REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MARZO 2009 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 gennaio 2009.
Approvazione della convenzione stipulata tra il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, per l'esercizio del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114" nel territorio regionale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1989", ed, in particolare, l'art. 19;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia";
Visto l'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6 "Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali";
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Vista la convenzione stipulata in data 17 dicembre 2008 tra Regione siciliana, dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, e l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, per l'esercizio del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114" nel territorio regionale, con l'intento comune di collaborare ed operare nel superiore interesse dell'integrità psico-fisica di bambini ed adolescenti;
Considerato che la subiecta materia rientra nei fini e nelle attività istituzionali di questo Assessorato regionale;
Ritenuto di dover procedere, pertanto, all'approvazione della convenzione di cui sopra;

Decreta:


Art.  1

E' approvata la convenzione, stipulata in data 17 dicembre 2008 tra Regione siciliana, dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, e l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, per l'esercizio del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114" nel territorio regionale.

Art.  2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art.  3

Si dà atto che dalla convenzione in parola non scaturisce alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Palermo, 23 gennaio 2009.
  SCOMA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 10 febbraio 2009 al n. 132.
Allegato
CONVENZIONE

Tra la Regione siciliana e l'associazione S.O.S - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia per l'esercizio del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114" nel territorio regionale.
L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di dicembre
tra

la Regione siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, codice fiscale 80012000826, con sede legale in Palermo, via Trinacria n. 36, in persona dell'Assessore regionale pro-tempore on.le Francesco Scoma, residente in Palermo, domiciliato per la presente convenzione in via Trinacria n. 36 - Palermo
e

l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, con sede in Milano, viale Montenero n. 6, codice fiscale n. 92012690373, rappresentata dal suo presidente prof. Ernesto Caffo, nato a Modena il 16 maggio 1950, residente in Modena, via Camatta n. 1, domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'associazione in Bologna, via Marconi n. 1
premesso che

-  con deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, concernente "Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni" è stato assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice denominato "Emergenza maltrattamenti dei minori";
-  con decreto interministeriale del 14 ottobre 2002, il codice 114 è stato destinato all'istituzione di uno specifico servizio telefonico accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio, anche derivanti da immagini, messaggi e dialoghi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa o reti telematiche, che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti e sono stati definiti i requisiti del soggetto gestore del servizio, le modalità di esecuzione dello stesso nonché la procedura di individuazione del soggetto gestore della fase sperimentale;
-  con decreto interministeriale del 6 agosto 2003 "Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114" è stato disposto l'avvio definitivo del servizio;
-  il Ministero delle comunicazioni, a seguito di selezione indetta con avviso pubblico del 16 settembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2003), ha affidato la gestione del servizio, in fase definitiva e per la durata di tre anni decorrenti dal 10 novembre 2003, all'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, che si configura come Onlus dal giugno 2004;
-  il Ministero delle comunicazioni, per disciplinare la modalità di esercizio del servizio, ha stipulato in data 7 novembre 2003 una convenzione con l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro;
-  con determina del 26 ottobre 2006, recante l'avviso pubblico per l'individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza 114, di seguito denominato "Avviso", pubblicata nel sito istituzionale del Ministero delle comunicazioni e, mediante comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 2 novembre 2006, è stata avviata la procedura di selezione per l'individuazione del gestore del servizio telefonico pubblico 114 per il successivo triennio;
-  che, data la rilevanza sociale del suddetto servizio e la conseguente necessità di assicurarne la continuità nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al predetto avviso, il giorno 7 novembre 2006 è stata stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia una convenzione per l'affidamento della gestione del servizio a decorrere dall'8 novembre 2006 e per il tempo strettamente necessario al completamento della suddetta procedura di selezione, comunque non superiore a 2 mesi;
-  che il Ministero delle comunicazioni, all'esito della procedura di selezione di cui al predetto avviso, ha affidato la gestione del servizio telefonico 114, con convenzione siglata il 22 dicembre 2006, a S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, per la durata di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2007;
considerato che

-  l'art. 2 del decreto interministeriale del 6 agosto 2003 dispone che il servizio 114, accessibile ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell'anno senza oneri per il chiamante, è organizzato nella prospettiva di fornire assistenza psicologica, nonché consulenza psicopedagogica, per situazioni di emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti e che, comunque, restano confermate le funzioni attribuite ad altri codici, numeri telefonici nonché servizi di emergenza e pubblica utilità, cui il servizio 114 non si sostituisce né può sovrapporre alcuna interferenza";
-  il servizio 114 per la prevenzione dell'abuso sui minori, che rappresenta un'opportunità di sviluppo delle azioni pubbliche di tutela dei minori, deve svolgersi in diretta collaborazione con i servizi e le strutture territoriali competenti che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario e che l'intervento della Regione siciliana consente di facilitare il collegamento tra il soggetto gestore del servizio e i servizi;
-  la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 prevede interventi socio-assistenziali in favore delle famiglie, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
-  l'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni prevede un contributo annuo in favore dell'associazione Telefono Azzurro, al fine di garantire la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia;
-  a seguito della legge regionale 28 aprile 2003, n. 6, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali esercita tutte le competenze in materia socio-assistenziale, sociale a rilevanza sanitaria;
-  la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", prevede, all'art. 1, comma 1, che la Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale;
-  a carico della Regione siciliana non sussistono oneri finanziari a valere della presente convenzione;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue


Art.  1
Oggetto della convenzione

1)  La Regione siciliana e l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia in qualità di soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, di seguito denominato soggetto gestore, collaborano con l'intento comune di operare nel superiore interesse dell'integrità psicofisica dei minori.

Art.  2
Impegni dei contraenti

Il soggetto gestore, fermo restando l'obbligo di rispettare la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali e di impegnare personale idoneamente qualificato in grado di analizzare le segnalazioni ricevute, di fornire un primo livello di ascolto nonché una prima assistenza di carattere psicologico, così come stabilito all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto interministeriale del 6 agosto 2003, si impegna:
a)  a segnalare, nel caso in cui si ravvisassero condizioni di rischio per il minore, le problematiche riscontrate ai servizi di emergenza e di pubblica utilità competenti del territorio regionale, secondo le modalità ai sensi dell'art. 3;
b)  a predisporre report semestrali relativi alla tipologia delle problematiche espresse dai diversi utenti del territorio regionale, nonché alle eventuali risorse attivate. Tali report saranno visionati, in previsione di un'eventuale pubblicazione, dal comitato di cui all'art. 3;
c)  predisporre attività di formazione sulle procedure di intervento, in situazioni di disagio ed emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti rivolte ad operatori dell'area psico-socio-assistenziale della Regione;
d)  a collaborare nella progettazione di percorsi formativi congiunti degli operatori del 114 e del personale psico-socio-assistenziale della Regione per un più efficace lavoro di rete negli interventi di prevenzione primaria e secondaria a favore dei minori e delle loro famiglie, oltre che nelle situazioni di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti.
2)  La Regione si impegna:
a)  ad assicurare al servizio 114, nell'ambito dei canali e degli sportelli informativi attivati dalla Regione anche a livello locale, spazi di informazione e materiale divulgativo sul servizio, i cui contenuti dovranno essere valutati dal comitato di cui all'art. 3;
b)  a fornire, laddove disponibile, l'indicazione dei servizi pubblici e privati e delle unità di offerta dedicate ai minori, dislocati sul territorio regionale, secondo le modalità stabilite dal comitato di cui all'art. 3;
c)  a promuovere la collaborazione dei soggetti di cui alla lett. b) con il servizio 114;
d)  a riconoscere di centrale importanza la presenza del gestore del servizio 114 nei tavoli di lavoro e nelle iniziative pubbliche regionali che abbiano ad oggetto l'ambito di intervento del servizio 114;
e)  a riconoscere al gestore del servizio 114, in ragione della propria competenza e del servizio di pubblica utilità da esso svolto, un ruolo di carattere consultivo nel processo di elaborazione delle normative e dei programmi che riguardino l'infanzia e l;
f)  ad assicurare adeguati spazi all'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus e al servizio 114, nei propri periodici informativi dedicati alla famiglia e alle politiche sociali, e sul proprio sito internet.

Art.  3
Comitato di coordinamento

1)  Il comitato di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali o da un suo delegato ed è composto da due rappresentanti del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e da due rappresentanti dell'ente gestore del servizio 114.
2)  Il comitato di coordinamento di cui al comma 1 stabilisce le modalità organizzative ed operative per l'attuazione della presente convenzione.

Art.  4
Tempi di attuazione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione dei contraenti sino al 31 dicembre 2009 fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della convenzione per l'affidamento della gestione del servizio telefonico pubblico (di emergenza) 114, fra il Ministero delle comunicazioni e l'associazione S.O.S. - il Telefono Azzurro Onlus - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, del dicembre 2006.

Art.  5
Norme regolatrici della convenzione

La convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e le condizioni previsti dalle clausole del presente atto.
  SCOMA 
  CAFFO 

(2009.6.380)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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