REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2009 - N. 4
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 gennaio 2009.
Disposizioni per la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965, ed in particolare l'art. 126;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale del 28 agosto 1996, concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attività di pesca speciale del novellame;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura", a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che consente la pesca del novellame di sardina ai fini del consumo umano;
Preso atto delle decisioni della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2009, precisando che la stessa dovrà svolgersi per non oltre 60 giorni a partire dal mese di gennaio e non oltre il 31 marzo 2009;
Preso atto delle argomentazioni contenute nei "Preliminari ai piani di gestione della pesca siciliana" redatti nel dicembre 2007 dall'Istituto per l'ambiente marino costiero nella parte in cui viene trattata la pesca "speciale" del novellame ed, in particolare, le misure tecniche ad essa connesse;
Sentito il Consiglio regionale della pesca nella seduta del giorno 8 gennaio 2009;
Ritenuto di dover regolamentare, per l'anno 2009, la pesca del novellame di sardina e del rossetto, tenendo conto della particolare sensibilità al prelievo riferita al tratto di mare compreso tra la foce del fiume Belice e Capo Bianco, così come può desumersi dal "Piano di gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della flottiglia siciliana" redatto nel mese di ottobre 2008;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2009 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta) è consentita per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 12 gennaio, con esclusione dei festivi, tenendo conto della seguente tempistica e modalità:
-  dal 12 gennaio 2009 fino al 13 febbraio 2009 sarà consentito, dall'alba al tramonto, il prelievo di novellame di sardina e del rossetto, in tutti i compartimenti marittimi dell'Isola;
-  dal 14 febbraio 2009 fino al 12 marzo 2009, la predetta attività di pesca proseguirà con esclusione della zona di mare compresa tra la foce del fiume Belice e Capo Bianco.
Nei periodi su indicati sono consentite la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la vendita del predetto novellame e del rossetto.

Art.  2

Potranno svolgere tale tipo di attività le unità da pesca che non superino le 10 TSL, purché siano autorizzate, come da licenza, all'uso dell'attrezzo denominato: "sciabica e/o circuizione"; non sarà consentito l'utilizzo di altri attrezzi, salvo che non siano riconducibili a quelli prescritti anche se localmente denominati diversamente. Le sciabiche o le reti da circuizione utilizzate dovranno avere un'altezza minore del fondo, non dovranno, cioè, toccare il fondale durante le operazioni di pesca.
L'armatore del natante comunicherà alla capitaneria di porto competente per territorio, previo pagamento della tassa di concessione per le pesche speciali, l'inizio dell'attività.
La capitaneria di porto appurerà, presso i propri archivi o con documentazione presentata dall'armatore, che l'imbarcazione richiedente sia già stata autorizzata, nell'ultimo quinquennio, alla pesca speciale del novellame (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta).

Art.  3

Gli armatori delle imbarcazioni dovranno fornire settimanalmente all'autorità marittima competente i dati riguardanti le catture giornaliere in termini di qualità, località, numero di cale svolte ed ore di pesca; gli stessi dovranno fornire un campione della cattura a richiesta degli istituti di ricerca che hanno predisposto i piani di gestione regionali.
Ultimata la campagna di pesca al novellame e comunque, non oltre il 30 aprile 2009, le capitanerie di porto competenti per territorio, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, invieranno i dati complessivi, raccolti e aggregati per compartimento marittimo, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento pesca.

Art.  4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 2009.
  DI MAURO 

(2009.3.191)100
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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