REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 MARZO 2009 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


"Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009" - Prime direttive.

0. PREMESSA
L'art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto legge anti-crisi), convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante norme in tema di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, ha previsto in considerazione della eccezionalità dell'attuale situazione economica la concessione di ammortizzatori sociali in deroga.
Sulla scorta di tale disposizione il Ministro del lavoro ha emanato il 10 febbraio 2009 la direttiva sul tema del "Reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche", riguardante i soggetti che percepiscono trattamenti di integrazione salariale. La direttiva prevede la trasmissione in via telematica delle informazioni sui lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione salariale e la creazione, da parte dell'INPS, di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le regioni e le province autonome hanno siglato l'accordo sugli ammortizzatori sociali prevedendo lo stanziamento di 8 miliardi di euro da destinare ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro nel biennio 2009-2010, di cui 5.350 messi a disposizione dallo Stato e 2.650 dai programmi regionali del Fondo sociale europeo. L'accordo sancisce anche l'impegno del Governo per la distribuzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e l'esclusione dal Patto di stabilità degli investimenti connessi ai fondi comunitari. Il documento dovrà essere formalmente ratificato in una prossima conferenza Stato-Regioni.
In data 19 febbraio 2009 il sottosegretario sen. Pasquale Viespoli ha firmato il decreto per l'assegnazione alle regioni ed alle province autonome delle risorse necessarie ad assicurare ai lavoratori interessati la continuità delle prestazioni e dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, in attesa dell'attuazione dell'accordo tra il Governo e le regioni stipulato in data 13 febbraio 2009. L'ammontare delle risorse assegnate e ripartite in via provvisoria sulla scorta del decreto legge anti-crisi, è pari a 151 milioni di euro.
1.  SOGGETTI DESTINATARI
Ai fini dell'individuazione dei lavoratori destinatari del trattamento in deroga ai sensi dell'art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, soccorre il comma 8 del citato articolo, esso dispone che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.
Quanto alle modalità di accesso ed utilizzazione delle misure di sostegno di cui trattasi, il citato art. 19, comma 1bis, stabilisce che con riferimento ai lavoratori di cui alle lett. da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione (c.d. Patto di servizio).
Il successivo comma 10 peraltro ulteriormente chiarisce che "Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.".
Ciò premesso, per quanto di propria competenza ed al fine di collegare e condizionare l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito con percorsi di inserimento lavorativo nonché con forme di incentivazione alla occupazione, si dispone che la realizzazione del percorso di cui trattasi, costituente condizione necessaria ed imprescindibile ai fini dell'ottenimento e del mantenimento degli ammortizzatori sociali in deroga, avvenga secondo gli obiettivi, le azioni e le modalità appresso riportate.
2.  OBIETTIVI
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione intende programmare una serie di azioni e di interventi che combinino politiche attive del lavoro, sostegno al reddito e politiche dello sviluppo, che possano pienamente rispondere ai fabbisogni locali delle imprese, e soprattutto finalizzate al reimpiego e all'incremento dell'occupabilità dei lavoratori destinati al trattamento in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009.
In questo contesto, l'Assessorato regionale del lavoro, coerentemente con le azioni intraprese negli ultimi anni, intende proseguire e rafforzare le azioni di politica attiva del lavoro, mantenendo un ruolo di governo e di indirizzo dei servizi erogati al fine di assicurare standard di qualità e trasparenza in un sistema che garantisca efficienza ed efficacia degli interventi stessi.
In particolare, l'Assessorato regionale del lavoro attuerà una nuova metodologia di approccio che tenga particolarmente conto dei seguenti fattori:
-  presa in carico del soggetto nella sua globalità, evitando in questo modo la percezione della frammentarietà degli interventi;
-  interventi che responsabilizzano i soggetti verso un approccio proattivo nella ricerca del lavoro;
-  predisposizione di progetti individuali per realizzare percorsi di reimpiego che meglio si adattino alle differenti esigenze dei cittadini e delle imprese e che quindi risultino quanto più efficaci possibile;
-  responsabilizzazione di ciascun operatore della rete nella presa in carico dei soggetti, dalla costruzione del progetto individuale, con particolare riferimento al segmento di servizi finali legato all'inserimento al lavoro ed al rapporto con le imprese fino alla ricollocazione professionale.
La collaborazione tra operatori pubblici (Centri per l'impiego) e privati (servizi formativi articolati in sportelli multifunzionali) è facilitata da nuovi strumenti informatici:
-  sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. (decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, ha infatti reso obbligatorio l'invio delle comunicazioni per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). https://www.lavoro.gov.it/co;
-  le piattaforme telematiche SIL e PLUS, che consentono l'erogazione dei servizi specifici (servizi amministrativi e servizi di orientamento) e che sono attivate presso tutti gli uffici periferici dell'Assessorato del lavoro, (SUPL e CPI) e quegli sportelli multifunzionali, accreditati dagli stessi, che supportano l'erogazione di servizi per il lavoro.
3. AZIONI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
3.a. Gli attori coinvolti
3.a.1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), come previsto dalla direttiva del 10 febbraio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, metterà a disposizione, entro 60 giorni dall'emanazione del sopracitato decreto, la propria banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, ai centri per l'impiego territorialmente competenti della Regione Sicilia di cui all'art. 39 della legge regionale della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15. L'INPS riceverà, da parte dei centri per l'impiego, comunicazione dei casi in cui il lavoratore rifiuti una offerta formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.
3.a.2.  I centri per l'impiego, territorialmente competenti, ossia le strutture decentrate titolari delle competenze relative alle politiche attive del lavoro, di cui all'art. 39 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15. I centri per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali impartite dagli organi centrali, provvederanno, inoltre, a vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi all'utenza resi successivamente dagli operatori degli sportelli multifunzionali.
3.a.3.  I servizi formativi, articolati in sportelli multifunzionali, degli enti ed organismi indicati all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. che collaborano con i CPI, per l'esercizio delle proprie funzioni, di cui all'art. 39 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15. Gli sportelli multifunzionali dovranno assolvere ad un'utile azione di affiancamento e di sostegno ai CPI, ferma restando la titolarità degli organi ed uffici pubblici in ordine sia all'emanazione di provvedimenti che, costituendo esercizio di pubbliche funzioni, sono suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi, sia all'esercizio dei compiti di coordinamento e controllo sul complesso delle strutture ed attività chiamate alla gestione dei servizi.
3.a.4. Gli organismi di formazione accreditati
Gli organismi di formazione accreditati, secondo la normativa vigente, sono tenuti ad offrire ai lavoratori azioni volte a miglioramento della capacità di adattamento, informazione e competitività con l'obiettivo di favorire la permanenza ed il reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare dovranno essere attuati percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore.
4.  MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
4.a. Il lavoratore destinatario dei percorsi di inserimento
Per l'inserimento all'anagrafe, il lavoratore - munito di un documento di identità valido e del codice fiscale, dovrà recarsi presso il centro per l'impiego territorialmente competente in base al proprio domicilio e rivolgersi al servizio accoglienza per:
a)  dichiarare la mancanza di un lavoro e l'immediata disponibilità a svolgere un lavoro, come previsto dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 e dalla circolare assessoriale n. 3/2003
b)  sottoscrivere un patto di servizio (PS).
I lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro, sono tenuti a dichiarare la sola "immediata disponibilità a svolgere un lavoro o ad un percorso di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i propri fabbisogni professionali, e successivamente sottoscrivere il patto di servizio. Tutti gli altri lavoratori saranno tenuti ad adempiere a quanto previsto ai suddetti punti a) e b).
Le informazioni che il lavoratore è tenuto ad autocertificare riguardano i dati anagrafici, il domicilio, la residenza, l'ultima esperienza lavorativa, la qualifica professionale e l'immediata disponibilità ad un lavoro. Al lavoratore immediatamente disponibile, subito dopo aver acquisito la sua dichiarazione iniziale, viene proposto il patto di servizio.
L'adesione ai servizi offerti al lavoratore dovrà essere volontaria, attraverso la sottoscrizione di un "Patto di servizio" (realizzato come da allegato) stipulato tra l'operatore pubblico ed il lavoratore in cerca di occupazione, nel quale saranno puntualmente declinati i rispettivi impegni finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo della ricollocazione.
Successivamente alla sottoscrizione del patto di servizio, il centro per l'impiego invia il lavoratore allo sportello multifunzionale. Il lavoratore e l'operatore dello S.M. provvedono a concordare un Piano d'azione individuale (PAI), che tenga conto dei fabbisogni professionali e formativi e delle reali potenzialità espresse dal lavoratore, che verrà realizzato come da allegato.
Al termine dell'erogazione dei servizi erogati dal centro per l'impiego e dallo sportello multifunzionale, si determina la prima e la seconda parte dell'azione, che si definisce con la conclusione del PAI.
Successivamente, il lavoratore, a seguito del percorso orientativo concluso, viene invitato a frequentare percorsi di riqualificazione/aggiornamento e/o percorsi volti alla ricollocazione.
4.b. Gli impegni del lavoratore
Il lavoratore si impegna a:
-  presentarsi al centro impiego territorialmente competente in base al proprio domicilio per:
a)  dichiarare la mancanza di un lavoro e l'immediata disponibilità dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro, come previsto dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 alla collocazione;
b)  sottoscrivere un Patto di servizio (PS);
-  presentarsi, successivamente allo sportello multifunzionale - che sarà indicato dal Centro per l'impiego - per ricostruire il proprio percorso professionale;
-  partecipare ad un numero di incontri (d'aula ed individuali) da concordare con l'operatore, nell'ambito Piano d'azione individuale (PAI) (da sottoscrivere in sede di colloquio), a seconda delle diverse situazioni personali e professionali;
-  rispondere, aiutato dagli operatori, agli annunci di lavoro per posizioni che abbiano le caratteristiche compatibili con il proprio profilo professionale;
-  presentarsi a tutte le convocazioni degli operatori del centro per l'impiego e dello sportello multifunzionale;
-  partecipare, aiutato dagli operatori dello S.M., alla scelta di percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore;
-  il partecipante deve comunicare obbligatoriamente entro le 24 ore dalla firma del Patto di servizio:
-  il cambio del proprio domicilio;
-  l'eventuale accettazione di un nuovo lavoro, anche a tempo determinato, o l'inizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale.
4.c.  Impegni dei centri per l'impiego (CPI), sportelli multifunzionali (S.M.)., lavoratore e organismi formativi accreditati
Come stabilito nel patto di servizio, il centro per l'impiego dovrà garantire l'accoglienza dei lavoratori ed il supporto alla compilazione della documentazione necessaria e, con l'ausilio degli operatori degli sportelli multifunzionali, prendere in carico il lavoratore e stabilire un Piano d'azione individuale (PAI).
4.c.1 Il centro per l'impiego
-  Acquisisce, da parte dell'INPS, territorialmente competente, la propria banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;
- accoglie il lavoratore, verifica lo status occupazionale, e lo supporta alla compilazione della dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro, come previsto dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 e circolare regionale n. 3/2003;
-  compila, aggiorna, modifica i dati anagrafici utilizzando l'apposita sezione "gestione del lavoratore" attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
- stipula un Patto di servizio (PS) nel quale saranno puntualmente declinati i rispettivi impegni finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo della ricollocazione, utilizzando l'apposita sezione "gestione del lavoratore" attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
Azione 1
-  invia all'INPS, competente per territorio, gli elenchi dei lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro, che hanno compilato la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro, ed hanno stipulato il Patto di servizio (PS), ai fini dell'erogazione del trattamento;
Azione 2
-  destina tutti i lavoratori aventi diritto, allo sportello multifunzionale - accreditato dallo stesso - utilizzando l'apposita sezione "stampa convocazione" attraverso le funzionalità della piattaforma SIL, ed invia gli elenchi dei lavoratori, convalidati, attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
-  acquisisce, successivamente alla conclusione del percorso orientativo, dagli S.M. report dei lavoratori sull'esito del PAI, e dopo averlo convalidato, lo invia all'INPS competente per territorio, ai fini dell'erogazione del trattamento;
Azione 3
-  acquisisce dagli S.M. i report relativi ai lavoratori inseriti ai percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore, erogati dagli organismi formativi accreditati, o elenchi dei lavoratori che sono stati reinseriti, a seguito del percorso orientativo, nel mercato del lavoro, attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
-  invia gli elenchi convalidati, dei lavoratori inseriti nei percorsi sopra indicati, all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) competente per territorio, dando comunicazione di quei lavoratori che hanno rifiutato una offerta formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.
4.c.2  Lo sportello multifunzionale
-  Accoglie e prende in carico il lavoratore inviato dal CPI, utilizzando l'apposita sezione Misure "convocazione" attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
- accede al profilo del lavoratore, utilizzando l'apposita sezione ricerca "gestione del lavoratore" attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
- concorda il Piano d'azione individuale (PAI), che tenga conto dei fabbisogni professionali e formativi e delle reali potenzialità espresse dal lavoratore. L'operatore dello S.M. "genera" Il PAI, utilizzando l'apposita sezione "piano d'azione individuale"attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
- successivamente provvede ad alimentare il "Portafoglio delle competenze", utilizzando l'apposita sezione attraverso le funzionalità della piattaforma SIL, che permette di indagare l'insieme delle abilità, conoscenze e comportamenti del lavoratore;
- a seguito dell'elaborazione del "Portafoglio delle competenze", l'operatore provvederà a generare il "Bilancio di prossimità" ed individuare eventuali Gap formativi;
-  propone, successivamente, percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore, coerenti con l'offerta formativa regionale;
- aggiorna le informazioni relative al singolo lavoratore, a seguito di eventuali partecipazioni del lavoratore ai percorsi di cui sopra, attraverso le funzionalità della piattaforma SIL e dà comunicazione al CPI di competenza;
-  invia gli elenchi di tutti i lavoratori orientati al CPI, inclusi coloro che hanno rifiutato una offerta formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché di quei lavoratori che sono stati inviati agli organismi formativi accreditati per la frequenza ad azioni formative.
4.c.3 Gli organismi formativi accreditati
-  Accolgono ed inseriscono, a seguito delle risultanze del Piano d'azione individuale (PAI), il lavoratore nell'ambito dei percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore, tesi ad aggiornare competenze/conoscenze in relazione a specifiche aree professionali e/o mansioni operative, o ad acquisire nuove capacità funzionali al progetto professionale definito;
-  danno comunicazione della frequenza del lavoratore ai superiori percorsi o dall'eventuale interruzione della frequenza non giustificata da causa di forza maggiore, al CPI ed allo sportello multifunzionale. Quest'ultimo che provvederà ad aggiornare nella sezione "esperienze formative" il fascicolo personale del lavoratore, attraverso le funzionalità della piattaforma SIL;
-  danno, infine, comunicazione dell'avvenuta conclusione alla partecipazione ai percorsi di riqualificazione/aggiornamento.
4.c.4  I datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare ogni evento che modifica il rapporto di lavoro del lavoratore attraverso la piattaforma di comunicazione telematica on line secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'INPS riceve i dati attraverso la "pluriefficacia" prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007.
  L'Assessore: INCARDONA 

Allegato
PATTO DI SERVIZIO
Il Patto di servizio definisce le condizioni generali dell'erogazione dei servizi da parte del CPI e successivamente dallo S.M. e della fruizione dei medesimi da parte del lavoratore. Ha la forma di accordo tra gli operatori del centro per l'impiego e dello sportello multifunzionale ed il lavoratore e deve essere sottoscritto dalle due parti; nel P.S. sono inoltre riportati, oltre ai dati anagrafici, il riferimento alla condizione occupazionale relativa alla data di sottoscrizione nonché l'ammontare dell'eventuale anzianità di disoccupazione maturata alla medesima data; lo stesso prevede esplicitamente che l'individuazione delle specifiche azioni da realizzare per promuovere l'occupabilità e l'inserimento lavorativo del lavoratore debba avvenire attraverso la (successiva) definizione di un Piano d'azione individuale (PAI).
PIANO D'AZIONE INDIVIDUALE (PAI)
Le azioni hanno lo scopo di motivare o rimotivare la persona in cerca di occupazione alla scelta di un adeguato percorso formativo o lavorativo attraverso l'esplicitazione delle aspettative e dei bisogni individuali rispetto al mondo del lavoro. Sul piano operativo si prevede un colloquio individuale, nel quale si acquisirà la disponibilità e si raccoglieranno le informazioni funzionali alla composizione o integrazione del profilo professionale. Nella realizzazione di tali azioni gli operatori adotteranno una logica centrata sul soggetto nella sua globalità e finalizzata a porre la persona in cerca di lavoro al centro dell'attenzione per individuarne i reali bisogni, motivazioni, aspettative ed interessi al fine di poter predisporre un percorso personalizzato di orientamento e formazione a sostegno di una nuova occupazione. Verranno erogate azioni d'informazione al maggior livello di dettaglio possibile sui metodi di ricerca attiva del lavoro e sulle opportunità occupazionali che il territorio offre; le azioni saranno volte all'acquisizione di strumenti di definizione delle capacità e competenze possedute o da acquisire per meglio inserirsi nel mondo del lavoro. Il servizio di consulenza orientativa si configura combinazione di "portafoglio di competenze" e di prossimità" e si realizza sia attraverso il colloquio individuale di orientamento, sia attraverso attività di gruppo, il cui obiettivo è accompagnare e sostenere l'utente nell'approfondimento della coscienza di sé e delle proprie risorse per la scelta di un idoneo percorso di reinserimento lavorativo.
In particolare il "Portafoglio delle competenze" consiste nell'associare al cittadino elementi di conoscenza, abilità e comportamenti. Una competenza è composta da una serie di elementi di conoscenze e abilità. La competenza esprime l'essere in grado di mobilitare e strutturare dinamicamente, in modo pertinente ed efficace, un insieme di risorse di natura diversa (conoscenze, abilità, disposizioni personali) per svolgere un'attività ed ottenere un output/risultato. A loro volta un insieme di competenze e un insieme di comportamenti vanno a caratterizzare un determinato profilo professionale.
Le principali finalità dei servizi di consulenza orientativa sono quindi:
-  sostenere l'analisi della propria storia personale e professionale attraverso l'identificazione delle competenze, delle risorse e degli interessi professionali ed extra professionali;
-  sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e formative offerte dal contesto di riferimento;
-  sostenere l'utente nella definizione di un progetto personale professionale e/o formativo e nella formulazione di un piano concreto per attuarlo;
-  sostenere l'utente nella ricerca attiva di lavoro o di auto imprenditorialità.
Attraverso il Piano d'azione individuale (PAI) si individua quindi il percorso ottimale per il lavoratore che potrà essere indirizzato verso azioni di tipo orientativo, formativo o di inserimento al lavoro.
Il PAI sarà sottoscritto tra operatore dello S.M. e beneficiario, attraverso il quale si individua il percorso ottimale per il soggetto e si regola l'accesso alla fruizione dei servizi.
PAI dovrà contenere i seguenti elementi:
-  i soggetti coinvolti;
-  le tappe del percorso concordato;
-  le modalità e i tempi di attuazione, verifica e monitoraggio del percorso individuato;
-  gli impegni assunti dal lavoratore e dall'operatore;
- il luogo e la data di stipula.





(2009.10.719)091
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*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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