REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 MARZO 2009 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 17 marzo 2009, n. 2.
Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori

1.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per l'esercizio finanziario 2009, provvede all'erogazione dell'indennità in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle modalità previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  A valere sulle medesime risorse previste per l'esercizio finanziario 2009 l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare l'indennità di cui al comma 1 relativa all'anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.
Art.  2
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  SCOMA 
Assessore regionale per la sanità  RUSSO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 27 della legge regionale 5 gennaio1999, n. 4, recante: "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie", così dispone:
"Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. - 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori.
2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.
3. Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707)"
-  L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.
1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. [abrogato].
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.
12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 253
"Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per la sanità (Russo) il 14 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 15 ottobre 2008.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 16 del 29 ottobre 2008.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 16 del 29 ottobre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 16 del 29 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 14 del 5 novembre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 60 del 17 febbraio 2009.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 41 del 18 febbraio 2009.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 24 del 25 febbraio 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 42 del 25 febbraio 2009.
Relatore: Lo Giudice.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 69 del 3 marzo 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 69 del 3 marzo 2009.
(2009.10.697)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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