REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 gennaio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con decreto n. 1002/D.R.U. del 5 settembre 2006 è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Modica relativa all'assegnazione della destinazione urbanistica di zona C3 di un'area ubicata in contrada Caitina;
-  con il foglio prot. n. 57464 del 30 ottobre 2007, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 5 novembre 2007 al n. 78447, il comune di Modica, avendo rilevato che la variante approvata attribuiva all'area in argomento la destinazione di zona C3 relativa al piano regolatore generale in itinere anziché al piano regolatore generale vigente, trasmetteva, per la rettifica del decreto sopra citato, la delibera consiliare n. 72 del 17 ottobre 2007 avente per oggetto: "Assegnazione della destinazione in variante al piano regolatore vigente ad area ubicata in Modica contrada Caitina ditta Iemmolo Biagio ex Galfo Antonino e Galfo Roberta, reitera della delibera consiliare n. 106 del 25 ottobre 2004;
-  con la proposta di parere n. 16 del 17 dicembre 2007 l'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato ha proposto al C.R.U. di non accogliere la richiesta di rettifica del decreto in argomento, in relazione a rilevate carenze nell'iter di adozione;
-  con il voto n. 36 del 13 febbraio 2008 il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 16 del 17 dicembre 2007 formulata dall'U.O. 5.4/ D.R.U., ha espresso il parere di non accogliere la richiesta avanzata dal comune di Modica circa la rettifica del decreto n. 1002/D.R.U. del 5 settembre 2006;
-  con propria nota, prot. n. 18082 del 3 marzo 2008, è stato notificato, ai sensi dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91, il voto C.R.U. n. 36 del 13 febbraio 2008, integralmente condiviso;
-  con la nota prot. n. 20676 del 10 aprile 2008 il comune di Modica ha avanzato le proprie osservazioni al diniego formulato con la nota sopra citata, chiedendo un ulteriore riesame della pratica in argomento;
-  con propria nota, prot. n. 36351 del 13 maggio 2008, è stato confermato il diniego al riesame della pratica in argomento, a seguito della disamina delle superiori osservazioni formulate dal comune di Modica, con le motivazioni contenute nei rilievi mossi dal voto C.R.U. n. 36/2008;
Considerato che con sentenza n. 1425/2008 del 14 luglio 2008 il T.A.R. - sezione di Catania, in accoglimento al ricorso della ditta Iemmolo Biagio, presentato con le stesse motivazioni addotte dal comune di Modica in premessa citate, ha annullato i provvedimenti relativi alla nota dell'U.O. 5.4/D.R.U. prot. n. 3191 del 17 gennaio 2006, al voto C.R.U. n. 497 del 15 dicembre 2005 nonché tutti gli atti ad essi presupposti conseguenziali e connessi ed inoltre il decreto n. 1002/D.R.U. del 5 settembre 2006, la proposta di parere dell'U.O. 5.4/D.R.U. n. 8 dell'11 maggio 2006, il voto del C.R.U. n. 556 del 26 luglio 2006, nonché tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenziali e connessi;
Vista la proposta di parere n. 23 del 10 settembre 2008 resa dall'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato trasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla pratica in argomento, che di seguito si trascrive:
"In ordine alla variante in oggetto è stata trasmessa dal responsabile dell'U.O. 11.2 con prot. n. 63711 del 18 agosto 2008 la sentenza n. 1425/08 con la quale il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania - sezione prima - ha accolto il ricorso n. 1439/2006 avanzato dalla ditta Iemmolo Biagio nei confronti di questo dipartimento per l'annullamento dei provvedimenti emessi che di seguito si elencano:
la proposta di parere n. 3 del 28 aprile 2005;
il voto n. 458 reso dal C.R.U. nella seduta del 27 luglio 2005;
la proposta di parere n. 11 del 6 ottobre 2005 dallo scrivente servizio di riconferma della su citata proposta n. 3/2005;
il voto C.R.U. n. 497 del 15 dicembre 2005;
la proposta di parere n. 8 dell'11 maggio 2006 di riconferma delle precedenti proposte;
il voto C.R.U. n. 556 reso nell'adunanza del 26 luglio 2006;
il decreto del dirigente generale del D.R.U. n. 1002 del 5 settembre 2006 di approvazione della variante in argomento, le cui considerazioni per stralcio si riportano "... si riconfermano le precedenti proposte di parere, secondo cui si è dell'avviso che possa essere attribuita all'area in questione la classifica di zona C3 per come previsto nel nuovo piano regolatore generale con i relativi indici e parametri urbanistico-edilizi, ad eccezione del lotto minimo, che regoleranno l'edificazione e con l'obbligo della formazione di un piano di lottizzazione e della cessione gratuita delle aree per attrezzature e spazi pubblici in misura di 18 mq. per ogni 80 mc. di volumetria realizzabile, a soddisfacimento degli standards, ex art. 3, decreto interministeriale n. 1444/68".
Contestualmente all'inoltro del ricorso sopracitato, successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 settembre 2006 del citato decreto n. 1002/2006, l'amministrazione comunale avanzava, con la deliberazione consiliare n. 72 del 17 ottobre 2007, la richiesta di rettifica a detto decreto.
Con la proposta di parere n. 16 del 17 febbraio 2007 non veniva accolta la rettifica per le considerazioni che si riportano:
"Per quanto sopra:
atteso che l'atto consiliare n. 72 del 17 ottobre 2007, non è stato sottoposto all'esame dell'ufficio del Genio civile per lo specifico parere, ex art. 13, legge n. 64/74, né sono stati prodotti con detta deliberazione atti ed elaborati tecnico-urbanistici vistati da quell'organo riportanti gli indici e parametri della zona C3 del vigente piano regolatore generale ovvero l'indice di densità edilizia pari a mc./mq. 1,44 e l'altezza massima pari a ml. 20;
considerato che l'iter amministrativo concernente la variante è da ritenersi concluso con l'emissione del decreto n. 1002/2006, ai fini dell'attivazione della procedura di rettifica in oggetto, il comune avrebbe dovuto fare ricorso alle pubblicazioni di legge, ex art. 3, legge regionale n. 71/78".
Ai fini della definizione dell'iter amministrativo con dirigenziale prot. n. 18082 del 3 marzo 2008 il voto C.R.U. n. 36 del 13 febbraio 2008 di condivisione della citata proposta dell'ufficio n. 16/2007 veniva notificato al comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 17/2004.
Risultando le osservazioni formulate dal dirigente del III settore con foglio prot. n. 20676 del 10 aprile 2008 tali da non superare i rilievi del C.R.U. si riconfermava con dirigenziale prot. n. 36351 del 13 maggio 2008 il diniego al riesame.
Con la citata sentenza T.A.R. Sicilia sezione Catania n. 1425 del 15 luglio 2008 è stato accolto il ricorso della ditta Iemmolo Biagio con le motivazioni che per stralcio si trascrivono "...l'avere condizionato la prevista zonizzazione ai parametri edificatori di un piano regolatore ancora in fieri...";
"...il ricorso ...è quindi fondato e come tale da accogliersi, annullando i provvedimenti regionali impugnati nella parte di interesse, ossia laddove subordinano la zonizzazione a c al nuovo piano regolatore anziché a quello, di regola, vigente.".
Tutto ciò premesso, preso atto della sentenza T.A.R. Sicilia sezione Catania n. 1425 del 15 luglio 2008 si propone che la variante al piano regolatore vigente, adottata con delibera del consiglio comunale di Modica n. 106 del 25 ottobre 2004, finalizzata al conferimento della destinazione urbanistica di zona C3 di un'area di contrada Caitina estesa mq. 5.335 possa essere accolta.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 112 del 18 dicembre 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto, con la prescrizione che l'intervento andrà attuato previa predisposizione di P. di L. convenzionato ex art. 14 della legge regionale n. 71/78, nel quale andranno reperite aree per attrezzature e servizi pubblici in misura di 18 mq. per ogni abitante da insediare, per come previsto dal decreto inteministeriale n. 1444/68.
Il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore generale per l'assegnazione di un'area sita in contrada Caitina ditta Iemmolo Biagio, in esecuzione della sentenza del T.A.R., sezione staccata di Catania, sia meritevole di approvazione in conformità alle considerazioni che precedono";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 112 del 18 dicembre 2008;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione della sentenza del T.A.R. - sezione di Catania n. 1425/08 del 15 luglio 2008, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è approvata, in conformità al voto del C.R.U. n. 112 del 18 dicembre 2008, la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Modica, adottata con delibera consiliare n. 106 del 25 ottobre 2004 - successivamente reiterata con delibera consiliare n. 72 del 17 ottobre 2007, relativa al conferimento della destinazione urbanistica di zona C3 ad una area estesa mq. 5.335 sita in contrada Caitina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 23 del 10 settembre 2008 resa dall'U.O. 5.4/D.R.U.;
2)  parere del C.R.U. reso con il voto n. 112 del 18 dicembre 2008;
3)  delibera C.C. n. 106 del 25 ottobre 2004;
4)  delibera C.C. n. 72 del 17 ottobre 2007.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2009.
  LIBASSI 

(2009.4.269)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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