REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2009 - N. 9
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 gennaio 2009.
Individuazione dell'unità operativa di medicina e reumatologia del presidio ospedaliero di Modica dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa quale centro idoneo al trattamento dei pazienti affetti da patologie reumatologiche con farmaci biologici anti-TNFa.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto del Ministero della sanità 24 maggio 2001, con il quale è stato approvato il protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci "biologici" anti-TNFa denominato studio osservazionale Antares;
Viste le circolari ministeriali del 10 maggio 2001, 21 maggio 2001, 22 giugno 2001 e 20 luglio 2001, con le quali vengono definiti le modalità di partecipazione al suddetto studio ed i criteri cui dovranno attenersi le regioni per l'identificazione dei centri specialistici, idonei alla formulazione della diagnosi ed al trattamento delle patologie reumatologiche;
Vista la nota prot. n. 265/D.G. del 15 gennaio 2008, con la quale il direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa richiede la possibilità di accreditare presso la propria azienda un centro reumatologico per il trattamento dei pazienti in terapia con i farmaci biologici;
Vista la nota prot. n. 629/Gab. dell'1 febbraio 2008 dell'Asssessore pro-tempore che, al fine di non creare disagi nella popolazione, si dimostra favorevole alla proposta sopra citata;
Vista la nota prot. n. 4640/Dir.gen. del 21 luglio 2008, con la quale il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa individua quale struttura abilitata alla formulazione della diagnosi ed alla prescrizione dei farmaci biologici l'unità operativa di medicina e reumatologia del presidio ospedaliero di Scicli;
Vista la successiva nota prot. n. 286/Dir.gen. del 15 gennaio 2009, con la quale il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, a rettifica della precedente nota n. 4640/2008 sopra citata, richiede l'individuazione dell'u.o. di medicina e reumatologia del presidio ospedaliero di Modica quale centro autorizzato alla formulazione della diagnosi ed alla prescrizione e distribuzione dei farmaci biologici a pazienti affetti da patologie reumatologiche, individuando quale medico responsabile il dr. Guglielmo Carbone;
Ritenuto sussistano i requisiti previsti dal protocollo ministeriale per l'individuazione della sopra citata struttura;
Visto il parere favorevole acquisito dalla commissione regionale del farmaco nella seduta del 20 gennaio 2009;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'unità operativa di medicina e reumatologia del presidio ospedaliero di Modica dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa è individuata quale centro idoneo al trattamento dei pazienti affetti da patologie reumatologiche con farmaci biologici anti-TNFa.

Art. 2

Il centro di cui all'art. 1 è tenuto ad osservare il protocollo di monitoraggio secondo le modalità previste dall'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 2001 e successive modificazioni.

Art. 3

Per effetto di quanto stabilito agli articoli precedenti, il suddetto centro è tenuto alla prescrizione e alla dispensazione diretta, per il tramite del proprio servizio farmaceutico, dei farmaci di cui all'art. 1 secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede tecniche.

Art. 4

All'unità operativa di cui all'art. 1 si fa carico di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire un uso appropriato e sicuro dei farmaci in parola; per quanto attiene le informazioni relative alla farmacovigilanza dovranno essere segnalate le sospette reazioni avverse secondo la scheda unica di segnalazione di cui al decreto legislativo n. 95/2003 e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed all'Agenzia italiana del farmaco.
Palermo, 23 gennaio 2009.
  CIRIMINNA 

(2009.5.295)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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