REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2009 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 11 dicembre 2008.
Criteri generali per l'autorizzazione all'esercizio di scuole nautiche nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA
Premesso che con decreto dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 76 del 19 novembre 2008, le competenze in materia di autorizzazione per l'esercizio delle scuole nautiche sono state trasferite alle Province regionali e che, pertanto, l'esercizio dell'attività di scuola nautica nel territorio della Regione siciliana è soggetto ad autorizzazione da parte delle Province regionali, con la presente si ritiene, comunque, necessario fornire i criteri generali, da applicare nel territorio della Regione siciliana, per l'esercizio di tale attività autorizzatoria.
Art. 1
Definizioni

1.1) Si definiscono scuole nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
1.2) Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica; nonché le attività svolte dai centri di istruzione per la nautica, di cui all'art. 29 del D.P.R.n. 431/97.
1.3) L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo art. 2.
1.4) La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.
1.5) Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del Compartimento marittimo territorialmente competente ove ha sede la scuola nautica.
1.6) Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità locali e dovranno essere dichiarate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2.
Art. 2
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

2.1) L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia regionale competente per territorio previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica.
2.2) L'autorizzazione può essere richiesta per scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 431/97 così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e dal decreto interministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
Il parere di cui al punto 2.1) è richiesto dalla stessa Provincia regionale, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte del richiedente.
Art. 3
Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

3.1)  Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia regionale competente per territorio.
3.2)  La domanda sottoscritta dal richiedente, o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
b)denominazione della scuola;
c)localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie per le esercitazioni pratiche cosiddette unità locali.
3.3) Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
a)del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
b)dei soci se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
c)del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.
3.4) Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi;
b)perizia giurata, redatta da professionista abilitato, contenente l'individuazione e la descrizione dei locali della scuola, attestante il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica, la conformità urbanistica, l'agibilità dei locali, la corretta destinazione d'uso, il rispetto della vigente normativa sugli impianti, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza;
c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
d)titolo di proprietà, contratto di locazione o leasing ovvero comodato d'uso dei locali della scuola;
e)dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche;
f)documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente: - polizze assicurative - libretti di immatricolazione - contratti di trasferimento della proprietà - contratti di leasing - certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
g)documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore a _ 100.000,00 liberi da gravami ipotecari, ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da: Aziende o Istituti di Credito; società finanziarie con capitale non inferiore ad _ 2.500.000,00;
h)l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di _ 50.000,00 deve essere formulata secondo lo schema allegato al decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.
3.5) La Provincia regionale provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.
3.6) La Provincia regionale provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.
Art. 4
Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

4.1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
a)avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
b)avere compiuto gli anni 21;
c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 827, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
e)non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f)non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
4.2) Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
a)capacità finanziaria;
b)iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
c)proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
d)proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 5, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
e)materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7;
f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28, comma 6, del D.P.R. n. 431/97.
Art. 5
Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche

5.1) I locali della scuola nautica devono comprendere:
a)un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati conformi alle normative vigenti.
5.2)  L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
5.3)  I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso richiesta ed alla sicurezza.
5.4)  I locali devono essere conformi alle disposizioni di cui alla legge n. 13/89 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e muniti di certificato di agibilità.
5.5)  Il trasferimento della sede della scuola nautica è subordinato a specifica autorizzazione della provincia, previa verifica della idoneità dei nuovi locali, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso la Provincia stessa. Il trasferimento dei locali determina la revoca della precedente autorizzazione ed il rilascio di una nuova.
5.6)  Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
b)una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10x0,80 o lavagna luminosa;
c)posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
d)almeno un tavolo da carteggio ogni 5 allievi.
Art. 6
Materiale per le lezioni teoriche

6.1)  La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
6.2)  Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:
A)  strumenti:
-  bussola marina e sestante;
-  barometro aneroide e termometri a orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
-  VHF palmare di tipo nautico;
-  strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
-  scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
-  almeno un motore fuoribordo;
-  almeno un binocolo;
-  esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza;
B)  sussidi:
-  facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
-  carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
-  carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
-  tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate);
-  carte di analisi meteorologica;
-  rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
-  rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
-  modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
-  rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
-  rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (fuoribordo ed entrobordo);
-  rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni);
-  rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
-  rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
-  tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
-  tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela;
-  tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
-  tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.);
-  carte per il carteggio di cinematica;
C)  documentazione didattica:
-  fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto idrografico della marina;
-  elenco dei fari e segnali da nebbia;
-  portolano del Mediterraneo;
-  leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
-  codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
-  regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
6.3)  I sussidi di cui alla presente lettera B, con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici ritenuti idonei ed approvati dalla provincia regionale.
Art. 7
Unità da diporto

7.1)  La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:
a)per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:
-  entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
-  senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali;
b)per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt.
7.2)  I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.
7.3)  Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa, il quale può anche utilizzare lo strumento contrattuale del leasing.
7.4)  Il capo del compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui all'art. 2, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche della scuola.
7.5)  Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate all'amministrazione provinciale che, salvo il parere contrario del capo del compartimento marittimo, rilascia il nulla osta.
Art. 8
Attività di insegnamento presso le scuole nautiche

8.1)  Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e della Capitaneria di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
8.2)  Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
8.3)  Le due funzioni di insegnante ed istruttore possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto, sempre che possieda i requisiti richiesti.
8.4)  Il titolare della scuola può ricoprire entrambi i ruoli di cui al comma precedente, sempre che possieda i requisiti richiesti.
Art. 9
Organico scuole nautiche

9.1)  La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa ed esclusiva di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purché possegga i requisiti per farlo.
9.2)  L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
9.3)  Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.
9.4)  Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Provincia, la quale provvederà al rilascio del nulla osta temporaneo.
9.5)  La Provincia rilascia apposita autorizzazione (tesserino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui al precedente art. 8, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica, così come dettati dal precedente art. 4.
9.6)  L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o il passaggio di personale da una scuola ad un'altra devono essere comunicati alla Provincia, entro il termine di giorni 30 a mezzo di raccomandata A.R., che procederà alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di accertate irregolarità la Provincia sospende l'autorizzazione.
Art. 10
Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

10.1)  Le scuole nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione degli allievi, anche informatico, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività, di seguito elencati:
a)registro di iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito. Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge; in caso di utilizzo di registro informatico il software dovrà essere dotato di Certification Authority e dovrà permettere l'apposizione della firma digitale con valore legale;
b)il registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
c)scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo da cui risulti la presenza alle lezioni teoriche per almeno 10 ore;
d)scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo.
Art. 11
Disciplina dell'attività

11.1)  All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa all'amministrazione provinciale, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
a)il nome e la sede della scuola;
b)gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
c)le tariffe applicate;
d)l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia;
e)la firma del titolare della scuola;
f)l'orario delle lezioni teoriche;
g)i periodi di chiusura della scuola;
h)la Capitaneria di porto competente per territorio.
11.2)  Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dall'amministrazione provinciale per documentata necessità per un periodo non superiore a mesi 6 eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.
11.3)  I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le 12 miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997.
11.4)  I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esame previsti all'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 431/97, devono essere tenuti secondo la seguente tabella:
a)per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 431/97 che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le 12 miglia:
-  per vela/motore 20 lezioni teoriche di almeno un'ora (12 dedicate alla vela ed 8 al motore) e 5 esercitazioni pratiche;
-  per solo motore 15 lezioni teoriche di almeno un'ora e 5 esercitazioni pratiche;
b)per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 431/97 che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa:
-  per vela/motore 30 lezioni teoriche di almeno un'ora (20 dedicate alla vela ed 10 al motore) e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna;
-  per solo motore 25 lezioni teoriche di almeno un'ora e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna.
Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a), le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 20 (vela) e 15 (motore), mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 5, ciascuna della durata minima di 90 minuti;
c)per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 431/97 che abilitano al comando ed alla condotta delle navi da diporto:
-  30 lezioni di teoria di almeno un'ora ciascuna e 5 esercitazioni pratiche di almeno 2 ore ciascuna.
Art. 12
Scuole di istruzione per la nautica

12.1)  Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore della presente circolare gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia entro 12 mesi dalla suddetta data.
12.2)  Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica.
12.3)  L'autorizzazione viene rilasciata dall'amministrazione provinciale previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario, per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del capo del compartimento marittimo.
Art. 13
Autoscuole

13.1)  Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 17 maggio 1995, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia regionale competente per territorio.
13.2)  Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno una unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto dall'art. 8.
13.3)  L'autorizzazione viene rilasciata dall'amministrazione provinciale, previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del capo del compartimento marittimo.
Art. 14
Consorzi

14.1)  E' data facoltà a 2 o a più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2062 e seguenti del codice civile.
14.2)  I consorzi, al fine di ottenere l'autorizzazione, comunicano alla Provincia:
a)la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
b) il responsabile del consorzio;
c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
d) l'ubicazione della sede del consorzio.
Il consorzio è dotato di:
a)unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
b)attrezzature didattiche di cui agli artt. 6 e 7.
14.3)  Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle scuole nautiche, ad eccezione della capacità finanziaria.
14.4)  Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
14.5)  Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parte del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.
Art. 15
Vigilanza

15.1)  La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire.
In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:
a)sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di istruire al comando, alla condotta responsabile e rispettosa dell'ambiente di unità da diporto;
b)sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc.;
c)sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei prescritti requisiti;
d)sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.
15.2)  Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile: l'atto autorizzativo in suo possesso, l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente.
15.3)  Al fine di favorire l'attività di vigilanza e per garantire la necessaria trasparenza, il titolare ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni ed i periodi di chiusura per motivi vari, compresi le ferie.
15.4)  La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dall'amministrazione provinciale che può avvalersi del personale del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica.
15.5)  In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza sarà redatto verbale in duplice originale ove il personale ispettivo provvederà a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo, che saranno immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il predetto verbale dovrà contenere le prescrizioni di legge relative all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, così come recepito dall'art. 8 della legge regionale n. 10/91.
15.6 L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.
Art. 16
Norme transitorie

16.1)  Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3, dell'art. 28 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente atto dovranno presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia regionale competente per territorio.
16.2)  Alla richiesta di cui al punto 16.1) dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431.
16.3)  Ai fini di cui al punto 16.2), verranno ritenuti utili i seguenti documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione o dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet: http:// www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.
Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: FALGARES
(2009.5.304)110*


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