REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GENNAIO 2009 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 dicembre 2008.
Norme di condizionalità della PAC nella Regione siciliana per l'anno 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l'art. 20;
Visto il regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il regolamento CE n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e, in particolare, l'allegato IV;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il regolamento CE n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento CE n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della P.A.C. e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286, recante "Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalità della P.A.C. e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla P.A.C. e del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del F.E.A.S.R.;
Visto il regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli artt. 20, 103, 123, punti 6 e 10 e l'art. 129, paragrafo 2, lett. c);
Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2008, n. 16809, che detta disposizioni integrative del regime di condizionalità, introducendo il rispetto della norma per il mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative e dispone che le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2009 inderogabilmente entro il 31 ottobre 2008, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato A del suddetto decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato B dello stesso decreto;
Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell'elenco degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell'allegato A del suddetto decreto ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato B dello stesso decreto;

Decreta:


Articolo unico

In attuazione all'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 2008 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, si definiscono le norme di "condizionalità" che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare per l'anno 2009, di seguito specificate nei seguenti allegati:
-  allegato 1 - Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del reg. CE n. 1782/2003;
-  allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5, reg. CE n. 1782/2003 e allegato IV);
-  sub-allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 2008.
  MORALE 

Allegato 1
ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO CE N. 1782/2003
ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. CE N. 1782/2003

Campo di condizionalità: AMBIENTE
Atto  A1  -  Direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8
Recepimento
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e seguenti.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).
L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43 è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005).
Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170, S.O. n. 167 del 24 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007) e successve modificazioni.
Recepimento regionale
Legge regionale n. 33/97, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" - legge regionale n. 15/98, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 settembre 1998 - legge regionale n. 7/2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001.
Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 luglio 2005.
Decreto n. 120/GAB del 5 maggio 2006 "Approvazione delle cartografie in scala 1:10.000 delle aree d'interesse naturalistico SIC e ZPS, individuate con il decreto n. 46 del 21 febbraio 2005, e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006.
Decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni".
Legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, art. 1 "Disposizioni in favore all'esercizio dell'attività economiche in siti d'importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS).
Decreto 245/Gab del 22 ottobre 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente "Disposizioni in materia di valutazione d'incidenza attuative dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.
Decreto 244/Gab del 22 ottobre 2007 modificato dal decreto 247/Gab del 25 ottobre 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e decreto n. 2654 del 26 ottobre 2007 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riguardo ai divieti e gli obblighi.
Gli enti preposti al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente sono l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i comuni e gli enti parco per i siti ricadenti all'interno dei parchi naturali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal decreto ministeriale del 24 novembre 2008, n. 16809, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:
1)  ad effettuare la valutazione d'incidenza nei casi e modalità previste dai decreti 30 marzo 2007 e decreto n. 245/Gab del 22 ottobre 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e decreto n. 245/Gab del 22 ottobre 2007 successive modifiche ed integrazioni.
2)  rispettare i divieti e gli obblighi previsti dal decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007 così come modificato dal decreto n. 247/Gab. del 25 ottobre 2007.
Inoltre, in assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità alla direttiva n. 79/409/CEE (atto A1), si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli obblighi e divieti elencati all'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
Atto  A2  -  Direttiva n. 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Artt. 4 e 5
Recepimento
Artt. 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
Competenza regionale
L'autorità competente è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 del decreto legislativo n. 152/2006 e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità competente ai sensi degli stessi articoli.
Atto  A3  -  Direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Art. 3, paragrafi 1 e 2
Recepimento
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).
Recepimento regionale
Circolare 26 maggio 1993, prot. n. 38508 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993) "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1999".
Decreto n. 771 del 12 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 6 agosto 2004), "Documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
L'ente preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.
Atto  A4  -  Direttiva n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Artt. 4 e 5
Recepimento
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 74, lett. Pp, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di "zone vulnerabili".
Art. 92 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
-  sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
Decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
Decreto interministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento", di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).
Recepimento regionale
Decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 22 aprile 2005) "Approvazione della carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
Decreto n. 53 del 12 gennaio 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali e dipartimento interventi infrastrutturali "Approvazione programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Assessorato regionale della sanità - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e titolo VI dell'allegato 2 "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del DI 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari".
L'ente preposto alla gestione è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente congiuntamente agli altri Assessorati competenti.
Gli enti preposti al controllo sono: province, comuni e Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (decreto n. 53 del 12 gennaio 2007) e le norme previste dal titolo VI dell'allegato 2 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007.
Atto  A5  -  Direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Artt. 6, 13, 15 e 22 (lett. b)
Recepimento
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e seguenti.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).
L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409/ CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43/CEE è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000, n. 130 e successive modifiche).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 26 marzo 2008 recante "Primo elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 428, recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 430, recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 giugno 2005).
Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario n. 167 del 24 luglio 2007. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla "rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007).
Recepimento regionale
Legge regionale n. 33/97, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" - Legge regionale n. 15/98, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 settembre 1998 - legge regionale n. 7/2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001.
Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 luglio 2005.
Decreto n. 120/Gab. del 5 maggio 2006 "Approvazione delle cartografie in scala 1:10.000 delle aree d'interesse naturalistico SIC e ZPS, individuate con il decreto n. 46 del 21 febbraio 2005, e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006.
Decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni".
Legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, art 1 "Disposizioni in favore all'esercizio dell'attività economiche in siti d'importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS).
Decreto n. 245/Gab. del 22 ottobre 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente "Disposizioni in materia di valutazione d'incidenza attuative dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.
Decreto n. 244/Gab del 22 ottobre 2007 modificato dal decreto n. 247/Gab. del 25 ottobre 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e decreto n. 2654 del 26 ottobre 2007 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riguardo ai divieti e gli obblighi.
Gli enti preposti alla gestione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i comuni e gli enti parco per i siti ricadenti all'interno dei parchi naturali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal decreto ministeriale del 24 novembre 2008, n. 16809, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:
a)ad effettuare la valutazione d'incidenza nei casi e modalità previste dai decreti 30 marzo 2007, e decreto n. 245/Gab. del 22 ottobre 2007 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e decreto n. 245/Gab. del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
b)rispettare i divieti e gli obblighi previsti dal decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007 così come modificato dal decreto n. 247/Gab. del 25 ottobre 2007.
Inoltre, in assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
Campo di condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Atto  A6  -  Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal reg. CE n. 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
Artt. 3, 4 e 5
Recepimento
D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138).
Decreto ministeriale 16 maggio 2007, recante modifica dell'allegato IV del D.P.R. n. 317/96 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148).
Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008, recante "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni".
Atto  A7  -  Regolamento n. 2629/97 (abrogato dal n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del reg. n. 820/97 (abrogato dal reg. n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
Artt. 6 e 8
Atto  A8  -  Regolamento n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97.
Artt. 4 e 7
Recepimento
D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2001, n. 30).
Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72) come modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2005, n. 237) a sua volta modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2007, n. 74).
Provvedimento 26 maggio 2005, concernente Accordo Stato-Regioni recante "approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (supplemento ordinario n. 166 alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005)".
Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995).
Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole".
Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".
Atto A8bis - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale L5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).
Artt. 3, 4 e 5
Recepimento
Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005, recante "indicazioni per l'applicazione del regolamento CE n. 21/2004" (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005).
Competenza regionale (Atti A6, A7, A8 e A8 bis):
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende agricole con allevamenti delle specie suddette devono:
-  richiedere al servizio veterinario competente per territorio il codice aziendale entro 20 giorni all'inizio attività e provvedere in seguito a fornire eventuali variazioni intervenute sui dati strutturali relativi all'azienda stessa ed agli allevamenti che ne fanno parte;
-  identificare gli animali e registrare gli eventi (nascite, decessi, movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento) e darne comunicazione agli organi competenti nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme e manuali operativi di riferimento.
Identificazione e registrazione dei bovini e bufalini
Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti bovini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:
-  comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in Banca Dati Nazionale (BDN);
-  tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
-  richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
-  effettuare la marcatura dei capi;
-  compilare le cedole identificative;
-  iscrivere i capi in anagrafe bovina e registrare le movimentazioni;
-  compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali;
-  denunciare e comunicare altri eventi (furti, smarrimenti, etc...);
-  aggiornare il passaporto degli animali.
Le modalità e le procedure operative sono ben definite nell'ambito del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina, di cui al decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, supplemento ordinario emanato in allegato al provvedimento 26 maggio 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La decisione della commissione del 18 gennaio 2006, per le aziende che ne facciano richiesta, prevede una proroga a 6 mesi del termine massimo di 20 giorni per l'apposizione dei marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione del latte, premesso che siano rispettate condizioni particolari. Le condizioni, le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della circolare del Ministero della salute DGVA.VIII/22764/P. I.5.i/8 del 15 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Identificazione e registrazione degli ovini e caprini
Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti ovini e caprini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:
-  comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in BDN;
-  tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
-  richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
-  effettuare la marcatura dei capi;
-  registrare le informazioni richieste in BDN:
-  denunciare e comunicare altri eventi (furti, smarrimenti, etc...);
-  compilare i documenti di destinazione degli animali.
Le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della salute DGVA.VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005 riguardante "Indicazioni per l'applicazione del Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 12 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180.
Detta circolare è stata oggetto di modifiche apportate con i seguenti documenti:
-  circolare del Ministero della salute DGVA.VIII/10801/P. I.5.i/8 del 14 marzo 2006;
-  circolare del Ministero della salute DGVA.VIII/15249/P. I.5.i/8 del 12 aprile 2006;
-  circolare del Ministero della salute DGVA.VIII/19037/P. I.5.i/8 del 16 maggio 2006;
-  circolare del Ministero della salute DGVA.VIII/30009/P. I.5.i/8 del 13 settembre 2006.
Identificazione e registrazione dei suini
Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti suini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:
-  tenere debitamente aggiornato il registro aziendale di carico e scarico con le informazioni richieste (nascite, acquisti, morti, macellazioni etc.);
-  effettuare la marcatura dei capi (tatuaggio) prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita;
-  denunciare e comunicare altri eventi (furti, smarrimenti, etc...);
-  registrare le informazioni richieste in BDN:
-  compilare i documenti di destinazione degli animali (mod. 4) e conservarli per almeno 5 anni.
ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. CE N. 1782/03

Campo di condizionalità:  SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Atto  B9  -  Direttiva n. 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Art. 3
Recepimento
Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).
D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/97) [art. 42] (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165 S.O.).
Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 - Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002).
Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004 - supplemento ordinario n. 179).
Competenza regionale
L'autorità competente è l'Assessorato regionale della sanità.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda
Obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 290/2003.
Atto  B10  -  Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e abrogazione delle direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Artt. 3, 4, 5 (+ 5a) e 7
Recepimento
Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004);
Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal decreto legislativo n. 232 del 9 novembre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007), "Attuazione della direttiva n. 2003/74/CE che modifica la direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva n. 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" e successive modifiche ed integrazioni.
Attuazione regionale
L'ispettorato regionale veterinario emana, con cadenza annuale, la circolare relativa al piano regionale residui in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i prelievi e gli esami di laboratorio vengono effettuati dalle aziende sanitarie locali e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda
E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena.
E' inoltre vietata:
-  la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
-  l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
-  l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
-  l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.
In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.
Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.
Atto  B11  -  Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Artt. 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
Recepimento
Art. 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L139 del 30 aprile 2004).
Art. 3, paragrafo 1, e allegato III del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L139 del 30 aprile 2004).
Art. 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 035 dell'8 febbraio 2005).
Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004, recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2004).
Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005, recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005).
Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005).
Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Treto e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007).
Attuazione regionale
Decreto presidenziale n. 353/serv. 5°/S.G. del 28 dicembre 2004, relativo alla "Istituzione del Comitato regionale per la sicurezza alimentare - Autorità regionale".
Decreto presidenziale n. 151/serv. 1°/S.G. del 20 giugno 2005, relativo alla "Costituzione del Comitato regionale per la sicurezza alimentare - Autorità regionale".
Decreto presidenziale n. 105/serv. 1°/S.G. del 17 marzo 2006, relativo alla "Integrazione Comitato regionale per la sicurezza alimentare".
Decreto dell'Assessore per la sanità n. 8026 del 7 giugno 2006: Riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento CE n. 183/2005.
Circolare dell'Ispettore generale dell'IRV n. 1194 del 2 maggio 2006 in applicazione del regolamento CE n. 183/2005.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari, ai sensi del regolamento CE n. 183/2005, l'ispettorato regionale veterinario, mentre la vigilanza e i controlli vengono effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda
Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.
Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.
Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.
Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.
Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.
Atto  B12  -  Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Artt. 7, 11, 12, 13 e 15
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda
Fatte salve le deroghe previste dal regolamento CE n. 1292/2005, allegato IV, paragrafo II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.
E' vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.
Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.
Obbligo di adesione al piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST per le greggi iscritte al libro genealogico e per le greggi di elevato merito genetico e adesione su base volontaria per le greggi commerciali.
Le aziende agricole con allevamenti della specie ovina, sono tenute e rispettare le norme stabilite dai piani regionali predisposti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità per l'anno 2007.
Atto  B13  -  Direttiva n. 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva n. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
Art. 3
Recepimento
Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva n. 2003/85/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006, supplemento ordinario n. 210).
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda
Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.
I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.
Atto  B14  -  Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
Art. 3
Recepimento
D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 10 luglio 1996, S.O. n. 115).
Ordinanza 12 luglio 2008 - Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2008 S.O.).
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni a livello dell'azienda
Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:
peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale maligna degli ovini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa, febbre la peste suina africana ha sostituito nell'elenco la malattia di Teschen a norma dell'art. 25 della direttiva n. 2002/60/CE della Valle del Rift.
Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.
Atto  B15  -  Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Art. 3
Recepimento
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante "Attuazione della direttiva n. 2000/75/CE, relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini" (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni a livello dell'azienda
Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:
-  il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
-  l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura.
ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO CE N. 1782/2003

Campo di condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
Atto  C16  -  Direttiva n. 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Artt. 3 e 4
Recepimento
Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva n. 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) - modificato dal decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva n. 97/2/CE) - Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 - rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999.
Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (Gazzetta Ufficialen. 205 del 4 settembre 2006).
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni a livello dell'azienda
Secondo i requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 533/92 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 331/98, tutte le aziende che allevano bovini, ad esclusione di quelle che hanno meno di 6 vitelli, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):
-  nessun vitello di età superiore alle 8 settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
-  ogni vitello allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per l'allattamento;
-  devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del decreto legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:
-  i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
-  le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
-  la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
-  le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
-  l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
-  l'ispezione almeno 2 volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno 1 volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;
-  la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
-  l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime 6 ore di vita.
Atto  C17  -  Direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Artt. 3 e 4, paragrafo 1
Recepimento
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 "Attuazione della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive nn. 2001/88/CE e 2001/93/CE) - Gazzetta Ufficialen. 49 del 28 febbraio 2004.
Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute - Procedura per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni a livello dell'azienda
Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)  ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
b)  ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m2 e 2,25 m2. Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
c)  devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
d)  sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
e)  le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia 4 settimane dopo la fecondazione e termina 1 settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 534/92 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 53/2004, attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini requisiti validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, per tutte le aziende non è obbligatoria per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;
f)  il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
g)  per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
h)  i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
i)  devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del decreto legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:
j)  i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni; la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
k)  l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
l)  l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
m)  le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
n)  la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
o)  l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
p)  le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.
Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.
Atto  C18  -  Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Art. 4
Recepimento
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva n. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 - Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302 e successive modifiche ed integrazioni.
Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 - Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Descrizione degli impegni a livello dell'azienda
I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.
In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:
-  personale: gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. A norma del decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 53 del 20 febbraio 2004, le disposizioni di cui all'allegato, si applicano a tutte le aziende;
-  controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali;
-  registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno 3 anni;
-  libertà di movimento: anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni;
-  fabbricati e locali di stabulazione: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
-  mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;
-  mutilazioni: gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale;
-  procedimenti di allevamento: non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale;
-  animali da pelliccia: fino all'1 gennaio 2008, possono essere allevati in gabbie che garantiscano uno spazio adeguato alle esigenze della specie. A partire dall'1 gennaio 2008, tali animali devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.
Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.
Le presenti disposizioni si applicano agli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Esse non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.
Allegato 2
ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ART. 5, REGOLAMENTO CE N. 1782/03 E ALLEGATO IV)

Campo di condizionalità: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
Obiettivo  1:  Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee 
Norma  1.1:  Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. a) del comma 4, dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
-  la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
Nei casi di elevata acclività del terreno (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione in sostituzione di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
Obiettivo  2:  Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche 
Norma  2.1:  Gestione delle stoppie e dei residui colturali 

Ambito di applicazione: superfici di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)fino al 30 settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dall'1 ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di massima di polizia forestale", dell'art. 40 della legge regionale n. 16/96 (recentemente integrato dall'art. 39 della legge regionale n. 14/2006) e dell'art. 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b)  i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;
c)  nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;
d)  solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.
In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:
-  sovescio;
-  coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;
-  coltivazione di miscugli di foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interramento dei residui colturali;
-  letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.
All'interno dei siti di importanza comunitaria, nelle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa.
Ulteriore deroga
Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente. Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto d), salvo diversa prescrizione della predetta autorità.
Norma  2.2:  Avvicendamento delle colture 

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lett. a), comma 4, art. 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione dei cereali pari a tre anni.
Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento di diminuzione del livello di sostanza organica del suolo, è necessario effettuare interventi di ripristino tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.
Deroghe
1.  Dimostrazione, mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, del mantenimento del livello di sostanza organica presente prima della semina della coltura e dopo il raccolto della stessa nel corso del "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.
2.  Eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.
Obiettivo  3:  Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate 
Norma  3.1:  Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine 

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lett. a) le superfici di cui alla lett. e) del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni; per l'impegno di cui alla successiva lett. b) le superfici di cui alle lett. a) e b), comma 4, art. 2 del medesimo decreto e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.
Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
a)  manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;
b)  esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lett. a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
-  la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo;
-  l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Deroghe
Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lett. a).
1)  Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2)  In presenza di drenaggio sotterraneo.
3)  In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
4)  Per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/2006 misura F agroambiente, azione F4a, intervento a) Zone umide, a norma dell'art. 2, comma 4, secondo trattino, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Obiettivo  4:  Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat 
Norma  4.1:  Protezione del pascolo permanente 

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lett. c) del comma 4, dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):
a)  divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b)  divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c)  esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b)  divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c)  esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
d)  il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non deve superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno;
e)  in presenza di pascoli degradati, ai fini di un arricchimento del cotico erboso, in alternativa al pascolamento dovrà essere effettuato uno sfalcio ogni 3 anni.
Deroghe
1.  Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.
Norma  4.2:  Gestione delle superfici ritirate dalla produzione 

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a)  presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b)  attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b)  al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, il pascolamento della superficie interessata.
In ogni caso, è vietato effettuare lo sfalcio, la trinciatura e il pascolamento, nei seguenti periodi:
-  per le aree individuate ai sensi della direttiva nn. 79/409/ CEE e 92/43/CEE, per 150 giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;
-  per tutte le altre aree per 120 giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normativa vigente. In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri.
In considerazione del fatto che tutte le superfici regionali a seminativo ricadono in territori caratterizzati da un regime pedo-climatico di tipo xerico e da un clima "semiarido o asciutto-subumido", la deroga di cui al punto 6 è applicabile su tutte le superfici di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Deroghe
I.  Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione
In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1)  pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2)  terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3)  colture a perdere per la fauna, lett. c), art. 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4)  nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.
II.  Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni
In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
5)  lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6)  a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, in quanto essa rappresenta una tecnica di aridocoltura giustificata dalle caratteristiche climatiche della Sicilia. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio di detta annata agraria.
In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:
7)  idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
a)  operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle erbe infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
b)  impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/2001;
c)  è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono più fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lett. a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.
Norma 4.3:  Manutenzione delle piante di olivo e dei vigneti in buone condizioni vegetative
Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lett. a): superfici di cui alle lett. d) ed f), comma 4, art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni; per l'impegno di cui alla successiva lett. b): superfici di cui alla lett. d) del comma 4 dell'art. 2 del medesimo decreto e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:
a)  attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi;
b)  divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma, dispone i seguenti impegni:
-  per gli oliveti
-  il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
-  la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante e la spollonatura degli olivi;
-  per i vigneti:
-  l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
Deroghe
Sono ammesse nei seguenti casi:
1)  in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti;
2)  in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
3) sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Norma  4.4:  Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lett. e) del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del reg. CE n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:
a)  divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b)  divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c)  il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE;
d)  il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lett. c).
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b)  divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE;
d)  il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c), secondo quanto previsto dalle norme attuative del piano paesistico regionale vigente. In particolare, nelle aree sottoposte a tutela di cui al capo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si dovranno osservare le prescrizioni previste dal seguente sub-allegato 2/A e comunque, ove previsto, sarà necessario munirsi dell'autorizzazione della competente Soprintendenza.
Deroghe
1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lett. a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che regolano il vincolo idrogeologico.
2.  In riferimento all'impegno di cui alla precedente lett. b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.
Sub-allegato 2/a
PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO

Manufatti isolati al servizio delle attività produttive e dell'industria agricola, zootecnica e floro-vivaistica
Bagli, casene, case coloniche, masserie, fattorie e loro pertinenze (silos, tettoie, stenditoi, aie, concimaie, forni, pozzi, lavatoi), frantoi, palmenti, mulini, granai, cantine, stabilimenti enologici, magazzini, stalle, fienili, mangiatoie, scuderie, sellerie, porcili, ovili, pollai, colombaie, conigliere, caseifici, pastifici, opifici
Per i manufatti storici esistenti a carattere abitativo e produttivo, che caratterizzano l'aspetto rurale agricolo del sistema fondiario del territorio siciliano, riconoscibili per la particolare articolazione dei fabbricati diversamente specializzati e per gli spazi del lavoro umano comuni e condivisibili (aie, corti, cortili), sono ammissibili esclusivamente opere di manutenzione, che rispettino la complessità aggregativa degli spazi interni, specchio della complessità dei cicli produttivi, i materiali e le tecniche costruttive con particolare riguardo alle partiture e alle finiture che caratterizzano i corpi di fabbrica, nonché le caratteristiche tipologiche-funzionali, o che prevedano un loro recupero ove fossero state oggetto di radicali alterazioni.
Per i manufatti non più attivi, saranno promossi interventi di riuso compatibile con le caratteristiche funzionali dei manufatti, al fine di realizzare strutture legate al turismo rurale o alla diffusione della cultura agraria che contribuiscano allo sviluppo del territorio e della sua economia senza alterare le caratteristiche precipue dei luoghi. Saranno inoltre auspicabili interventi di sistemazione delle quinte arboree ed arbustive anche al fine di mitigare l'impatto percettivo di manufatti dissonanti eventualmente realizzati nelle vicinanze e per una corretta lettura dell'immediato contesto ambientale coerente con la tradizione costruttiva e la dimensione etnoantropologica dei manufatti.
Eventuali nuove realizzazioni dovranno utilizzare le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo e tenere conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando per quanto possibile riporti e sbancamenti. In particolare dovranno essere ubicati distanti da pozzi, acquedotti o serbatoi, e da qualunque abitazione le concimaie e gli annessi pozzetti di scalo dei liquami, realizzati con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e provvisti di sistemi di cunette di scalo fino ai pozzetti di raccolta.
In riferimento ai nuovi impianti per le attività produttive agricole, questi, pur adeguandosi agli aggiornamenti tecnologici ed alle nuove normative, dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche, e tecnico costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo per una progettazione eco-compatibile. Dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e rigore formale, tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio rurale. Gli edifici, le singole parti degli stessi e le aree di pertinenza dovranno avere caratteristiche improntate al rispetto ambientale, alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene e tali da potere garantire il mantenimento di tali requisiti anche nel tempo.
Serre o strutture con telo plastico per le colture
Per i manufatti storici esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione, nel pieno rispetto delle caratteristiche formali, materiche e costruttive, ed il mantenimento del loro uso originario. Eventuale diversa destinazione si dovrà ricercare solo se strumentale alla salvaguardia stessa del manufatto. Per la realizzazione di nuovi impianti agro-industriali, in uso negli ultimi anni per la coltivazione ortofrutticola e floreale protetta, dovrà essere preliminarmente valutato il forte impatto paesaggistico degli impianti di coltura sotto serra o telo plastico, che viene ulteriormente accentuato in diverse aree dell'isola dove la loro presenza è largamente diffusa, rendendo problematica la ricerca dell'equilibrio tra le potenzialità economiche dell'attività e le esigenze di tutela ambientale della comunità.
Nelle aree del paesaggio siciliano caratterizzate da una più delicata sensibilità occorre contribuire al loro inserimento, e, ove risultassero visibili da percorsi viari o punti di vista paesaggistici preferenziali, si potrà mitigare l'impatto percettivo con quinte vegetali, costituite da macchie arboree ed arbustive di specie scelte tra quelle caratterizzanti l'habitat naturale del contesto di riferimento.
Muri a secco interpoderali e di confine
Sui manufatti già esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, o di riconfigurazione dell'immagine originaria, dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati. Saranno curati la correttezza ed efficienza dei sistemi di drenaggio e, nelle aree geografiche dove la tradizione lo richiede, il rinverdimento con semina di specie vegetali endemiche nelle sconnessure. La loro salvaguardia consentirà di perpetuare la tradizione costruttiva del murasiccaro e si estenderà all'intera gamma dei manufatti che ricadono nelle aree limitrofe legati all'attività agro-silvo-pastorale, per tutelare e valorizzare gli ecosistemi del lavoro correlati.
I nuovi manufatti dovranno utilizzare materiali e tecniche della tradizione costruttiva dei luoghi, per conservare segni antropici che caratterizzano fortemente il paesaggio rurale regionale e che, in particolari tipologie costruttive come i firriati, fissano la memoria degli antichi tracciati viari nel sistema fondiario.
Recinzioni
Per i manufatti esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, reintegrazione delle eventuali parti mancanti, riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati.
Le recinzioni nuove devono risultare coerenti con il paesaggio esistente e, per garantire il loro armonico inserimento, occorre percepirle come elementi funzionali attraverso una semplificazione delle forme e partiture, la scelta di cromie neutre, l'utilizzo, esclusivo o in combinazione, di specie arboree ed arbustive, l'adozione di tipologie conformi all'uso agricolo; è comunque vietato l'uso del filo spinato.
Dovranno rispettarsi le particolari condizioni orografiche dei territori interessati, seguendo, per quanto possibile, segni naturali preesistenti e adeguare le caratteristiche dei manufatti alle reali necessità per le quali la recinzione è richiesta. La sua progettazione dovrà prevedere la possibilità di inquadrare e sottolineare eventuali quadri paesaggistici di pregio o emergenze monumentali e naturali, o, in alternativa, mascherare elementi del paesaggio incoerenti o dissonanti. Nell'utilizzo del cemento armato dovrà privilegiarsi l'adozione di soluzioni formali di elevata qualità, che esaltino le caratteristiche del materiale e propongano un aggiornamento di forme e ritmi della tradizione costruttiva dei luoghi.
Abbeveratoi, fontane
Per quanto riguarda i manufatti storici sono ammissibili esclusivamente interventi manutentivi che garantiscano il rispetto dei caratteri tipologici, materici, cromatici e tecnologici della tradizione. Si dovrà prevedere altresì la conservazione, o il ripristino della configurazione originale, se nel frattempo alterata, dell'immediato contesto ambientale, da valorizzare nella sua dimensione di spazio del lavoro umano.
I nuovi manufatti, aggiornando le soluzioni tecnologiche, dovranno riferirsi alle tecniche costruttive tradizionali presenti nel territorio, interpretandone il linguaggio compositivo e impiegando materiali locali.
Sistemi di controllo dei terreni
Terrazzamenti
Per gli impianti a terrazzamento già esistenti la loro conservazione passa anche attraverso il perpetuarsi della tradizione agricola e fornisce un contributo sostanziale alla corretta fruizione dei relativi contesti paesaggistici; si deve provvedere alla loro manutenzione, ivi compreso l'efficienza del sistema di drenaggio e l'eliminazione delle erbe infestanti, così come all'eventuale ripristino delle parti non più efficienti.
La realizzazione di nuovi manufatti, verificatane la compatibilità con la realtà geotecnica dei luoghi, deve prevedere l'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale e l'adozione di soluzioni tecniche e volumetriche che assecondino gli originari assetti morfologici dei terreni interessati e si dimensionino le opere di scavo o di riporto alle esigenze strettamente indispensabili.
Gabbionate, fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce
L'inserimento di queste opere nel contesto ambientale rurale e montano, reso necessario da esigenze di stabilizzazione di pendii che registrano processi di dissesto geologico, dovrà prevedere, per una corretta mitigazione dell'impatto percettivo sul paesaggio, soluzioni volumetriche che assecondino l'orografia dei terreni e specifici inerbimenti e piantumazioni di macchie arbustive. A tale scopo verranno utilizzate specie coerenti con il paesaggio vegetale dell'area e sarà curata una disposizione della vegetazione che garantisca il perpetuarsi della varietà di specie e dei tradizionali equilibri volumetrici e cromatici, da queste definiti nelle diverse aree del territorio siciliano; quinte arboree, realizzate con specie autoctone, saranno specificatamente rivolte a mitigare l'impatto di questi manufatti all'interno delle visuali percettive privilegiate.
Nell'eventualità che le opere previste comportino notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi il riutilizzo per costruire manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Per le opere realizzate a difesa dalla caduta di massi, con reti di protezione a raccogliere i materiali rocciosi incoerenti, occorrerà prevedere l'inerbimento delle superfici successivamente alla stabilizzazione del pendio, data dallo scivolamento dei sassi e dal conseguente riempimento dei volumi racchiusi dalle reti.
Muri di contenimento e muri di sostegno
Per un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico i manufatti previsti saranno realizzati in pietra; ove fosse necessario adottare una soluzione costruttiva in cemento armato, in relazione alla volumetria dei terreni da stabilizzare; per rendere compatibile l'intervento con la qualità del paesaggio, il paramento esterno dovrà essere rivestito con pietra locale sbozzata apparecchiata a filari pressoché paralleli e allettata con malta arretrata rispetto al filo murario esterno, nel rispetto delle tradizioni costruttive dei luoghi.
Si devono prevedere interventi discreti nel paesaggio realizzando muri di ridotte dimensioni, preferendo le configurazioni a scarpa sistemate con terre, secondo il naturale declivio o, per pendenze più elevate, con terre armate, geotessuti e rete in nylon, ricostituendo in superficie il manto erboso o cespugliato. Nei casi particolari, ove necessiti l'uso di muri di contenimento di altezza superiore ai tre metri, questi dovranno realizzarsi gradonati a più livelli ponendo nelle fasce intermedie essenze arbustive autoctone.
Un adeguato progetto di rinverdimento, piantumando macchie arboree ed arbustive, dovrà garantire l'utilizzo di specie tipiche del paesaggio rurale dell'area e la mascheratura delle opere e degli elementi più dissonanti; per questi ultimi, ove necessario, sarà opportuno prescrivere la messa a dimora di piante adulte.
Se le opere previste dovranno comportare notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non verranno convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Verde
Tecniche di coltura
Verranno incentivate le forme tradizionali delle pratiche agricole, per conservare e valorizzare le qualità paesaggistiche ed ambientali del paesaggio agrario siciliano, che si connota per la sua varietà e la combinazione di: paesaggi a campi chiusi, mosaici colturali in prossimità delle aree abitate, colture tradizionali di tipo estensivo delle aree più interne, sistemazioni a terrazze di particolari ambiti collinari ed emergenze naturali. Saranno ammissibili aggiornamenti delle tecniche di coltura che comunque non determinino, con pesanti movimenti di terra, profonde trasformazioni morfologiche dei paesaggi agricoli.
Dovranno evitarsi la sostituzione di aree boscate con coltivazioni o di aree agricole a campo chiuso con monocolture estese, perché questo determinerebbe variazioni degli equilibri ecologici e delle identità cromatiche sostanziali del paesaggio, indotte dalle nuove piantumazioni, e modifiche volumetriche e dei segni identificativi del territorio come le macchie ed i filari arborei ed arbustivi di cornice.
Potrà essere ammissibile la sostituzione di colture o aree destinate a pascolo con altri tipi di coltivazioni e piantumazioni per un ripristino delle originarie coperture vegetali.
Arboricoltura ornamentale
Saranno promosse scelte di pianificazione territoriale che escludano destinazioni d'uso inconciliabili con la conservazione degli habitat naturali, così come quegli interventi che incentiveranno la biodiversità, soprattutto nei territori segnati da un forte decadimento della qualità ambientale, e garantiranno la crescita delle vegetazioni ornamentali che costituiscono l'identità spaziale e cromatica del territorio.
Filari e siepi svolgono un importante ruolo ambientale; sarà promossa la realizzazione di corridoi connettivali naturali, di barriere antirumore lungo la rete viaria, di filari per il miglioramento del microclima lungo i percorsi pedonali. Dovranno essere salvaguardate le ridotte aree caratterizzate da particolari alberature o macchie arbustive, spesso isolate e sopravvissute a forti antropizzazione del territorio.
Gli interventi di riforestazione potranno essere ammissibili se ripristineranno i paesaggi delle piantumazioni ad alto fusto o arbustive che caratterizzavano un'area e se ne promuoveranno la crescita di un ricco ecosistema faunistico e vegetale. Si incentiverà la sostituzione dei rimboschimenti a latifoglie esotiche che hanno connotato di artificialità vaste aree del paesaggio vegetale dell'isola. Sarà comunque da escludere l'immissione volontaria di specie vegetali estranee ai luoghi.
Sistemi di gestione delle acque
Rete irrigua storica
Gli interventi sulla rete storica di canalizzazione dovranno ricondursi in larga parte alle opere strettamente conservative, per non alterare le caratteristiche tipologiche, materiche, cromatiche e le tecniche tradizionali di distribuzione delle acque.
Gli interventi conservativi dovranno consentire la continuità fisica e percettiva con gli insediamenti rurali originariamente serviti dalla rete, e si porranno in atto, qualora se ne rendesse necessario, gli interventi di ingegneria naturalistica per consolidare le sponde e riequilibrare l'ecosistema faunistico e vegetazionale.
Qualora non fosse più possibile un utilizzo parziale o totale della rete, per l'eccessiva vetustà dei manufatti o per profondi stravolgimenti degli originari assetti orografici, se ne dovrà comunque garantire la conservazione, riconoscendone il contributo nell'affermazione dell'identità dei paesaggi siciliani.
Sarà promossa la realizzazione di nuove canalizzazioni ad integrazione delle reti esistenti o relative a nuovi contesti ambientali, purché inserita all'interno di una idea progettuale di sviluppo di attività agricola e in aggiornamento tecnologico dei tradizionali sistemi di gestione dei corpi idrici artificiali.
Pozzi, macchine idrauliche, norie, cisterne, vasche di raccolta, torri piezometriche, condotte a vista, acquedotti, specchi d'acqua
Per i manufatti storici esistenti di chiara valenza storico tecnologica riferita alla cultura dell'approvvigionamento dell'acqua, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione che non alterino le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnico costruttive. Se dovesse ravvedersi l'impraticabilità di un ulteriore utilizzo dei manufatti storici, questi non dovranno essere distrutti ma se ne dovranno effettuare i necessari interventi conservativi, finalizzati ad un loro riuso compatibile.
La realizzazione di nuovi manufatti, pur tenendo conto degli aggiornamenti tecnologici, dovrà riferirsi alle caratteristiche costruttive tradizionali. La loro collocazione non dovrà turbare i punti di vista panoramici e paesaggistici di pregio, e si terrà conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando riporti e sbancamenti, adagiando la costruzione sul terreno al piano di campagna identificato in quello esistente prima dell'inizio dei lavori.
Nell'eventualità che le opere previste comportino movimenti di terre e rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei rilevati che, insieme agli inerbimenti e piantumazioni, consentiranno un recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Se le opere previste ricadono in area boscata occorrerà garantire il mantenimento o il ripristino del soprassuolo inerbito, arboreo o arbustivo; contribuendo inoltre a garantire il parziale mascheramento delle opere o degli elementi maggiormente dissonanti rispetto al paesaggio rurale esistente.
Opere e manufatti al servizio della fruizione lacustre e fluviale
Opere di recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali
Fatta eccezione per limitati ed acclarati motivi di salute pubblica è fatto divieto di operare modifiche sulla larghezza e configurazione degli alvei naturali e delle golene dei corsi d'acqua, compresi gli alvei non attivi; sarà consentito esclusivamente il controllo umano del potere energetico delle acque, se a regime torrentizio, assecondando i flussi idrici naturali nel modellare le rocce e i suoli di attraversamento e nel creare una grande varietà di habitat vegetali e naturali. Sarà tassativamente esclusa qualsiasi modifica che sia causata da espansioni edilizie, in atto o programmate.
Ove fosse possibile intervenire con opere di sistemazione idraulica non sarà comunque ammissibile la rettificazione degli alvei naturali; saranno ammissibili e auspicabili le regimazioni dei fiumi che si limitano alle opere di manutenzione e sistemazione naturale, ivi compresi gli interventi di decementificazione delle sponde artificiali, il recupero degli originari letti, dei percorsi e dei profili dei pendii.
Dovranno essere rapidamente allontanati dalle aree prossime ai corsi d'acqua i materiali di risulta delle eventuali opere di sistemazione idraulica o della decementificazione delle rive, e dovrà essere curato un piano mirato di inerbimento e di piantumazione di macchie arboree ed arbustive, scelte tra le specie caratterizzanti i luoghi, per contribuire al controllo di un corretto regime delle acque.
Sarà curato un piano mirato di risanamento dei terreni a monte del letto fluviale con opportune forestazioni e inerbimenti per aumentare le capacità di ritenuta idrica ed arrestare le perdite di materiale attivate da processi di degrado, sarà vietato lo sfruttamento delle rive a pascolo per evitare la rapida distruzione del manto vegetale, e lo sfruttamento delle aree di riva per il tempo libero dovrà rispondere a rigorosi requisiti naturalistici e paesaggistici.
Saranno ammissibili e auspicabili altresì le opere di manutenzione e di ripristino delle associazioni vegetazionali ripariali, che dovranno contribuire alla depurazione delle acque, rispondere a criteri di massima molteplicità ecologica anche in relazione ai differenti assetti naturali dei diversi tratti, recuperare un ruolo attivo nel ripristino delle originarie velocità di deflusso delle acque, e conseguentemente mitigare la loro azione erosiva. Una particolare cura dovrà porsi ai rami fluviali non attivi e al loro ruolo di mitigazione dei fenomeni di esondazione e di importante testimonianza ambientale. Il ripristino dei macroecosistemi dei corsi fluviali consentirà di ricostruire un habitat caratterizzato dalla grande varietà dei biotopi degli insediamenti vegetali ed animali del paesaggio naturale storico compromesso.
La riduzione degli alvei sarà rigorosamente limitata alle dimensioni strettamente indispensabili e documentata scientificamente per le opere di bonifica. Il pendio delle sponde dovrà evitare la creazione di forti impatti percettivi a meno di insopprimibili esigenze di incolumità pubblica, legate alla salvaguardia di persone, insediamenti, manufatti.
Opere di recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali
Occorre un'opera di rigorosa salvaguardia dei laghi naturali per confermare il ruolo strategico nell'equilibrio climatico e nella definizione della ricca varietà del macroecosistema floreale e faunistico dell'area; un'azione di salvaguardia specificatamente mirata alla realtà individua, costituendo ciascuno unicum idronomici, ambientali e paesaggistici. Sarà vietato qualsiasi intervento dell'uomo che possa pregiudicare la corretta compensazione e regimazione delle acque, con particolare riguardo all'attività di cava di ghiaia e sabbia e ad un'agricoltura e selvicoltura non compatibile nelle aree prossime alle sponde. Saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Sarà necessario mantenere o ripristinare i profili naturali delle rive e la vegetazione di sponda, spesso distrutta o degradata per azione ambientale o antropica negativa, per salvaguardare e valorizzare la ricchezza delle colonie vegetali e della fauna che li popolano, e per il contributo di autodepurazione delle acque al delicato equilibrio dell'habitat lacustre.
Laghi ed invasi artificiali
La realizzazione di invasi artificiali, per l'approvvigionamento idrico della comunità o a servizio degli impianti per l'innevamento artificiale, dovrà basarsi su una progettazione che abbia adeguatamente valutato l'inserimento nel contesto fisico specifico, privilegiando ambiti territoriali marcatamente antropizzati, lontani dalle aree di maggiore naturalità. Le scelte progettuali dovranno limitare i movimenti di terra ed i disboscamenti previsti ed apportare all'habitat di inserimento, nel loro complesso, livelli di trasformazioni ecosostenibili. Dovranno preferirsi configurazioni non rigidamente geometriche per meglio assecondare l'orografia dei luoghi, utilizzando depressioni e pendii naturali; saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, definendole con superfici a margini irregolari, ed utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Gli interventi di sistemazione e riqualificazione delle rive dovranno prevedere, per un ripristino dell'equilibrio ecologico, la piantumazione di una ricca vegetazione spondale, scelta tra le specie autoctone e con un adeguato connotato di biodiversità.
Sentieristica al servizio del fiume e del lago
Occorre porre a disposizione del lago o del fiume una rete articolata di sentieri per distribuire la pressione antropica, di tipo turistico o lavorativo, su aree più vaste e, conseguentemente, ridurre l'impatto antropico negativo sull'equilibrio del macroecosistema di un lago. Si dovrà, in tal senso, privilegiare il recupero della sentieristica storica già esistente, anche attraverso specifici interventi volti a ricomporre unità a percorsi interrotti da occupazioni improprie legate alle attività silvopastorali e agricole. Si dovrà quindi impostare su questa trama storica un progettato allargamento della trama sentieristica, la cui realizzazione dovrà rispondere all'esigenza di garantire un armonico inserimento nel paesaggio, con particolare riferimento agli ambiti di riva; sarà consentita solo eccezionalmente e per brevi tratti la contiguità con le rive, convogliando l'accesso a queste in pochi selezionati punti, lontani dalle zone ecologicamente più delicate, attraverso sbarramenti vegetali in siepi e bordure.
Si dovranno adottare gli stessi criteri della sentieristica di penetrazione agricola, da destinare in larga parte al traffico pedonale o ciclabile, e da sistemare con fondo naturale, pietrisco rullato o macadam. Dovrà prevedersi un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi, creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.
Viabilità rurale
Sentieristica storica, trazzere regie, strade di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, interpoderali e rurali
Saranno consentite esclusivamente opere di manutenzione, finalizzate al recupero dello stato originario dei luoghi ed a ripristinare corridoi di viabilità tra aree di pregio ambientale, conservando rigorosamente gli elementi costitutivi complementari della sentieristica storica e delle trazzere regie (tracciati, elementi di arredo e contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali,....) ancora presenti. Ove necessario, in presenza di precedenti alterazioni dei luoghi, dovranno realizzarsi interventi di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, da realizzare con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive, coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; sarà inoltre curato un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di elevata qualità, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità del verde.
Dovrà in linea di principio ripristinarsi l'originaria pavimentazione se riflette la tradizione costruttiva locale, qualora ancora esistente seppure occultata.
Ove questa non fosse più recuperabile in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico si dovrà prevedere la sistemazione con fondo naturale, con pietrisco rullato o in macadam, per le strade pianeggianti all'interno delle aree boscate, in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico o che attraversino il paesaggio agrario storicizzato. Se esistono problemi di forti pendenze o situazioni geomorfologiche particolari, la pavimentazione stradale dovrà essere realizzata in selciato o in spacco di basole o in acciottolato o in altro materiale conforme agli usi e tipologie locali.
In tutti gli altri casi potrà consentirsi l'uso di una pavimentazione stradale, che adotterà il sistema costruttivo delle vecchie strade di penetrazione agricole, realizzate nel territorio durante gli anni '50 e ancora oggi realizzate all'interno delle aree dei grandi parchi nazionali. Per permettere l'inserimento nel territorio di nastri viari di impatto compatibile si prevede che questi saranno realizzati in misto bituminato a grossa granulometria su un sottofondo rullato di tout-venant di cava; ottenendo un manto stradale di colore grigiastro a composizione prevalentemente di pietrisco stabilizzato e legato, in grado di sostenere anche un traffico veicolare pesante. L'esecuzione dei lavori dovrà avere cura di allontanare o usare e sistemare adeguatamente il materiale proveniente dagli scavi, evitare l'estirpazione di alberi di alto fusto, e attuare un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, integrando lungo i bordi la piantumazione esistente con specie arboree o arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.
(2008.53.3687)003
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AD AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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