REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÝ 6 FEBBRAIO 2009 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 dicembre 2008.
Linee guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizione per la difesa del mare";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, con il quale si recepisce la direttiva n. 2006/88/CE, che tratta disposizioni per le specie animali d'acquacoltura laddove le condizioni ambientali possono pregiudicare lo stato sanitario di tali specie;
Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del 17 giugno 2008, n. 2008/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, "Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino", che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, finalizzata a promuovere la tutela dell'ambiente marino e l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea;
Vista la direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Viste le direttive n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e n. 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive n. 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e n. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
Vista la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva n. 2004/35/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";
Considerato il Programma operativo pesca 2007-2013 (artt. 19 e 20 del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP), che prevede, in riferimento all'Asse prioritario 2 -"Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", investimenti per la realizzazione di interventi nel settore dell'acquacoltura che rispondano a determinate caratteristiche, quali il contenimento dell'impatto ambientale, la qualità dei prodotti, l'igiene e la salute dell'uomo e degli animali;
Considerata l'esigenza di individuare i criteri relativi al contenimento dell'impatto ambientale, derivante dalle attività di acquacoltura, come prevede il decreto n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per contenere l'impatto ambientale su aree di elevata rilevanza naturalistica, sul paesaggio, per ridurre i conflitti sull'ambiente costiero, per tutelare la popolazione, lo stato igienico-sanitario del prodotto, altre attività a diretta fruizione del mare, nei confronti di ambienti sensibili;
Considerata la necessità di individuare aree idonee da destinare all'acquacoltura, assicurando compatibilità ambientale ai sensi della direttiva n. 92/43/CE del 2001, inerente la presenza di siti di importanza comunitaria (SIC), relativamente a specie ed habitat soggetti a specifiche misure di protezione; ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE per le zone di protezione speciale (ZPS); ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, e della legge n. 979/82, recante "Disposizione per la difesa del mare";
Considerata la decisione del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, in conformità del quale è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini;
Considerata la necessità di definire e applicare protocolli di monitoraggio in fase di siting (monitoraggio ex ante) e dopo la realizzazione degli impianti (monitoraggio ex post o in itinere), per ridurre e/o mitigare gli effetti negativi sull'ambiente e tutelare dal punto di vista igienico-sanitario il prodotto e la salute umana;
Considerata l'esigenza di definire criteri utili per individuare le aree da destinare alle attività di acquacoltura, in particolare di maricoltura, facendo riferimento ai vari strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, alla pianificazione che vincola e regolamenta determinate aree, ed introducendo criteri di opportunità di tipo ambientale, igienico-sanitario, paesaggistico, culturale, economico e sociale;
Considerata la concertazione tra i diversi enti competenti quali, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il dipartimento di ecologia dell'Università degli studi di Palermo, l'ISPRA e l'ARPA Sicilia, per l'elaborazione di tali linee guida;
Ritenuto necessario emanare delle linee guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia, in riferimento a quanto richiesto dal Programma operativo pesca 2007-2013, ed in generale per i soggetti interessati a realizzare attività produttive di acquacoltura che abbiano determinate caratteristiche ambientali, per una gestione integrata della fascia costiera, per costituire un utile strumento di riferimento per le regioni, i comuni o altri enti interessati (autorità portuali, capitanerie di porto, etc.), al fine di non generare conflittualità, per una produttività ottimale ed un impatto ambientale sostenibile;

Decreta:


Art.  1

E' approvato il documento concernente le "Linee guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia", allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo la data della sua pubblicazione.
Palermo, 16 dicembre 2008.
  SORBELLO 


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(2009.1.74)100


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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