REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MARZO 2009 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 febbraio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con sentenza n. 860/05 del 21 marzo 2005 il T.A.R. - sezione di Catania, in accoglimento del ricorso promosso dalla ditta Cavallo Carmelo, ha fatto obbligo al comune di Modica di determinarsi sulla destinazione urbanistica di un lotto di terreno ubicato in via Trani, il quale, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, risulta zona bianca;
Visto il foglio prot. n. 7025 del 5 febbraio 2008, pervenuto il 12 febbraio 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 13 febbraio 2008 al n. 12840, con il quale il comune di Modica ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata all'assegnazione della destinazione urbanistica di zona C3 ad un'area ubicata in via Trani;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 23150 del 23 aprile 2008 pervenuto il 6 maggio 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 35057, con il quale il comune di Modica ha dato riscontro a quanto richiesto con nota dirigenziale prot. n. 18087 del 3 marzo 2008;
Vista la delibera n. 32 del 24 marzo 2007, con la quale il consiglio comunale di Modica ha assegnato, in variante al piano regolatore vigente, la destinazione urbanistica di zona C3 ad area ubicata in via Trani;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di C.C. n. 32 del 24 marzo 2007;
Vista la certificazione datata 7 aprile 2008 a firma del segretario generale del comune di Modica, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 32/2007, nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 7888 del 15 aprile 2008, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole sulla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 38 del 29 luglio 2008, con la quale l'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 17 del 21 maggio 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale approvato con decreti n. 16/77 e n. 143/77, i cui vincoli preordinati all'espropriazione, ex art. 1, legge regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31 dicembre 1993.
Così come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istante Carmelo Cavallo con l'atto di diffida, in premessa elencato, aveva chiesto all'amministrazione comunale di conferire la destinazione urbanistica di zona B al lotto di proprietà ubicato in via Trani, essendo detta area destinata a zona F3 (parco pubblico urbano e territoriale) e risultando, ad oggi, zona bianca a seguito della decadenza dei vincoli.
Stante il mancato pronunziamento sulla richiesta del ricorrente, cui l'amministrazione risulta obbligata, a seguito del ricorso avanzato al T.A.R. di Catania, il comune di Modica veniva obbligato con la sentenza dello stesso T.A.R. CT n. 860/05 reg. sent. - n. 463/05 Reg. Ric., all'emissione di ...un provvedimento esplicito, congruamente motivato, entro centottanta giorni..., relativo all'assegnazione urbanistica in questione.
Il comune, nel dare esecuzione alla succitata sentenza, sulla scorta della relazione istruttoria dell'U.T.C. sopra elencata, con atto consiliare n. 32/2007 ha adottato la variante in argomento consistente, precisamente, nella classificazione di zona omogenea C3 di espansione in aree libere o parzialmente edificate ad una superficie di circa mq. 2.650, censita al foglio catastale n. 77, partt. 657/1-2-3 relative ad un fabbricato ivi incluso, e partt. 656, 687, 688.
Come riportato nella su citata relazione istruttoria, il lotto risulta inserito in un contesto urbanizzato, in massima parte edificato, per il quale non si ritiene confacente la classificazione di zona B proposta dalla ditta, per mancanza sia dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68 sia per le caratteristiche orografiche non particolarmente idonee ad una eccessiva volumetria che, tra l'altro, sarebbe di forte impatto sul sottostante vallone avente caratteristiche peculiari e, che determinerebbe un elevato carico urbanistico, stante, anche, la modesta viabilità di accesso.
Altresì, viene evidenziato che l'area è gravata da vincolo paesaggistico ex decreto legislativo n. 42/2004 nonché da vincolo idrogeologico.
Pertanto, si proponeva la destinazione a zona C3 del piano regolatore generale vigente "Espansione in aree libere o parzialmente edificate con costituzione di unità organiche attrezzate e convenzionate di limitate dimensioni"... che consentirebbe di limitare il carico urbanistico oltre a garantire, subordinando l'intervento a preventivo piano particolareggiato come per legge, ulteriori spazi da cedere alla pubblica amministrazione come prescritto dalle norme tecniche d'attuazione del vigente piano regolatore generale.
Viene puntualizzato, ancora, che:
dall'esaminata relazione geologica allegata al piano regolatore generale in itinere, ...è stata riscontrata la presenza di faglia e, pertanto, al fine di non gravare la pubblica amministrazione di oneri correlati ad una questione che sostanzialmente investe un interesse privato... di fare carico alla ditta di adempiere a tutte le prescrizioni di cui alla legge n. 64/74...;
l'area in questione è destinata dalle previsioni della variante generale al piano regolatore generale a zona B/0 relativamente al fabbricato e all'area di pertinenza con il mantenimento dello stato di fatto e, per la restante parte, a zona F/2 con la riconferma a parco urbano pubblico e territoriale.
Dalla lettura della medesima relazione emerge il riferimento alla sentenza n. 179 del 1999 della Corte costituzionale che sancisce la potestà pianificatoria della pubblica amministrazione di rinnovare i vincoli preordinati all'espropriazione purché la reitera sia adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche.
L'U.T.C., in osservanza a quanto sancito dalla stessa sentenza ha proceduto, pertanto, ai criteri di quantificazione di indennizzo.
Con nota prot. n. 7888 del 15 aprile 2008 l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, all'assegnazione della destinazione urbanistica in maniera generalizzata essendo pervenuto vistato da detto ente soltanto lo studio geologico-tecnico senza alcun riferimento agli indici e parametri urbanistico-edilizi adottati per quell'area, nonostante le problematiche evidenziate dall'U.T.C. in data 9 gennaio 2007 antecedente alla richiesta dello specifico parere.
Le zone F3 del vigente piano regolatore generale sono individuate quali aree di particolare interesse e valore archeologico, storico, monumentale, ambientale e paesistico naturale da conservare e valorizzare per la fruizione e godibilità pubblica nei cui ambiti le N.T.A. prescrivono la costituzione di parchi... storici, naturalistici... pubblico servizio sportivo...
Le stesse norme prevedono per la zona C3 l'obbligo di redazione di un piano convenzionato con indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,44 mc./mq., h massima di ml. 20 e indice di utilizzazione territoriale di 0,36 mq./mq.
Considerato che:
Per come risulta dalla relazione istruttoria dell'U.T.C. sussistono:
-  caratteristiche orografiche non particolarmente idonee ad una eccessiva volumetria;
-  modeste dimensioni della viabilità di servizio al lotto tale da non sopportare il prevedibile carico urbanistico;
-  la presenza di faglia.
Si ritiene che detti fattori nonché le peculiarità ambientali evidenziate siano di pregiudizio all'edificabilità dell'area in questione, e che, pertanto, la variante al vigente piano regolatore generale di Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n. 32 del 24 marzo 2007 non sia condivisibile e si propone di assegnare al lotto di mq. 2.650 di via Trani la classificazione di zona E di verde agricolo con le prescrizioni di cui alla legge regionale n. 71/78.";
Considerato che, in relazione alle valutazioni contenute nella sopra riportata proposta n. 17 del 21 maggio 2008, con propria nota prot. n. 103/Serv. 11 del 13 giugno 2008, nel fornire direttive in ordine alla specifica problematica, è stato disposto l'approfondimento delle considerazioni nella stessa proposta contenute;
Vista la nota prot. n. 38 del 29 luglio 2008, con cui l'U.O. 5.4/D.R.U., sottoposto il proprio rapporto prot. n. 37 del 28 luglio 2008 contenente le considerazioni in merito alle problematiche rilevate con la sopracitata dirigenziale, ha trasmesso per l'esame del C.R.U., unitamente alla relativa documentazione, la proposta di parere n. 17 del 21 maggio 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 114 del 17 dicembre 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutati gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio e nel rapporto n. 37 del 28 luglio 2008 dell'U.O. 5.4;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento, in diverso avviso rispetto alla proposta dell'ufficio, di condividere la variante in oggetto con la prescrizione che l'intervento andrà attuato previa predisposizione di P. di L. convenzionato ex art. 14 della legge regionale n. 71/78, nel quale si dovrà tenere in debito conto dell'esistenza della faglia sismica e in cui andranno reperite aree per attrezzature e servizi pubblici in misura di 18 mq. per ogni abitante da insediare, per come previsto dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore generale per assegnazione di destinazione urbanistica ad un'area sita in via Trani, ditta Cavallo Carmelo, adottata con delibera consiliare n. 32 del 24 marzo 2007 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, in esecuzione della sentenza T.A.R., sezione staccata di Catania, n. 860/2005 del 21 marzo 2005, sia meritevole di approvazione in conformità alle considerazioni che precedono.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 114 del 17 dicembre 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 114 del 17 dicembre 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Modica relativa all'assegnazione della destinazione urbanistica di zona C3 ad un'area estesa mq. 2.650 sita in via Trani, adottata con delibera consiliare n. 32 del 24 marzo 2007 in esecuzione della sentenza T.A.R., sezione staccata di Catania, n. 860/2005 del 21 marzo 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 17 del 21 maggio 2008 reso dall'U.O. 5.4/D.R.U., con allegato il rapporto n. 37 del 28 luglio 2008 reso dalla stessa U.O.;
2)  voto n. 114 del 17 dicembre 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3.)  delibera C.C. n. 32 del 24 marzo 2007;
4)  elaborato grafico per l'individuazione dell'area oggetto di riqualificazione.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2009.
  LIBASSI 

(2009.7.543)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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