REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO n.1
PALERMO - VENERDI' 27 FEBBRAIO 2009 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO n.1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 24 febbraio 2009.
Disciplina per l'utilizzazione dei fondi assegnati dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione del Programma generale di intervento della Regione siciliana 2009/2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 7;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 148, 1° comma;
Visto il decreto legislativo 23 ottobre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 novembre 2008 vengono assegnate alla Regione siciliana, giusta art. 2 e relativo allegato B, risorse finanziarie pari a complessivi E 1.282.906,54 allo scopo di realizzare interventi mirati all'informazione dei consumatori e degli utenti;
Dato atto che con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 18 dicembre 2008 sono state impegnate, giusta art. 2 del citato decreto 17 novembre 2008, le relative somme finalizzate alla realizzazione di interventi mirati all'informazione dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24, con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009;
Visto il decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 22 gennaio 2009, con cui viene data attuazione al D.M. 17 novembre 2008;
Considerato che la Regione siciliana intende promuovere un Programma generale per la realizzazione di interventi mirati all'informazione dei consumatori e degli utenti;
Dato atto che tale Programma generale può essere attuato, giusta art. 6 del D.M. 22 gennaio 2009, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori riconosciute in base alla normativa delle rispettive regioni o province autonome attraverso apposite convenzioni nelle quali sono stabiliti tempi, ammontare del contributo concesso, modalità di collaborazione e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;
Considerato che occorre provvedere a disciplinare le modalità di realizzazione, di svolgimento e di attuazione del Programma generale di intervento della Regione siciliana 2009/2010 in riferimento alle priorità programmatiche della XV legislatura, al fine, anche, di consentire alle associazioni dei consumatori interessate di poter presentare le proprie proposte di convenzione relative agli interventi che intenderebbero realizzare nell'ambito del Programma generale in parola;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

1.  E' adottata la circolare, allegata al presente decreto per costituirne parte integrante, contenente la disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale 17 novembre 2008 per la realizzazione e l'attuazione del Programma generale di intervento della Regione siciliana 2009/2010.
2.  Il presente decreto, unitamente all'allegata circolare, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito della Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/Presidenza/segreteriagenerale/ servizio 6°.
Palermo, 24 febbraio 2009.
  LOMBARDO 

Allegati
CIRCOLARE
PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA ANNO 2009/2010 DA REALIZZARSI CON L'UTILIZZO DEI FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL D.M. 17 NOVEMBRE 2008

La presente circolare disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi - derivanti dalle multe Antitrust - assegnati a questa Regione dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 17 novembre 2008 per la realizzazione e lo svolgimento del Programma generale di intervento della Regione siciliana 2009/2010, da attuarsi secondo il combinato disposto di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 novembre 2008 ed al decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori 22 gennaio 2009.
Punto  1.  Premesse generali
1.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 novembre 2008 sono state assegnate alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 2 e relativo allegato B, risorse finanziarie pari a complessivi E 1.282.906,54 allo scopo di realizzare interventi mirati all'informazione dei consumatori e degli utenti.
2.  Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 22 gennaio 2009, è stata data regolamentazione al D.M. del 17 novembre 2008, stabilendo che le risorse assegnate devono essere utilizzate con l'attuazione di appositi programmi generali di intervento da realizzarsi a cura delle regioni e Province autonome.
3.  La Regione siciliana intende utilizzare le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1); per tale motivo promuove un Programma generale di intervento per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati all'informazione ed alldei consumatori e degli utenti, da realizzarsi anche attraverso i soggetti attuatori di cui al successivo punto 3, lett. b).
4.  Il collocamento di tale finanziamento nell'ambito della Presidenza della Regione risponde ad una logica di sistema che intende privilegiare settori e tematiche di carattere strategico, con ricadute tendenzialmente trasversali ed intersettoriali, a supporto dell'azione di Governo nel suo complesso.
Punto  2.  Criteri generali
1.  Dalle superiori premesse consegue, quindi, l'esigenza di una stretta aderenza del Programma generale di intervento rispetto alle linee guida del programma di Governo e dei documenti di programmazione vigenti.
2.  Il Programma generale di intervento della Regione siciliana è unico e potrà essere composto da più interventi.
3.  Il Programma generale di intervento dovrà essere conclusivamente approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 10/2000, con apposito decreto del Presidente della Regione siciliana previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti; tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet della Regione.
4.  Il Programma generale di intervento dovrà essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, a cura della Regione siciliana, entro il 15 aprile 2009.
Punto  3.  Soggetti attuatori
1.  Il Programma generale di intervento dovrà essere realizzato:
a)  direttamente dalla Regione siciliana, anche con la consulenza di soggetti pubblici e/o fondazioni purché dotate di personalità giuridica; tali, eventuali, consulenze saranno sottoscritte, per conto della Regione siciliana, dal dirigente del servizio 6° - coordinamento attività economiche e produttive - tutela consumatori della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana;
b)  anche mediante apposite convenzioni da stipularsi con le associazioni dei consumatori riconosciute in base alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 7.
Punto  4.  Oggetto del Programma generale
1.  Il Programma generale di intervento della Regione siciliana dovrà prevedere la realizzazione di interventi direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:
a)  lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
b)  la pubblicazione e la distribuzione di materiale divulgativo;
c)  l'apertura e la gestione di appositi sportelli informativi e di assistenza; in tal caso, fermo restando quanto prescritto al punto 13, comma 9), della presente circolare, dovrà essere prevista l'apertura di sportelli in almeno 3 giorni la settimana con un minimo di tre ore al giorno per tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
d)  la consulenza individuale o collettiva, anche on line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2.  La previsione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che la Regione siciliana realizzerà direttamente ai sensi del punto 3, lett. a), della presente circolare.
Punto  5.  Contenuto degli interventi
1.  Gli interventi che dovranno essere realizzati dai soggetti attuatori quali individuati nel precedente punto 3, lett. b), dovranno avere ad oggetto uno o più dei sottoelencati argomenti:
-  la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni, del credito, del turismo, della giustizia, della salute, delle garanzie, del risparmio energetico, del riciclaggio dei rifiuti.
2.  Ogni intervento proposto dai soggetti attuatori (quali individuati al punto 3, lett. b), della presente circolare) dovrà contenere:
a)  l'oggetto dell'intervento, gli obiettivi e le finalità;
b)  le attività attraverso le quali realizzare l'intervento;
c)  l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento;
d)  la previsione dei costi totali;
e)  la previsione o meno dell'apporto di ulteriori risorse all'intervento da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
f)  i criteri per la verifica dei risultati;
g)  l'indicazione del responsabile dell'intervento, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo e-mail;
h)  l'impegno a rendicontare le spese sostenute con le modalità previste ed entro i termini perentori di cui ai successivi punti 12 e 13;
i)  l'impegno del responsabile dell'intervento a coprire i costi dell'intervento non coperti dal finanziamento a seguito delle riduzioni economiche di cui al successivo punto 8, comma 5).
3.  Relativamente a ciascun intervento, i soggetti attuatori dovranno, altresì, fornire:
a)  il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
b)  l'indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;
c)  l'indicazione delle sedi ove verrà attuata l'azione oggetto dell'intervento;
d)  il recapito delle sedi (indirizzo, telefono, fax, e-mail) presso le quali verranno aperti gli eventuali sportelli informativi con i giorni e gli orari di sportello;
e)  l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
f)  la durata, con l'indicazione della data di avvio e di ultimazione dell'intervento;
g)  il piano finanziario delle spese previste, secondo i criteri di cui al successivo punto 9;
h)  l'eventuale percentuale di cofinanziamento;
i)  l'eventuale indicazione di finalità relative ai soggetti deboli.
Punto  6.  Compatibilità con ulteriori risorse
1.  Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari dichiarati nel Programma generale di intervento.
Punto  7.  Modalità e termini di presentazione delle proposte di convenzione
1.  I soggetti attuatori quali individuati al precedente punto 3, lett. b), che intendano partecipare al Programma generale di intervento che sarà predisposto da questa Regione per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti, dovranno fare pervenire le proposte di convenzione relative agli interventi che intendono realizzare, a pena di esclusione, redatte esclusivamente sull'apposito "Modello A" (allegato A) - che viene unito alla presente circolare per farne parte integrante - entro e non oltre le ore 14,00 del 13 marzo 2009 (termine perentorio).
2.  Ogni soggetto attuatore potrà presentare, da solo, una singola proposta di convenzione; non si terrà conto di tale criterio nel caso di proposte formulate congiuntamente da più soggetti attuatori (almeno sei associazioni).
3.  La proposta di convenzione relativa all'intervento che si intende realizzare, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e firmata per accettazione dal responsabile dell'intervento proposto, contenuta in un plico sigillato, dovrà essere spedita e/o recapitata a mano al seguente indirizzo: Regione siciliana, Presidenza, Segreteria generale, servizio 6° "Coordinamento attività economiche e produttive - tutela consumatori", via Generale Magliocco n. 46 - 90141 Palermo.
4.  Ogni plico dovrà recare la dicitura: "Legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - Iniziative della Regione siciliana a vantaggio dei consumatori - Anno 2009", pena l'irricevibilità della proposta di convenzione.
5.  I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, informatico e/o manuale, esclusivamente ai fini del procedimento di cui alla presente circolare, nonché delle procedure connesse all'eventuale accettazione delle proposte, secondo le finalità e modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
6.  Le proposte di convenzione dovranno prevedere interventi la cui azione interessi tutte e nove le province del territorio regionale.
7.  Le proposte di convenzione presentate da ogni singola associazione non dovranno superare la previsione di spesa di E 55.000,00; tale somma può essere elevata ad E 85.000,00 nel caso di proposte formulate congiuntamente da più soggetti attuatori di cui al superiore comma 2).
Punto  8.  Verifica, valutazione delle proposte e predisposizione della proposta del Programma generale di intervento
1.  Il dirigente del servizio 6° della Presidenza della Regione, Segreteria generale, unitamente a due unità di personale in servizio presso la medesima struttura, (da ora in poi denominata commissione), provvederà alla verifica ed alla valutazione delle proposte di convenzione rispetto ai criteri stabiliti con la presente circolare.
2.  A tal fine la commissione di cui al comma 1) terrà conto, per la valutazione delle proposte pervenute, in particolare:
-  della sussistenza di congruità tra impegno economico richiesto e fruibilità del servizio da parte del maggior numero possibile di consumatori;
-  della rispondenza delle proposte a quanto previsto dal punto 5 della presente circolare;
-  della validità e dell'innovazione delle proposte di convenzione per la realizzazione degli interventi;
-  darà preferenza a quelle proposte di intervento che interesseranno la più ampia e capillare diffusione sul territorio regionale;
-  saranno privilegiati gli interventi riconducibili a più associazioni dei consumatori e degli utenti;
-  darà preferenza alle proposte di intervento provenienti da quelle associazioni che, dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale, abbiano una maggiore presenza effettiva, sia per iscritti sia per sedi, sul territorio regionale;
-  della realtà operativa dell'associazione proponente già acquisita dall'Amministrazione regionale, nonché del modus operandi dell'associazione già riscontrato in occasione della realizzazione dei precedenti Programmi generali di intervento della Regione siciliana.
3.  La commissione di cui al comma 1), nell'ambito dello stanziamento ministeriale, con riferimento alle proposte di convenzione relative agli interventi pervenute e ferma restando la disposizione di cui al punto 3, lett. a), potrà:
-  ridurre l'importo delle proposte tenuto conto degli iscritti dell'associazione proponente nonché delle sedi provinciali dell'associazione risultanti dai dati già in possesso della Regione siciliana;
-  ridurre talune voci dei costi contenute nelle proposte per ricondurle ad omogeneità con gli altri interventi;
-  modificare l'argomento dell'eventuale pubblicazione proposta qualora non rispondente ai fini del presente Programma generale;
-  accettarle;
-  rifiutarle;
-  escluderle.
4.  Al fine di assicurare la piena aderenza ai criteri ed ai parametri di cui alla presente circolare, in sede di verifica potranno essere formulate specifiche, motivate e comunque non sostanziali richieste di modifiche e/o integrazioni alle proposte presentate. Il soggetto proponente dovrà ottemperare, anche tramite fax, alla richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la non accettazione dell'intervento.
5.  Le quote dei costi delle proposte di intervento che risulteranno, a seguito della riduzione economica di cui al comma 3, non coperte dal finanziamento devono, comunque, essere assicurate dai soggetti attuatori quali indicati al punto 3, lett. b).
6.  La commissione di cui al comma 1) formulerà una proposta di Programma generale di intervento della Regione siciliana contenente gli interventi che saranno individuati quali effettivamente e concretamente rispondenti al miglioramento dell'informazione e dell'assistenza dei consumatori e degli utenti, in aderenza ai criteri ed ai parametri di cui alla presente circolare; tale proposta sarà sottoposta all'esame del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti per il prescritto parere che dovrà essere reso entro e non oltre il 31 marzo 2009.
Punto  9.  Spese ammissibili
1.  Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spese sostenute dal soggetto attuatore:
a)  acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari e attrezzature nuove di fabbrica da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento nonché acquisto di prodotti specifici per la realizzazione dell'intervento;
b)  acquisizione di servizi relativi a:
-  realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento;
-  iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento;
-  pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
-  consulenze professionali, prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto e persone fisiche la cui professionalità sia comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
-  realizzazione di corsi di formazione per il personale impegnato nell'intervento;
c)  costi relativi al personale dipendente del soggetto attuatore e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto, con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lett. b);
d)  spese generali, per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lett. c), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15% delle spese ammissibili.
2.  Le spese ammissibili devono essere sostenute nel periodo indicato al successivo punto 12 della presente circolare ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma generale. Tali spese devono essere rendicontate alla Regione siciliana secondo quanto previsto dal successivo comma 8 e devono essere da questa accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito, per ciascuna voce, per ogni intervento.
3.  Non sono ammissibili le spese per macchinari sostenute dai soggetti attuatori che hanno provveduto ad acquistarne con i finanziamenti del Programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia informa i consumatori".
4.  I professionisti prestatori di consulenze di cui al comma 1, lett. b), non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario né essere dipendenti di questi.
5.  In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lett. c), tali spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
6.  Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati e con qualsiasi mezzo diffusi, dovranno riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: "Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento 2009 della Regione siciliana con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico", pena la non ammissibilità delle spese suddette; tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati dovranno, altresì, riportare sulla prima di copertina il logo della Regione siciliana - Presidenza.
7.  Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
8.  La rendicontazione delle spese da parte dei soggetti attuatori di cui al punto 3, lett. b), avverrà in base alle disposizioni contabili vigenti e secondo i criteri e le modalità previste nel Programma generale di intervento di cui all'"Allegato rendiconti" (allegato B), che viene unito al presente decreto per farne parte integrante.
9.  Il soggetto attuatore, nella persona del responsabile dell'intervento, deve impegnarsi a rendicontare le spese sostenute entro i termini perentori indicati nella presente circolare, pena la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate. Parimenti perentori sono i termini che saranno indicati nelle apposite comunicazioni della Regione siciliana in caso di rendicontazione ritenuta dalla Regione non idonea.
10.  Sui titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la seguente dicitura: "Spesa relativa all'intervento .................................. del Programma generale della Regione siciliana finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M. 17 novembre 2008".
Punto  10.  Adempimenti successivi ed esito dell'istruttoria
1.  Una volta approvato con le modalità di cui al punto 2, comma 3, ed inoltrato al Ministero dello sviluppo economico entro il 15 aprile 2009, il Programma generale di intervento della Regione siciliana dovrà essere approvato dal prefato Dicastero.
2.  Entro 15 giorni dall'approvazione del Programma generale di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico, la Regione siciliana comunicherà al soggetto attuatore l'esito della istruttoria.
3.  In caso di esito positivo dell'istruttoria il soggetto attuatore dovrà immediatamente sottoscrivere con la Regione siciliana l'apposita convenzione di cui ai punti 3 e 11 della presente circolare.
Punto  11.  Stipula delle convenzioni
1.  La Regione siciliana stipulerà con le associazioni dei consumatori proponenti apposite convenzioni, secondo lo schema che viene unito alla presente circolare per farne parte integrante (allegato C). Le convenzioni saranno sottoscritte, per conto della Regione siciliana, dal dirigente del servizio 6°, coordinamento attività economiche e produttive - tutela consumatori della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana e dal legale rappresentate dei soggetti attuatori quali individuati al punto 3, lett. b) della presente circolare per la realizzazione dei rispettivi interventi inseriti nel Programma generale della Regione siciliana.
2.  La mancata sottoscrizione della convenzione comporterà l'automatica esclusione dell'associazione dal Programma generale in parola.
3.  Il responsabile dell'intervento ammesso a finanziamento comunicherà alla Regione siciliana, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di stipula della convenzione di cui al precedente comma 1, l'avvenuto inizio dell'attività.
Punto  12.  Termine per la realizzazione degli interventi
1.  Gli interventi previsti, finanziati e realizzati dai soggetti attuatori di cui al punto 3, lett. b), contenuti nel Programma generale di intervento della Regione siciliana, dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui ai punti 3 e 11 della presente circolare e dovranno essere completati, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate, entro il 30 giugno 2010 (termine perentorio).
Punto  13.  Stato di avanzamento degli interventi
1.  Ciascun soggetto attuatore trasmetterà alla Regione siciliana una relazione contenente la situazione relativa all'avanzamento trimestrale di ogni singolo intervento, da inviarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di rispettivo riferimento.
2.  Entro il termine perentorio del 15 gennaio 2010 dovrà pervenire presso gli uffici della Regione siciliana la rendicontazione delle spese effettuate al 31 dicembre 2009, secondo le modalità indicate al punto 9, comma 8, utilizzando il "Modello rendicontazione intermedia" che viene allegato alla presente circolare (allegato D).
3.  Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) dovranno essere sottoscritte dal responsabile dell'intervento.
4.  Le bozze delle pubblicazioni che saranno realizzate dai soggetti attuatori, prima della stampa, devono essere trasmesse alla Regione siciliana per il "visto si stampi"; l'inosservanza della presente disposizione comporterà, nei confronti del soggetto attuatore, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.
5.  La mancata autorizzazione del "visto si stampi", reso ad insindacabile giudizio della Regione siciliana, comporterà, nei confronti del soggetto attuatore, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.
6.  Tra la comunicazione dell'avvio dell'intervento di cui al punto 12 della presente circolare e l'inoltro della bozza della pubblicazione di cui al precedente comma 4 non devono trascorrere più di centoventi giorni; in caso di inosservanza di tale termine si procederà, nei confronti del soggetto attuatore, alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.
7.  Le pubblicazioni realizzate con i finanziamenti di cui al presente Programma generale dovranno essere consegnate alla Regione siciliana, a cura dei rispettivi soggetti attuatori, nella misura del 10% del numero di copie stampate previste nei rispettivi interventi.
8.  Le pubblicazioni realizzate dovranno essere distribuite e diffuse secondo un dettagliato programma di incontri a cura dei soggetti attuatori quali individuati al punto 3, lett. b). Tutti gli incontri dovranno essere comunicati alla Regione siciliana per iscritto, anche a mezzo fax, a cura del responsabile dell'intervento, almeno venti giorni prima; in tale comunicazione dovranno essere indicati il luogo dell'incontro, la sede e l'orario. In mancanza di questa comunicazione entro il suddetto termine gli incontri si avranno come non avvenuti; questo comporterà, per i soggetti attuatori, sia la decurtazione dell'importo progettuale autorizzato per tale attività sia la valutazione negativa dell'attività di diffusione della pubblicazione realizzata.
9.  L'apertura di sportelli informativi dovrà essere garantita per l'intero periodo oggetto del Programma generale e cioè dal 15 luglio 2009 al 30 giugno 2010 secondo le modalità indicate al precedente punto 4, lett. c), con l'eventuale eccezione dei periodi ricadenti dall'1 agosto 2009 al 31 agosto 2009 e dal 20 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010;
10.  Gli interventi che prevederanno l'utilizzo di sistemi informativi e telematici, l'attivazione di siti internet dedicati etc. potranno prevedere una fase di progettazione e studio che dovrà essere completata entro e non oltre il 15 ottobre 2009 e la relativa attività divulgativa dovrà essere operativa a partire dall'1 novembre 2009 e fruibile sino al 30 giugno 2010.
Punto  14.  Erogazione del finanziamento
1.  L'erogazione del finanziamento sarà effettuata dalla Regione siciliana, in relazione a ciascun intervento, secondo le seguenti modalità e sempre che sia stata ammessa a finanziamento dal Ministero dello sviluppo economico:
a)  una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento concesso in via provvisoria per l'intervento ammesso, da effettuarsi successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui al punto 10 della presente circolare;
b)  la restante quota, a saldo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario ed a seguito di quanto previsto dai commi successivi.
2.  E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 2010, pena la revoca del finanziamento, la documentazione finale concernente:
a)  una relazione che specifichi in dettaglio l'intervento realizzato, l'analisi dei risultati ottenuti, i dati a consuntivo di quanto previsto nell'intervento;
b)  la rendicontazione complessiva delle spese effettuate per la realizzazione dell'intervento, secondo le modalità indicate al punto 9, comma 8, utilizzando il modello "Rendicontazione finale" che viene allegato alla presente circolare (allegato E);
c)  le verifiche e i monitoraggi effettuati;
d)  la richiesta del saldo delle somme ammesse a finanziamento.
3.  Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'intervento unitamente ad una dichiarazione di conclusione dell'attività.
4.  La Regione siciliana, sulla base di quanto previsto al comma 2 ed all'esito delle verifiche di cui al successivo punto 15, accerta la conformità degli interventi realizzati ai requisiti previsti nel proprio Programma generale, determina l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a definire l'importo del finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria, al netto di eventuali ulteriori risorse dichiarate nell'intervento ai sensi del punto 6.
5.  Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 4, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Cassa regionale della Regione siciliana, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.
6.  Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 4 e 5, la Regione siciliana emetterà il decreto di liquidazione a saldo.
Punto  15.  Monitoraggio e controlli
1.  Al fine di verificare sia lo stato di avanzamento di ciascun intervento, sia la sua completa realizzazione nonché l'ammissibilità delle spese sostenute dai rispettivi soggetti attuatori, la Regione siciliana, avvalendosi del personale regionale in servizio presso la struttura regionale cui è demandata l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, attua l'attività di monitoraggio e controllo in tutto il territorio regionale.
2.  Tale personale non percepirà alcun compenso per detta attività ad eccezione del rimborso delle spese di missione.
3.  Le verifiche ed i controlli di cui al presente articolo dovranno essere non meno di una per ogni intervento posto in essere dalle associazioni di cui al punto 3, lett. b) e dovranno interessare tutte e nove le province siciliane.
4.  Per le finalità di cui al comma 1, l'attività di verifica e controllo sarà espletata da due unità di personale.
Punto  16.  Revoche
1.  La Regione siciliana procederà alla revoca del finanziamento corrisposto per l'intero intervento ovvero per parte di esso, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la Cassa regionale, delle somme già ricevute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
a)  mancato inizio dell'attività dell'intervento previsto entro il 15° giorno dalla sottoscrizione della convenzione che deve risultare da atto d'impegno del responsabile dell'intervento nella comunicazione sullo stato di avanzamento presentata ai sensi dei punti 11 e 12 della presente circolare;
b)  mancata rendicontazione secondo i termini e le modalità indicate nel punto 9, commi 2 e 8, nel punto 13, comma 2, e nel punto 14, comma 2, della presente circolare;
c)  eventuale negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui al punto 15 della presente circolare;
d)  mancato rispetto della previsione di cui ai commi 4, 5, 8, 9 e 10 del punto 13 della presente circolare;
e)  mancato completamento dell'intervento finanziato inserito nel Programma generale entro il termine fissato dal punto 12. In questo caso è prevista la revoca del contributo relativa all'intero importo dell'intervento che non risulti realizzato almeno per il 60% sia in termini di spesa, sia in termini di risultato.
2.  Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento dell'intervento di cui al precedente comma 1, il responsabile dell'intervento è individuato quale persona fisica che dovrà procedere alla restituzione delle somme nei confronti della Regione siciliana.
Punto  17.  Norme di salvaguardia
1.  Le disposizioni di cui alla presente circolare regolano i rapporti tra Regione siciliana e soggetti attuatori quali individuati al punto 3, lett. b), relativamente al Programma generale di intervento della Regione siciliana.
2.  I rapporti tra la Regione siciliana ed il Ministero dello sviluppo economico, per quanto riguarda il Programma generale di intervento, sono regolati dal decreto del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per la regolazione del mercato, direzione generale per la concorrenza e i consumatori del 22 gennaio 2009.
3.  Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si applicano le disposizioni contenute nel sopracitato D.M. 17 novembre 2008, nel soprarichiamato decreto attuativo del 22 gennaio 2009 nonché la legislazione vigente.
Punto  18.  Pubblicazione
1. La presente circolare sarà pubblicata, unitamente agli allegati A, B, C, D ed E, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e resa disponibile nel sito della Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/presidenza/segreteriagenerale, servizio 6°.


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2009.8.585)120


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Trasposizione grafica curata da
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