzionata sia all'impresa richiedente.
Tra gli allegati alla domanda è compresa una specifica dichiarazione dell'impresa interessata relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno, durante il periodo di fruizione delle agevolazioni, a comunicare l'eventuale ottenimento di ulteriori agevolazioni a titolo della regola de minimis entro 10 giorni dal relativo conseguimento.
La dichiarazione di cui sopra e le altre rilasciate nella domanda devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il soggetto gestore procede all'esame delle istanze secondo l'ordine cronologico, con le modalità della procedura valutativa a sportello di cui all'art 187, comma 3, della legge regionale n. 32/2000.
Il predetto esame concerne la sussistenza delle condizioni previste dalle presenti direttive e dalle altre pertinenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché l'accertamento che il contributo richiesto, cumulato con gli altri eventuali ricevuti dall'impresa durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti, non ecceda il massimale previsto dal regolamento de minimis più volte citato.
Il soggetto gestore può richiedere l'integrazione dei documenti, la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria, con una specifica nota indirizzata alla banca convenzionata e, per conoscenza, all'impresa interessata.
La banca convenzionata è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo, entro due mesi dall'inoltro della richiesta medesima; in caso di mancata o incompleta risposta nei termini, il soggetto gestore procede ad un unico ulteriore sollecito, assegnando 5 giorni lavorativi per il riscontro, decorsi i quali procede all'archiviazione della domanda, dandone formale comunicazione all'impresa e alla banca convenzionata.
Il soggetto gestore, entro 45 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda da parte della banca convenzionata - termine che, in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, rimane sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta stessa ed il relativo riscontro - completa di tutti gli elementi previsti dalle presenti direttive, procede all'istruttoria della pratica, assume le conseguenti deliberazioni e ne comunica l'esito alla stessa banca convenzionata e, per conoscenza, all'impresa richiedente specificando, in caso positivo, anche l'importo e la durata del finanziamento ammesso e quello del contributo sulla base del tasso applicato. Analogamente viene comunicato, con specifica nota motivata, l'eventuale rigetto della domanda per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi.
Il contratto di finanziamento deve essere stipulato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'agevolazione e deve contenere, tra l'altro, il piano di ammortamento al tasso contrattualmente determinato tra le parti al momento del perfezionamento dell'operazione, l'indicazione del contributo in conto interessi determinato sull'importo e la durata del finanziamento ammesso.
Tale piano di ammortamento si dovrà sviluppare in rate mensili, trimestrali o semestrali costanti e posticipate, calcolate, sulla base dell'anno commerciale, con il criterio del tasso nominale, con scadenze corrispondenti alla fine di ciascun mese, trimestre o semestre solari di ogni anno.
Entro i 15 giorni lavorativi successivi, la banca convenzionata trasmette al soggetto gestore copia del contratto di cui sopra.
Entro il periodo di utilizzo e preammortamento, la banca convenzionata deve, altresì, trasmettere al soggetto gestore la dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento alle finalità previste dal provvedimento di concessione, ai sensi del punto 5 delle presenti direttive.
In mancanza di tale dichiarazione il soggetto gestore assegna alla banca convenzionata un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa, per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dall'intervento.
Nelle more delle determinazioni del soggetto gestore, la banca convenzionata, su domanda della società richiedente e previa comunicazione al gestore stesso, può procedere alla stipula del contratto di finanziamento, fermo restando che il beneficio verrà corrisposto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, solo dopo la formale concessione dell'agevolazione.
9.  Erogazione del contributo
Il soggetto gestore, ricevuti da parte della banca convenzionata i documenti previsti, dispone l'erogazione del contributo per competenza, in correlazione con le scadenze contrattuali del preammortamento e dell'ammortamento. L'erogazione viene effettuata in favore della banca convenzionata la quale, verificato il regolare pagamento della rata, lo accredita all'impresa beneficiaria con la stessa valuta di erogazione del soggetto gestore. Per il periodo di utilizzo e preammortamento il contributo viene commisurato, "ratione temporis", alle somme effettivamente erogate.
In caso di ritardato pagamento della rata scaduta contrattualmente, la banca convenzionata trattiene il contributo fino ad avvenuto pagamento della stessa.
10.  Variazioni
Le eventuali variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere tempestivamente comunicate dalla banca convenzionata al soggetto gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.
11.  Revoche
Durante il periodo di ammortamento, la banca convenzionata deve tempestivamente comunicare al soggetto gestore il verificarsi di eventi di cui sia venuta a conoscenza suscettibili di incidere sui presupposti per il mantenimento delle agevolazioni concesse.
11.1.  Revoca parziale
Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nei casi di:
a)  risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
b)  cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria durante il periodo di fruizione delle agevolazioni;
c)  assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali;
d)  perdita dei requisiti di ammissibilità di cui alle presenti direttive da parte dell'impresa beneficiaria;
e)  rinegoziazione del finanziamento.
La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi di cui alle lett. a), b), c) e d).
Nell'ipotesi di cui alla lett. e), il contributo viene rideterminato in base al nuovo piano di ammortamento, nel rispetto della regola de minimis e delle prescrizioni delle presenti direttive.
I contributi indebitamente percepiti successivamente alla data di cessazione sono recuperati secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
11.2.  Revoca totale
Il contributo è revocato totalmente nei casi di:
a)  violazione delle norme sul cumulo;
b)  mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nelle presenti direttive e nel provvedimento di concessione del contributo;
c)  concessione del contributo sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti o dati incompleti, falsi, inesatti o reticenti;
d)  inadempimento dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti contratti collettivi di lavoro e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
e)  mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante l'operazione agevolata;
f)  impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.
Nei casi di revoca totale, l'intero importo dei contributi erogati è recuperato secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
11.3.  Procedimento di revoca
Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale o parziale, il soggetto gestore - ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati (soggetto beneficiario e banca convenzionata) l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro di spedizione.
Il soggetto gestore esamina le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di valutazione.
Entro i novanta giorni successivi alla predetta comunicazione di avvio del procedimento - termine che, in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, rimane sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta stessa ed il relativo riscontro ovvero lo spirare del tempo a tal fine assegnato - il gestore adotta il provvedimento conclusivo, di revoca o di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
In caso di revoca, il gestore provvede alla determinazione delle eventuali somme dovute a titolo restituzione di contributi indebitamente percepiti, interessi e sanzioni.
12.  Restituzione dei contributi
In caso di revoca, il recupero dei contributi è effettuato dal soggetto gestore secondo le disposizioni delle presenti direttive, del provvedimento di concessione, le previsioni della legge regionale n. 32/2000 e la normativa civilistica in materia.
I contributi revocati, parzialmente o totalmente, ad eccezione del caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento europeo vigente alla data della loro erogazione per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettiva restituzione al soggetto gestore.
In caso di revoca degli interventi ai sensi dell'art. 191, comma 1, della legge regionale n. 32/2000, alla restituzione del contributo maggiorato come sopra è cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo del contributo indebitamente fruito.
La concreta determinazione della sanzione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sanzioni amministrative, con particolare riferimento ai criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di revoca, i destinatari non abbiano versato quanto dovuto, il soggetto gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.
13.  Verifiche, controlli e monitoraggio
Dalla data di accoglimento dell'istanza, e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, il soggetto gestore effettua controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, ovvero presso la banca convenzionata, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti direttive, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente intervento.
14.  Pubblicità
Le presenti direttive sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nei siti internet dell'Assessorato regionale dell'industria (www.regione.sicilia.it/industria) e del soggetto gestore (www.irfis.it).
(2009.9.659)087
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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