REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2009 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 14 gennaio 2009.
Ricostituzione del comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002";
Vista la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001 dell'Assessorato regionale della sanità, relativa all'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali;
Visto il decreto 6 agosto 2004, relativo all'organizzazione dei laboratori di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali;
Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Vista la legge n. 123 del 3 agosto 2007, concernente "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", che, all'art. 4, comma 1, prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, concernente "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", con il quale sono stabiliti la composizione dei comitati regionali di coordinamento, nonché i compiti e le funzioni ed i raccordi istituzionali;
Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che, all'art. 7, prevede che presso ogni Regione operi il comitato regionale di coordinamento, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi;
Visto il D.P.Reg. n. 151 del 19 aprile 2007, con il quale il Presidente della Regione aveva istituito nella Regione siciliana il comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94, secondo l'atto d'indirizzo emanato con D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione del comitato, secondo la composizione indicata dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007;

Decreta:


Art. 1

Nella Regione siciliana è ricostituito il comitato regionale di coordinamento, secondo le previsioni contenute nel D.P.C.M. 21 dicembre 2007, di seguito denominato comitato.

Art. 2

I compiti e le funzioni del comitato sono quelli previsti dall'art. 1, commi 1 e 4, e dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, di seguito denominato D.P.C.M.
Ferme restando le funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), d), del D.P.C.M., il comitato avrà riguardo, in particolare, ai seguenti aspetti, avvalendosi anche dell'ufficio operativo previsto dall'art. 2, comma 1, del precitato D.P.C.M. e di cui al successivo art. 4 del presente decreto:
a)  esame dei problemi attuativi delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
b)  esame delle problematiche e criticità evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione e vigilanza in materia di lavoro ed eventuali proposte di interventi atti a superarle;
c)  proposizione di linee guida ed atti di indirizzo in materia di prevenzione, vigilanza, informazione e formazione, nonché criteri e modalità per la loro applicazione;
d)  proposizione di indirizzi al fine di ottimizzare ed uniformare, nell'ambito regionale, l'attività di vigilanza dei diversi enti ed organismi pubblici, mirata ad una massima attività sinergica, pur nel rispetto dei ruoli cui ognuno di essi è preposto;
e)  promozione di iniziative per la realizzazione di piani mirati ed integrati di intervento rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse stesse;
f)  indicazioni per la formulazione di piani di intervento, a tempo programmati, per le azioni prioritarie emergenti nelle diverse realtà territoriali;
g)  supporto all'Assessorato regionale della sanità per la predisposizione di un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, attraverso la raccolta ed analisi dei dati, da trasmettere al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2008;
h)  raccordo con il comitato nazionale e con la commissione consultiva, di cui ai rispettivi artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 3

Il comitato della Regione siciliana è così composto:
 1)  il Presidente della Regione siciliana;
 2)  l'Assessore regionale per la sanità;
 3)  l'Assessore regionale per il lavoro;
 4)  l'Assessore regionale per i lavori pubblici;
 5)  l'Assessore regionale per l'industria;
 6)  l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
 7)  l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
 8)  l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
 9)  il dirigente generale del dipartimento I.R.S.;
10)  il direttore regionale dell'INAIL;
11)  il direttore del dipartimento ISPESL di Palermo;
12)  il direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, designato dall'Assessore regionale per il lavoro;
13)  l'ispettore regionale dei vigili del fuoco;
14) i direttori dei dipartimenti di prevenzione di Palermo e Catania;
15) il direttore dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea del Ministero della salute della sede di Palermo;
16)  un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
17)  un rappresentante dell'URPS;
18)  il direttore regionale dell'ARPA Sicilia;
19)  il direttore regionale dell'INPS;
20)  il direttore regionale dell'IPSEMA;
21)  l'autorità marittima portuale di Palermo, Catania e Messina;
22)  l'autorità aeroportuale di Palermo e Catania.
Ai lavori del comitato partecipano:
-  4 rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
-  4 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
-  il dirigente responsabile del competente servizio del dipartimento I.R.S.
Il Presidente della Regione presiede il comitato; in caso d'impedimento o di assenza, il comitato sarà presieduto dall'Assessore regionale per la sanità.
Alle sedute del comitato possono partecipare, altresì, su invito del Presidente, esperti particolarmente qualificati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la trattazione di argomenti specifici e di rilevante significatività, nonché rappresentanti degli ordini professionali competenti nella materia.
Il comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta particolari situazioni lo richiedano e potrà organizzarsi in gruppi di lavoro ristretti per l'approfondimento di tematiche specifiche o di comparto produttivo ed in relazione ai compiti, funzioni ed aspetti di cui al precedente art. 2.

Art. 4

In seno al comitato è istituito l'ufficio operativo, con le funzioni ed i compiti attribuiti dal comma 2 dell'art. 2 del precitato D.P.C.M.
L'ufficio operativo è così composto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M.:
 1)  il dirigente generale del dipartimento I.R.S.;
 2)  il dirigente responsabile del competente servizio del dipartimento I.R.S.;
 3)  i responsabili SPRESAL delle aziende unità sanitarie locali della Regione Sicilia;
 4)  i responsabili SIA delle aziende unità sanitarie locali della Regione Sicilia, ove istituiti;
 5)  i responsabili delle U.O. di formazione degli SPRESAL, ove istituiti;
 6)  i rappresentanti degli ispettorati regionali del lavoro, designati dall'Assessore regionale per il lavoro;
 7)  un rappresentante dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
 8)  i rappresentanti dei dipartimenti dell'ISPESL;
 9) un rappresentante della direzione regionale dell'INAIL;
10) un rappresentante della direzione regionale dell'INPS;
11)  un rappresentante dell'ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
12)  un rappresentante della direzione regionale dell'IPSEMA;
13)  un rappresentante dell'ARPA;
14)  un rappresentante dei laboratori di sanità pubblica (LL.SS.PP.) delle aziende unità sanitarie locali.
Il dirigente generale del dipartimento I.R.S. presiede l'ufficio operativo; in caso di impedimento o di assenza, l'ufficio operativo sarà presieduto dal dirigente responsabile del competente servizio del dipartimento I.R.S.
L'ufficio operativo potrà avvalersi di figure professionali di altre amministrazioni ed istituzioni od enti pubblici, ove necessario, per lo svolgimento delle attribuzioni istituzionali.
L'ufficio operativo potrà organizzarsi in gruppi di lavoro ristretti per l'approfondimento di tematiche specifiche o di comparto produttivo ed in relazione ad esigenze di prevenzione riferite a particolari ambiti territoriali.
L'ufficio operativo, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M., può costituire nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza, avvalendosi di componenti dell'ufficio stesso o di altre figure professionali, ritenute necessarie.

Art. 5

Le funzioni di segreteria e di supporto operativo e tecnico-organizzativo del comitato e dell'ufficio operativo saranno svolte dal personale del competente servizio del dipartimento I.R.S. o da altra struttura dell'Assessorato della sanità competente in materia o da struttura all'uopo individuata.
Per le funzioni di cui sopra, il dirigente del competente servizio del dipartimento I.R.S. potrà ricorrere anche a personale disponibile delle aziende unità sanitarie locali, competente in materia, opportunamente individuato dallo stesso.

Art. 6

I piani operativi di vigilanza definiti dall'ufficio operativo, di cui al precedente art. 4, sono attuati dagli organismi provinciali, istituiti presso il dipartimento di prevenzione medico di ciascuna azienda unità sanitaria locale.
Tali organismi sono così composti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M.:
 1) direttore del dipartimento di prevenzione medico o direttore dell'area d'igiene e sanità dell'azienda unità sanitaria locale, che lo presiede;
 2)  responsabile SPRESAL dell'azienda unità sanitaria locale;
 3) responsabile SIA dell'azienda unità sanitaria locale, ove esistente;
 4)  rappresentante U.O. od ufficio di formazione dello SPRESAL;
 5) rappresentante della direzione provinciale del lavoro;
 6)  rappresentante della direzione provinciale INAIL;
 7)  rappresentante territoriale dell'ISPESL;
 8)  rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;
 9)  rappresentante della direzione provinciale INPS;
10)  rappresentante del dipartimento provinciale ARPA (DAP);
11)  rappresentante del laboratorio di sanità pubblica (L.S.P.) dell'azienda unità sanitaria locale.
Le funzioni di supporto operativo e tecnico-organizzativo e di segreteria saranno svolte dal personale dei dipartimenti di prevenzione medico delle aziende unità sanitarie locali.
I direttori generali delle aziende unità sanitaria locali provvederanno alla delibera di nomina dell'organismo provinciale, completa di componenti effettivi e supplenti, trasmettendo copia della stessa al competente servizio del dipartimento ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 7

Ai fini dell'operatività del comitato, dell'ufficio operativo e degli organismi provinciali, per ogni amministrazione ed ente coinvolto, dovrà essere individuato il sostituto o delegato, che parteciperà alle riunioni, in caso di impedimento del titolare e che abbia la funzione di rappresentanza per conto dell'amministrazione od ente di appartenenza.

Art. 8

Nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è previsto per i componenti e/o partecipanti alle sedute del comitato, dell'ufficio operativo, degli organismi provinciali e dei nuclei operativi integrati.
Le eventuali spese di missione saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza, in quanto la partecipazione ai suddetti consessi è operata nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive amministrazioni.

Art. 9

Con apposito successivo decreto dell'Assessore per la sanità, saranno nominati i componenti del comitato e dell'ufficio operativo con i rispettivi membri supplenti, previa richiesta alle amministrazioni individuate delle rispettive designazioni.

Art. 10

I comitati provinciali di coordinamento, già eventualmente istituiti presso le provincie regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 123/07, essendo la competenza relativa ai comitati riattribuita dal D.P.C.M. alle amministrazioni regionali, vengono a cessare.
I presidenti delle province regionali dovranno riferire all'istituito comitato regionale di coordinamento sulle iniziative svolte dai comitati provinciali o sulle altre eventuali iniziative e forme di coordinamento poste in essere dagli stessi presidenti delle province.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
Palermo, 14 gennaio 2009.
  LOMBARDO 

(2009.2.161)008
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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