REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 16 GENNAIO 2009 - N. 3
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 novembre 2008.
Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli siciliani.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali, in attuazione della legge n. 59/97, ed in particolare all'art. 114 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanitā veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanitā veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'allegato A relativo alle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli industriali;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 21 dicembre 2007, concernente la proroga dei termini previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
Visto il regolamento CE n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2008, concernente il Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalitā di abbattimento;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della sanitā n. 1236 del 4 aprile 2008, avente per oggetto "Regolamento CE n. 1168/2006 della Commissione del 31 luglio 2006, che applica il regolamento CE n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus e modifica il regolamento CE n. 1003/2005;
Visto il decreto dell'ispettore generale n. 7469 del 27 febbraio 2006, che dettava norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli industriali;
Ritenuto di aggiornare sul territorio della Regione siciliana le norme di biosicurezza previste nell'allegato A all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 alla luce del decreto ministeriale 2 febbraio 2008 e della prevalente tipologia degli allevamenti avicoli siciliani costituiti per la maggior parte da un unico capannone la cui consistenza č inferiore a 10.000 capi;

Decreta:


Art. 1

Per le finalitā espresse in premessa, negli allevamenti avicoli industriali presenti nel territorio della Regione siciliana devono essere garantiti i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme di biosicurezza di cui all'allegato A all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005.
Tenuto conto della situazione epidemiologica relativa alle malattie infettive e diffusive dei volatili e sulla base delle caratteristiche strutturali e gestionali dei singoli allevamenti, che saranno valutate di volta in volta dal servizio veterinario dell'azienda unitā sanitaria locale, su specifica istanza dell'allevatore, nel caso di allevamenti che offrano requisiti di sicurezza sull'effettivo isolamento dei singoli capannoni, l'immissione di nuovi volatili potrā essere effettuata, per singolo capannone, nel rispetto del vuoto biologico di almeno 14 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno 3 giorni.

Art. 2

Negli allevamenti avicoli la cui consistenza č inferiore a 10.000 capi e le cui attivitā produttive sono effettuate in un solo capannone, l'immissione di nuovi volatili potrā essere effettuata dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione del capannone e delle relative attrezzature a fine del ciclo produttivo e saranno concordati con il servizio veterinario i tempi e le modalitā del vuoto biologico e del vuoto sanitario nell'intero capannone.

Art. 3

Fermo restando lo stoccaggio degli animali morti in idonee celle di congelamento, lo smaltimento degli animali morti non deve avvenire ad intervalli inferiori ai 15 giorni, consentendo il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento.
Gli animali morti saranno trasportati presso gli impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa e con mezzi autorizzati.
Il servizio veterinario dell'azienda unitā sanitaria locale, nell'ambito dell'attivitā di controllo e durante l'effettuazione di idonei sopralluoghi presso gli allevamenti, verificherā la corretta applicazione delle misure di biosicurezza.

Art. 4

Il proprio decreto n. 7469 del 27 febbraio 2006 č revocato.

Art. 5

Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito di questo Assessorato.
Palermo, 10 novembre 2008.
  BAGNATO 

(2008.50.3605)118
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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