REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 23 GENNAIO 2009 - N. 4
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 24 dicembre 2008.
Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica delle disposizioni attuative.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI CONSORZI FIDI RICONOSCIUTI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Nelle more della modifica delle disposizioni attuative, per quanto concerne la modalità di accesso agli interventi e gli obblighi cui sono sottoposti i consorzi fidi, si invitano i consorzi fidi in indirizzo ad uniformarsi alle prescrizioni di seguito indicate.
Fermo restando che i beneficiari di cui alla presente legge sono i soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2005 aderenti ai consorzi fidi in possesso del riconoscimento regionale che svolgono la propria attività nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, si evidenzia che, così come ribadito nella comunicazione della Commissione (2008/C 155/02 del 20 giugno 2008) nel caso dei regimi di garanzia statale, l'utilizzo di somme pubbliche a sostegno di garanzie è precluso qualora i mutuatari (1) si trovino in difficoltà finanziarie "una garanzia statale pu= permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza" e devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
Inoltre, a seguito della predetta comunicazione che ha previsto la possibilità per gli interventi sostenuti da garanzie pubbliche di importo complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro di non procedere nella valutazione del rating sulle singole aziende associate, decade l'obbligo di effettuare tale valutazione - per gli interventi sostenuti da risorse regionali - a condizione che le aziende interessate non siano considerate in difficoltà finanziaria.
A tal proposito il confidi potrà non presentare la valutazione di rating a condizione che lo stesso abbia verificato l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale C244 dell'1 ottobre 2004) che definiscono i criteri attraverso i quali un'azienda è considerata in difficoltà finanziaria.
Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:
a)  per gli aiuti sotto forma di garanzie, (di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) il valore dell'aiuto sarà misurato secondo quanto disposto dal già citato reg. CE n. 1998/2006.
Indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non pu= superare l'80% dell'operazione assistita fermo restando i seguenti limiti:
-  500.000 euro, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge;
-  1.500.000 euro, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 3, lett. b, dell'art. 3 della legge.
Nel caso, invece, di interventi a valere sulle risorse comunitarie PO-FESR 2007/2013 i confidi presenteranno rating utili ai sensi della Comunicazione della commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008.
L'obbligatorietà discende dal fatto che il rating rappresenta criterio di selezione previsto dall'obiettivo operativo 5.1.3.6. del PO FESR 2007/2013 secondo le modalità che verranno dettagliate nei singoli avvisi e bandi di accesso ai benefici della legge regionale.
Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).
Si ribadisce l'obbligo dei confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell'impiego delle risorse regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; l'assenza di tale contabilità costituirà fattore ostativo all'erogazione dei contributi richiesti ai sensi della presente legge regionale;
b)  per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi (di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) il valore dell'aiuto è pari al 60% degli interessi pagati dall'impresa fermo restando che la base di calcolo non pu= essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana www.regione.sicilia.it.
  L'Assessore: CIMINO 



(1)  a)  Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.
Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).
Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.
b)  L'entità della garanzia pu= essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
c)  La garanzia non assiste più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito.
La commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comrpese nel portafoglio dello Stato 20 giugno 2008 IT Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155/13.
(2009.2.129)039
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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