REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MARZO 2009 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 3 marzo 2009, n. 1.
Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Nuove norme in materia di usi civici

1.  Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2.  Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di natura enfiteutica previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.
Art. 2.
Trascrizione degli atti del procedimento

1.  Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiario dell'atto.
2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti già perfezionati e non ancora trascritti.
Art. 3.
Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio

1.  I commi 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, introdotti dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.
Art. 4.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LAVIA 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  INCARDONA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante: "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.", così dispone:
"Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a)  che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b)  che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c)  che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune, alla associazione o alla frazione del comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.".
Note all'art. 1, comma 2:
-  L'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante: "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.", così dispone:
"Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.
Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.
Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana."
-  L'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, recante: "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.", così dispone:
"1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:
"In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".
2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:
"2.  La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
a)  occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo".
3.  Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.
4.  Gli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:
a)  al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lett. a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;
b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.
5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lett. a), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
5-bis.  Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.
6.  I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.".
Note all'art. 2, comma 1:
-  La legge 16 giugno 1927, n. 1766, reca: "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 ottobre 1927, n. 228.
Il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, reca: "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno. " ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 marzo 1928, n. 57.
-  L'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico. - 1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.".
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2.  Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.
3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lett. a) e c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
5.  Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.
5-bis. (abrogato).
5-ter. (abrogato).
5-quater. (abrogato).
5-quinquies. (abrogato).
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lett. g) del comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 260
"Modifica di norme in materia di usi civici".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caputo, Colianni, Apprendi, Scilla, Adamo, Corona, Donegani, Falcone, Federico, Marinello, Oddo, Ragusa, Vitrano il 21 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione attività produttive (III) il 29 ottobre 2008.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 38 del 5 novembre 2008 e n. 64 del 10 febbraio 2009.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione bilancio (II) e al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 38 del 5 novembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 15 dell'11 novembre 2008.
Parere reso dalla Commissione bilancio (II) nella seduta n. 56 del 4 febbraio 2009.
Esitato per l'aula nella seduta n. 64 del 10 febbraio 2009.
Relatore: Colianni.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 65 del 18 febbraio 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 65 del 18 febbraio 2009.
(2009.8.565)047
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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