REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2009 - N. 4
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Statuto dell'Unione dei comuni Platani - Quisquina - Magazzolo. Modifiche


Lo statuto dell'Unione dei Comuni Platani - Quisquina - Magazzolo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 44 del 22 settembre 2006. Con deliberazioni del consiglio dell'Unione dei Comuni n. 3 del 31 gennaio 2008, n. 7 del 26 settembre 2008 e n. 12 del 28 novembre 2008, sono state apportate le seguenti modifiche:
"Art. 8
Funzioni

1.  I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2.  Sono affidate all'Unione dei Comuni, in via di prima applicazione, le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati:
1)  servizio di protezione civile;
2)  servizio randagismo;
3)  servizio mattatoio;
4)  servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e la promozione del territorio;
5)  servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
6)  servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne da individuare con successivo atto da parte della giunta dell'Unione;
7)  servizio nucleo di valutazione;
8)  servizio gestione provvedimenti disciplinari.
I successivi servizi avranno decorrenza con il provvedimento di acquisizione da parte dell'Unione mediante delibera del consiglio dell'Unione e previa acquisizione delle relazioni dei responsabili dei servizi secondo le modalità di cui all'art. 9.
A)  Il nucleo di valutazione è composto da un numero di componenti esterni pari a quello dei Comuni aderenti all'Unione, esperti in materia giuridico-amministrativa, contabile ed in tecniche di valutazione del personale.
B)  Il nucleo è presieduto da un presidente eletto nel suo seno a maggioranza dei componenti nella prima seduta, in caso di parità di voti viene eletto il più anziano per età.
C)  Ciascun sindaco dell'Unione procederà alla selezione di n. 1 membro attraverso la procedura di evidenza pubblica seguendo i criteri improntati alla professionalità, all'esperienza.
I criteri di cui sopra nonché la valutazione dei titoli sono stabiliti dalla giunta dell'Unione. Ogni sindaco segnalerà al presidente dell'Unione il selezionato per l'atto formale di nomina.
Ad ogni componente è corrisposta un'indennità annua pari al 10% di quella prevista per la carica di presidente dell'Unione. Al presidente del nucleo l'indennità è aumentata del 5%.
All'Unione potranno essere conferiti i seguenti servizi:
a)  gestione di servizi scolastici compresi i trasporti scolastici;
b)  funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;
c)  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
d)  servizio paghe;
e)  pulizia caditoie;
f)  manutenzione stradale e del verde pubblico;
g)  gestione catasto;
h)  sistemi produttivi locali;
i)  gestione dello sportello unico per le attività produttive;
j)  servizi demografici e statistici;
k)  servizi tributari;
l)  comunicazione e informazione;
m)  gestione coordinata dell'e-Governament;
n)  gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
o)  valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;
p)  ufficio legale e contenzioso;
q)  segnaletica stradale;
r)  espropriazioni e catasto edilizio;
s)  gestione e distribuzione delle risorse idriche;
t)  gestione integrata dei rifiuti;
u)  servizi socio-assistenziali (legge n. 328/2000);
v)  manutenzione straordinaria strade comunali.
Possono essere, altresì, affidate all'Unione attività di consulenza progettuale, giuridica e legale in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione nella quale sono, altresì, indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.".
-  Il comma 1 dell'art. 14 è stato modificato come segue:
"La giunta dell'Unione è composta dai sindaci pro-tempore dei Comuni associati, i quali potranno, con esclusione del presidente dell'Unione, delegare uno dei componenti della giunta del Comune di appartenenza.".
(2008.53.3702)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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