REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 MARZO 2009 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 marzo 2009.
Dichiarazione di una "zona infetta da Blue Tongue", ricadente in parte del territorio delle province di Ragusa, Catania e Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che attua la direttiva n. 2000/75/CE;
Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione, datato 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007;
Visti i rapporti di prova n. 82090 e n. 82091 del 9 marzo 2009, con cui l'Istituto zooprofilattivo sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo ha confermato la positività sierologica nei confronti del virus Blue Tongue sierotipo 8 su tre bovini dell'azienda IT001RG001, sita nel territorio del comune di Acate (RG) e su un bovino dell'azienda IT012RG017, sita nel territorio del comune di Vittoria (RG), nell'ambito del piano nazionale di monitoraggio sierologico Blue Tongue;
Viste le note prot. nn. 444 e 445 dell'11 marzo 2009, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa ha comunicato la conferma di focolai di Blue Tongue sierotipo 8 nelle aziende sentinella cod. az. IT012RG017 sita nel comune di Vittoria e cod. az. IT001RG001 sita nel comune di Acate, nelle quali sono state riscontrate positività sierologiche, rispettivamente, su tre capi ed un capo, confermate in sieroneutralizzazione dal Centro nazionale di referenza per le malattie esotiche (CESME) di Teramo;
Ritenuto necessario disporre controlli clinici e di laboratorio sugli animali recettivi presenti nelle aziende ricadenti nel raggio di 4 km., calcolato a partire dalle coordinare geografiche rilevate nelle aziende sede di sieroconversione al sierotipo BTV8, al fine di verificare il grado dell'eventuale diffusione virale;
Vista la comunicazione, pervenuta in data 9 marzo 2009 attraverso i canali della posta elettronica dall'area di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di 4 chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nelle aziende sede della circolazione virale, interessa parte dei comuni di Vittoria, Acate, Comiso e Chiaramonte Gulfi, in cui insistono n. 44 aziende;
Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare l'eventuale diffusione del sierotipo BTV8 della Blue Tongue ed ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, nazionale e comunitario, adottare misure precauzionali urgenti nell'ambito di una "Zona infetta" avente raggio di venti chilometri, calcolati a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede della circolazione virale;
Vista la comunicazione, pervenuta in data 10 marzo 2009 attraverso i canali della posta elettronica dall'area di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di 20 chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nelle aziende sede della circolazione virale interessa i comuni di Acate, Vittoria, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Ragusa, Monterosso Almo, Gela, Niscemi, Licodia Eubea, Caltagirone, Mazzarrone;

Decreta:


Art. 1

Tutte le aziende zootecniche con animali appartenenti alle specie recettive alla Blue Tongue, presenti nel raggio di 4 chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di sieroconversione al sierotipo BTV8 di cui in premessa, dovranno essere sottoposte ai controlli clinici e sierologici previsti dal manuale operativo Blue Tongue.

Art. 2

E' dichiarata "Zona infetta da Blue tongue", il territorio dei comuni di seguito riportati. interessati dal raggio di 20 km. calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di circolazione virale nei confronti del virus BT sierotipo 8 di cui in premessa:

Province          Comuni 
Ragusa      Acate     Monterosso Almo 
      Comiso     Chiaramonte Gulfi 
      Ragusa     Santa Croce Camerina 
      Vittoria      
Catania      Licosia Eubea     Caltagirone 
      Mazzarrone     Grammichele 
Caltanissetta      Gela     Niscemi 


Art. 3

Nelle more dell'acquisizione dei risultati delle indagini cliniche e delle analisi di laboratorio di cui all'art. 1 e sino all'ulteriore definizione della situazione epidemiologica, sono vietate le movimentazioni di animali appartenenti alle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini dalla "Zona infetta" di cui all'articolo precedente, verso la restante parte del territorio regionale ed extraregionale.

Art. 4

In deroga all'articolo precedente, è consentita la movimentazione di animali appartenenti alle specie recettive fuori dalla "Zona infetta" di cui all'art. 2, a condizione che gli animali siano destinati alla macellazione immediata, da effettuarsi presso impianti di macellazione situati nel territorio regionale, preferibilmente nelle province interessate dalla zona infetta.
Tali movimentazioni dovranno avvenire previa intesa tra le aziende unità sanitarie locali interessate, con pre-notifica prima dello spostamento, a condizione che gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto e che lo stesso venga effettuato nelle ore diurne e sotto vincolo sanitario.

Art. 5

Nel caso di riscontro di positività sierologiche o di sintomi clinici sospetti, le misure di restrizione alla movimentazione saranno estese anche a tutte le aziende epidemiologicamente correlate alle aziende sede di sospetto.

Art. 6

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende n. 7 di Ragusa, n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 7

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, ed agli uffici territoriali di Governo di Ragusa, Caltanissetta e Catania.
Palermo, 11 marzo 2009.
  BULLARA 

(2009.10.734)118
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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