REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2009 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 gennaio 2009.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Gangi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 938 del 31 luglio 2003, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gangi;
Vista l'istanza prot. n. 14593 del 17 settembre 2008, con la quale il comune di Gangi ha chiesto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78 l'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale per la realizzazione di n. 2 pozzi trivellati in contrada Piano e in contrada Soprano del territorio comunale, approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 26 giugno 2008;
Vista la deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, con la quale il consiglio comunale ha approvato, in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto relativo alla realizzazione di n. 2 pozzi trivellati in contrada Piano e in contrada Soprano del territorio comunale di Gangi;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001) del responsabile del procedimento, prot. n. 881 e n. 882 del 15 marzo 2007;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione datata 1 settembre 2008 a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista l'attestazione resa dal segretario comunale sull'avvenuta sottoscrizione del progetto dal presidente del consiglio comunale e dal consigliere anziano e dallo stesso segretario comunale (art. 186 dell'OO.EE.LL.);
Vista l'attestazione resa il 2 agosto 2007, dal capo del settore tecnico del comune di Gangi, sulla sussistenza dei vincoli gravanti sull'area oggetto di variante;
Vista la nota prot. n. 359 del 6 marzo 2005 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6, distretto di Petralia Sottana, con la quale viene trasmessa al comune di Gangi copia del progetto vistato favorevolmente;
Vista l'autorizzazione dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica, prot. n. 15605 E.8/2 del 22 ottobre 2003, a derogare alle norme di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7/2002, in applicazione dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 3252/2002 e dell'art. 10 dell'ordinanza ministeriale n. 3299/2003;
Vista l'autorizzazione dell'ufficio del Genio civile di Palermo del 18 agosto 2006, n. 314/06 - n. 5947/2006 a fare assaggi e ricerca di acqua sotterranea nel fondo sito in contrada Piano, f.m. 34, part. 163 e in contrada Soprano f.m. 50, part. 76 del territorio comunale di Gangi;
Vista gli elaborati di progetto allegati alla delibera C.C. n. 46/2008;
Visto il parere n. 19 del 5 dicembre 2008, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
Premesso che:
"...Omissis...
In merito all'istruttoria amministrativa innanzi tutto occorre precisare che l'amministrazione comunale di Gangi malgrado abbia trasmesso la variante di che trattasi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78 ha di fatto tenuto conto della normativa vigente in particolare al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, così come recepito dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 27 agosto 2002, provvedendo in data 15 marzo 2007 con proprie note prot. n. 881 e prot. n. 882 alla comunicazione di avvio del procedimento d'esproprio e ha provveduto altresì alle pubblicazioni di rito secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Alla luce delle superiori considerazioni ed alla luce di quanto espresso nel parere reso dal C.G.A. prot. n. 461/05 dell'1 settembre 2005 si ritiene, anche al fine di non aggravare l'ufficio comunale di un dispendioso quanto inutile prolungarsi dell'iter di approvazione della variante di che trattasi, di poter assumere come idonea l'approvazione della variante da parte del consiglio comunale in quanto avvenuta con iter riconducibile a quello oggi in vigore per le opere pubbliche.
Rilevato che:
-  il comune di Gangi in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 938 del 31 luglio 2003;
-  la delibera consiliare di approvazione n. 46 del 26 giugno 2008, con i relativi allegati, è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  il comune ha tenuto conto delle procedure in merito all'esproprio provvedendo a dare comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo alle ditte interessate ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
-  in seguito al suddetto avviso di avvio del procedimento è stata presentata un'opposizione dalla ditta Lo Vecchio Gioacchino;
-  in merito all'opposizione, il consiglio comunale con delibera n. 46/2008 "...Prende atto che l'opposizione presentata dalla ditta Lo Vecchio Gioacchino riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, l'ufficio espropriazione avvierà la procedura prevista all'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001...";
-  il progetto ha ottenuto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, come si rileva dalla delibera consiliare n. 46/2008;
-  da quanto riportato nella relazione tecnica allegata al progetto e dalla delibera n. 46/2008, le aree necessarie per l'esecuzione delle opere sono di proprietà privata e sono catastalmente individuate al foglio n. 50, particella n. 76, superficie mq. 100 e al foglio n. 34, particella n. 163, superficie mq. 100;
-  l'economia del comune di Gangi si basa sull'agricoltura e la zootecnia;
-  negli ultimi anni, i lunghi periodi di siccità hanno causato gravi danni alle aziende agricole presenti nel territorio comunale, sia per la mancanza di foraggio che per la mancanza di acqua da utilizzare ai fini igienico-sanitari;
-  il comune di Gangi , avendo una dotazione idrica insufficiente a soddisfare le richieste delle 400 ca. aziende agricole, per ottimizzare l'approvvigionamento idrico del suo territorio per scopo sanitario, ha riscontrato la possibilità di risolvere tale problematica, attraverso l'esecuzione di due pozzi nei bacini idrografici di contrada Piano e contrada Soprano.
Considerato che sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare.
L'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica ha autorizzato il comune di Gangi alle ricerche idriche di che trattasi, a derogare alle norme di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7/2002, in applicazione dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 3252/2002 e dell'art. 10 dell'ordinanza ministeriale n. 3299/2003.
L'Azienda unità sanitaria locale n. 6, distretto di Petralia Sottana, ha espresso parere favorevole.
Non necessita il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ai sensi della legge n. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto si tratta di opere interrate.
L'ufficio del Genio civile ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei pozzi.
L'opera è stata inserita nel programma triennale OO.PP. 2008/2010 approvato con delibera di C.C. n. 22 del 14 marzo 2008 con priorità generale n. 15 e priorità nel settore agricolo n. 1.
La realizzazione dei pozzi è finalizzata all'ottimizzazione delle risorse idriche per uso igienico-sanitario delle aziende agricole del territorio del comune di Gangi.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 3.2 valuta che quanto richiesto dal comune di Gangi sia meritevole di accoglimento sotto il profilo urbanistico fermo restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento.
Pertanto, l'unità operativa 3.2 è del parere che sia meritevole di approvazione la richiesta di variante, avanzata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78 ed attenutasi al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, avanzata dal comune di Gangi, finalizzata alla realizzazione di due pozzi in contrada Piano e in contrada Soprano del territorio di Gangi, a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettate dagli enti preposti alla tutela dei vincoli a cui è assoggettata l'area interessata dal progetto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, in conformità al parere n. 19 del 5 dicembre 2008 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Gangi, riguardante il progetto per la realizzazione di n. 2 pozzi in contrada Piano e in contrada Soprano del territorio di Gangi, approvato con delibera consiliare n. 46 del 26 giugno 2008.

Art. 2

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 19 del 5 dicembre 2008 dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 46 del 26 giugno 2008;
 3)  corografia e stralcio strumento urbanistico;
 4)  planimetria catastale;
 5)  relazione tecnica;
 6)  particolari costruttivi;
 7)  schema pozzi con stratigrafia;
 8)  analisi prezzi;
 9)  elenco prezzi;
10)  computo metrico;
11)  capitolato speciale d'appalto;
12)  schema di contatto;
13)  piano particellare d'esproprio;
14)  calcolo oneri di sicurezza;
15)  studio idrogeologico, finalizzato all'ottimazione delle risorse idriche, di alcune zone del territorio comunale e precisamente contrada Piano, contrada Soprano e contrada Bordonaro del territorio di Gangi:
a)  relazione tecnica;
b)  relazione idrogeologica;
c)  corografia scala 1:25.000.

Art. 4

Il comune di Gangi dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il comune di Gangi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 gennaio 2009.
  LIBASSI 

(2009.2.166)112
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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