REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MARZO 2009 - N. 10
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 febbraio 2009.
Disposizioni per la fornitura, in via temporanea, delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, limitatamente alle persone con stati patologici severi cronici rientranti in programmi assistenziali di cure domiciliari integrate e non.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della sanità 2 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che con diversi decreti assessoriali è stata autorizzata a carico del servizio sanitario regionale, già con decreto 28 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'erogazione di prodotti, presidi ed ausili non inclusi nel nomenclatore tariffario, secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 2 marzo 1984, a favore di soggetti con particolari stati patologici severi cronici;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2006, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modificazioni;
Visto l'accordo sottoscritto il 31 luglio 2007 dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione siciliana, con il quale è stato reso esecutivo il piano di contenimento, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni;
Considerato che fra gli adempimenti del suddetto piano è prevista l'attuazione della misura di cui al punto 3.2.1 concernente la "revisione della distribuzione gratuita e dei costi attuali dei presidi ed ausili sanitari e l'adeguamento ai livelli minimi di assistenza delle prestazioni valorizzate con decreto n. 36773 del 27 dicembre 2001, relative a medicazioni per piaghe da decubito e altri presidi; nonché quelle di cui al decreto n. 36774 del 27 dicembre 2001, relative alla somministrazione di integratori per patologie di stato di malnutrizione, nefropatie...";
Preso atto dei pareri resi dal Tavolo ministeriale in sede di verifica preventiva dei provvedimenti attuativi del suddetto specifico adempimento, con i quali è stato espressamente chiesto alla Regione Sicilia, in ottemperanza al Piano di rientro, di ricondurre le prestazioni integrative ai livelli di assistenza già individuati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001;
Visto il decreto n. 3415 del 19 dicembre 2008, validato dal citato Tavolo ministeriale con parere n. 8 del 12 gennaio 2009, con il quale, in attuazione del predetto obiettivo B.3.2.1 di Piano ed in conformità ai pareri ministeriali, è stata disposta la revoca del citato decreto n. 36773/2001;
Preso atto che con parere n. 368 del 21 novembre 2008, il medesimo Tavolo ministeriale di verifica degli adempimenti di Piano, ha validato l'atto di programmazione regionale sul potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare adottato con decreto n. 1543 del 2 luglio 2008 che prevede tra l'altro, per le cure domiciliari integrate di cui ai punti 4.2 e 4.3 dell'allegato al citato decreto, l'erogazione di prestazioni relative al trattamento delle lesioni cutanee ed alle alterazioni dei tessuti molli;
Ritenuto, in ottemperanza al citato D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA), di dover comunque assicurare le suddette prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai soggetti con particolari stati patologici severi cronici rientranti in programmi assistenziali di cure domiciliari integrate e non, anche in coerenza con quanto previsto dai citati decreti n. 1543 del 2 luglio 2008 e n. 3415 del 19 dicembre 2008;
Ritenuto che, per le persone di cui al precedente comma rientranti in programmi di cure domiciliari integrate, la fornitura delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa debba avvenire direttamente a cura delle aziende unità sanitarie locali nell'ambito del programma di cure domiciliari redatto dall'unità valutativa competente nel rispetto dei protocolli terapeutici ivi stabiliti e, qualora la persona non sia assistita all'interno di programmi di cure domiciliari integrate, dovranno essere attivate le procedure previste dai distretti sanitari in accordo con MMG, provvedendo la Regione a fornire apposite indicazioni attraverso circolare esplicativa delle procedure;
Ritenuto di dovere confermare l'erogazione degli ausili per soggetti affetti da mucoviscidosi, nonché per quelli affetti da talassemia, già inclusi nei livelli essenziali di assistenza, di cui al citato D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modificazioni;
Ritenuto, infine, di dover impartire disposizioni finalizzate alla corretta applicazione della normativa vigente di cui al comma 3bis dell'art. 1 della legge 28 luglio 1989, n. 263 che prevede, per i prodotti relativi a menomazioni funzionali permanenti, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto del 4% (anziché del 20%);

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta in via temporanea, e comunque fino a nuove disposizioni che regolamentino in modo organico la materia, la fornitura delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, limitatamente alle persone con particolari stati patologici severi cronici rientranti in programmi assistenziali di cure domiciliari integrate e non, in ottemperanza al D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA) ed in coerenza con i decreti n. 1543 del 2 luglio 2008 e n. 3415 del 19 dicembre 2008.

Art. 2

Per le persone di cui all'art. 1, rientranti in programmi assistenziali di cure domiciliari integrate, la fornitura delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa deve avvenire direttamente a cura delle aziende unità sanitarie locali nell'ambito del programma di cure domiciliari redatto dall'unità valutativa competente e nel rispetto dei protocolli terapeutici ivi stabiliti.
Per le persone non assistite all'interno di programmi di cure domiciliari integrate devono essere attivate le procedure previste dai distretti sanitari in accordo con MMG. Nelle more della disciplina procedurale di dettaglio da emanarsi con apposita circolare regionale, sono confermate le modalità in atto di fornitura dei presidi e dei materiali sanitari.

Art. 4

Resta confermata l'erogazione a carico del SSR degli ausili per soggetti affetti da mucoviscidosi, nonché per quelli affetti da talassemia, già inclusi nei livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modificazioni.

Art. 5

Si fa obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali di impartire disposizioni ai soggetti prescrittori di attestare la condizione di menomazione funzionale permanente, ove sussistente, ai fini della corretta applicazione della normativa vigente di cui al comma 3 bis dell'art. 1 della legge 28 luglio 1989, n. 263 sul'applicazione dell'imposta agevolata.

Art. 6

Ai fini dell'applicazione della modalità di fornitura di cui al comma 1, dell'art. 2, le aziende unità sanitarie locali, per un periodo non superiore a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ricorrere alle modalità operative prima dell'entrata in vigore del decreto n. 3415 del 19 dicembre 2008.

Art. 7

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali procederanno ad uniformarsi a quanto disposto nel decreto n. 3415/2008 come qui integrato, con formali atti deliberativi da trasmettere a questo Assessorato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 23 febbraio 2009.
  RUSSO 

(2009.8.577)102
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)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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