REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GENNAIO 2009 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 30 dicembre 2008, n. 91.
Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 - Prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato - Disposizioni varie - Direttive attuative e chiarimenti.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E DI LAVORATORI STABILIZZATI
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Premessa
Con la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è stata disposta l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2009, per la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato.
Va, al riguardo, puntualizzato che non sussistono condizioni ostative alla conferma, alla prosecuzione ovvero al rinnovo dei contratti a termine di lavoratori provenienti da processi di stabilizzazione di soggetti già utilizzati in attività socialmente utili.
Infatti, come chiarito dall'Ufficio legislativo e legale con parere prot. n. 5300/43.11.2008, i predetti contratti non sono assoggettati alle disposizioni limitative previste per i rapporti di lavoro a termine, sia per la previsione dell'art. 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sia per la peculiare disciplina che costituisce lex specialis e - non in ultimo - per la genesi previdenziale dei contratti stessi.
1.  Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale
La legge regionale in oggetto autorizza l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2008, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - 29 dicembre 2006, n. 59.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni al Centro per l'impiego competente per territorio, alla sede dell'INPS territorialmente competente e all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, facendo presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all'Agenzia regionale per l'impiego comporterà l'impossibilità di comunicare all'INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo.
2. Contratti di diritto privato
Com'è noto l'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2006 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato; in particolare, il comma 5 sostituisce il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente:
"8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.".
Pertanto, i contratti a tempo determinato e parziale a 24 ore già stipulati ai sensi dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 2006, in scadenza, potranno essere confermati.
Al fine di pervenire all'erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo:
- apposita richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l'anno 2009;
-  atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni;
-  elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato in cui vanno inclusi tutti i lavoratori in servizio a 24 ore contrattualizzati ex novo ai sensi della legge regionale n. 16/2006 nonché quelli provenienti dalla legge regionale n. 85/95 che hanno completato la conferma triennale ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, entro l'anno 2008;
-  prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998;
-  eventuale elenco dei soggetti ancora in servizio con contratti di diritto privato a 18 ore attivati ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e confermati ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e relativo prospetto delle retribuzioni.
Infatti i contratti di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, cui va a scadere nel corso dell'anno 2009 l'ultima annualità della conferma, potranno essere stipulati ai sensi della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore. In tal caso la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di n. 2 prospetti delle retribuzioni, uno per ciascun periodo contrattuale.
Al finanziamento si provvederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti degli stanziamenti di bilancio con le risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
3.  Contributo ex art. 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni
Com'è noto l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 dispone che "I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.".
Ai fini del finanziamento gli enti interessati dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V "LSU e Workfare" - Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo, oltre al numero di codice fiscale e conto corrente in formato IBAN, atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente:
1)  autorizzazione a richiedere il finanziamento;
2)  assunzione dell'impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico;
3)  elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio presso l'ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto;
4)  dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a _ 671,39.
Ove il numero dei lavoratori fosse diverso da quello dei soggetti destinatari del precedente finanziamento dovranno essere indicati i motivi.
Nell'elenco dei lavoratori saranno annotate anche le eventuali modifiche della natura dei contratti effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della Commissione regionale per l'impiego.
Al finanziamento si provvederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: INCARDONA 

(2009.1.1)091*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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