REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MARZO 2009 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 20 febbraio 2009, n. 1.
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie".

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI
AL PRESIDENTE DELL'A.N.C.I. SICILIA
AL PRESIDENTE DELL'U.R.P.S.
Premessa
La legge regionale in oggetto specificata (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008), che si commenta, apporta diverse innovazioni alle disposizioni regionali sull'ordinamento degli enti locali, innovazioni mirate, precipuamente, all'obiettivo finanziario nazionale di contenimento della spesa pubblica.
Tali innovazioni coinvolgono, quindi, e se ne dà contezza, il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali", pubblicato nel supplemento ordinario di pari data della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 9 maggio 2008. In ordine a tale pubblicazione si precisa che l'atto materiale di che trattasi trova presupposti fondamentali:
1)  nella prescrizione di redazione dell'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
2) nell'autorizzazione presidenziale alla pubblicazione del testo redatto contenuta nell'atto di proposta assessoriale n. 176/Gab dell'1 aprile 2008.
Il testo coordinato, che ha carattere compilatorio dei provvedimenti normativi regionali e statali riportati, costituisce uno strumento finalizzato a rendere più agevole l'applicazione delle disposizioni vigenti; detto atto è da intendersi "mappa" del vigente ordinamento e "progetto" per il nuovo ordinamento da adottare con l'intervento del legislatore regionale, intervento non più rinviabile a tutela della collettività amministrata e della certezza del diritto (cfr. nota introduttiva pubblicata nella precitata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana).
Di seguito si diramano istruzioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, indicata in modo abbreviato con la locuzione "L.R.". Sono, altresì, richiamati gli articoli relativi del testo coordinato, indicato in modo abbreviato "t.c.".
Titolo  I  -  Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica.
Composizione delle giunte
L'art. 1, comma 1, della L.R. sostituisce l'art. 33 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/91 (art. 133 t.c.). Vengono abrogate con il successivo art. 2, comma 3, le disposizioni regionali di modifica e di integrazione di seguito emanate.
In sintesi, con richiamo degli art. 43 dell'O.R.E.L. (art. 159 t.c.) e 26 della legge regionale n. 9/86 (art. 168 t.c.) relativi alla composizione dei consigli dei comuni e delle province regionali, si elencano le innovazioni:
a)  il numero massimo degli assessori, determinabile in sede statutaria, non deve superare il numero risultante dal computo del 20% dei consiglieri assegnati;
b) "nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4". In senso letterale, ne consegue che l'Assemblea regionale non ha inteso applicare la regola generale del rapporto del 20% per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, cioè per i comuni i cui consigli eletti a sistema maggioritario sono composti da 15 e 12 unità (numero massimo di 4 assessori invece di 3 e 2);
c)  l'autonomia statutaria si esplica con il necessario adeguamento normativo, il cui espletamento non trova limite di pronta attuazione. In difetto di adeguamento, nella ricorrenza di nuove elezioni congiunte degli organi monocratici e dei consigli dei comuni e delle province regionali, si dovrà fare riferimento al numero massimo degli assessori fissato dalla legge (cfr. art. 2, comma 1, della legge regionale);
d) la previsione di cui alla precedente lett. c) trova ovvia prima applicazione in relazione al turno elettorale amministrativo del corrente anno (cfr. art. 2, comma 2, della legge regionale);
e)  per le variazioni di popolazione conseguenti ai censimenti ufficiali, le diversificazioni eventuali conseguenti si applicano, oltre che ai consigli, anche alla composizione delle giunte alla data di rinnovo elettorale.
Ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti secondo l'art. 43 dell'OREL (art. 159 t.c.) sono equiparati i comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore. Tale equiparazione concerne quindi anche la composizione delle giunte.
Definizione di amministratori locali e aspettative
L'art. 3 della L.R. esclude dal novero degli amministratori indicati nell'art. 15 della legge regionale n. 30/2000 (art. 182 t.c.) i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali.
L'art. 4 della L.R. sostituisce l'art. 18 della legge regionale n. 30/2000 (art. 185 t.c.) in tema di aspettative, distinguendo i benefici delle aspettative degli amministratori individuati da quelli dei consiglieri. Il secondo comma prescrive poi che "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31".
Indennità e gettoni di presenza
Con l'art. 5 della L.R. viene innovato e rimodulato l'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 (art. 186 t.c.) in tema di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Con il successivo art. 6 della L.R. è introdotto l'art. 19 bis della citata legge regionale in tema di divieto di cumulo di indennità.
In particolare, le innovazioni dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 concernono:
1)  la proposta del regolamento previsto dal primo comma è riconosciuta espressamente all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
2)  il comma 1, lett. c), del citato art. 19 viene sostituito con la seguente innovazione: le indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali e del soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono previste nella misura massima del 20% dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio degli enti locali e dei comuni in convenzione (la pregressa normativa prevedeva la diversa misura del 100%);
3)  il comma 2 dell'art. 19 citato viene sostituito e viene tolta la previsione dell'indennità per i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali; è confermata per i presidenti dei consigli circoscrizionali la misura dell'indennità pari al 40% (originaria misura dell'80% così ridotta alla metà dall'art. 17 della legge regionale n. 15/2004, art. 188 del t.c.) parametrata all'indennità spettante agli assessori dei rispettivi comuni, ma viene introdotta la limitazione del riconoscimento di detta indennità di funzione soltanto in relazione ai soli comuni capoluogo di provincia;
4)  viene sostituito il comma 4 del citato art. 19 in tema di gettoni di presenza con le seguenti innovazioni:
a)  la lieve riduzione del limite del tetto massimo dell'importo mensile dei gettoni di presenza (30% e non più un terzo) erogabile ai consiglieri locali ed equiparati (esclusi i circoscrizionali), misura rapportata all'indennità spettante all'organo monocratico di riferimento;
b)  per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni viene attribuito ai consiglieri circoscrizionali (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) un gettone di presenza pari al 60% di quello attribuito ai consiglieri comunali di riferimento (la pregressa normativa prevedeva per tutti i consiglieri circoscrizionali un'indennità pari a 2/3 dell'indennità percepita dal presidente così come prescritto dall'art. 17 della legge regionale n. 15/2004);
c) per i consiglieri circoscrizionali (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) è previsto il tetto massimo dell'importo mensile dei gettoni di presenza nella misura del 50% della corrispondente indennità spettante all'organo monocratico di riferimento (il presidente del consiglio circoscrizionale);
5)  le indennità e i gettoni di presenza, determinati nei modi di legge, possono essere soltanto diminuiti con delibera di giunta e di consiglio (comma 5 dell'art. 19 sostituito);
6)  con l'abrogazione del successivo comma 7 dell'art. 19 il gettone di presenza non può essere più commutato in indennità di funzione;
7)  viene introdotto il comma 12bis all'art. 19 che prescrive la remissione al regolamento locale della disciplina delle modalità del computo dei gettoni di presenza ai consiglieri in sede di partecipazione all'adunanza previste, integrando la prescrizione con la precisazione che tale indennità è subordinata alla "effettiva" partecipazione.
Per quanto concerne eventuali aumenti delle indennità deliberati nell'anno dopo l'emanazione da parte dello Stato delle particolari misure di contenimento della spesa pubblica, si richiedono relazioni delucidative con le motivazioni addotte in sintonia con la vigente legislazione al riguardo, richiamando:
a)  la riduzione del 10% delle indennità per l'esercizio 2005 (art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005); cfr. la circolare di questo Assessorato del 29 febbraio 2008, n. 4;
b)  l'adeguamento ISTAT delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza attuato con decreto 29 febbraio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 marzo 2008, n. 13);
c)  la sentenza della Corte costituzionale n. 157 dell'8 maggio 2007 in ordine alla legittimazione legislativa nel settore e in particolare, con richiamo della circolare prot. n. 12582 del 21 maggio 2008, l'implicito invito alle amministrazioni locali di conformarsi alle disposizioni statali di contenimento della spesa.
Divieto di cumulo di indennità
L'art. 6 della L.R. introduce alla legge regionale n. 30/2000 dopo l'art. 19, del quale rimane in vigore il comma 8, l'art. 19bis che detta compiuta disciplina, già preesistente, in tema di divieto di cumulo di indennità, compresa l'ipotesi di procedimento relativo all'eliminazione di cause di incompatibilità (art. 14, legge regionale n. 31/86: art. 87 t.c.). Il comma 3 così prescrive: "In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta."
Abrogazione art. 17 della legge regionale n. 15/2004
L'art. 7 della L.R. abroga l'art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (art. 188 t.c.) avente ad oggetto: "Indennità degli amministratori locali".
Permessi e licenze
Con l'art. 8 della L.R. in relazione all'art. 20 della legge regionale n. 30/2000 (art. 190 t.c.):
a)  viene confermata, per i consiglieri circoscrizionali, la fruizione di permessi per l'intera giornata, soltanto se trattasi di comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
b)  viene confermato il comma 2 dell'art. 20;
c)  viene confermato il montante dei permessi di 36 e 48 ore per i soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 20;
d)  viene integrato il comma 5 dell'art. 20 con la prescrizione che l'importo mensile del rimborso dei permessi non potrà superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità mensile dell'organo monocratico di riferimento; nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare da rimborsare nell'ambito di un anno solare, non potrà essere superiore al 50% dell'indennità mensile prevista per il rispettivo sindaco, per analogo periodo. La limitazione del rimborso non incide sul diritto alla fruizione dei permessi.
Rimborso delle spese di viaggio
Con l'art. 9 della L.R. è sostituito l'art. 21 della legge regionale n. 30/2000 (art. 192 t.c.). Si elencano le innovazioni:
-  la previsione, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, di un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura che sarà fissata con decreto assessoriale. Non verrà, dopo l'adozione del succitato decreto, pertanto più riconosciuta l'indennità di missione;
-  per gli amministratori e consiglieri di comuni che siano residenti in una delle isole minori della Regione viene riconosciuto anche un rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto e soggiorno, per ragione del loro mandato o per motivi istituzionali.
Adesione a forme associative
Onde evitare onerose duplicazioni di strutture per l'esercizio di funzioni e servizi (in particolare, in questa Regione nella quale il livello ordinario programmatico e di gestione sovracomunale è riconosciuto ai liberi consorzi dei comuni denominati province regionali, secondo la legge regionale n. 9/86, di attuazione dell'art. 15 dello Statuto siciliano) è prescritta dall'art. 10 della L.R. l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna delle seguenti:
-  gestioni comuni disciplinate dall'art. 15 della legge regionale n. 9/86 (art. 372 t.c.);
-  consorzi disciplinati dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni (art. 382 t.c.);
-  unioni dei comuni disciplinate dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 (art. 383 t.c.).
Le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale disciplinano chiaramente le eccezioni all'applicazione di dette limitazioni che si elencano:
-  gestione dei servizi idrico e di gestione dei rifiuti;
-  adesione a consorzi universitari, consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata;
-  adesione ad un'altra forma associativa per gli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
L'innovazione introdotta ha chiare conseguenze per la prosecuzione di forme gestionali non consentite e, in particolare, per la nullità prescritta degli atti alla medesima ascrivibile. La relativa decorrenza degli effetti ha avuto inizio dal termine indicato dall'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.
Analogo effetto si riscontra per le particolari agevolazioni disciplinate da disposizioni relative a percentuali o quote di trasferimento da parte della Regione.
Circoscrizioni di decentramento
Con l'art. 11 della L.R. viene sostituito l'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni (art. 21 t.c.).
Il contesto delle nuove disposizioni approvate dall'Assemblea regionale siciliana necessita di una rimodulazione legislativa urgente che preceda la fase dell'adeguamento statutario.
Invero:
a)  è prevista una fascia di obbligo di istituzione per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti con vincoli di organizzazioni (commi 1, 2 e 3);
b) per i comuni con popolazione da 50.000 a 250.000 abitanti è prevista invece la facoltà ("possono") innovando, con le seguenti particolari previsioni:
1)  "Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni";
2)  "I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci";
3)  "i comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia".
La formulazione legislativa presa in esame peraltro non è in sintonia con le nuove disposizioni esaminate in tema di indennità e di gettoni di presenza del presidente e dei consiglieri circoscrizionali, le quali peraltro sono entrate in vigore e già trovano applicazione.
Disposizioni relative ai commissari (artt. 12, 13 e 14)
Le disposizioni incidono sui compensi per i commissari ad acta e innovano in tema di legittimazione alla nomina ed alla posizione di servizio riconosciuta per quanto concerne i commissari straordinari dei comuni, delle province regionali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Titolo  II  -  Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie
Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali
L'art. 15, comma 2, della L.R. modifica le disposizioni della legge regionale n. 35/97, in tema di assegnazioni di seggi per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, quindi eletti con sistema proporzionale, (art. 4, legge regionale n. 35/97: art. 62. t.c.) e per i consigli delle province regionali (art. 7, legge regionale n. 35/97: art. 78 t.c.). Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi e non sono oggetto di computo in tale assegnazione i voti delle liste che non hanno conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.
Rappresentanti di lista per le elezioni provinciali
Sempre in materia elettorale l'art. 16 della L.R. estende alle elezioni provinciali le modalità di nomina dei rappresentanti di lista relative alle elezioni comunali.
Modifica all'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31
Con l'art. 17 della L.R., in tema di incompatibilità dei consiglieri per lite pendente, all'art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale n. 31/86 (art. 83 t.c.) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
-  "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".
La disposizione regionale si conforma a quella nazionale introdotta dall'art. 3ter del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernente l'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000, con eccezione dell'integrazione del secondo periodo con le parole "ovvero di una lite promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto" (in tema di esercizio di azione popolare).
Sulla valenza dell'innovazione si riporta, per una migliore comprensione, stralcio della circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per le autonomie n. 8 del 20 luglio 2002:
-  "La seconda detta disposizioni con riguardo alla lite conseguente alla sentenza di condanna.
Sulla portata innovativa di quest'ultima disposizione è stato aquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che ha, innanzitutto, rilevato come l'art. 63 del T.U. n. 267/2000, nella stesura riformata abbia riguardo solo a processi civili ed amministrativi relativi a rapporti patrimoniali. Pertanto, l'espressione "sentenza di condanna" è quella conseguente alla definizione di tali tipi di procedimenti.
La chiave di lettura della disposizione novellata non può che essere il principio cui la norma s'ispira, secondo il quale la pendenza di una lite civile ed amministrativa dà luogo ad incompatibilità per evitare che il conflitto di interessi che tale situazione manifesta possa essere risolto dal privato a proprio vantaggio esercitando i poteri di amministratore dell'ente locale.
Principio generale cui fanno espressamente eccezione la pendenza di lite tributaria e la pendenza di lite a seguito di azione popolare.
La modifica introdotta, disciplinando solo vicende civili caratterizzate dall'essere in rapporto di conseguenzialità con procedimenti civili o amministrativi, conferma l'incompatibilità, ma "soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".
Ne consegue che, in caso di affermazione di responsabilità del privato accertata con sentenza pronunciata in sede civile od in sede amministrativa e passata in giudicato, dalla quale scaturisca una posizione debitoria del privato medesimo nei confronti dell'amministrazione, rimane confermata, nel giudizio consequenziale, e quindi prosegue rispetto al giudizio principale, la situazione d'incompatibilità a carico dell'amministratore.
Nell'ipotesi inversa in cui la responsabilità del privato, sempre in un giudizio primario in sede civile od amministrativa, sia stata esclusa e sia insorta da ciò una conseguente posizione creditoria del privato medesimo, che per la relativa soddisfazione promuova una lite conseguenziale nei confronti dell'ente, l'amministratore non incorre nella causa ostativa all'espletamento del proprio mandato.
La ratio della norma riflette il principio di democrazia sostanziale del rispetto della volontà degli elettori e della tutela dell'amministratore che non può ricevere pregiudizio dal promovimento di una lite civile finalizzata ad ottenere soddisfazione di una posizione creditoria già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, finché manca una situazione di certezza giudizialmente raggiunta in ordine ad un rapporto patrimoniale oggetto di controversia permane la situazione d'incompatibilità. Quando, invece, tale situazione d'incertezza sia definitivamente venuta meno in favore del privato e questi persegua il proprio diritto, accertato giudizialmente in modo definitivo, avviando un contenzioso civile consequenziale, l'incompatibilità non sussiste.
In linea con tale ratio è l'ulteriore disposizione secondo la quale "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità", dal momento che l'azione civile così fatta valere è accessoria ad un processo penale che era e resta fuori dall'ambito di applicazione della normativa in esame.".
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
La disposizione dell'art. 18 della L.R. è intesa a formalizzare una prassi, in atto presso le amministrazioni locali, della pubblicazione per estratto delle deliberazioni e dei provvedimenti monocratici e dirigenziali, in attesa di specifiche norme che prevedano interlocuzioni dirette dei cittadini anche tramite gli uffici stampa.
Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali. Misure dei compensi
L'art. 19 della L.R. determina nel numero massimo di tre i componenti nominabili dai comuni e dalle province regionali negli organi delle società, aziende ed enti, interamente o parzialmente partecipate.
Il successivo art. 20 della L.R. esplicando ed integrando l'art. 25 della legge regionale n. 30/2000 (art. 196 t.c.), detta disciplina per quanto concerne i compensi e i rimborsi spese. Per il trattamento di missione si richiama l'innovazione contenuta nell'art. 9 della legge regionale relativa agli amministratori locali.
Altre disposizioni
Gli artt. 21 e 22 della L.R. sono anch'esse misure di contenimento. Si elencano le innovazioni:
a)  l'art. 21 della L.R., concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali, rende superato il decreto 9 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 gennaio 1996;
b)  il richiamo contenuto nell'art. 22 della L.R., relativo alle competenze gestionali degli assessori comunali, all'art. 97 del decreto legislativo n. 167/2000 (art. 775 t.c.) conferma il rinvio formale in materia di personale alla normativa nazionale, non incidendo comunque nella procedura di adozione di delibere ed atti degli enti locali.
Si conclude col rilevare, secondo l'art. 26 della L.R., che tutte le disposizioni prese in esame per le quali non sono disciplinati rinvii attuativi, sono entrate in vigore il 25 dicembre 2008.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
  L'Assessore: SCOMA 

(2009.8.575)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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