REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 febbraio 2009.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all'1 settembre 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale;
Visto l'art. 15, comma 11, dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56, supplemento ordinario del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di guardia medica, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";
Visto il decreto n. 761 del 2 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 18 aprile 2008), come rettificato ed integrato dal decreto n. 1253 del 9 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2008), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2008, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Visto il Piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio 2007 dai Ministri dell'economia e della salute e dal Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di continuità assistenziale che prevede la dismissione, a livello regionale, di n. 87 presidi, di cui n. 43 già dismessi a far data dall'1 luglio 2008;
Vista la nota prot. n. 3353 del 3 ottobre 2008, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 settembre 2008, invitando le aziende unità sanitarie locali a comunicare, in una prima fase, il numero degli incarichi carenti, al netto dei presidi ancora da dismettere secondo le previsioni del piano di rientro, nonché, successivamente, a trasmettere l'elenco degli stessi con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'orario settimanale di attività;
Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui ai decreti legislativi n. 368/99 e n. 277/2003, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 16, comma 9, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengano assegnati all'altra riserva;
Vista la norma finale n. 2 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle aziende unità sanitarie locali relativamente al numero degli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell'1 settembre 2008;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione del numero degli incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati nell'ambito della Regione alla data dell'1 settembre 2008, riservando ad una successiva pubblicazione l'individuazione degli stessi;
Ritenuto opportuno individuare l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo quale Ufficio regionale preposto all'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di continuità assistenziale rilevati alla data dell'1 settembre 2008;

Decreta:


Art.  1

Il numero degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all'1 settembre 2008, e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono, suddivisi per azienda unità sanitaria locale:
Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta
-  n. 16 incarichi vacanti;
Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania
-  n. 8 incarichi vacanti;
Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna
-  n. 4 incarichi vacanti;
Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina
-  n. 52 incarichi vacanti;
Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo
-  n. 108 incarichi vacanti;
Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa
-  n. 8 incarichi vacanti;
Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa
-  n. 16 incarichi vacanti;

Art.  2

L'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo è individuata quale ufficio regionale preposto all'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di continuità assistenziale rilevati alla data dell'1 settembre 2008.

Art.  3

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, secondo gli schemi allegati A e A1 (trasferimento), o B e B1 (assegnazione per graduatoria), all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, servizio dipartimentale medicina di base, via La Loggia n. 5, edificio 38 - 90129 Palermo, indicando gli ambiti aziendali carenti per i quali intendono concorrere.

Art.  4

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle aziende della Regione siciliana o nelle aziende di altre regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore;
b)  i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2008, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

Art.  5

I medici di cui al punto a) del precedente art. 4 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare di continuità assistenziale, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A1).
La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:
a)  l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b)  l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art.  6

I medici di cui al punto b) del precedente art. 4 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2008, specificando il punteggio conseguito.

Art.  7

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2008, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art.  8

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato C.

Art.  9

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti, i medici di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2008;
(per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio sarà integrato con punti 7,20);
b)  attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2005 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c)  attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2005 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000 (allegato B1).

Art.  10

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria, i medici di cui all'art. 4 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art.  11

I medici di cui all'art. 4, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art.  12

L'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), riserva una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/2003, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art.  13

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

Art.  14

Il medico che accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2009.
  Il dirigente generale ad interim: BULLARA 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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