DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927
AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione
Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane -
Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca -
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
Testo della legge approvata a maggioranza inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, recante "Norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali".
Avvertenza:
Il testo della legge è approvato a maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 2009.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del testo seguente, un quinto dei membri dell'Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori possono chiedere che si proceda a referendum popolare.
Il presente comunicato è redatto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
Art. 1. Disposizioni in materia di eleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali
1. Il comma 1 dell'articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dal seguente:
"1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.
1 bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
Art. 2. Formula di pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14
1. La presente legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana distintamente dalle altre leggi senza numero d'ordine e senza formula di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
(2009.10.696)050
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti