REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MARZO 2009 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 febbraio 2009.
Concessione di deroga a quanto previsto dall'art. 15, lett. c), della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di ampliamento dello stabilimento della ditta Duca di Salaparuta S.p.A., nel comune di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 79814 del 16 ottobre 2007, con il quale il comune di Bagheria ha trasmesso la documentazione inerente la richiesta di deroga al fine della realizzazione del progetto di ampliamento dello stabilimento di Aspra, ditta Duca di Salaparuta S.p.A.;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 147 del 18 settembre 2007, assunta nel rispetto di quanto indicato dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il comune di Bagheria ha avanzato, contestualmente alla richiesta di approvazione della variante per l'ampliamento dello stabilimento Duca di Salaparuta S.p.A., l'istanza di deroga a quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Vista la proposta di parere n. 24 del 6 dicembre 2007, resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'intervento, per cui il comune di Bagheria ha avanzato istanza di deroga, ricade nella fascia compresa tra 500 metri e 1.000 metri dalla battigia, che prevede un indice territoriale di 1,50 mc./mq.
L'intervento in questione prevede la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento della casa vinicola Duca di Salaparuta S.p.A., attraverso la demolizione parziale dei comparti esistenti con la conseguente ricostruzione, adeguata alle nuove esigenze produttive e tecnologiche, in variante, relativamente le altezze dei manufatti, alle norme di attuazione della zona industriale D1 del piano regolatore generale vigente, e l'ampliamento della zona industriale in zona di verde agricolo, E1, per soddisfare le esigenze di nuovi parcheggi e di verde, per il soddisfacimento dei relativi standars urbanistici, oltre a prevedere una più agevole viabilità verso l'esterno.
L'intervento si estende su una superficie complessiva di mq. 40,200, di cui mq. 31,987 ricadenti in zona D1 e mq. 8.213 ricadenti in zona di verde agricolo.
L'adeguamento previsto però prevede la variazione delle altezze dei manufatti per motivi tecnici fino a 15,10 ml. con una cubatura complessiva di mc. 145.746, che comporta un aumento dell'indice territoriale da 1,50 mc./mq. a 3,98 mc./mq.;
poiché lo stabilimento sorge nella fascia compresa fra 500 e 1.000 m. dalla battigia per la quale la lettera c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 consente una densità territoriale di mc./mq. 1,50;
la deroga è motivata dalla necessità di aumentare l'indice di fabbricabilità territoriale da 1,50 a 3,98 mc./mq.
Da quanto si evince dall'atto deliberativo, soprattutto nella parte riguardante la discussione dei consiglieri chiamati a votare la proposta del responsabile del servizio pianificazione, viene espressamente richiamata più volte la necessità di approvare la variante urbanistica e la conseguente richiesta di deroga, in virtù dell'interesse pubblico rappresentato dalla presenza e dalla valenza dello stabilimento stesso nel territorio di Bagheria, senza per'altro rincorrere a rischi di inquinamento, considerato che la produzione vera e propria si svolge in territorio di Casteldaccia. In sintesi vengono rappresentati i benefici per il comune di Bagheria di essere rappresentati anche all'estero attraverso l'esportazione dei vini prodotti dalla Corvo, e inoltre di beneficiare di risorse occupazionali.
D'altro canto la necessità di derogare gli indici edificatori per consentire la ristrutturazione dell'impianto, nasce dall'esigenza di migliorare la capacità produttiva ed avere quindi la possibilità di stare al passo con le nuove esigenze produttive del settore enologico. Dal punto di vista urbanistico, del resto, l'area d'impianto dell'attività produttiva esistente, è disciplinata dal vigente piano regolatore generale come zona D1 (puntuale - limitata cioè all'area interessata dall'impianto), oggetto della deroga, infatti la stessa è stata riconosciuta tale per la presenza dello stabilimento della casa vinicola di che trattasi, sorta nel 1964. La stessa per altro si trova incuneata in un contesto di destinazioni urbanistiche che non lasciano molti spazi per consentire un impegno maggiore di aree da asservire a detta attività; infatti l'impianto in oggetto si colloca ad est dell'asse mare-monti, situato ad occidente della città di Bagheria; è caratterizzato dalla presenza oltre che di aree verdi di valore ambientali, nella fattispecie zone E3, per la presenza di orti e giardini e di verde agricolo, E1 anche da agglomerati urbani che si estendono sia lungo il sopracitato asse, divenuto ormai saturato dall'edilizia sorta ai suoi margini (zone B3), che dinnanzi alla zona D1 in oggetto (zona B4).
Il progetto sopra rappresentato, per gli aspetti che comportano la variante allo strumento urbanistico vigente, è stato oggetto di conferenza dei servizi, durante la quale è stato rivelato che l'aumento dell'altezza dei fabbricati avrebbe comportato l'aumento dell'indice di fabbricabilità e di conseguenza il consiglio comunale con atto n. 147 del 18 settembre 2007 ha deliberato la richiesta di deroga all'indice territoriale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche e integrazioni. In sede di conferenza è risultato pertanto che la richiesta di deroga a tale indice risultava propedeutica all'approvazione della variante medesima. Sul progetto presentato in tale sede si sono espressi in linea di massima favorevoli il Genio civile, il quale si è riservato di inoltrare il relativo nulla osta e l'Azienda unità sanitaria locale n. 6.
L'atto deliberativo, pertanto, esprime parere favorevole sul progetto, in variante alle previsioni del piano regolatore generale vigente e propone istanza di deroga, con la motivazione che l'intervento sia di preminente interesse pubblico, sia dal punto di vista economico che sociale.
In relazione alla richiesta di deroga dell'indice di densità edilizia territoriale stabilito dall'art. 15, lettera c), della legge regionale n. 71/78 in mc./mq. 1,50 occorre evidenziare che tale parametro, come del resto quello prescritto dalla lettera b) dello stesso art. 15, è stato fissato dal legislatore per graduare in termini di recettività il carico urbanistico nelle fasce costiere interne alle zone territoriali omogenee A e B; infatti la densità territoriale è il parametro che definisce il rapporto (mc./mq.) tra il volume edilizio ammesso e l'area delle zone di insediamento. Tuttavia il volume non concorre a dimensionare gli interventi nella zona territoriale omogenea D1. Detta zona disciplina le parti del territorio destinate ad insediamenti ed impianti industriali o ad essi assimilati, prevedendo per l'attuazione degli interventi il rapporto di copertura (rapporto numerico tra l'area coperta dei fabbricati e l'area edificabile).
Pertanto l'indice di densità territoriale di mc./mq. 3,98 proposto dal comune in deroga, per consentire la ristrutturazione dell'insediamento produttivo non aumenta, ad avviso di chi scrive, il carico urbanistico della zona in termini di ricettività, e sotto questo aspetto la richiesta appare condivisibile, fatta salva la valutazione che il Consiglio regionale dell'urbanistica vorrà esprimere sull'argomento.
Sul progetto si è espresso favorevolmente anche la commissione edilizia comunale.
Per le considerazioni sopra esposte, per quanto riguarda la variante urbanistica, adottata dal consiglio comunale contestualmente all'istanza di deroga con atto deliberativo n. 147 del 18 settembre 2007, questo servizio resta in attesa di ricevere dall'amministrazione comunale integrazioni di atti e chiarimenti richiesti, e pertanto questa unità operativa 3.1 del serv. III/D.R.U., avendo verificato che il comune di Bagheria si è attenuto a quanto prescritto dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche e integrazioni, è del parere di condividere nei termini di cui sopra la richiesta di deroga avanzata dal comune di Bagheria, ai sensi della lettera c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 con le procedure di cui all'art. 16 della medesima legge regionale n. 78/76, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge n. 6/2001, finalizzata all'aumento dell'indice territoriale che da 1,50 passa a 3,98 mc./mq., dello stabilimento vinicolo Duca di Salaparuta S.p.A. di Aspra."";
Visto il voto n. 46 del 27 marzo 2008, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 24 del 6 dicembre 2007 resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U., ha espresso, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, alla richiesta di deroga, a quanto previsto dall'art. 15, lett. c), della legge regionale n. 76/78, avanzata dal comune di Bagheria con delibera n. 147 del 18 settembre 2007;
Vista la nota prot. 27909 del 9 aprile 2008, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. 123031 del 16 dicembre 2008, pervenuta il 17 dicembre 2008 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in pari data al prot. n. 94124, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso e fatto proprio, il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n. 8283/9 del 27 ottobre 2008, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 46 del 27 marzo 2008 e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Decreta:


Art.  1

In conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 46 del 27 marzo 2008 ed a quanto contenuto nella nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione prot. n. 123031 del 16 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976 come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Bagheria con delibera n. 147 del 18 settembre 2007, è concessa la deroga a quanto previsto dall'art. 15, lett. c), della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di ampliamento dello stabilimento di Aspra della ditta Duca di Salaparuta S.p.A.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 3 del 21 gennaio 2008 resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  voto n. 46 del 27 marzo 2008, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale di Bagheria n. 147 del 18 settembre 2007;
4)  parere reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n. 8283/9 del 27 ottobre 2008;
Elaborati
5)  relazione strutturale;
6)  relazione tecnica costruttiva;
7)  relazione geologica;
8)  documentazione fotografica;
9)  tav.    1/bis  -  quantificazione volumetrica dei comparti; 
10)  tav.  1  -  quantificazione metrica del lotto; 
11)  tav.  2  -  stato di fatto: planimetria generale a quota 0,00; 
12)  tav.  3  -  stato di fatto: planimetria generale a quota + 3,89; 
13)  tav.  4  -  stato di fatto: planimetria generale piano 1°; 
14)  tav.  5  -  stato di fatto: pianta copertura; 
15)  tav.  6  -  stato di fatto: prospetti; 
16)  tav.  7  -  stato di fatto: sezioni; 
17)  tav.  8  -  progetto: planimetria quota 0,00; 
18)  tav.  9  -  progetto: planimetria quota 3,9800; 
19)  tav. 10  -  progetto: planimetria primo piano; 
20)  tav. 11  -  progetto: planimetria copertura; 
21)  tav. 12  -  progetto: planimetria reti acque meteoriche e reflue; 
22)  tav. 13  -  progetto: prospetti - sezioni. 


Art.  3

Il presente provvedimento fa salvi i conseguenti adempimenti riguardanti la variante al vigente piano regolatore generale da definirsi in relazione a quanto considerato dal competente servizio 3/D.R.U. con la proposta n. 24 del 6 dicembre 2007.

Art.  4

Il comune di Bagheria è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2009.
  LIBASSI 

(2009.6.409)105
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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