REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2009 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto dell'Unione dei comuni Alta Valle del Platani


Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.  1
Oggetto

1.  Il presente statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo Unione composta dai Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli e Sutera.
2.  L'Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto in seguito chiamato Unione è denominata "Alta Valle del Platani"; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3.  La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni di ingresso approvate dall'assemblea dell'Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei consigli comunali aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Art.  2
Principi ispiratori

1.  L'Unione si ispira ai principi di consapevole autodeterminazione e di autogoverno delle comunità locali.
2.  Stimola il sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e la sua apertura universale all'intera umanità, riconoscendo nella fraternità universale il valore fondante della socialità.
3.  Promuove i doveri e i diritti di cittadinanza, la massima partecipazione democratica ai processi decisionali da parte dei cittadini membri e la loro progressiva integrazione civile, culturale e politica.
4.  Informa la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, fluidità ed innovazione della pubblica amministrazione.
5.  Assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quella dei Paesi membri e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale.
6.  Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e perseguendo la separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione dei servizi.
7.  Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.
Art.  3
Obiettivi programmatici

1.  E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni aderenti le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2.  L'Unione persegue l'autogoverno e, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3.  Sono obiettivi dell'Unione:
a)  promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute del cittadino; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico dei Comuni e le tradizioni culturali della loro comunità;
b)  migliorare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
c)  armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
d)  ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
e)  definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
f)  favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona e l'affermazione del diritto alla salute;
g)  rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;
h)  affermare la pari opportunità tra i sessi;
i)  tutelare i diritti del minore, promuoverne l'educazione e la socializzazione, adoperarsi, altresì, contro ogni forma di violenza e di abbandono;
j)  sostenere la formazione dei giovani, delle aggregazioni spontanee ed organizzate nel mondo giovanile, prevenire il disagio e le emarginazioni, l'alcolismo e la tossicodipendenza;
k)  perseguire l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;
l)  promuovere la realizzazione dei diritti dei diversamente abili, la tutela e l'inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;
m)  riconoscere la dignità degli anziani, la loro cura e assistenza e in quanto depositari delle arti e tradizioni della comunità, promuovere occasioni di incontro con essi e partecipazione;
n)  favorire l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nei Comuni che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;
o)  sostenere le iniziative di solidarietà di singoli e delle associazioni di volontariato;
p)  collaborare e cooperare con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio.
Art.  4
Durata

L'Unione ha una durata di 9 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà salvo diversa determinazione dei consigli comunali degli enti.
Art.  5
Recesso e scioglimento

1.  Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di 3 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.  Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.  In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione.  In tali ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.
2.  Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa.
3.  In caso di scioglimento dell'Unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4.  Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti torna a far parte della dotazione organica di questi.
Art.  6
Sede

1.  L'Unione ha la propria sede presso il Comune di Sutera.
2.  I suoi organi ed i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.
3.  Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
4.  Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il segretario generale dell'Unione trasmette l'elenco delle deliberazioni adottate dai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi e per l'eventuale comunicazione ai capi gruppi consiliari.
Art.  7
Funzioni e competenze

1.  L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art.  3, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale.
2.  E' altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse comunale:
a)  formazione professionale;
b)  portale, rete civica e servizi tecnologici avanzati;
c)  ufficio stampa e comunicazione integrata istituzionale;
d)  ufficio relazioni pubbliche;
e)  promozione e partecipazione a fiere campionarie con allestimento di stands positivi, congressi, borse del turismo, iniziative di ogni altro genere finalizzate allo sviluppo sostenibile dei Comuni dell'Unione e del loro territorio;
f)  promozione di manifestazioni, eventi artistici, culturali, ricorrenze religiose e folcloristiche di risonanza ed interesse sovra-comunale, in forma diretta o sussidiaria ai Comuni, anche mediante patrocinio ad enti ed associazioni di volontariato ed a carattere non lucrativo, accreditati o iscritti nei relativi albi o registri;
g)  fondi europei e programmazione comunitaria;
h)  sportello unico attività produttive;
i)  polizia municipale e servizio di vigilanza;
j)  vigilanza e controllo della qualità delle acque, dell'aria e dell'ambiente;
k)  strutture ed impianti sportivi;
l)  viabilità esterna;
m)  macello comunale;
n)  rifugi animali, politiche di prevenzione del randagismo e funzioni di tutela degli animali di affezione previsti dalle leggi regionali;
o)  servizi socio-sanitari;
p)  asilo nido;
q)  espropriazioni;
r)  riscossioni tributi;
s)  demografici;
t)  controlli interni e valutazione dell'attività di gestione dei responsabili dei servizi;
u)  difensore civico;
v)  ufficio legale;
w)  autoparco;
x)  archivio storico;
y)  servizi del catasto;
z)  le funzioni attribuite ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che non siano di competenza del sindaco quale autorità sanitaria locale o ufficiale di governo.
3.  Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione dell'Unione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.
4.  All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.
5.  L'attivazione delle competenze di cui al presente articolo verrà deliberata dal consiglio direttivo dell'Unione fermo restando la competenza dell'assemblea in ordine all'approvazione del bilancio di previsione e delle linee programmatiche di mandato di cui al successivo art. 11.
6.  Le giunte comunali potranno, per le suddette competenze, chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
7.  A seguito del trasferimento delle funzioni l'Unione ne esercita tutte le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.
Titolo  II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Art.  8
Organi

Gli organi dell'Unione sono:
1)  il presidente;
2)  il consiglio direttivo;
3)  l'assemblea.
Art.  9
Assemblea

1.  L'assemblea è formata da consiglieri in carica, in numero di 3 per ogni Comune associato, eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad una sola preferenza e con obbligo di rappresentanza della minoranza.  Fanno parte di diritto dell'assemblea i presidenti dei consigli comunali.
2.  I Comuni eleggono i rappresentanti entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio o dalla data di ammissione di un nuovo ente.  In prima applicazione il termine decorre dalla data di costituzione dell'Unione.
3.  I componenti dell'assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
4.  L'assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni aderenti.
5.  Analogamente si procede all'integrazione nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, di consigliere comunale o di presidente del consiglio comunale.
6.  Nel caso di cessazione del consiglio comunale per dimissioni o per altra causa, le funzioni dei consiglieri eletti e del presidente del consiglio sono esercitate dal commissario fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
7.  La presidenza dell'assemblea è attribuita ad uno dei componenti, eletto con maggioranza semplice, mediante votazione a scrutinio palese.  Con le stesse modalità viene eletto un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
8.  La prima convocazione per l'insediamento dell'assemblea dopo la costituzione è disposta dal sindaco del Comune sede dell'Unione, successivamente, in seguito al rinnovo dei consigli comunali, dal presidente uscente.
9.  La seduta di insediamento, fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, è presieduta dal componente più anziano di età.
Art.  10
Potestà regolamentare e competenze

1.  L'assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e nelle materie trasferite alla competenza dell'ente è investita della potestà regolamentare che esercita nei limiti della legge e del presente statuto.
2.  Nell'esercizio delle sue funzioni l'assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3.  Rientra nelle competenze dell'assemblea l'adozione di tutti quegli atti riservati dalla legge al consiglio comunale per le funzioni e servizi previsti dall'art.  7.
Art.  11
Sedute e convocazioni

1.  L'attività dell'assemblea si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2.  Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3.  Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3.  In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.
4.  La convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal presidente dell'assemblea di sua iniziativa o su richiesta del presidente dell'Unione o di almeno 1/3 dei componenti dell'assemblea; in tali casi la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5.  La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun componente anche tramite fax, entro i termini previsti dal precedente comma 3, nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente.
7.  L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione all'albo pretorio entro il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di conseguire la più ampia informazione ai cittadini.
8.  Le sedute dell'assemblea di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese.  La trattazione degli argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9.  L'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti.  La mancanza del numero legale per la validità della seduta, all'inizio o durante il corso della stessa, comporta la sospensione per un'ora e la prosecuzione a quorum ridotto ad 1/3 dei componenti.
10.  Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.
11.  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applica la legislazione regionale in materia.
Art.  12
Componenti l'assemblea

1.  Lo status dei componenti dell'assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2.  Il componente non intervenuto alle sedute per 3 volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dall'organo che lo ha eletto in sua rappresentanza.  La stessa assenza del componente di diritto può essere valutata grave inadempienza e concorrere alle violazioni costitutive motivi di rimozione dalla carica di presidente del consiglio.
3.  Il presidente, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata, comunica per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo, invitando il componente a fornire al consiglio comunale rappresentato deduzioni giustificative e documenti probatori entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione.
4.  La decadenza da componente dell'assemblea non determina automatica decadenza dalla carica di consigliere comunale, salva la possibilità di riunione dei procedimenti nel rispetto delle formalità previste dalle norme vigenti nel Comune associato.
Art.  13
Diritti e doveri

1.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.  Le modalità e le forme del diritto di esercizio di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinate da apposito regolamento.
3.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro utilizzo ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4.  I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.
Art.  14
Presidente

1.  Il presidente dell'Unione è eletto dal consiglio direttivo tra i sindaci dei comuni aderenti.  L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2.  In sede di prima applicazione la presidenza è attribuita al sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione per una durata di 12 mesi.  In deroga alle previsioni del successivo comma 4, la durata della carica è aumentata a 16 mesi fino al completamento della rotazione dei sindaci dei Comuni costituenti.
3.  Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più anziano di età.
4.  Il presidente dopo la fase di prima applicazione, dura in carica 12 mesi e deve essere assicurata la rotazione tra i Comuni aderenti.  Nel caso in cui il presidente cessi dalla carica di sindaco  la durata del suo incarico si riduce automaticamente e non determina nessun effetto compensativo della rotazione anticipata.
5.  Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio direttivo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6.  Il presidente ha inoltre competenze e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti il consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
7.  Il presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al sindaco dal decreto legislativo n.  267/2000 e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.
8.  Il presidente può affidare ai singoli componenti il consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
9.  Lo status economico del presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il sindaco.
Art.  15
Vice presidente

1.  Il vice presidente, nominato dal presidente, è il componente del consiglio direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2.  In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.
3.  Lo status del vice presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.
Art.  16
Composizione del consiglio direttivo

1.  Il consiglio direttivo è composto dai sindaci dei Comuni associati che entrano in carica all'atto della proclamazione e la conservano per tutta la durata del loro mandato, salvo cessazione anticipata.
2.  Il consiglio direttivo si insedia autonomamente dopo la costituzione dell'assemblea.
3.   Lo status dei componenti del consiglio direttivo è quello previsto dalla legislazione regionale per gli assessori.
Art.  17
Funzionamento del consiglio direttivo

1.  Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2.  Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3.  Le sedute non sono pubbliche.
4.  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo si applica la legislazione regionale in materia.
Art.  18
Competenze del consiglio direttivo

1.  Il consiglio direttivo è organo di impulso e di indirizzo, collabora con il presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza ed efficacia.
2.  Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'assemblea.  In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Riferisce annualmente all'assemblea sulla sua attività in sede di rendiconto di gestione.
4.  Il consiglio direttivo compie gli atti di amministrazione che non sono riservati, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, all'assemblea e che non rientrano nelle competenze del presidente, del segretario e dei responsabili dei servizi.
5.  Il presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
6.  Rientra nelle competenze del consiglio direttivo l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla giunta municipale.
Titolo  III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art.  19
Partecipazione popolare

1.  L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
Art.  20
Referendum consultivo

1.  In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.
2.  L'indizione del referendum può essere richiesta:
a)  dall'assemblea dell'Unione, con deliberazione votata dai 2/3 dei consiglieri;
b)  dalla maggioranza dei consigli comunali dei Paesi membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c)  dal 10% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purchè in ogni Comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto.
3.  Le deliberazioni consiliari e/o la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.
4.  Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze e ai tributi dell'Unione.
5.  Qualora il referendum sia richiesto dagli elettori, l'assemblea dell'Unione si esprime sulla sua ammissibilità entro 60 giorni dalla presentazione, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6.  Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% più uno degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7.  Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, l'assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare.
8.  Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dell'Unione.
Art.  21
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3.  La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.  22
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti deliberativi dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante l'affissione all'albo pretorio.
Art.  23
Istanze

1.  Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2.  La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
Art.  24
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervento con le modalità di cui all'apposito regolamento.
Art.  25
Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1.  L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2.  Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli consigli comunali.
Art.  26
Rapporti con altri enti

L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.
Art.  27
Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
Titolo  IV
ORGANIZZAZIONE
Art.  28
Principi strutturali ed organizzativi

1.  Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2.  L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3.  A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4.  Per la semplificazione e la qualità amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali.  Il presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante realizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
5.  Nello spirito di concreta collaborazione fra gli enti, l'Unione:
a)  ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
b)  indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
Art.  29
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3.  L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'assemblea, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all'assemblea, al presidente e al consiglio direttivo e funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
Art.  30
Uffici e personale

1.  La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
a)  personale proprio;
b)  personale comandato dai Comuni;
c)  personale convenzionato con i Comuni;
d)  personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.
2.  I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
3.  Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.  In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.
4.  L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti, nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1, lett. b), c), d), anche in combinato.
5.  Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali.  Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
6.  L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
Art.  31
Stato giuridico e trattamento economico del personale

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
Art.  32
Direttore generale

1.  La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta ad un direttore.
2.  Il direttore generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo ed è alla diretta dipendenza del presidente.
3.  Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
4.  Il direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
5.  Al direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
6.  Il presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo che ne determina il compenso, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario dell'Unione.
7.  Con lo stesso procedimento la funzione può essere revocata nel caso in cui il segretario-direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'esercizio dei compiti assegnati.
8.  La revoca fondata sulla grave negligenza o violazione dei doveri d'ufficio investe anche la nomina di segretario dell'Unione.
Art.  33
Segretario dell'Unione

1.  Il presidente, su conforme parere del consiglio direttivo, nomina il segretario dell'Unione fra i segretari comunali in servizio in uno dei Comuni associati e iscritti nella fascia professionale corrispondente alla popolazione complessiva dell'ente.
2.  La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente.  Il segretario cessa automaticamente con la cessazione del mandato del presidente, continuando ad esercitare le funzioni, incluse quelle di direttore generale se conferite, sino alla nomina del nuovo segretario.
3.  In caso di assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono temporaneamente assunte da un vice segretario dell'Unione.
4.  Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5.  Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione;
d)  lo stato giuridico del segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione è pari al 25% del trattamento economico riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto al segretario comunale che presta servizio in Comune di popolazione pari alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell'Unione.
Art.  34
Vice segretario dell'Unione

1.  L'Unione può avere un vicesegretario nominato dal presidente dell'Unione tra i dipendenti dell'Unione.
2.  Il vice segretario coadiuva il segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3.  La nomina a vice segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di segretario comunale.
Art.  35
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2.  Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici ed i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e dal consiglio direttivo attraverso il segretario, o il direttore se nominato, cui corrispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
Art.  36
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazione esterna, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Titolo  V
FINANZA E CONTABILITA'
Art.  37
Attività finanziaria

1.  L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, della tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3.  La finanza locale dell'Unione è costituita da:
e)  contributi erogati dallo Stato;
f)  contributi erogati dalla Regione;
g)  trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell'anno precedente e comunque non superiore all'importo risultante dell'ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all'Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista; in alternativa il sistema dei trasferimenti operati dai Comuni componenti può avvenire sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o sulla base di parametri ritenuti congrui dal consiglio direttivo approvati all'unanimità;
h)  tasse e diritti per servizi pubblici;
i)  risorse per investimenti;
j)  contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
k)  donazioni e lasciti di privati;
l)  altre entrate.
Art.  38
Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1.  L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2.  Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.
3.  Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1) continuino ad essere introitate dai singoli Comuni.
4.  E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.
Art.  39
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  L'Unione previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2.  L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3.  Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.
Art.  40
Controllo economico

Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
Art.  41
Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione dei conti, nominato dall'assemblea ai sensi del decreto legislativo  n.  267/2000 e legislazione regionale in materia.
Art.  42
Servizio di tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria dell'ente, in sede di prima applicazione, è svolto dal tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione.
2.  L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
c)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo di cassa disponibili;
d)  il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabiliti dalla legge.
3.  Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
Titolo  VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.  43
Costituzione

1.  L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2.  Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.
3.  Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l'Unione e successivamente rimborsate dall'Unione.
4.  Le funzioni/servizi di cui all'art.  6 del presente statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli enti aderenti all'Unione sino a quando l'Unione stessa non avrà, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti.
Art.  44
Norme finanziarie

1.  L'Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento un piano di spesa autorizzatorio.
2.  Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V.
Art.  45
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
Approvato con deliberazioni dei consigli comunali di Sutera n. 31 del 25 luglio 2008, di Acquaviva Platani n. 11 del 4 marzo 2008, di Campofranco n. 7 del 10 aprile 2008 e di Mussomeli n. 19 del 13 ottobre 2008.
(2008.53.3691)014
Torna al Sommariohome


*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 70 -  6 -  77 -  86 -  83 -  14 -