REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 MARZO 2009 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 febbraio 2009.
Modifica del decreto 12 novembre 2008, concernente modalità applicative per la concessione e l'erogazione della sovvenzione prevista dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di sovvenzioni fino ad un massimo di E 25.822,84 in favore di detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale;
Visto il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con il quale si dispone che le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 16/99 devono essere concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile;
Visto l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 16/99 (così come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 30 ottobre 2002 n. 16), che prevede la possibilità di avvalersi di apposite figure professionali per l'assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività in argomento;
Visto il decreto n. 1607/8S del 20 maggio 2003, con il quale è stato istituito l'albo dei professionisti cui conferire l'incarico, su richiesta dei beneficiari, per l'assistenza prevista dal succitato art. 5, comma 2, della legge regionale n. 16/99;
Visto l'art. 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale è previsto che i benefici di cui all'art. 59 della legge regionale n. 32/2000 sono concessi secondo la procedura automatica di cui all'art. 186 della stessa legge n. 32/2000;
Rilevato che le indicazioni in ordine alle modalità di accesso alle agevolazioni in questione sono state di volta in volta fissate in sede degli avvisi pubblici emanati a decorrere dall'esercizio 2001 (1° avviso) e fino al 2004 (ultimo avviso);
Visto l'art. 16, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, il quale prevede che per la presentazione delle istanze e per le istruttorie di cui alla legge regionale n. 16/1999 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca si avvalga dell'Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti;
Visto il decreto n. 3186 del 12 novembre 2008, recante le modalità applicative per la concessione e l'erogazione della sovvenzione prevista dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16;
Visto il decreto n. 3469 del 12 dicembre 2008, con il quale viene emanato l'avviso pubblico per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16;
Considerato  che il predetto decreto n. 3186 del 12 novembre 2008 riporta, all'art. 7, che "All'istanza devono essere allegati i preventivi di spesa, muniti di visto di congruità dei prezzi apposto dalla Camera di commercio della provincia territorialmente competente..."; 

Considerato, altresì, che tale ultima richiesta risulta applicabile solo nei casi in cui le ditte fornitrici abbiano preventivamente depositato, presso la Camera di commercio, il prezzario degli articoli proposti;
Ritenuto, stante l'impossibilità di alcuni possibili beneficiari di adempiere a quanto richiesto, di non potere precludere l'accesso ai benefici della norma ai soggetti che non riuscissero ad ottenere il predetto visto di congruità;
Ritenuto, altresì, di dovere, in assolvimento a quanto previsto dalla norma, perseguire il pubblico interesse;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 7 del decreto n. 3186 del 12 novembre 2008 è così sostituito:
"Art. 7
Presentazione dell'istanza

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale n. 16/99 debbono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino al 180° giorno della pubblicazione stessa.
Le domande possono essere inviate:
1)  tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, via Generale Magliocco n. 46 - 90141 Palermo;
2)  consegnate all'ufficio ricezione della posta del garante, all'indirizzo sopra citato, avendo cura che il latore sia in possesso di fotocopia della domanda sulla quale verrà apposto, quale ricevuta, apposito timbro dell'ufficio ricevente.
I soggetti interessati devono utilizzare, per la presentazione della domanda, esclusivamente gli schemi A o B allegati al presente decreto, a seconda che trattasi di persona in stato di detenzione all'interno del carcere, o che sconti la pena in modo alternativo al carcere.
Le istanze presentate devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'originale o dalla copia autenticata del nulla osta, contenente l'autorizzazione a svolgere l'attività richiesta, rilasciato dalla direzione dell'istituto penitenziario o dal magistrato di sorveglianza, a seconda che il detenuto intenda svolgere l'attività all'interno o all'esterno del carcere.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere:
1)  le generalità del richiedente;
2)  gli elementi informativi previsti dall'art. 5;
3)  l'indicazione del requisito professionale posseduto, fra i tre indicati all'art. 6;
4)  il tipo di attività che si intende svolgere;
5)  le modalità ed il luogo in cui si intende svolgere l'attività;
6)  l'eventuale richiesta dell'assistenza di cui al successivo art. 8.
Nell'istanza, inoltre, devono, eventualmente, essere fornite le seguenti ulteriori informazioni:
a)  l'iscrizione in albi o registri tenuti dalle Camere di commercio dell'Isola;
b)  l'esercizio in passato di attività d'impresa;
c)  le generalità (nome, cognome, recapito telefonico) della persona (esclusivamente avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) che l'Amministrazione può contattare per la soluzione di eventuali problemi che potrebbero insorgere nel corso dell'iter di avvio dell'attività.
All'istanza devono essere allegati i preventivi di spesa delle macchine, muniti del visto di congruità dei prezzi apposto dalla Camera di commercio della provincia territorialmente competente o, in alternativa, potrà essere dichiarata dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi delle attrezzature, delle materie prime, del materiale di consumo e quant'altro necessiti per lo svolgimento dell'attività; tali preventivi possono essere temporaneamente sostituiti dall'elenco dettagliato delle spese che si intendono effettuare (tipo di attrezzature, modelli, quantità, costi unitari, ecc.).
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e/o spedite prima o dopo del termine prescritto saranno considerate "irricevibili" ed automaticamente escluse.
Le domande saranno, comunque, istruite fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate".
Il presente decreto, non sottoposto a registrazione ai sensi della circolare n. 23/99 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del garante.
Palermo, 27 febbraio 2009.
  DI MAURO 

(2009.10.713)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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