REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 MARZO 2009 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 20 febbraio 2009.
Determinazione delle indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai commissari ad acta presso gli enti locali.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'ufficio ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli concernenti gli interventi ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;
Visto il decreto n. 444 del 19 febbraio 2009, con il quale vengono individuati i componenti dell'ufficio ispettivo e, nel contempo, vengono conferite le funzioni di cui all'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44 ad alcuni funzionari direttivi del dipartimento all'uopo incaricati;
Vista la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali;
Visto, in particolare, l'art. 24bis della suddetta legge regionale n. 44/91, introdotto con l'art. 12 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale prevede che "al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'ente ed agli accessi effettuati" e che la determinazione dell'indennità in argomento è demandata ad apposito decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
Ritenuto di dovere determinare le indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai commissari ad acta;

Decreta:


Art. 1

Sono determinate le indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali, secondo gli importi indicati nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Le indennità saranno adeguate ogni due anni sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo dell'ultimo biennio.

Art.  3

Al commissario ad acta, oltre le indennità sopra determinate, è riconosciuto, per ogni singolo accesso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.  4

Il commissario ad acta, prima dell'insediamento, è tenuto a contattare l'amministrazione sottoposta ad azione sostitutiva, per verificare se l'adempimento oggetto del commissariamento sia già stato autonomamente posto in essere dall'ente; il commissario ad acta che non ha verificato l'attualità dell'intervento, prima dell'insediamento, non ha diritto a percepire alcuna indennità di carica, né ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Art.  5

Per le eventuali tipologie di interventi sostitutivi non contemplate nell'allegato A, le indennità di carica e responsabilità saranno determinate, di volta in volta, nel provvedimento d'incarico.

Art.  6

Per gli interventi diretti ai consorzi ed alle unioni di comuni, le indennità di carica e responsabilità dovranno essere parametrate a quelle relative all'ente associato con maggiore popolazione.

Art.  7

Della liquidazione delle indennità in argomento, a favore dei commissari ad acta, dovrà essere data comunicazione al dirigente del servizio ispettivo del dipartimento regionale delle autonomie locali.

Art.  8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet dell'Assessorato.
Palermo, 20 febbraio 2009.
  SCOMA 



Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2009.8.574)072
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 37 -  8 -  1 -  70 -  50 -  85 -