REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2009 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 9 gennaio 2009.
Approvazione dello schema-tipo di piano dei conti per i consorzi di bonifica della Sicilia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE E IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il D.L.Pres. 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106;
Vista la legge regionale 6 aprile 1981, n. 49;
Vista la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;
Visto il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 emanato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;
Visto il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che dispone che gli enti di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, applicano il regolamento contabile emanato con il D.P.R. n. 97/2003 secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Visto l'elenco n. 1 allegato alla legge regionale n. 19/2005, il quale annovera, tra gli altri enti regionali, anche i consorzi di bonifica della Sicilia;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 729 del 29 maggio 2006, il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, dispone le modalità e le modifiche con cui gli enti regionali interessati devono applicare il regolamento contabile emanato con il D.P.R. n. 97/2003;
Visto il testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 (di seguito "Testo coordinato") ed, in particolare, l'art. 76, che prevede la facoltà per il ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa, di approvare lo schema-tipo di piano dei conti cui gli enti sono tenuti ad adeguarsi;
Visto l'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, che prevede la possibilità per gli enti di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005 di differire all'1 gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento contabile;
Ritenuto opportuno di esercitare la facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 76 del testo coordinato al fine di dotare i consorzi di bonifica della Sicilia di un supporto uniforme per la contabilità economica generale ed analitica;
Considerato che, al fine di definire lo schema-tipo del piano dei conti dei consorzi di bonifica della Sicilia, è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto tra rappresentanti della ragioneria generale della Regione, del dipartimento regionale interventi infrastrutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Associazione siciliana consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;
Visto il verbale redatto dal predetto gruppo di lavoro, con il quale, a conclusione dei lavori, viene avanzata una proposta di piano dei conti secondo le norme del nuovo regolamento di contabilità di cui al "Testo coordinato";
Ritenuto di approvare lo schema-tipo di piano dei conti per i consorzi di bonifica della Sicilia secondo la proposta formulata dal gruppo di lavoro congiunto;

Decreta:


Art.  1

1.  E' approvato lo schema-tipo di piano dei conti per i consorzi di bonifica della Sicilia secondo il nuovo regolamento di contabilità di cui al "Testo coordinato", allegato al presente decreto, costituendone parte integrante (allegato n. 1).
2.  A corredo del piano dei conti è approvata la descrizione delle voci, allegata al presente decreto, costituendone parte integrante (allegato n. 2).

Art.  2

1.  I consorzi di bonifica della Sicilia sono tenuti ad adottare lo schema-tipo di piano dei conti approvati col presente decreto fin dall'esercizio 2009.

Art.  3

1.  Lo schema-tipo di piano dei conti è strutturato su quattro livelli: gruppi, rubriche, mastri e conti elementari: esso è vincolante fino alla ripartizione di terzo livello.
2.  I singoli consorzi di bonifica, in funzione delle eventuali specifiche esigenze contabili ed informative, possono apportare modifiche al quarto livello del piano dei conti, aggiungendo, eliminando, modificando ed accorpando conti elementari nei pertinenti mastri. I consorzi possono, altresì, sviluppare autonomamente livelli successivi al quarto.

Art.  4

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 2009.
Per il ragioniere generale: GIGLIO
  CARTABELLOTTA 



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  Allegato n. 2 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO SCHEMA-TIPO DEL PIANO DEI CONTI PER LA CONTABILITA' ECONOMICA DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA SICILIA

A)  ATTIVITA'
Le voci presenti in questo primo gruppo ricalcano le analoghe voci presenti nella sezione "dare" dello stato patrimoniale. Le articolazioni proposte per i conti elementari operano semplici distinzioni per natura delle singole attività o introducono fondi di rettifica per non perdere memoria del valore storico o nominale delle singole attività. Questi fondi di rettifica sono di due tipi: fondi di ammortamento per i costi pluriennali (immobilizzazioni immateriali e materiali) e fondi di svalutazione per crediti, titoli, rimanenze e per le stesse immobilizzazioni. Sono sconsigliate le rettifiche in conto, fuorché per i valori appartenenti alle disponibilità liquide (valori di cassa e banca).
1)  Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale
La voce ha un'importanza appena residuale, essendo di fatto assai difficile che si presentino crediti di questo tipo. Ciò potrebbe avvenire in ipotesi di costituzione o ampliamento o ricostituzione del fondo di dotazione dei consorzi. L'elenco dei mastri inclusi nella rubrica vede al primo posto la Regione e non lo Stato per la maggior frequenza di rapporti fra consorzi e Regione, mentre quelli con lo Stato sono ormai remoti. Anche se non richiesto dalla norma si suggerisce di articolare i mastri in conti elementari che prevedano tanto il valore nominale del credito quanto un eventuale fondo di rettifica per svalutazione, qualora vi siano situazioni di incaglio nella riscossione del credito stesso.
La voce pertanto si articola nelle seguenti:
1.1)  Crediti verso la Regione
1.2)  Crediti verso lo Stato
1.3)  Crediti verso altri enti pubblici
2)  Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costi pluriennali capitalizzati e soggetti a processo di ammortamento per i quali non si configuri la proprietà o comunque la piena disponibilità su di un bene fisico distintamente individuato. A parte alcune voci particolari (avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti), essi sono suddivisibili in due grandi categorie: gli oneri pluriennali ed i beni immateriali. Ai primi non corrisponde la disponibilità giuridica di alcun bene, a differenza dei secondi.
I mastri all'interno della rubrica sono disposti in modo da rispettare le voci elementari dello schema di stato patrimoniale. I conti elementari all'interno di ciascun mastro saranno dati dal valore storico del costo pluriennale e da due fondi di rettifica: il fondo di ammortamento, nel quale si cumulano progressivamente le quote d'ammortamento annuali fino al completo ammortamento del costo, e il fondo di svalutazione, per eventuali ulteriori rettifiche conseguenti a perdite durevoli di valore del bene immateriale o del beneficio (per gli oneri pluriennali), tali che il flusso di proventi che ne deriverà in futuro non sia in grado di coprire il valore contabile residuo.
Per i soli beni immateriali propriamente detti, sebbene del tutto infrequente, e in applicazione dei principi contabili, si considera tra le immobilizzazioni anche il valore di beni in leasing finanziario, magari creando opportuni conti elementari per tenerne separata indicazione.
2.1)  Costi d'impianto e di ampliamento
Voce di oneri pluriennali inserita per completezza ma di poco probabile utilizzo. Potrebbe essere di qualche utilità in caso di accorpamenti tra consorzi per i costi amministrativi di ampliamento che ne potrebbero derivare.
2.2)  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Voce di oneri pluriennali di rarissimo utilizzo. La "ricerca" dev'essere finalizzata allo sviluppo per essere capitalizzata; lo "sviluppo" deve condurre alla produzione di un bene o prodotto o progetto, ancorché non tradotto in un brevetto industriale vero e proprio e quindi non tutelato giuridicamente; la "pubblicità" deve essere davvero ad utilizzo pluriennale, altrimenti va spesata nell'esercizio.
2.3)  Diritti di brevetto industriale
Voce di bene immateriale propriamente detto.
2.4)  Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
Cfr. supra.
2.5)  Diritti d'autore
Cfr. supra; in realtà sarebbe una sottoclasse della precedente che si è voluta evidenziare separatamente.
2.6)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Cfr. supra; in questo mastro possono trovare allocazione le licenze d'uso del software utilizzato.
2.7)  Avviamento
Voce sui generis utilizzata per capitalizzare (molto eventualmente) la differenza tra il prezzo (o valore equivalente) di acquisto di imprese che venissero incorporate nel consorzio e il valore contabile dei singoli beni che le componessero.
2.8)  Immobilizzazioni in corso e acconti
Voce sui generis in cui confluiscono le immobilizzazioni immateriali in corso di formazione, sia per produzione interna, sia per acquisto. Nei due casi si avranno poste contabili di natura diversa:
2.8.1)  immobilizzazioni in corso, cioè costi di produzione di immobilizzazioni immateriali sospesi ma non ancora completati e quindi per i quali non inizia ancora il processo di ammortamento;
2.8.2)  acconti, cioè crediti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni immateriali non ancora consegnate.
Diversa è la funzione del conto elementare:
2.8.99)  fondo di svalutazione acconti, inserito perché gli acconti sono crediti e tutte le classi di credito possono essere indirettamente svalutate per mezzo di apposito fondo.
2.9)  Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi
Oneri pluriennali che non sono cumulabili sui beni cui si riferiscono perché gli stessi non sono di proprietà del consorzio. Di norma, infatti, le manutenzioni straordinarie vanno ad incremento del costo pluriennale dell'immobilizzazione materiale corrispondente.
2.10)  Altre immobilizzazioni immateriali
Voce a carattere residuale.
3)  Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costi pluriennali capitalizzati e soggetti a processo di ammortamento per i quali si configura la proprietà o comunque la piena disponibilità su di un bene fisico distintamente individuato. A parte le immobilizzazioni in corso e acconti, essi sono sempre riferiti a beni strumentali ammortizzabili.
I mastri all'interno della rubrica sono disposti in modo da rispettare in primo luogo le voci elementari dello schema di stato patrimoniale, ma anche le classi di beni strumentali distintamente individuate dalla normativa fiscale ai fini della determinazione delle relative quote d'ammortamento, le quali, in assenza di altre e più specifiche indicazioni sulla durata dell'utilizzo dei beni ammortizzabili, possono essere adottate come aliquote ordinarie di riferimento. I conti elementari all'interno di ciascun mastro saranno dati dal valore storico del costo pluriennale e da due fondi di rettifica: il fondo di ammortamento, nel quale si cumulano progressivamente le quote d'ammortamento annuali fino al completo ammortamento del costo, e il fondo di svalutazione, per eventuali ulteriori rettifiche conseguenti a perdite durevoli di valore del bene materiale, tali che il flusso di proventi che ne deriverà in futuro non sia in grado di coprire il valore contabile residuo.
Se la legge lo richiede o lo impone il costo storico potrà/dovrà essere rivalutato con contropartita in apposita riserva di rivalutazione nel "Netto".
In applicazione dei principi contabili si considera tra le immobilizzazioni anche il valore di beni in leasing finanziario, magari creando opportuni conti elementari per tenerne separata indicazione.
L'elenco seguente dei mastri, distinti per natura, non necessita di particolari commenti.
3.1)  Infrastrutture idrauliche
3.2)  Terreni
Si suggerisce di non procedere ad ammortamento di questa classe di costi pluriennali, da lasciare quindi sospesa a tempo indeterminato.
3.3)  Fabbricati
3.4)  Impianti
3.5)  Macchinari
3.6)  Macchine ordinarie d'ufficio
3.7)  Macchine elettroniche d'ufficio
3.8)  Attrezzature varie
3.9)  Autovetture
3.10)  Altri mezzi di trasporto
3.11)  Immobilizzazioni in corso e acconti
Voce sui generis in cui confluiscono le immobilizzazioni materiali in corso di formazione, sia per produzione interna, sia per acquisto. Nei due casi si avranno poste contabili di natura diversa:
3.11.1)  immobilizzazioni in corso, cioè costi di produzione di immobilizzazioni materiali sospesi ma non ancora completati e quindi per i quali non inizia ancora il processo di ammortamento;
3.11.2)  acconti, cioè crediti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni materiali non ancora consegnate.
Diversa è la funzione del conto elementare:
3.11.99)  fondo di svalutazione acconti, inserito perché gli acconti sono crediti e tutte le classi di credito possono essere indirettamente svalutate per mezzo di apposito fondo.
3.12)  Diritti reali di godimento
Per diritti reali diversi dalla proprietà: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali.
3.13)  Mobili ed arredi
3.14)  Altri beni
Voce a carattere residuale.
4)  Immobilizzazioni finanziarie
La rubrica, di raro utilizzo, contiene al suo interno valori eterogenei. Le partecipazioni e gli altri titoli immobilizzati sono valori mobiliari; i crediti immobilizzati sono valori numerario-finanziari. Gli uni e gli altri, affinché siano catalogati in questa rubrica, devono avere natura "strategica" e quindi collocazione stabile nel patrimonio aziendale.
I valori mobiliari saranno valutati di norma al costo, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore. E' data facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, adeguatamente motivate, di ricorrere ad una più realistica valutazione al valor equo o, per partecipazioni in controllate o collegate, con il metodo del patrimonio netto. La valutazione al valor equo è la più opportuna quando i valori mobiliari sono detenuti a scopo d'investimento.
I crediti immobilizzati sono sempre valutati al valore di presunto realizzo.
I mastri seguono di massima l'elenco delle voci dello stato patrimoniale, ma quelli relativi ai crediti si sdoppiano per consentire la "separata indicazione" della quota degli stessi scadente entro l'esercizio.
I fondi di svalutazione suggeriti tra i conti elementari hanno funzione diversa nelle due classi di conti. Nei mastri accesi ai "valori mobiliari" (partecipazioni e altri titoli) sono utilizzabili solo se si valutano gli stessi al costo storico, al fine di registrarvi le "perdite durevoli di valore", mentre negli altri due criteri indicati le svalutazioni (e le rivalutazioni) saranno effettuate direttamente in conto. Nei mastri accesi ai valori creditizi (gli altri) i fondi saranno utilizzati per l'ordinaria svalutazione crediti.
Per quanto detto sopra i mastri sono i seguenti:
4.1)  Partecipazioni in imprese controllate
Valore mobiliare immobilizzato.
4.2)  Partecipazioni in imprese collegate
Valore mobiliare immobilizzato.
4.3)  Partecipazioni in imprese controllanti
Valore mobiliare immobilizzato.
4.4)  Partecipazioni in altre imprese
Valore mobiliare immobilizzato.
4.5)  Partecipazioni in altri enti
Valore mobiliare immobilizzato.
4.6)  Crediti verso imprese controllate scadenti oltre l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.7)  Crediti verso imprese controllate scadenti entro l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.8)  Crediti verso imprese collegate scadenti oltre l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.9)  Crediti verso imprese collegate scadenti entro l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.10)  Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici scadenti oltre l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.11)  Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici scadenti entro l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.12)  Crediti verso altri scadenti oltre l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.13)  Crediti verso altri scadenti entro l'esercizio
Credito immobilizzato.
4.14)  Altri titoli
Valore mobiliare immobilizzato.
4.15)  Crediti finanziari diversi scadenti oltre l'esercizio
Credito immobilizzato.
In questa voce andrebbero allocati quei crediti immobilizzati che abbiano la natura di finanziamento attivo ad altri enti e che non ricadano nelle operazioni "infragruppo" di cui sopra.
4.16)  Crediti finanziari diversi scadenti entro l'esercizio
Cfr. supra.
5)  Rimanenze
In questa voce trovano allocazione tutti i costi sospesi per fattori da scorta attraverso inventario di fine esercizio. Si rinvia per la classificazione a quanto detto più sotto con riferimento ai conti di conto economico per l'acquisto e per le variazioni rimanenze degli stessi fattori. Di fatto solo le materie di consumo meritano una distinzione accurata per natura, essendo le altre voci presenti per lo più per ragioni di completezza.
Fra i conti elementari si suggerisce di tenere distinto il costo dal fondo di svalutazione eventualmente necessario per rappresentare in bilancio il valore di realizzo diretto, se inferiore: in tal modo non si perderà memoria del costo di fine esercizio delle rimanenze, quando il principio di prudenza impone una valutazione di mercato inferiore.
Per quanto detto sopra, i mastri sono i seguenti:
5.1)  Carta, cancelleria e stampati
5.2)  Materiale informatico
5.3)  Beni e materiali per esercizio impianti irrigui
5.4)Carburanti
5.5)  Lubrificanti
5.6)  Beni per esercizio automezzi
5.7)  Altre materie prime, sussidiarie e di consumo
5.8)  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
5.9)  Lavori in corso su ordinazione
Per eventuali commesse realizzate dal consorzio e poi "vendute" dallo stesso. Si può scegliere indifferentemente fra i due criteri consentiti dai principi contabili e, in funzione di questa scelta, si utilizzerà il conto elementare più opportuno (i quali sono, quindi, fra loro mutuamente esclusivi):
5.9.1)  ricavo maturato;
5.9.2)  costo sostenuto.
L'altro conto elementare:
5.9.99)  fondo di svalutazione, non è alternativo ai precedenti ma serve a rettificarli ove ne ricorrano le condizioni.
5.10)  Prodotti finiti e merci
5.11)  Acconti
Voce sui generis in cui sono rappresentati i crediti verso i fornitori di materie di consumo (ed eccezionalmente di altre materie o di merci) per acconti già erogati. In questo caso il "fondo di svalutazione" inserito fra i conti elementari avrà la natura di un ordinario fondo svalutazione crediti e non di un fondo svalutazione di magazzino.
6)  Residui attivi
La dizione di "residui" per tale classe di valori, sebbene largamente appropriata, non va presa alla lettera. Sono sempre possibili sfasature fra i crediti circolanti della contabilità economico-patrimoniale, qui rappresentati, e gli accertamenti non incassati/versati di quella finanziaria che, propriamente, costituiscono i residui attivi.
I crediti sono distinti per natura e secondo gli schemi di bilancio; essi sono valutati al valore di presunto realizzo e pertanto hanno invariabilmente indicato, fra i conti elementari, un opportuno fondo di svalutazione. I mastri sono "sdoppiati" rispetto alle corrispondenti voci dello stato patrimoniale per consentire la "separata indicazione" delle quote degli stessi eventualmente scadenti oltre l'esercizio.
6.1)  Crediti verso utenti, clienti, etc. scadenti entro l'esercizio
E' opportuno che i crediti verso i consorziati siano inseriti in questa voce e non in quelli verso "soci".
6.2)  Crediti verso utenti, clienti, etc. scadenti oltre l'esercizio
Cfr. supra.
6.3)  Crediti verso iscritti, soci e terzi scadenti entro l'esercizio
Cfr. supra.
6.4)  Crediti verso iscritti, soci e terzi scadenti oltre l'esercizio
Cfr. supra.
6.5)  Crediti verso imprese controllate e collegate scadenti entro l'esercizio
6.6)  Crediti verso imprese controllate e collegate scadenti oltre l'esercizio
6.7)  Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici scadenti entro l'esercizio
6.8)  Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici scadenti oltre l'esercizio
6.9)  Crediti tributari scadenti entro l'esercizio
Fra i conti elementari si è suggerito di introdurre, almeno, ove necessario, le voci di maggior uso nel mondo delle imprese:
6.9.1)  erario c/acconto imposte, qualora il consorzio sia tenuto alla dichiarazione dei redditi ed al conseguente versamento delle due rate d'acconto d'imposta;
6.9.2)  erario c/ritenute subite, qualora il consorzio possa recuperare queste ritenute in sede di dichiarazione dei redditi, altrimenti le ritenute vanno a costo, sub oneri tributari, in quanto imposte sostitutive sul reddito;
6.9.3)  I.V.A. ns/credito, nella sola ipotesi in cui quest'imposta sia detraibile da quella su operazioni attive. Altrimenti l'I.V.A. sugli acquisti va integralmente inserita nel costo d'acquisto al pari di tutti gli altri oneri accessori all'acquisto del bene principale.
6.10)  Crediti tributari scadenti oltre l'esercizio
6.11)  Crediti per imposte anticipate
Qui non si è fatta la distinzione entro/oltre l'esercizio perché il conto ha natura sui generis di "fondo attivo" e non di vero e proprio credito. Ovviamente tale distinzione non è vietata, ma solo considerata asimmetrica rispetto al "fondo imposte" dove essa manca. I "crediti per imposte anticipate" (peraltro di rarissima eventualità, cfr. infra agli oneri tributari) sono appena un valore computato che troverà la sua compensazione in futuro in un'integrazione degli oneri tributari e non in un vero e proprio incasso. Per questa medesima ragione non esiste un fondo di svalutazione.
6.12)  Crediti verso altri scadenti entro l'esercizio
Voce a carattere residuale.
6.13)  Crediti verso altri scadenti oltre l'esercizio
Cfr. supra.
7)  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Rubrica di non frequente utilizzo per la quale vanno ripetute in gran parte le considerazioni fatte per i valori mobiliari immobilizzati. Qui di norma, tuttavia, si utilizzerà il valore corrente (considerando tali titoli come cash equivalents), con l'eccezione per quei titoli che non abbiano un mercato efficiente di riferimento per la valutazione ovvero per le partecipazioni in s.r.l. o altre imprese non rappresentate da titoli, per le quali è preferibile il costo, eventualmente svalutato per il minor valore di realizzo diretto. Per questa sola eventualità è stato suggerito l'inserimento, fra i conti elementari, di un fondo di svalutazione per ciascuna voce.
Per quanto detto sopra i mastri saranno i seguenti:
7.1)  Partecipazioni in imprese controllate
7.2)  Partecipazioni in imprese collegate
7.3)  Altre partecipazioni
7.4)  Altri titoli
8)  Disponibilità liquide
La rubrica contiene tutte le risorse monetarie dell'ente, sia sotto forma di moneta legale (monete, banconote o valori equivalenti), sia sotto forma di moneta bancaria (conti correnti). Le voci di mastro sono quelle dello stato patrimoniale.
8.1)  Depositi bancari e postali
Essenzialmente si tratterà delle giacenze presso l'istituto tesoriere o cassiere, ma non sono esclusi a priori altri tipi di depositi a vista.
8.2)  Assegni
Per analogia si suggerisce di inserire in questa voce anche le somme eventualmente disponibili su carte di credito ricaricabili le quali, a parte la diversa forma tecnologica, riproducono quasi del tutto le modalità di circolazione degli assegni circolari.
8.3)  Denaro e valori in cassa
Essenzialmente i valori di cassa economale. In presenza di più casse sarà possibile aprire altrettanti conti elementari di dettaglio.
9)  Ratei e risconti
9.1)  Ratei attivi
Quote di credito maturate per competenza economica nell'esercizio in chiusura ma non ancora accertate da un punto di vista finanziario. Possono, se ciò è rilevante, distinguersi per natura attraverso un uso adeguato dei conti elementari.
9.2)  Risconti attivi
Quote di oneri sospesi in maniera distinta la cui uscita è già maturata da un punto di vista finanziario (giunta almeno alla fase dell'impegno) ma la cui competenza economica è dell'esercizio successivo. Sono possibili anche risconti pluriennali. Possono, se ciò è rilevante, distinguersi per natura attraverso un uso adeguato dei conti elementari.
B)  NETTO
Il Netto risulta dalla somma algebrica di Attività e Passività ed ha quindi una determinazione residuale. Esso sarà per definizione composto dalle voci dell'anno precedente, eventualmente modificate per operazioni extragestionali effettuate nel corso dell, nonché dal risultato economico derivante dal conto economico. L'articolazione dei conti segue come regola di principio quella di indicare distintamente nei mastri le singole riserve, mentre nei conti elementari si evidenzia l'anno di formazione delle stesse.
1)  Fondo di dotazione
La voce rappresenta, se presente, il fondo di dotazione dei consorzi. In ogni caso è considerato tale la differenza tra il patrimonio netto e ogni altra parte ideale eventualmente costituita sullo stesso. I conti elementari, alternativi l'uno all'altro, sono quindi essenzialmente due:
1.1.1)  dotazione attiva, se il patrimonio netto dell'ente, detratte le altre parti ideali del Netto, è di segno positivo;
1.1.2)  deficit, se invece il segno algebrico si inverte.
2)  Riserve obbligatorie e derivanti da legge
3)  Riserve da rivalutazione
A rigore anche queste sono riserve "derivanti da legge" ma la distinzione dalle precedenti è agevole. La riserva di rivalutazione, infatti, consente o impone la rivalutazione di beni ammortizzabili di cui costituisce la contropartita. Le precedenti invece costituiscono accantonamenti ex lege di risultati economici positivi, o di loro quote, ovvero di versamenti aggiuntivi extragestionali al patrimonio netto che per qualunque ragione si dovessero tenere distinti dal fondo di dotazione.
4)  Contributi a fondo perduto
5)  Contributi per ripiano disavanzi
6)  Riserve statutarie
7)  Altre riserve distintamente indicate
8)  Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo
La voce è "riserva" solo in senso improprio, giacché accoglie i risultati positivi o negativi di esercizi precedenti non ancora destinati o coperti. Tali risultati, ovviamente distinti nei conti elementari per anno di formazione, saranno raccolti in due conti di mastro funzionali:
8.1)  Avanzi portati a nuovo
8.2)  Disavanzi portati a nuovo
9)  Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio
La voce è quella che tecnicamente garantisce il raccordo tra il prospetto dei fondi (stato patrimoniale) ed il prospetto dei flussi (conto economico). Essa potrà avere due segni algebrici che saranno rappresentati, alternativamente, nei due seguenti mastri/conti elementari:
9.1)  Avanzo d'esercizio
9.2)  Disavanzo d'esercizio
C)  PASSIVO
Le voci del Passivo ricalcano le analoghe voci dello stato patrimoniale (sezione "avere") senza particolari complessità.
1)  Contributi in conto capitale
La voce accoglie la classe più rilevante di proventi pluriennali. Essi sono allocati nel passivo dello stato patrimoniale e progressivamente accolti, per quote di ripartizione, all'interno dei proventi d'esercizio.
La rubrica distingue i mastri per natura nelle più importanti manifestazioni del fenomeno. I conti elementari serviranno tanto per distinguere, eventualmente, più contributi all'interno dell'unica voce di mastro, quanto per accogliere un conto di rettifica (il fondo di ripartizione), a sezioni invertite rispetto al provento pluriennale, in cui andare cumulando i proventi man mano che sono imputati ai singoli esercizi.
1.1)  Per contributi a destinazione vincolata
Si tratta di contributi finanziari legati ad investimenti specifici, a differenza dei successivi.
1.2)  Per contributi indistinti per la gestione
Cfr. supra, per differenza.
1.3)  Per contributi in natura
In questo caso il contributo consiste nella dazione diretta di un bene pluriennale. In tal caso l'ammortamento del bene e la ripartizione del contributo, a partire da valori nominali di riferimento, devono essere identiche e speculari l'un l'altra.
2)  Fondi per rischi ed oneri
2.1)  Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
Voce prevista per trattamenti pensionistici o di fine rapporto distinti dal T.F.R. civilistico, eventualmente distinti ulteriormente nei conti elementari se di questi trattamenti ve ne fosse più d'un tipo.
2.2)  Per imposte
Il fondo contiene due valori eterogenei tra loro:
2.2.1)  valore computato per imposte differite, valore computato quando la norma tributaria consente un rinvio di imponibilità di proventi o un anticipo di deducibilità dei costi non coerente con l'imputazione economica; esso sarà accantonato nel momento in cui maturano le imposte differite ad integrazione delle imposte correnti ed utilizzato negli esercizi in cui si riverseranno gli effetti fiscali a rettifica delle imposte correnti medesime (e quindi, come per le imposte anticipate, è appena un valore di computo, e in quanto tale non troverà compensazione in un vero e proprio pagamento futuro); data l'irrilevanza delle imposizioni sul reddito dei consorzi, anche questo conto appare assai poco rilevante; non è vietata, ma neanche consigliata, una distinzione nei conti elementari per anno di "riversamento" degli effetti del fondo;
2.2.2.)  per imposte in contenzioso, vero e proprio fondo rischi per imposte in contenzioso di ogni tipo, quindi non solo sul reddito come quelle precedenti.
2.3)  Per oneri futuri
Passività presunte, certe nel "se", incerte nel "quanto".
2.4)  Per rischi
Passività presunte, incerte nel "se" e nel "quanto".
2.5)  Per ripristino investimenti
Passività presunte in cui si anticipano futuri costi pluriennali quando si teme che l'autofinanziamento improprio dato dai fondi di ammortamento possa rivelarsi insufficiente al ripristino della capacità produttiva dei beni strumentali. Sulla problematicità e sul modo consigliato dell'uso di questi fondi si fa rinvio a quanto più sotto riportato fra gli oneri "per accantonamento" a tali fondi e sui proventi di ripresa da tali fondi per neutralizzare le quote d'ammortamento. E' invece analogo in tutto e per tutto agli altri fondi oneri futuri quello per "ripristino investimenti a beni gratuitamente devolvibili", di beni cioè da restituire alla scadenza nelle stesse condizioni di capacità produttiva con cui sono stati ricevuti.
3)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Laddove ricorrano le condizioni per il trattamento di fine rapporto regolato dal codice civile va usata questa voce. Passività presunta sui generis, certa nel "se" e nel "quanto", ma non nel "quando"; sebbene non richiesto dalla struttura di stato patrimoniale, al fine di una corretta programmazione finanziaria dei fabbisogni dell'ente si suggerisce di usare i conti elementari per distinguere la quota di questo trattamento di presumibile scadenza entro l'esercizio, da quella di presumibile scadenza oltre l'esercizio.
4)  Residui passivi
La dizione di "residui" è impropria e puramente indicativa, includendo la rubrica anche i debiti patrimoniali (di finanziamento) che non passano dagli impegni e - se necessario - anche i debiti fuori bilancio che propriamente "residui" non sono. In pratica la voce accoglie ogni passività finanziaria dell'ente, con una struttura che ricalca quella di bilancio, ancora una volta "sdoppiata" per poter tenere "separata indicazione" della quota di detti debiti che scada oltre l'esercizio.
4.1)  Obbligazioni scadenti entro l'esercizio
Voce inserita per completezza di bilancio ma non consentita dall'attuale ordinamento.
4.2)  Obbligazioni scadenti oltre l'esercizio
Cfr. supra.
4.3)  Debiti verso le banche scadenti entro l'esercizio
4.4)  Debiti verso le banche scadenti oltre l'esercizio
4.5)  Debiti verso altri finanziatori scadenti entro l'esercizio
4.6)  Debiti verso altri finanziatori scadenti oltre l'esercizio
4.7)  Acconti scadenti entro l'esercizio
Si tratta questa volta di acconti ricevuti da terzi per servizi da prestare (o, più raramente, per beni da cedere).
4.8)  Acconti scadenti oltre l'esercizio
Cfr. supra.
4.9)  Debiti verso fornitori scadenti entro l'esercizio
4.10)  Debiti verso fornitori scadenti oltre l'esercizio
4.11)  Debiti rappresentati da titoli di credito scadenti entro l'esercizio
4.12)  Debiti rappresentati da titoli di credito scadenti oltre l'esercizio
4.13)  Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti scadenti entro l'esercizio
4.14)  Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti scadenti oltre l'esercizio
4.15)  Debiti tributari scadenti entro l'esercizio
Fra i conti elementari si è suggerito di introdurre, almeno, ove necessario, le voci di maggior uso nel mondo delle imprese:
4.15.1)  erario c/imposte, per i consorzi eventualmente soggetti a imposizione sui redditi;
4.15.2)  erario c/ritenute da versare su lavoro dipendente;
4.15.3)  erario c/ritenute da versare su lavoro autonomo;
4.15.4)  erario c/altre ritenute da versare;
4.15.5)  I.V.A. ns/debito, nella sola ipotesi in cui vi siano operazioni attive e dunque imponibili ai fini I.V.A.
4.16)  Debiti tributari scadenti oltre l'esercizio
4.17)  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale scadenti entro l'esercizio
Fra i conti elementari si è suggerito di introdurre una distinzione per ente previdenziale. Sebbene il conto sia formalmente acceso ai "debiti", esso potrà accogliere indifferentemente in maniera bifase eventuali crediti verso gli stessi (di norma inferiori ai debiti) come una sorta di conto corrente di corrispondenza.
4.18)  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale scadenti oltre l'esercizio
4.19)  Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute scadenti entro l'esercizio
4.20)  Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute scadenti oltre l'esercizio
4.21)  Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici scadenti entro l'esercizio
4.22)  Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici scadenti oltre l'esercizio
4.23)  Debiti diversi scadenti entro l'esercizio
4.24)  Debiti diversi scadenti oltre l'esercizio
5)  Ratei e risconti
5.1)  Ratei passivi
Quote di debito maturate per competenza economica nell'esercizio in chiusura ma non ancora accertate da un punto di vista finanziario. Possono, se ciò è rilevante, distinguersi per natura attraverso un uso adeguato dei conti elementari.
5.2)  Risconti passivi
Quote di proventi sospesi in maniera distinta la cui entrata è già maturata da un punto di vista finanziario (giunta almeno alla fase dell'accertamento) ma la cui competenza economica è dell'esercizio successivo. Sono possibili anche risconti pluriennali. Possono, se ciò è rilevante, distinguersi per natura attraverso un uso adeguato dei conti elementari.
5.3)  Aggio su prestiti
Provento pluriennale distintamente indicato rispetto agli altri risconti. Esso è pari al "guadagno" che l'ente consegue se emette un prestito in cui il valore di rimborso è inferiore al valore conferito dai prestatori di capitale.
D)  CONTI TRANSITORI E D'ORDINE
In questa classe sono accolti alcuni conti tecnici che servono all'attivazione di una contabilità in partita doppia, nonché quei conti d'ordine che accolgono i valori da inserire in bilancio "sotto la linea", cioè non propriamente patrimoniali, ma registrati solo per memoria.
1)  Conti transitori
1.1)  Stato patrimoniale
Contiene i due conti tecnici che servono per l'apertura e la chiusura generale dei conti patrimoniali:
1.1.1)  di apertura;
1.1.2)  di chiusura.
1.2)  Conto economico
Contiene unicamente il conto tecnico di epilogo dei conti afferenti al conto economico per la determinazione dell'avanzo o disavanzo economico d'esercizio.
1.3)  Conti transitori vari
La voce è predisposta per accogliere al suo interno valori di credito/debito in attesa di essere meglio definiti e girati quindi al conto da riportare in bilancio. Per enti che fanno operazioni I.V.A., ad esempio, tale potrebbe essere l'erario c/I.V.A. in attesa di determinare se girarlo ai crediti o ai debiti tributari, e così via.
2)  Conti d'ordine
2.1)  Beni di terzi
In deposito, custodia, garanzia,... Per ogni bene e per ogni tipologia di beni di terzi dovranno costituirsi due conti elementari, uno al soggetto ed uno all'oggetto, da tenere aperti fintanto che il bene di terzi si trova presso l'ente.
2.2)  Nostri beni presso terzi
Come il precedente ma a sezioni invertite.
2.3)  Fideiussioni
La fideiussione, o debito di firma, comporta un impegno e come tale va annotata nei conti d'ordine. Anche in questo caso avremo da istituire una coppia di conti, al soggetto ed all'oggetto, da tenere accesi fintanto che il "debito" di fideiussione è in essere.
2.4)  Avalli
Sostanzialmente come il precedente, ma con riferimento ad un istituto giuridico diverso.
2.5)  Altre garanzie personali
Cfr. supra.
2.6)  Garanzie reali
Cfr. supra, quando si ha costituzione di pegno o ipoteca su beni aziendali.
2.7)  Altri "impegni" patrimoniali
Potrebbero esserci altri impegni non rappresentati da vere e proprie garanzie. Ad esempio gli ordini emessi a fornitori quando non abbiano ancora dato luogo a "impegno" finanziario. Si parla di "impegni" patrimoniali perché è bene ribadire che in questo caso si tratta di impegni "per memoria" completamente distinti dalla fase specifica dell'impegno di spesa della contabilità finanziaria che ha ben altra valenza giuridica. Anche in questo caso bisogna istituire una coppia di conti al soggetto ed all'oggetto da tenere accesi per tutta la durata dell'impegno stesso.
2.8)  Rischi
Si tratta di rischi per i quali non possa costituirsi una vera e propria passività presunta, come ad esempio per la detenzione di prodotti finanziari derivati o per l'accredito salvo buon fine di taluni crediti. Anche questi conti d'ordine saranno funzionanti "a coppie" come i precedenti.
2.9)  Altri conti d'ordine per memoria
Il mastro è stato istituito per non precludere la possibilità di annotare in partita doppia altri eventi, non rientranti nei precedenti, di cui si voglia lasciare traccia. Ad esempio annotazioni di carattere fiscale non aventi rilievo di bilancio, valori nominali di beni demaniali in regime di concessione (che non possono a rigore essere qualificati come "beni di terzi", perché non patrimoniali), e così via.
E)  ONERI DI COMPETENZA ECONOMICA D'ESERCIZIO
1)  Beni di consumo
Rientrano in questa voce i costi relativi all'acquisto di beni materiali la cui competenza non sia ritenuta di tipo pluriennale (a fecondità semplice).
La rubrica si articola nei seguenti mastri, ciascuno dei quali articolato in conti elementari a seconda della natura del bene acquisito; si suggerisce di rilevare i costi d'acquisto in modo lordo e di indicare le eventuali rettifiche (abbuoni, ribassi, sconti, arrotondamenti attivi, etc.) in un apposito conto elementare:
1.1)  Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
Si tratta dei costi sostenuti per l'acquisto di libri in materia giuridica e contabile, riviste attinenti a materie giuridico-contabile, quotidiani ed altre pubblicazioni distribuite ai dipendenti quali strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro. Di questi acquisti non si tiene inventario né si effettuano sospensioni a fine d'anno in quanto il loro consumo si ritiene compiuto nel momento stesso dell'acquisto.
1.2)  Materiale di consumo amministrativo
Si tratta dei costi sostenuti per l'acquisto di carta per fotocopiatrici e stampanti, materiale di facile consumo per l'uso quotidiano d'ufficio (penne, matite, gomme, tagliacarte, punti metallici, buste, spillatrici, levaspilli, nastro adesivo, etc.), modulistica interna ed esterna, materiale informatico necessario per il funzionamento di stampanti e personal computer (toner, inchiostro, floppy, cd, schede per pc, etc). Di questi acquisti si tiene invece inventario in modo da imputare per competenza il relativo consumo annuale attraverso le opportune voci di "variazione rimanenze" (cfr. infra) nel conto economico e di "rimanenze" (cfr. supra) nello stato patrimoniale.
1.3)  Materiale di consumo tecnico
Comprende tutti i costi sostenuti per l'acquisto di beni e materiali necessari per il funzionamento quotidiano degli impianti idrici, per l'acquisto di carburante e lubrificanti per il funzionamento di mezzi di trasporto, nonché per l'acquisto di altri beni per l'esercizio di automezzi, etc. Per l'inventariazione dei relativi beni vale quanto detto al punto precedente; l'unica distinzione è pertanto la funzione assolta dai relativi consumi, in questo caso di natura tecnica (impiantistica, irrigua, da esercizio automezzi,...), lì amministrativa.
1.4)  Acqua destinata alla vendita
Comprende i costi sostenuti per l'acquisto di acqua destinata alla vendita ad imprese e privati per consumo irriguo; pur essendo tecnicamente possibile la rilevazione di una giacenza di fine esercizio di acqua acquistata e non ancora venduta (giacente in invasi) si conviene di considerare immediatamente "consumata" tutta l'acqua acquistata (e in parallelo, quindi "esaurito" ogni provento per acqua venduta nell'esercizio).
1.5)  Altre materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Il mastro ha natura residuale per eventuali materie di consumo non ricadenti nelle categorie precedenti. Non essendo tipici dei consorzi, si è ritenuto di far affluire a questo mastro anche eventuali (rarissimi) costi d'acquisto di materie prime e sussidiarie, in presenza di processi industriali di trasformazione di beni, ovvero di merci, in presenza di intermediazioni di carattere mercantile diverse da quella citata dell'acqua. Nel caso tale voce residuale dovesse acquisire significatività sarà opportuno distinguere la natura degli acquisti attraverso opportuni inserimenti di conti elementari.
2)  Servizi
Rientrano in questa voce i costi relativi all'acquisto di beni immateriali la cui competenza non sia ritenuta di tipo pluriennale (a fecondità semplice). Gli acquisti possono riferirsi tanto ad acquisizioni da vere e proprie imprese di servizi, quanto da lavoratori autonomi, relativi ad arti e professioni intellettuali o no. L'inclusione di tali acquisti nella presente rubrica non pregiudica una loro eventuale capitalizzazione nei costi pluriennali, alle immobilizzazioni immateriali (all'opportuna voce: costi di ampliamento, di ricerca e sviluppo,...) qualora ne ricorrano le condizioni.
La rubrica si articola nei seguenti mastri, ciascuno dei quali articolato in conti elementari a seconda della natura del bene acquisito; anche qui si suggerisce di rilevare i costi d'acquisto in modo lordo e di indicare le eventuali rettifiche (abbuoni, ribassi, sconti, arrotondamenti attivi, etc.) in un apposito conto elementare:
2.1)  Consulenza
Tale mastro si riferisce alle prestazioni fornite da terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto dei compiti assegnati istituzionalmente al consorzio. Tali prestazioni si caratterizzano per la particolare rilevanza attribuita alla realizzazione, da parte del prestatore, di valutazioni di ordine soggettivo, su materie inerenti alla competenza professionale dello stesso, con una attività che si estrinseca in consigli, pareri, giudizi, precisazioni o chiarimenti, studi di fattibilità, studi sullo sviluppo economico, etc. Si tratta dunque delle prestazioni di servizi ad alto contenuto professionale. Detta mastro comprende fra i conti elementari, almeno:
2.1.1)  giuridico ed amministrativo: in pratica la consulenza legale di ogni tipo;
2.1.1)  tecnico-scientifica ad integrazione dei compiti istituzionali del consorzio: da ingegneri, geologi e simili professioni tecniche regolamentate;
2.1.3)  informatica (progetti di realizzazione CED, assistenza tecnica, conduzione e gestione sistemi, acquisizione dati, assistenza on-site ecc.); non rientrano in tale voce, le attività prestate da terzi per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul software di proprietà e le attività di realizzazione di software di proprietà, in quanto rilevate in altre voci.
2.2)  Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
Tale mastro si riferisce a servizi, anche di relativa specializzazione tecnico-professionale, erogati da soggetti terzi al consorzio, finalizzati a svolgere un'attività circoscritta allo specifico servizio. Sono servizi professionali che si distinguono dai precedenti perché non erogati, in linea di principio, da consulenti appartenenti alle cosiddette professioni liberali né da consulenti in settori liberi ma pur sempre con la necessità di un apporto professionale personale di alta specializzazione. Questi servizi, dunque, saranno erogabili tanto da professionisti, quanto da tecnici ovvero ancora da imprese di servizi specializzate. E tuttavia, in omaggio all'analogia con il piano dei conti dello Stato, il Mastro contiene anche alcuni costi d'acquisto per prestazioni consulenziali, tassativamente indicati, il cui impatto sull'attività istituzionale sia relativamente circoscritto, come le spese per accertamenti sanitari o per specifiche perizie.
Per quanto detto il mastro comprende fra i conti elementari, almeno:
2.2.1)  assistenza tecnico-informatica, ovvero le attività prestate da soggetti terzi per interventi ordinari sul software e pacchetti applicativi;
2.2.2)  spese per studi, indagini e rilevazioni, ovvero le attività prestate da soggetti terzi per studi di fattibilità e rilevazioni statistiche;
2.2.3)  spese per accertamenti sanitari, ossia prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da medici anche con riferimento alla legge n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
2.2.4)  spese per perizie, ovvero i costi per attività concernenti l'esame fisico o l'analisi dell'autenticità di un bene al fine di procedere ad una stima del suo valore o ad una valutazione dei lavori da compiere o della gravità del danno subito.
2.3)  Promozione
Tale mastro si riferisce alle prestazioni fornite da terzi per l'organizzazione di manifestazioni a carattere ufficiale e per la promozione e la divulgazione di informazioni d'interesse dei cittadini.
Detto mastro comprende fra i conti elementari:
2.3.1)  pubblicità e propaganda, ovvero i costi derivanti dall'attività finalizzata a far conoscere l'esistenza e/o ad incrementare l'uso e la convenienza di un servizio attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
2.3.2)  spese di rappresentanza, ovvero i costi derivanti da attività tese a promuovere l'immagine del consorzio, soprattutto presso i partner istituzionali, compresi i beni di rappresentanza (cerimoniale, relazioni pubbliche, ospitalità, servizi di ristorazione, etc.);
2.3.3.)  spese per manifestazioni e convegni, ovvero costi per mostre, convegni, congressi, inaugurazioni, seminari, conferenze stampa, colazioni di lavoro, fiere e stand, manifestazioni culturali, promozione, etc.;
2.3.4)  spese per l'informazione pubblica e la comunicazione, ovvero i costi derivanti dall'attività finalizzata a far conoscere l'intera attività svolta dal consorzio;
2.4)  Formazione
Tale voce si riferisce alle prestazioni fornite da terzi e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi.
Tale voce comprende:
2.4.1)  corsi di formazione del personale, ovvero seminari, corsi di formazione per personale amministrativo, tecnico, contabile, etc.;
2.4.2)  spese per progetti di formazione e lavoro, ovvero le spese per organizzare dei progetti di riqualificazione riguardanti tutto il personale o ampi segmenti identificati dello stesso.
2.5)  Manutenzione ordinaria
La voce si riferisce alle prestazioni fornite da terzi finalizzate al mantenimento in efficienza ed in buono stato dei beni impiegati per lo svolgimento dell'attività del consorzio. Essa non comprende, ovviamente, ogni intervento mirante ad ampliare la capacità produttiva degli impianti e degli altri beni, in quanto questi sarebbero classificati come "manutenzione straordinaria" e direttamente capitalizzati nell'apposita voce delle immobilizzazioni materiali o immateriali (come ad esempio il software o altro bene immateriale ad utilizzo pluriennale). Come si è visto, invece, gli interventi straordinari su beni di terzi vanno capitalizzati in apposita voce delle immobilizzazioni immateriali.
Questo mastro comprende:
2.5.1)  manutenzione ordinaria immobili, ovvero servizi finalizzati al mantenimento in efficienza di immobili (fabbricati, strade, etc.);
2.5.2)  manutenzione ordinaria mobili ed arredi, ovvero servizi finalizzati al mantenimento in efficienza di mobili ed arredi;
2.5.3)  manutenzione ordinaria impianti e macchinari, ovvero servizi finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari compreso gli acquisti di pezzi di ricambio;
2.5.4)  manutenzione ordinaria mezzi di trasporto, ovvero servizi finalizzati al mantenimento in efficienza di mezzi di trasporto, compresi gli acquisti di pezzi di ricambio;
2.5.5)  manutenzione ordinaria hardware, ovvero servizi finalizzati al mantenimento in efficienza dei sistemi automatizzati, inclusi gli apparati per le reti ed i lavori di cablaggio;
2.5.6)  manutenzione ordinaria software, ovvero gli interventi di manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva che non incrementano il valore del software di proprietà;
2.5.7)  manutenzione opere pubbliche di bonifica, ovvero servizi finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti idrici, canali, etc.;
2.5.8)  manutenzione ordinaria immobili ex legge n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, comprende le spese per adeguare gli immobili di cui alla legge n. 626/94;
2.5.9)  manutenzione ordinaria impianti ex legge n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, comprende le spese per adeguare gli impianti di cui alla legge n. 626/94.
2.6)  Utenze e canoni
La voce utenze e canoni si riferisce ai costi che si sostengono per la fruizione di un servizio erogato da terzi, regolati contrattualmente da pagamenti periodici, a volta composti da una parte fissa e da una parte variabile correlata al consumo effettivo.
Detta voce comprende:
2.6.1)  telefonia fissa, ovvero il costo derivante dall'utilizzo del servizio telefonico fisso nelle sedi principali e periferiche e presso gli impianti idrici;
2.6.2)  telefonia mobile, ovvero il costo derivante dall'utilizzo del servizio telefonico mobile;
2.6.3)  energia elettrica, ovvero il costo derivante dall'utilizzo di forniture di energia elettrica installate rispettivamente nella sede principale, in quelle periferiche e negli impianti;
2.6.4)  gas, ovvero il costo derivante dall'utilizzo di forniture di gas;
2.6.5)  canoni d'acqua, ovvero il costo derivante dall'utilizzo di forniture di acqua.
2.7)  Servizi ausiliari
In questa voce confluiscono tutte le prestazioni di servizi resi da terzi non classificabili nelle voci precedenti e che sono spesso finalizzate al mantenimento ed al funzionamento della struttura.
In essa confluiscono le seguenti voci:
2.7.1)  vigilanza, ovvero i costi per la sorveglianza di beni immobili ed impianti idrici;
2.7.2)  collegamento radio-telefonico, ovvero le spese per il collegamento radio-telefonico con il personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza degli impianti idrici;
2.7.3)  trasporti e facchinaggi, ovvero i costi sostenuti dal consorzio sia per i servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio, relativi a beni e persone, svolti nell'ambito lavorativo sia per il trasporto di beni del personale trasferito d'ufficio;
2.7.4)  pulizia locali, ovvero i costi per la pulizia delle sedi del consorzio.
2.8)  Assicurazioni
In questa voce si trovano i costi derivanti dalla stipula di contratti di assicurazione, obbligatoria o facoltativa, per persone e cose. Il "servizio" di assicurazioni è tale, in realtà, solo in senso sui generis ed è inserito solo per convenzione tra i "costi per servizi" in quanto esso sarebbe più correttamente inerente ad una sorta di distinta area gestionale, quella del "rischio", in uno con gli accantonamenti per rischi; per questa ragione sono inseriti in coda all'elenco dei servizi acquisiti, fin dopo la voce residuale dei "servizi ausiliari".
In essa confluiscono le seguenti voci:
2.8.1)  assicurazione su beni immobili, ovvero i costi di assicurazione su fabbricati, impianti idrici, etc.;
2.8.2)  assicurazione su beni mobili, ovvero i costi di assicurazione per autovetture, autocarri, autoveicoli, etc.;
2.8.3)  assicurazione per responsabilità civile personale dipendente, ovvero i costi di assicurazione a carico del consorzio, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, per risarcire danni involontariamente cagionati a terzi dall'attività lavorativa dei propri dipendenti;
2.8.88)  altre assicurazioni, ovvero i costi sostenuti per assicurare personale estraneo al consorzio e per altre tipologie di assicurazione.
2.9)  Servizi finanziari
In questa voce confluiscono tutti i compensi per prestazioni di servizi di tipo finanziario resi da banche od organismi finanziari per l'espletamento di compiti istituzionali.
In essa confluiscono le seguenti voci:
2.9.1)  servizi di tesoreria, ovvero i compensi riconosciuti per lo svolgimento dei servizi di tesoreria;
2.9.2)  spese d'incasso;
2.9.3)  commissioni passive ed altre spese bancarie, ovvero le commissioni per tenuta conto, le spese per rilascio carnet assegni, etc.;
2.9.88)  altri servizi finanziari, includono costi relativi a compensi riconosciuti a banche ed istituti finanziari per servizi quali noleggio di cassette di sicurezza, pagamento utenze tramite domiciliazione, valutazioni di immobili per la concessione di mutui, istruttoria di mutui e finanziamenti, e così via.
3)  Godimento beni di terzi
Rientrano in questa voce i costi derivanti da contratti stipulati con terzi per noleggi, affitti, leasing e locazione di beni di proprietà di terzi. Per quanto riguarda i canoni di leasing essi, comprensivi di I.V.A. in quanto non detraibile come per gli altri costi derivanti da transazioni finanziarie con l'esterno, andranno inseriti in questa categoria solo se si tratta di leasing operativo. Se il leasing è finanziario i beni sostanzialmente acquisiti mediante l'operazione di leasing, ovvero smobilizzati mediante operazioni di lease back, andranno capitalizzati fra le immobilizzazioni (e progressivamente ammortizzati economicamente) mentre il debito attualizzato andrà allocato fra i debiti (e progressivamente ammortizzato finanziariamente) secondo il metodo patrimoniale. In tal caso la rata di canone di leasing finanziario non andrà allocata in questo mastro bensì scorporando in essa la quota capitale da quella interessi, e queste due quote allocate, rispettivamente, a riduzione del debito e tra gli oneri finanziari.
Anche per questa classe di costi, misurati nella loro entità da un'uscita numeraria, valgono le considerazioni sulla competenza già esposte alle due precedenti rubriche. Anche qui si suggerisce la rilevazione lorda dei costi elementari, con un conto elementare per le eventuali rettifiche che conducono al netto. Rispetto alle due rubriche precedenti, tuttavia, la competenza può essere correlata in questo caso allo scorrere del tempo, con la più probabile insorgenza, pertanto, di ratei e risconti per anticipazioni e posticipazioni di competenze economiche rispetto al momento della manifestazione finanziaria. Queste integrazioni e rettifiche, relative alle scritture d'assestamento, saranno da effettuare direttamente in conto in quanto "calcolate" e non derivanti da autonomi documenti (come le note di credito e simili).
Detta rubrica si articola in due mastri, a seconda che i beni di terzi siano immobili ovvero mobili:
3.1)  Locazioni
In questa voce si troveranno essenzialmente:
3.1.1)  fitti passivi, ovvero i canoni d'affitto pagati per la locazione di beni immobili.
3.2)  Noleggi e leasing
In essa confluiscono, tipicamente, le seguenti voci:
3.2.1.)  canoni per impianti e macchinari, ovvero i costi sostenuti per acquisizione, tramite contratti di leasing operativo, ovvero affitto, di macchinari, ovvero altre forme di noleggio di impianti e macchinari;
3.2.2)  canoni per materiale tecnico, ovvero i costi sostenuti come sopra per i noli di materiale tecnico;
3.2.3)  canoni per hardware, ovvero i costi relativi alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati, inclusi gli apparati per le reti ed i lavori di cablaggio come personal computer, monitor, stampanti, plotter, etc.;
3.2.4)  canoni per mezzi di trasporto, ovvero i costi sostenuti per l'acquisto, di norma tramite contratti di leasing, di tutti i veicoli usati per trasportare persone e cose;
3.2.5)  canone per licenza d'uso software, ovvero l'acquisizione del diritto all'utilizzo condizionato di un software di cui non se ne acquisisce la proprietà (ad esempio licenze d'uso di MS-WINDOWS o di prodotti correnti per l'automazione d'ufficio, ovvero ancora di applicativi gestionali e vari), sempre che ovviamente lo sfruttamento del software non sia pluriennale, nel qual caso il canone andrà invece capitalizzato fra le immobilizzazioni immateriali.
4)  Personale
Tale voce rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane con le quali si è instaurato un rapporto di lavoro dipendente, sia esso a tempo indeterminato o determinato. Anche in questo caso, pur se forse meno utile o ricorrente, si è preferito lasciare in ogni mastro un conto elementare per le eventuali rettifiche.
Detta rubrica si articola nei seguenti mastri:
4.1)  Retribuzioni
In questa voce confluiscono tutti i compensi lordi, fissi e variabili, per rapporti di lavoro dipendente:
4.1.1)  competenze fisse personale di ruolo, ovvero, con riferimento al personale dio ruolo, le voci retributive relative a: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, tredicesima e quattordicesima mensilità, assegni nucleo familiare in quanto non ripetibili dall'I.N.P.S.;
4.1.2)  competenze fisse personale a tempo determinato, ovvero le medesime voci con riferimento al personale a tempo determinato;
4.1.3)  competenze fisse personale per esigenze funzionali, ovvero le medesime voci con riferimento al personale assunto esclusivamente per la durata di determinate esigenze funzionali;
4.1.4)  competenze fisse personale comandato, ovvero le medesime voci con riferimento al personale, in servizio presso i consorzi, a carico degli stessi, ma comandato presso altre amministrazioni;
4.1.5)  lavoro straordinario, cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente di ogni categoria per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente;
4.1.88)  altre competenze variabili, in genere legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente; esse comprendono ogni retribuzione diversa dalle precedenti.
4.2)  Contributi pensionistici ed altri oneri sociali
In questo mastro confluiscono tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del consorzio rientranti nel regime previdenziale di base, pubblico ed obbligatorio, articolati in maniera analoga alle retribuzioni.
4.3)  Accantonamento per T.F.R.
In questa voce sono computati gli accantonamenti e le rivalutazioni per debiti T.F.R. verso dipendenti. Non trovano allocazione nel mastro invece tutte le altre eventuali forme di accantonamento a trattamenti di buonuscita, quiescenza o previdenza integrativa diverse da quanto stabilito dal codice civile, le quali saranno allocate rispettivamente:
-  negli accantonamenti a fondi oneri per i trattamenti di quiescenza con ammontare determinabile solo alla cessazione del rapporto di lavoro;
-  al successivo mastro per le quote imputabili con precisione all'esercizio ma diverse dal trattamento civilistico;
-  agli oneri sociali per i versamenti a fondi pensione e simili.
Per questo mastro le distinzioni saranno più elementari delle precedenti, distinguendosi solo:
4.3.1)  accantonamento per T.F.R. a personale di ruolo, ovvero la quota annualmente accantonata per il T.F.R., compreso il personale comandato;
4.3.2)  accantonamento per T.F.R. ad altro personale (personale tempo determinato e per esigenze funzionali), ovvero la quota annualmente accantonata per il T.F.R;
4.3.3)  T.F.R. maturato nell'esercizio per personale di ruolo cessato nell'esercizio, ovvero la quota di T.F.R. calcolata in base al periodo di servizio nel corso dell'esercizio finanziario, riguardante il personale di ruolo transitato in pensione o comunque cessato nel corso dell'esercizio;
4.3.4)  T.F.R. maturato nell'esercizio per altro personale cessato nell'esercizio, ovvero la quota di T.F.R. calcolata in base al periodo di servizio nel corso dell'esercizio finanziario, riguardante il personale a tempo determinato e per esigenze funzionali il cui rapporto sia cessato nel corso dell'esercizio.
4.4)  Trattamento di quiescenza e simili
Le pensioni o quote di pensione direttamente a carico del consorzio, ovvero i costi per trattamenti di quiescenza (buonuscite, indennità supplementari di fine servizio, etc.) eventualmente presenti, per legge o contrattualmente definiti, e distinti dal trattamento di fine rapporto propriamente detto.
4.5)  Altri costi del personale
In questa voce sono riconducibili tutti gli altri costi che il consorzio sostiene a favore del personale.
Detta voce si articola in:
4.5.1)  IRAP su lavoro subordinato, ovvero IRAP che il consorzio versa per il personale dipendente considerata onere aggiuntivo sul lavoro e non imposta sul reddito;
4.5.2)  indennità previste dal contratto dei dirigenti, ovvero i costi che il consorzio sostiene per ulteriori compensi previsti dal contratto dei dirigenti;
4.5.3)  indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero i costi che il consorzio sostiene per ulteriori compensi distinti dalla retribuzione fissa e variabile e corrisposti al personale non dirigente e previsti dal contratto collettivo;
4.5.4)  diaria su missioni, ovvero la diaria giornaliera che il consorzio sostiene per il personale che si reca in missione per compiti istituzionali;
4.5.5)  polizze assicurative a favore del personale, ovvero i costi sostenuti dal consorzio per coperture assicurative stipulate a diretto beneficio del personale, finalizzate a fronteggiare rischi o spese specifici e connessi all'esercizio dell'attività lavorativa;
4.5.6)  sussidi al personale, ovvero i costi sostenuti dal consorzio per sovvenzionare il personale e/o i familiari per il conseguimento di titoli di studio scolastici, per la partecipazione a concorsi nonché in particolari circostanze di disagio e necessità e, in generale, la cui erogazione abbia natura puramente assistenziale e non legata alla posizione lavorativa;
4.5.7)  indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti, ovvero l'indennità corrisposta ai dipendenti a titolo di risarcimento del disagio conseguente al trasferimento d'ufficio da una sede di lavoro ad un'altra.
5)  Ammortamenti e svalutazioni
Detta voce comprende, in genere, tutte le rettifiche di attività dello stato patrimoniale quando non altrimenti e specificamente allocate (come ad esempio le svalutazioni di magazzino, inserite nelle variazioni di magazzino o quelle finanziarie, inserite nell'apposita rubrica); fra queste:
5.1)  Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Comprende le quote di costi pluriennali attribuite alla competenza dell'esercizio di costi relativi a beni durevoli ed a costi pluriennali che, pur non avendo consistenza fisica, sono oggetto di capitalizzazione.
I conti elementari di questo mastro dovranno essere in corrispondenza biunivoca con le corrispondenti voci dell'attivo immobilizzato (costi d'impianto e di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità, etc.) e dei relativi fondi di ammortamento.
5.2)  Ammortamento immobilizzazioni materiali-beni immobili
Comprende le quote di costi pluriennali attribuite alla competenza dell'esercizio di costi relativi a beni durevoli giuridicamente configurati come "immobili". Anche in questo caso i conti elementari del mastro dovranno essere in corrispondenza biunivoca con le corrispondenti voci dell'attivo immobilizzato (infrastrutture idrauliche, terreni, fabbricati, etc.) e dei relativi fondi di ammortamento. Si rammenta che non si procede ad ammortamento dei terreni.
5.3)  Ammortamento immobilizzazioni materiali-beni mobili
Cfr. supra, con riferimento ai beni mobili immobilizzati.
5.4)  Svalutazione immobilizzazioni
Quando sussistano elementi che facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore netto contabile delle immobilizzazioni (dato dalla differenza tra il costo d'acquisto delle immobilizzazioni e il fondo ammortamento accumulato) tramite l'uso, la perdita durevole di valore accertata va rilevata tramite una svalutazione.
La svalutazione è espressione del costo per ammortamento di un'immobilizzazione che si prevede non verrà recuperato negli esercizi successivi attraverso il flusso dei proventi. In tal caso la svalutazione opera una rettifica ulteriore rispetto a quella del fondo ammortamento, che si cumula in un apposito fondo di svalutazione.
In detto mastro possono confluire i seguenti tre conti elementari, senza un'accurata distinzione delle singole classi di immobilizzazioni di cui all'attivo immobilizzato:
5.4.1)  svalutazione immobilizzazioni immateriali;
5.4.2)  svalutazione beni immobili o diritti reali di godimento;
5.4.88)  svalutazione altre immobilizzazioni materiali.
5.5)  Svalutazione crediti circolanti e disponibilità liquide
Devono essere contabilizzati in questa voce gli accantonamenti per svalutazione del valore nominale dei crediti a breve termine a fronte di rischi di inesigibilità degli stessi. Pertanto in detta voce vanno indicati gli accantonamenti a fondo svalutazione di tutti i crediti indicati nell'attivo circolante (crediti verso clienti, ...), ivi compresi i crediti verso Stato o Regione o altri enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale che risultassero di difficile esigibilità. Si suggerisce di includere in queste svalutazioni anche quelle eventuali degli acconti verso fornitori, ancorché si tratti di fornitori di immobilizzazioni, in quanto l'allocazione di tali acconti tra le immobilizzazioni è legata non al credito (che difficilmente sarà a medio/lungo termine) ma alla natura del bene in corso di acquisizione.
Non vanno svalutati, ma definitivamente inseriti tra le perdite (cfr. infra), i crediti di impossibile esigibilità. Non vanno indicate neanche in questa voce le svalutazioni di crediti immobilizzati (allocate tra le "svalutazioni di attività finanziarie"). Il mastro, infine, deve contenere, per pure esigenze di completezza, anche un conto elementare per una eventuale svalutazione diretta di poste delle disponibilità liquide (remote possibilità di insolvenza degli istituti cassieri o tesorieri, o di detenzioni di valute straniere in contanti o in conto corrente il cui cambio di chiusura sia diverso e peggiore da quello storico di contabilizzazione).
6)  Variazione rimanenze
Vanno indicate le differenze tra il valore delle rimanenze iniziali e finali di quei beni i cui costi di acquisto sono stati indicati alla corrispondente voce del conto economico: essenzialmente le summenzionate materie di consumo e, teoricamente, anche eventuali merci, materie prime e sussidiarie. Le diminuzioni di rimanenze, espressione di consumo di giacenze di inizio d'anno, andranno così sommate al costo, mentre gli aumenti andranno sottratti in quanto rettifica indiretta dei costi d'acquisto di materie non consumate nell'esercizio.
Detta rubrica comprende un unico mastro:
6.1)  Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
In detta voce confluiscono:
6.1.1)  esistenze iniziali, ovvero il valore delle rimanenze finali dell'anno precedente riportate al nuovo esercizio, considerate un "costo ripreso" dall'esercizio precedente;
6.1.2)  svalutazione magazzino, ovvero le svalutazioni delle rimanenze quando il valore corrente o di mercato delle stesse sia inferiore al valore di costo di fine esercizio;
6.1.3)  rimanenze finali, ovvero il valore finale delle rimanenze di fine esercizio corrente, considerato come una rettifica o rinvio di costi al futuro esercizio (da contabilizzare quindi a sezioni invertite, come fosse un ricavo).
7)  Accantonamenti
Gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare esatto e/o la data di manifestazione. Secondo lo schema di bilancio essi sono suddivisi in tre mastri. Questi dovranno necessariamente far coincidere ciascun accantonamento del conto economico con un corrispondente conto di fondo accantonamento a rischi e oneri futuri del passivo dello stato patrimoniale (cfr. supra).
7.1)  Accantonamenti per rischi
Corrispondenti a spese future incerte sia nel "se" sia nel "quanto".
In detta voce confluiscono i seguenti conti elementari:
7.1.1.)  accantonamento a fondo imposte in contenzioso, per contenziosi in essere di qualsiasi tipo con l'amministrazione finanziaria;
7.1.2)  accantonamento a fondo per responsabilità civile, per eventuali danni futuri causati dall'attività del consorzio per i quali non si sia stipulato un apposito contratto di assicurazione.
7.2)  Accantonamento per spese future
Corrispondenti a spese future, certe nel "se" ma incerte nel "quanto".
In detta voce confluiscono i seguenti conti elementari:
7.2.1)  accantonamento per fondi di quiescenza e simili, per trattamenti pensionistici da erogare a carico dell'ente e di cui non è ancora maturato il diritto in capo al lavoratore ovvero per trattamenti di fine rapporto distinti da quello regolamentato dal codice civile, in ogni caso non determinabili con esattezza per competenza economica annuale a termini di legge o contrattuali (poiché in tal caso il costo sarebbe collocato tra gli "altri costi del lavoro" di cui sopra);
7.2.2)  accantonamento per rinnovi contrattuali.
7.3)  Accantonamento per ripristino investimenti
I conti di questo mastro vengono utilizzati solo per gli accantonamenti preventivi al fondo e non anche per gli utilizzi successivi, che saranno evidenziati più avanti fra i proventi (cfr. infra).
8)  Oneri diversi di gestione
Si tratta di tutte le spese che il consorzio sostiene per il funzionamento degli organi istituzionali, per il pagamento di imposte e tasse diverse da quelle sul reddito, nonché, in genere, per spese diverse di gestione non riconducibili nelle rubriche precedenti quali spese per concorsi, spese postali, minusvalenze da alienazioni non straordinarie, funzionamento di commissioni e comitati, etc. Quando necessario in ciascun mastro sarà inserito anche qui un conto elementare di rettifica degli oneri lordi.
Detta voce comprende:
8.1)  Oneri organi dell'ente
Comprende gli oneri relativi all'indennità ed al rimborso spese degli organi istituzionali del consorzio (Presidenza, consiglio d'amministrazione e collegio dei revisori).
8.2)  Imposte e tasse diverse
Riguarda i costi sostenuti per il pagamento di imposte varie e non altrimenti allocabili quali l'IRAP su reddito di lavoro autonomo, sull'indennità organi dell'ente, tasse comunali, imposta di registro, tasse circolazione automezzi, e così via.
8.3)  Spese ex decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni
Questa voce comprende tutte le spese da sostenere ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per la sicurezza sul lavoro (ripristino igiene e sicurezza su immobilizzazioni, sorveglianza sanitaria, segnaletica di sicurezza, adeguamento posizioni di lavoro, ...) sempre che le stesse, in ragione del loro contenuto professionale, non siano già state inserite fra i costi per servizi ovvero che, in ragione della loro straordinarietà (ad esempio urgenza o indifferibilità), non siano da inserire fra gli oneri straordinari.
8.4)  Spese diverse
Questa voce comprende tutte quelle spese sostenute a vario titolo per la gestione consortile ed ha carattere esplicitamente residuale. In questo mastro, infatti, si potranno trovare non soltanto oneri e consumi per la gestione istituzionale, ma anche oneri accessori non altrimenti allocabili nel piano dei conti.
In detta voce confluiscono:
8.4.1)  minusvalenze da alienazioni non straordinarie, ovvero differenze negative tra prezzi di vendita e valore contabile di attività (quasi sempre immobilizzazioni) la cui manifestazione non presenti alcun carattere di imprevedibilità o eccezionalità;
8.4.2)  perdite su crediti, qualora la perdita sia definitiva (altrimenti si adopereranno le svalutazioni) e, anche qui, senza alcun carattere di straordinarietà (che qualificherebbe un'insussistenza a carattere straordinario);
8.4.3)  quote associative, ad esempio per la partecipazione all'ASCEBEM;
8.4.4)  spese per concorsi;
8.4.5)  compensi a esattori per riscossione tributi;
8.4.6)  ricostituzione organi di amministrazione;
8.4.7)  spese per aggiornamento catasto;
8.4.8)  spese postali;
8.4.9)  spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio e simili;
8.4.10)  abbuoni e sconti passivi non attribuibili a provento definito, giacché di norma le rettifiche sono sottoconti dei relativi proventi;
8.4.11)  arrotondamenti passivi, come sopra, non inseribili direttamente ad integrazione di uno specifico onere o a rettifica di uno specifico ricavo, ma con riferimento agli arrotondamenti di modesto importo.
9)  Oneri finanziari
Questa voce comprende tutti gli oneri per servizi bancari e finanziari derivanti propriamente dalle operazioni di interesse e sconto di capitale legate al trascorrere del tempo. A differenza degli oneri tipici ed accessori sopra trattati, le eventuali rettifiche possono in questo caso essere realizzate direttamente in conto.
9.1)  Interessi passivi
In questo mastro principale si trovano gli oneri finanziari più tipici: gli interessi passivi da pagare in relazione a capitali acquisiti a breve o a medio/lungo termine. In detta voce confluiscono i seguenti conti elementari, oltre ai costi residuali:
9.1.1)  interessi passivi su servizio di tesoreria o di cassiere;
9.1.2)  interessi passivi su anticipazioni bancarie;
9.1.3)  interessi passivi su conti correnti, per conti correnti, anche postali, diversi da quelli legati al servizio di tesoreria;
9.1.4.)  interessi passivi su mutui passivi;
9.1.5)  interessi passivi su altri debiti v/banche;
9.1.6)  interessi passivi su altri debiti v/altri finanziatori.
9.2)  Sconti ed altri oneri finanziari
In questo mastro trovano allocazione gli oneri derivanti da sconto di somme oltre a tutto ciò che, in ambito finanziario, non è altrimenti classificabile. Tra i conti elementari si troveranno:
9.2.1)  sconti per pagamenti per pronto cassa;
9.2.2)  commissioni su fideiussioni;
9.2.3)  abbuoni passivi finanziari, non detraibili direttamente o indirettamente dal corrispondente provento.
9.3)  Perdite su cambi
Mastro introdotto per completezza in quanto previsto dallo schema di bilancio ma di raro utilizzo. Esso dovrebbe accogliere tutte le svalutazioni di crediti e divise estere attive espresse nominalmente in valuta estera e tutte le rivalutazioni di debiti e divise estere passive espresse nominalmente in valuta estera quando il cambio a pronti in chiusura differisca in negativo dal cambio storico di rilevazione. Si è già detto, invece, che le perdite di cambio derivanti dalla detenzione di contanti o di conto corrente espressi in valuta estera sono inseribili nelle svalutazioni di disponibilità liquide di cui agli oneri caratteristici del "costo della produzione".
10)  Svalutazioni di attività finanziarie
Tale rubrica, inserita per completezza, sarà di raro utilizzo. Essa accoglierà tutte le perdite in conto capitale per la detenzione di attività finanziarie.
Per le attività immobilizzate si procederà a tale svalutazione:
-  per quelle valutate al costo quando si è di fronte a perdite durevoli di valore;
-  per quelle valutate col metodo del patrimonio netto, quando vi saranno perdite in conto capitale rilevate dall'ultimo bilancio approvato delle controllate e/o collegate;
-  per quelle valutate con il valor equo quando il valore di mercato di fine anno sia inferiore a quello contabile.
Per le attività circolanti:
-  se sono rappresentate da titoli e non hanno particolari difficoltà di determinazione del valore corrente, quando questo sia inferiore al valore contabile nominale;
-  per le altre (quote di società a responsabilità limitata e altre partecipazioni non rappresentate da titoli nonché titoli privi di un mercato di riferimento) quando il valore di realizzo sia inferiore al valore contabile storico.
I mastri all'interno di questa rubrica saranno quelli corrispondenti alle omonime voci di bilancio.
10.1)  Svalutazioni di partecipazioni
In detta voce confluiscono:
10.1.1.)  svalutazioni di partecipazioni immobilizzate;
10.1.2)  svalutazioni di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.
10.2)  Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
In detta voce confluiscono:
10.2.1)  svalutazioni di altri titoli immobilizzati, cioè titoli diversi dalle partecipazioni;
10.2.2)  svalutazioni di crediti immobilizzati.
10.3)  Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
In detta voce confluiscono tutte le svalutazioni di titoli inseriti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni.
11)  Oneri straordinari
Questa rubrica comprende tutti gli oneri non riferiti alla gestione ordinaria.
Fra questi, nei corrispondenti mastri, si trovano le seguenti voci:
11.1)  Minusvalenze straordinarie
In detta voce confluiscono tutte le minusvalenze da alienazioni di carattere straordinario mentre quelle ordinarie saranno allocate di norma tra gli oneri diversi di gestione:
11.1.1)  minusvalenze straordinarie da alienazioni di beni immateriali;
11.1.2)  minusvalenze straordinarie da alienazioni di beni materiali;
11.1.3)  minusvalenze straordinarie su titoli e partecipazioni.
11.2)  Oneri da contenzioso
In detta voce confluiscono le seguenti voci elementari:
11.2.1)  oneri da contenzioso derivanti da consorzi soppressi;
11.2.2)  oneri da contenzioso v/personale di ruolo;
11.2.3)  oneri da contenzioso verso altro personale.
Tali perdite sono iscritte in questa voce, e non genericamente tra le spese diverse degli oneri diversi di gestione, solo quando si tratta realmente di contenziosi in cui l'ente è risultato soccombente e ciò non era prevedibile.
11.3)  Oneri da gestione di residui
In detta voce confluiscono:
11.3.1)  sopravvenienze passive, relative a residui passivi di importo superiore al previsto;
11.3.2)  insussistenze di attivo, relative a residui attivi di importo inferiore al previsto o cancellati.
11.4)  Altri oneri straordinari
In detta voce confluiscono tutti gli oneri straordinari non altrimenti allocabili come, ad esempio, le generiche sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo:
11.4.1)  perdite straordinarie su crediti, trovandosi quelle ordinarie tra gli oneri diversi di gestione;
11.4.2)  ammende e multe;
11.4.3)  interessi passivi per pagamenti ritardati;
11.4.4)  oneri per espropriazioni;
11.4.5)  spese di carattere straordinario ex decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, essendo quelle ordinarie allocate nell'apposito mastro degli oneri diversi di gestione.
12)  Oneri tributari
Questa voce comprende soltanto le imposte sul reddito diverse dall'IRAP, già rilevata altrove. In pratica, laddove esistente, a normativa vigente si tratta della sola IRE (Imposta sul reddito degli enti) peraltro normalmente nulla nei consorzi. Nel caso in cui fosse presente tale carico tributario troveremo, quali voci rilevanti le seguenti:
12.1)  Imposte sul reddito correnti
In questa voce si rileveranno le imposte sul reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio.
12.2)  Imposte sul reddito imputate per competenza
In detta voce confluiscono le imposte "calcolate" che determinano il carico tributario di competenza per tener conto del differimento nel tempo (anticipazione o posticipazione) della naturale imponibilità o detraibilità di proventi e oneri, effettuata in dichiarazione dei redditi in esclusiva applicazione di norme tributarie. Le voci saranno, dunque:
12.2.1)  imposte differite, che vanno ad integrazione di quelle correnti, per differimento fiscale di ricavi (ad esempio rateizzazioni fiscali di plusvalenze) o anticipazione fiscale di costi (ad esempio ammortamenti fiscali anticipati);
12.2.2)  imposte anticipate, che vanno a rettifica di quelle correnti, per anticipazione fiscale di ricavi o posticipazione fiscale di costi in maniera esattamente speculare al caso precedente.
F)  PROVENTI DI COMPETENZA ECONOMICA D'ESERCIZIO
In parallelo a quanto fatto per gli oneri, anche per i proventi si suggerisce di rilevarli al lordo, e di allocare ogni eventuale rettifica in un apposito conto elementare della relativa rubrica, con la sola eccezione dei proventi finanziari e, generalmente, di quei proventi le cui rettifiche non siano di norma supportate da autonomo documento, per le quali si potrà procedere ad una rettifica direttamente in conto.
1)  Proventi e corrispettivi per la produzione di beni e delle prestazioni di servizi
Questa voce comprende intanto tutti i proventi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi e quindi proventi derivanti dalla erogazione di acqua, dalla realizzazione di opere per conto dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici: nonché i proventi derivanti dalla gestione istituzionale dei servizi consortili i quali, sebbene non assumano la forma propria del ricavo ma del trasferimento attivo o del prelievo tributario, sono nella sostanza la contropartita che i consorzi ricevono dalla Regione e dai consorziati a fronte dell'erogazione dei servizi istituzionali.
1.1)  Contributi continuativi da Regione per l'attività istituzionale
In questa voce sono compresi i contributi che per legge vengono erogati ai consorzi di bonifica per coprire le spese di funzionamento degli enti stessi.
In questa voce confluiscono:
1.1.1)  contributo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49/81 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione del bilancio pari al 95% di retribuzioni, accessori, oneri assistenziali e previdenziali e su specifici oneri di gestione;
1.1.2)  contributo regionale per il personale ai sensi della legge regionale n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulle spese per il personale a tempo determinato che beneficia della legge in oggetto.
1.2)  Contributi da consorziati
In questa voce sono compresi i contributi che i consorziati versano ai consorzi di bonifica ai sensi di legge.
In questa voce confluiscono:
1.2.1)  contributo ordinario di gestione, ovvero destinati a far fronte alle spese dell'anno per la gestione corrente;
1.2.2.)  contributo esercizio irriguo, per erogazione acqua e manutenzione ordinaria;
1.2.3)  contributo per manutenzioni straordinarie.
1.3)  Ricavi e altri proventi da gestione irrigua
In questa voce sono compresi i ricavi ed i proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzazioni di opere.
In questa voce confluiscono:
1.3.1)  ricavi derivanti da erogazione acqua;
1.3.2)  ricavi derivanti da prestazioni servizi;
1.3.3)  proventi derivanti da realizzazione di opere.
2)  Contributi in conto esercizio
Questa voce comprende gli altri contributi che a vario titolo vengono erogati ai consorzi di bonifica da istituzioni e privati e che ne integrano l'economicità corrente. Nella rubrica i mastri sono distinti per fonte di provenienza dei contributi. I conti di questa rubrica, a differenza dei precedenti, affluiscono fra gli "altri ricavi e proventi" del conto economico (voce 5 e non voce 1), seppure con separata indicazione.
2.1)  Contributi da Regione
In questa voce confluiscono, i seguenti conti elementari:
2.1.1.)  contributi su stipendi del personale a tempo determinato assunto per esigenze funzionali;
2.1.2.)  contributi su stipendi del personale vario.
2.2)  Contributi da altre istituzioni
In questa voce confluiscono i seguenti conti elementari, oltre ai conti residuali:
2.2.1)  trasferimenti correnti da parte dello Stato, tipicamente per progetti di formazione al lavoro ma anche per altro fine;
2.2.2)  trasferimenti correnti da parte dell'Unione europea e da altre istituzioni comunitarie, per progetti vari.
2.3)  Contributi da privati
3)  Proventi da gestioni accessorie
In questa voce confluiscono tutti i ricavi e i proventi correnti od ordinari non derivanti né dall'attività istituzionale né da quella finanziaria. Le gestioni accessorie, in linea di principio, possono essere "civili" o "commerciali". Entrambe affluiscono, senza separata indicazione, alla voce 5 del conto economico. Da qui i corrispondenti mastri:
3.1)  Proventi da locazioni, canoni e fitti attivi
3.2)  Ricavi da gestioni commerciali accessorie
4)  Altri proventi
Questa voce comprende tutti i proventi del valore della produzione di modesta importanza per le aziende consortili ovvero quelli non altrimenti allocabili; questi ultimi andranno indistintamente al punto 5 del conto economico, gli altri all'apposita voce.
La rubrica si articola pertanto nelle seguenti voci di mastro:
4.1)  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Di norma i consorzi non hanno produzioni industriali e, quindi, non avranno questi tipi di rimanenze. Nel caso remoto in cui li avessero gli aumenti di rimanenze da un esercizio all'altro sarebbero considerati ricavi in natura mentre le diminuzioni andrebbero idealmente a rettificare i relativi ricavi di vendita dei suddetti prodotti. Il mastro, di scarsa utilità nei consorzi, è destinato a rilevare la differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali di questa classe di rimanenze.
In questa voce confluiranno le seguenti voci logiche:
4.1.1.)  rimanenze finali, ovvero il valore corrente delle rimanenze di fine esercizio quale costo da sospendere, considerato qui come componente positivo del valore della produzione;
4.1.2)  svalutazioni rimanenze, da utilizzare qualora il valore di realizzo (corrente o di mercato) delle suddette rimanenze sia inferiore al loro valore di costo di fine esercizio;
4.1.3)  esistenze iniziali, ovvero il valore delle rimanenze finali dell'anno precedente riportate al nuovo esercizio, cioè relativo al costo "ripreso" dalla fine dell'esercizio precedente, che sarà detratto, insieme alle precedenti eventuali svalutazioni, dalle rimanenze finali, per la determinazione del risultato economico del nuovo esercizio.
4.2)  Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Questa voce si attiva quando il consorzio realizzi opere per le quali maturi un provento tipicamente pluriennale, che va progressivamente imputato in funzione dello stato di avanzamento dei lavori; ciò avviene alternativamente: con il metodo dei costi sostenuti o con quello dei ricavi maturati con contropartita nell'apposita voce tra le rimanenze dello stato patrimoniale. A seconda del criterio di valutazione scelto, si attiverà il relativo conto elementare:
4.2.1)  costo sospeso;
4.2.2)  ricavo maturato.
Se ne ricorrono le condizioni (ad esempio dissesto finanziario del committente), anche qui dovrà aversi un conto di costo per rettificare il valore della rimanenza in parola quando il flusso di proventi futuro non dovesse essere più in grado di coprire il costo sospeso o di far realizzare il ricavo maturato:
4.2.3)  svalutazione lavori in corso su ordinazione.
4.3)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Questa voce si attiverà quando il consorzio realizzerà immobilizzazioni in economia anziché acquistarle o quando deciderà di capitalizzare costi, anche relativi a servizi, di utilità pluriennale. In ogni caso essa conterrà i costi sospesi e capitalizzati.
4.4)  Quota di ripartizione su ricavi pluriennali
Questa voce è destinata ad accogliere gli "ammortamenti" dei ricavi pluriennali, cioè le quote degli stessi da imputare per competenza all'esercizio in quanto "esauriti". Fra essi si troveranno tipicamente:
4.4.1)  quota di ripartizione di contributi in c/capitale, per la esecuzione ed il ripristino di opere pubbliche, per studi di progettazione e ricerche, per assunzione di mutui a breve termine, per assunzione di mutui a medio e lungo termine.
Non si troveranno invece in questo mastro ma fra i proventi finanziari le quote di ripartizione degli aggi su prestiti in quanto, sebbene anch'essi proventi pluriennali, sono relativi alla gestione finanziaria e non a quella operativa.
4.5)  Proventi diversi
In questa voce confluiscono tutti gli altri proventi. Fra questi si ricordino oltre alle consuete voci residuali o di rettifica:
4.5.1)  plusvalenze su alienazioni non straordinarie, tipicamente di immobilizzazioni, quando la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile (costo non ancora ammortizzato o svalutato) sia positiva e non sia considerabile un provento straordinario in quanto imprevedibile o eccezionale;
4.5.2)  utilizzi fondo ripristino investimenti per neutralizzazione relativi ammortamenti, per consentire la permanenza in bilancio degli ammortamenti di costi pluriennali anche in presenza di pregressi accantonamenti a fondo ripristino investimenti (cfr. supra, agli accantonamenti a fondi rischi e oneri) senza che il risultato economico d'esercizio ne venga influenzato. Acquisita l'immobilizzazione, il relativo fondo accantonamento sarà ripartito per la durata dell'ammortamento del bene stesso in modo che venga coperta, in tutto o in parte, la relativa quota di costo pluriennale;
4.5.3)  proventi per sinistri auto;
4.5.4)  rimborsi e recuperi vari, ovvero poste correttive e compensative di spese correnti, come rimborsi da enti previdenziali ed assistenziali, rimborsi di spese condominiali ed altre spese diverse da terzi, rimborsi di imposte, rimborsi da altre amministrazioni, e così via;
4.5.5)  abbuoni e sconti attivi non attribuibili a costo definito, giacché di norma le rettifiche sono sottoconti dei relativi costi;
4.5.6)  arrotondamenti attivi, come sopra ma con riferimento agli arrotondamenti di modesto importo.
5)  Proventi finanziari
Questa rubrica comprende ogni provento derivante dalla gestione finanziaria in senso stretto (escluse cioè le rivalutazioni in conto capitale di attività finanziarie). Le voci di mastro sono:
5.1)  Proventi da partecipazioni
In questa voce, essenzialmente costituita da dividendi, confluiscono:
5.1.1)  proventi da partecipazioni immobilizzate;
5.1.2)  proventi da partecipazioni circolanti.
5.2)  Proventi da crediti immobilizzati
In questa voce confluiscono essenzialmente gli interessi attivi sui crediti immobilizzati.
5.3)  Proventi da altri titoli immobilizzati
In questa voce confluiscono tutti i proventi da titoli immobilizzati diversi dalle partecipazioni.
5.4)  Proventi da altri titoli circolanti
In questa voce confluiscono tutti i proventi da titoli circolanti diversi dalle partecipazioni.
5.5)  Altri proventi finanziari
In questa voce confluiscono:
5.5.1)  interessi su crediti verso banche;
5.5.2)  interessi su depositi bancari e postali;
5.5.3)  quota di ripartizione di aggi su prestiti, l'eventuale differenza positiva tra il capitale mutuato ed il valore del rimborso (molto rara nei consorzi), se presente, è quota di provento pluriennale attribuita per competenza all'esercizio annuale;
5.5.88)  proventi finanziari vari, da interessi attivi su mutui e da altri investimenti bancari.
5.6)  Utili su cambi
Mastro introdotto per completezza in quanto previsto dallo schema di bilancio ma di raro utilizzo. Esso dovrebbe accogliere tutte le rivalutazioni di crediti e divise estere attive espresse nominalmente in valuta estera e tutte le svalutazioni di debiti e divise estere passive espresse nominalmente in valuta estera quando il cambio a pronti in chiusura differisca in positivo dal cambio storico di rilevazione. I profitti di cambio derivanti dalla detenzione di contanti o di conto corrente espressi in valuta estera sono inseribili invece direttamente fra gli "altri proventi" del valore della produzione, nella misura in cui fosse eventualmente incapiente un fondo di svalutazione allo scopo precedentemente istituito.
6)  Rivalutazioni di attività finanziarie
Anche questa rubrica, inserita per completezza, sarà di raro utilizzo. Essa accoglierà tutti i profitti in conto capitale per la detenzione di attività finanziarie. Per le attività immobilizzate valutate al costo si procederà a tale rivalutazione solo come riprese di valore nei limiti del costo quando sono cessate le ragioni che in passato avevano portato a corrispondenti svalutazioni;
-  per quelle (molto eventuali) valutate col metodo del patrimonio netto si procederà alla rivalutazione quando vi saranno utili in conto capitale rilevati dall'ultimo bilancio approvato delle controllate e/o collegate;
-  per quelle (anch'esse molto eventuali) valutate con il valor equo si procederà alla rivalutazione quando il valore di mercato di fine anno sia superiore a quello contabile.
Per le attività circolanti che siano rappresentate da titoli e che non abbiano particolari difficoltà di determinazione del valore corrente, quando questo a fine esercizio sia superiore al valore contabile nominale precedente; per le altre (quote di società a responsabilità limitata ed altre partecipazioni non rappresentate da titoli nonché titoli privi di un mercato di riferimento) solo come riprese di valore quando il valore di realizzo sia salito nuovamente a fronte di precedenti svalutazioni e pur sempre nei limiti del costo originario.
I mastri all'interno di questa rubrica saranno quelli corrispondenti alle omonime voci di bilancio.
6.1)  Rivalutazioni di partecipazioni
In detta voce confluiscono:
6.1.1)  rivalutazioni di partecipazioni immobilizzate;
6.1.2)  rivalutazioni di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.
6.2)  Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
In detta voce confluiscono:
6.2.1)  rivalutazioni di altri titoli immobilizzati, sottintentendo di titoli diversi dalle partecipazioni;
6.2.2.)  rivalutazioni di crediti immobilizzati.
6.3)  Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
In detta voce confluiscono tutte le rivalutazioni di titoli inseriti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni.
7)  Proventi straordinari
Questa rubrica comprende tutti i proventi non riferiti alla gestione ordinaria.
Fra questi, nei corrispondenti mastri, si trovano le seguenti voci.
7.1)  Plusvalenze straordinarie
In detta voce confluiscono tutte le plusvalenze da alienazioni di carattere straordinario mentre quelle ordinarie saranno allocate di norma tra gli altri proventi del valore della produzione:
7.1.1.)  plusvalenze straordinarie da alienazioni di beni immateriali;
7.1.2)  plusvalenze straordinarie da alienazioni di beni materiali;
7.1.3)  plusvalenze straordinarie su titoli e partecipazioni.
7.2)  Proventi da gestione di residui
In detta voce confluiscono:
7.2.1)  sopravvenienze attive, relative a residui attivi di importo superiore al previsto;
7.2.2)  insussistenze di passivo, relative a residui passivi di importo inferiore al previsto o cancellati.
7.3)  Altri proventi straordinari
In detta voce confluiscono tutti i proventi straordinari non altrimenti allocabili come, ad esempio, le generiche sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo.
(2009.4.236)039
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Michele Arcadipane
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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