REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2009 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 dicembre 2008.
Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ordinario n. 96;
Visto il titolo I (gestione dei rifiuti) della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 ed, in particolare, l'art. 186 (terre e rocce da scavo);
Vista la circolare assessoriale n. 2 del 28 giugno 2007 "Semplificazione delle procedure amministrative relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale";
Visto il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
Visto l'art. 2, comma 23, del suddetto decreto, che sostituisce interamente l'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006;
Vista la nota assessoriale prot. n. 40398 del 23 maggio 2008, con cui vengono confermati i contenuti della circolare n. 2 del 28 giugno 2007, relativa alla semplificazione delle procedure amministrative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, con l'esclusione del preventivo parere dell'ARPA;
Visto che il citato art. 186 stabilisce le condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, se vengono utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché, in particolare a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
Considerato che la norma, purtroppo, non prevede la possibilità di indicare, successivamente all'esecuzione di un certo intervento, le modalità di utilizzo del materiale in esubero derivante dagli scavi ove ciò non fosse avvenuto in sede progettuale, come pure non prevede di variare le modalità e/o i luoghi di utilizzo del materiale rispetto a quelli originariamente previsti in progetto;
Considerato quindi che le terre e rocce da scavo che al momento della loro formazione non hanno certezza di effettivo utilizzo sono da considerarsi rifiuti e come tali dovranno essere smaltiti o recuperati;
Considerato che è necessario, per il progettista, avere a disposizione, già in sede di stesura del progetto, le informazioni relative alla disponibilità di siti di destinazione e quindi riuscire ad ottemperare a requisiti che implicano l'acquisizione pre-autorizzativa delle opere;
Considerato, altresì, che per la fattispecie di cui sopra, pervengono, da parte di società, ditte private, nonché da amministratori di enti pubblici, numerose richieste in ordine ai procedimenti da seguire per l'approvazione dei progetti di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
Visto il provvedimento della Giunta regionale n. 183 del 23 luglio 2008, in cui è stato deliberato di dare mandato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di porre in essere gli adempimenti per la predisposizione delle linee guida finalizzate alla risoluzione delle problematiche relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
Ritenuto opportuno adottare delle linee guida per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ed individuare il comune, su cui sarà depositato detto materiale, il compito di autorizzare, su richiesta di ditte private o enti pubblici, anche dallo stesso comune, le attività previste per l'utilizzo dello stesso;

Decreta:


Art. 1

Dal presente provvedimento sono esclusi i progetti di utilizzo delle terre e rocce da scavo già approvati dalla autorità amministrativa competente e che rispettano la fattibilità dell'opera.

Art. 2

L'autorità competente all'approvazione dei progetti per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, secondo quanto riportato all'art. 186 del decreto legislativo n.152/2006 e che non rientrano nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, è il comune sul cui territorio sarà depositato il materiale.

Art. 3

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato l'allegato A - Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

Art. 4

Il committente o il legale rappresentante dell'impresa che produce le terre e rocce da scavo, prima dell'esecuzione dei lavori di produzione del materiale, ai fini dell'utilizzo dello stesso, secondo le finalità di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, dovrà presentare al comune competente formale richiesta sottoscrivendo contestualmente la dichiarazione sostitutiva secondo quanto riportato nell'allegato B del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 2008.
  SORBELLO 

Allegato A
LINEE GUIDA SULL'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 4 DEL 16 GENNAIO 2008

Premessa
Pervengono allo scrivente ufficio, da parte di società e ditte private, nonché da enti pubblici, numerose richieste in ordine ai procedimenti da seguire per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
Le novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" all'art. 186 riguardano in particolare: la provenienza (viene esclusa quella da siti contaminati), l'esclusione del parere dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA), la certezza del loro utilizzo nell'ambito di interventi già definiti ed il tempo di deposito in attesa dell'utilizzo.
Questo Assessorato con precedenti circolari nn. 2 e 3 del 28 giugno 2007 ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dall'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, anche per quei materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi.
In merito a quest'ultima fattispecie con nota assessoriale n. 40398 del 23 maggio 2008 è stato chiarito che i contenuti presenti nella precedente circolare rimangono validi, nel rispetto delle nuove disposizioni.
Alla luce proprio delle nuove disposizioni si è ritenuto opportuno rivedere i contenuti della circolare n. 3 elaborando delle nuove linee guida per l'utilizzo del materiale in esame.
Prima di entrare nel dettaglio della normativa vigente bisogna specificare che per terre e rocce da scavo si deve intendere un materiale originato dall'attività di scavo di terreni naturali dove sono assenti, frammenti o frazioni di materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizi, materiali provenienti dalla scarificazione o fresatura dell'asfalto, etc.), che la normativa considera rifiuti e pertanto ne vieta la presenza nei materiali di scavo.
Le operazioni di scavo devono, quindi, essere realizzate facendo in modo da attuare modalità operative di cantiere tali da gestire separatamente le terre e rocce e i rifiuti inerti da demolizione.
Le terre e rocce se utilizzate nell'ambito dello stesso cantiere di produzione non necessitano di alcuna autorizzazione.
Qualora per motivi gestionali non è possibile depositare il materiale, che sarà riutilizzato in loco, all'interno del cantiere stesso l'eventuale stoccaggio fuori dal cantiere dovrà risultare in sede di progetto di produzione.
Rientrano in questa disciplina anche le terre e rocce da scavo che, anche se il loro utilizzo è stato previsto in progetto (per esempio smaltimento in discarica), per mutate condizioni di carattere amministrativo, tecnico, geologico, etc. non è più fattibile l'opera di utilizzo nel sito individuato.
Rimangono valide, ai fini del corretto utilizzo di detti materiali, le autorizzazioni già rilasciate per interventi in cui è previsto l'utilizzo di terre e rocce, con l'obbligo che vengano rispettate le condizioni gestionali e le modalità operative (in seguito descritte).
Modalità e condizioni per il loro utilizzo (comma 1)
Le terre e rocce da scavo, anche da gallerie, se costituiscono sottoprodotti secondo i nuovi criteri, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti.
I progetti nei quali possono essere utilizzate le terre e rocce da scavo devono necessariamente essere ad un livello di progettazione che permetta di definirne le effettive quantità utilizzabili. Non è quindi sufficiente la sola indicazione generica di interventi in fase di progettazione;
b)  sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo.
Si conferma la necessità di conoscere precedentemente all'intervento di scavo e con un certo dettaglio, i progetti relativi agli interventi di destinazione per poter determinare le quantità di terre e rocce da scavo utilizzabili nelle opere o interventi individuati.
Se il progetto di intervento che produce le terre e rocce che, per motivi vari, non individua con certezza l'effettivo utilizzo e non viene indicata la loro destinazione, le stesse sono da considerarsi rifiuto e come tali dovranno essere gestiti in conformità alla disciplina prevista dal titolo quarto del decreto legislativo n. 152/2006;
c)  l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate.
Le terre e rocce da scavo non devono subire in nessuna delle operazioni di produzione, trasporto, stoccaggi intermedi e riutilizzo, trasformazioni preliminari;
d)  sia garantito un elevato livello di tutela ambientale.
Oltre ad essere valutati gli impatti diretti legati all'interazione dei materiali con il sito di destinazione, dovranno essere valutati anche quelli concernenti il trasporto eolico delle polveri, il rumore, le emissioni, etc.;
e)  sia accertato che non provengono da siti contaminati.
La norma prevede in modo chiaro ed univoco che le terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, l'accertamento qualitativo è, quindi, obbligatorio per tutte le tipologie di aree senza esclusioni.
A scopo meramente indicativo, se sul sito non venivano svolte attività pericolose, così come previsto nel decreto ministeriale del 16 maggio 1989 e quindi oggetto di caratterizzazione secondo le procedure della parte IV, titolo V del decreto n. 152/2006, l'accertamento potrà essere svolto con una relazione sullo stato dei luoghi ed il suo passato.
Se il sito di produzione ricade in prossimità di aree interessate, anche in passato, da attività potenzialmente inquinanti, al fine di accertare che il materiale da utilizzare non sia contaminato, è necessario l'esecuzione di campionamenti puntuali all'atto della formazione delle stesse, a differenza della precedente normativa che permetteva l'accertamento delle caratteristiche anche sul sito di deposito relativamente alla "...composizione media dell'intera massa".
I certificati di analisi dovranno essere allegati alla relazione illustrativa sullo stato dei luoghi di produzione, attestante la compatibilità con il sito di destinazione;
f)  le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito diverso da quello che le ha generate non deve comportare alcuna modifica dello stato di qualità delle matrici ambientali interessate e degli habitat, della flora e della fauna;
g)  la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre e rocce da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentita nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).
Qualora le terre e rocce da scavo, invece di essere reimmesse nell'ambiente vengono utilizzate in un processo produttivo sono considerate sottoprodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. p) e non all'art. 186.
E' possibile, quindi, la dove le litologie lo consentono, utilizzare i materiali scavati nel processo industriale di produzione di inerti.
Le eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo rivolte a rendere utilizzabile il prodotto (vagliatura, lavaggio, essiccazione e riduzione volumetrica,) non modificano la classificazione di sottoprodotto degli stessi in quanto non costituiscono "trattamenti o trasformazioni preliminari" indicati all'art. 186, comma 1, lett. c), ma intesi come lavorazioni che consentono di ottimizzare la produzione e rendere più efficace l'utilizzo di tali materiali.
Procedure amministrative per l'utilizzo (commi 2, 3 e 4)
I requisiti di cui al comma 1 devono essere acquisiti ed accertati in sede di valutazione del progetto.
La caratterizzazione qualitativa, i luoghi di destinazione, le modalità di deposito e movimentazione devono far parte della documentazione progettuale trasmessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi.
I commi 2, 3, 4 dell'art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare l'utilizzo a seconda dell'opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA), attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), opere private soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA) o permesso di costruire, opere pubbliche.
c.2)  Ove la produzione di terre e rocce da scavo avviene nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi di un eventuale deposito, devono risultare da un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del procedimento.
Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno del medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché non superino tre anni.
c.3) Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA), la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi di un eventuale deposito devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità previste nella dichiarazione di inizio dell'attività.
I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo non possono superare un anno.
Poiché la proposta va presentata unitamente alla richiesta di concessione il soggetto abilitato a riceverla ed a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo è necessariamente il comune nel quale viene realizzata l'opera che produrrà i materiali.
c.4)  Ove la produzione delle terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di idoneità devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
Anche in questo caso i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo non possono superare un anno.
Terre e rocce da scavo come rifiuti (comma 5)
La norma non esclude le terre e rocce da scavo dalla dizione di rifiuto, infatti il comma 5 dell'art. 186 dice che "Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto".
Già nel comma 1 si dice che l'art. 186 è riferito alle "terre e rocce da scavo ... ottenute quali sottoprodotti ..." ritrovando la definizione di sottoprodotto all'art. 183 comma 5, punto p) dove al punto p) si legge:
p) "sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1)  siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2)  il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3)  soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4)  non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5)  abbiano un valore economico di mercato".
I criteri della definizione di sottoprodotto sono quindi da attribuire alle terre e rocce da scavo affinché esse possano rientrare nell'art. 186.
Progetto di utilizzo
La gestione delle terre da scavo deve essere definita sia qualitativamente che quantitativamente nella fase autorizzativa del progetto che le genera, in relazione al sito di utilizzo.
Quindi è necessario redigere un progetto da parte di un professionista abilitato che dovrà descrivere ed attestare l'idoneità del sito a ricevere le terre e rocce da scavo secondo le finalità riportate nell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.
Detto progetto dovrà contenere:
1)  relazione geologica e geomorfologica, con eventuale verifiche di stabilità:
2)  relazione tecnica comprendente:
-  descrizione generale dell'area destinata per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, con estremi catastale, destinazione urbanistica e situazione vincolistica con eventuali pareri;
-  descrizione sommaria delle modalità e finalità di utilizzo del materiale di scavo, nonché, le volumetrie previste;
3)  cartografia in scala adeguata del sito, comprensiva di sezioni che rappresentano lo stato attuale e la situazione prevista a fine lavori;
4)  documentazione fotografica.
Rimane facoltà del comune formulare richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria o chiarimenti in merito.
Il progetto dovrà essere trasmesso in duplice copia al comune, sul cui territorio sarà depositato il materiale, che provvederà al rilascio, previo parere di eventuali enti competenti, del provvedimento finale di autorizzazione unitamente ad una copia di progetto timbrata e vistata.
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dovrà essere trasmessa copia del provvedimento di autorizzazione, nonché comunicazione di chiusura lavori.
Gestione e modalità operative
Al fine di individuare la tracciabilità del materiale e consentire quindi una verifica sulle quantità utilizzate nel sito di destinazione, il trasporto dovrà essere disciplinato in conformità all'allegato "Documentazione attestante la provenienza, la destinazione e la quantità di materiale di scavo esportato".
Nella fase di produzione del materiale, destinato all'utilizzo, il direttore dei lavori o il responsabile del cantiere dovrà compilare un apposito modulo da predisporre, firmare e timbrare, per ogni singolo viaggio, numerato progressivamente, in triplice copia (una per il sito di scavo, una per il trasportatore ed una per il sito di destinazione) contenente le diverse informazioni tra le quali:
-  sito di provenienza delle terre e rocce di scavo ed estremi dell'autorizzazione;
-  sito di utilizzo/destinazione delle terre e rocce di scavo ed estremi dell'autorizzazione;
-  quantità in mc. di materiale trasportato;
-  ditta che effettua il trasporto;
-  data e ora di partenza;
-  accettazione del materiale da parte del responsabile di cantiere o del titolare del progetto del sito di destinazione.
Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento, presso il sito di destinazione, della volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata.
A completamento di detta fase, il direttore dei lavori dovrà predisporre una dichiarazione in cui si attesta che il terreno derivante dallo scavo, effettuato in conformità al progetto approvato e quindi secondo la richiesta di utilizzo, è stato effettivamente utilizzato.
Detta dichiarazione unitamente ad una copia dei documenti di trasporto di cui sopra dovranno essere allegati alla documentazione di collaudo e attestazione di fine lavori.
Il deposito del materiale in attesa di utilizzo, ove sia stata preventivamente esperita la procedura prescritta, non è soggetto alla normativa dei rifiuti e quindi neppure alle norme sul deposito temporaneo di rifiuti, sul deposito preliminare o sulla messa in riserva.
Per detti motivi il trasporto delle terre e rocce da scavo, potrà essere effettuato con autocarri senza l'emissione dei "formulari di identificazioni dei rifiuti".
Il comune nel cui territorio è previsto il sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo è onerato, altresì, ad esercitare la propria vigilanza al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto negli atti progettuali.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROVENIENZA, LA DESTINAZIONE E LA QUANTITA' DI MATERIALE DI SCAVO ESPORTATO

A) Sito di provenienza
Cantiere ubicato nel comune di ....................................................... in (via o mappale) .......................................................
Estremi autorizzazione prot. n. .............. del .......................................................
B1) Sito di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati
Ubicazione comune di ....................................................... in (via o mappale) .......................................................
Estremi autorizzazione prot. n. .............. del .......................................................
B2) Sito di utilizzo nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava
Ditta ....................................................... con sede nel comune di ....................................................... via ....................................................... , n. ........................ tipologia dell'attività dell'impianto .......................................................
B3) Trasporto in deposito esterno al cantiere in attesa del definitivo utilizzo
Ubicazione provvisoria comune di ....................................................... in (via o mappale) .......................................................
Ubicazione definitiva comune di ....................................................... in (via o mappale) .......................................................
Estremi autorizzazione prot. n. .............. del .......................................................
Quantità di materiale trasportato: mc. .......................................................
Orario di carico: .......................................................
Data di partenza .......................................................
Direttore dei lavori o responsabile del cantiere del sito di produzione .......................................................
Ditta che effettua il trasporto: .......................................................
Responsabile del cantiere di destinazione: .......................................................
Documento di trasporto n. .......................................................
AllegatoB
Al comune di ......................................................
OGGETTO:  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Richiesta utilizzo terre e rocce da scavo
Il sottoscritto (cognome) ....................................................... (nome) ....................................................... nato a .................................................................... il ....................................................... in qualità di [_] committente, [_] legale rappresentante dell'impresa ....................................................... con sede nel comune di ....................................................... via ....................................................... n. .......................;
Visto che il cantiere ubicato nel comune di ....................................................... in (via o mappale) ....................................................... , autorizzato con provvedimento prot. n. ................ del ....................................................... produrrà terre e rocce da scavo idonee per il successivo ed effettivo utilizzo, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, pari a ................................ m3, formula la richiesta per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per i lavori di:
[_] reinterri
[_] riempimenti
[_] rimodellazioni
[_] rilevati
[_] impiego nei processi industriali
secondo le modalità riportate nel progetto di utilizzo ....................................................... (estremi dell'autorizzazione)
A tal proposito dichiara
-  che le terre e rocce da scavo, non riutilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato decreto;
-  che nell'esecuzione dei lavori non saranno impiegate sostanze inquinanti;
-  che l'utilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari;
-  che il sito di produzione delle terre non è mai stato oggetto di potenziale contaminazione.
Per quanto sopra si allega relazione illustrativa sullo stato dei luoghi di produzione, con eventuali analisi, dei materiali in cui si attesta la compatibilità con il sito di destinazione.
Il sottoscritto si impegna nel contempo a presentare ulteriore documentazione e/o fornire eventuali informazioni richieste.
..........................................., lì ..............................................
Il dichiarante
.......................................................

(2009.1.57)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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