REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2009 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 22 dicembre 2008, n. 11.
Applicazione dei regolamenti CE nn. 479/2008 e 555/2008.

AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO FORESTE
ALL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
ALLE AREE I, II E III DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AI SERVIZI IV, V, VI, VII, VIII, X, XI E XXI DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
ALLE CONDOTTE AGRARIE
ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA
ALLE SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE PER L'ASSISTENZA TECNICA
ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
AGLI OSSERVATORI PER LE MALATTIE DELLE PIANTE
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANA
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI
Premessa
L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo comprende norme relative al potenziale produttivo del vino, ai meccanismi di mercato, alle organizzazioni dei produttori e agli organismi di filiera, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti, ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e al commercio con i Paesi terzi.
Attraverso il reg. CE n. 479 del 29 aprile 2008 del Consiglio e il regolamento della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008, la U.E. si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
-  raggiungere l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;
-  rendere il settore più competitivo a lungo termine;
-  ridurre il ricorso ai meccanismi di intervento;
-  sostenere il mercato vitivinicolo;
-  facilitare la fornitura di prodotti provenienti dalla distillazione del vino al settore dell'alcool per usi commestibili.
Il presente provvedimento ha lo scopo di recepire e rendere operativo sul territorio della Regione Sicilia quanto disposto, in ordine al potenziale produttivo, dai regolamenti comunitari n. 479/2008 e n. 555/2008 nonché dal decreto ministeriale del 27 luglio 2000 e dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000.
In fase preliminare sono state consultate le organizzazioni professionali agricole e sono state recepite le osservazioni formulate.
Si precisa che solo alcuni "Titoli" del regolamento n. 479/08 saranno oggetto del presente provvedimento; per gli altri l'Amministrazione procederà all'emissione di successivi atti o provvedimenti.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, si intende per:
Modello B1: è la dichiarazione di superficie vitata effettuata dal conduttore del vigneto sul modello B1 AGEA.
Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 29, trattenuto dai CAA.
Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate presenti nell'azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e di reimpianto posseduti.
Conduttore: la persona fisica o giuridica che , a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale dell'azienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice unico delle aziende agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o comunicazione effettuata. Il CUAA è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la partita I.V.A.) o, per le ditte individuali, il codice fiscale della persona.
Superficie vitata: è la superficie definita dal decreto ministeriale 26 luglio 2000. Per superficie vitata si intende la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:
a)  superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
b)  superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali, non potranno essere considerate come superficie vitata.
Esclusivamente ai fini del pagamento degli aiuti riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l'estirpazione con premio dei vigneti previste dal reg. CE n. 479/2008, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari così come stabilito dall'art. 75, paragrafo 1) del reg. CE n. 555/2008.
Superficie vitata in consociazione: superficie vitata su cui insistono piante legnose di specie diverse dalla vite. In questi casi per il calcolo della superficie vitata dovrà detrarsi dall'intera superficie vitata quella occupata dalla proiezione della chioma della specie consociata.
Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), sesto di impianto, anno di impianto.
Vigneto: unità di base iscrivibile ad un albo/elenco DO/IGT compatibile con le condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto può essere costituito da una singola unità vitata (U.V.) o da un insieme di unità vitate anche non contigue. Una U.V. può essere associata ad uno ed un solo vigneto. Ad un albo/elenco DO/IGT possono essere iscritti più vigneti.
Un vigneto può essere iscritto ad uno o più albi/elenchi DO/IGT, purché siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione.
Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi di vite.
Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per la coltura di piante madri per marze.
Diritto di impianto: diritto di impiantare un vigneto in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva.
Diritto di reimpianto: autorizzazione a effettuare un impianto di viti, su una superficie equivalente in coltura pura a quella estirpata.
Il diritto è concesso anche nel caso in cui l'estirpazione riguardi una superficie vitata, eventualmente non in produzione, dove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di viti, o di ceppi di viti, per almeno il 70% della superficie totale dell'unità vitata corrispondente.
Fallanze: quando le fallanze presenti all'interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione.
Superficie irrigua: superficie vitata sulla quale sia stato installato un impianto fisso o mobile di irrigazione.
Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.
Dichiarazioni di raccolta: quelle previste all'art. 2 del Reg. CE n. 1281/2001 e dalle relative disposizioni nazionali.
Rinnovo: per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.
DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
1  -  Variazione ed aggiornamento del potenziale produttivo aziendale
1.1
E' fatto obbligo a ciascun conduttore di superfici vitate di:
a)  effettuare la dichiarazione delle superfici vitate utilizzando il modello B1 AGEA per la determinazione del potenziale viticolo aziendale;
b)  mantenere aggiornato il suddetto modello B1 notificando qualsiasi variazione relativa al potenziale viticolo dell'azienda.
In particolare devono essere comunicati:
-  l'estirpazione di un vigneto ai fini del rilascio del diritto di reimpianto;
-  la realizzazione di un impianto/reimpianto o di un reimpianto anticipato;
-  la realizzazione di un sovrainnesto;
-  i cambi di conduzione dell'intera azienda viticola o di singole unità vitate (vendita, successione, donazione, affitto, ecc.);
-  la variazione dei dati anagrafici del conduttore, dei riferimenti catastali (frazionamenti, ecc.), dei dati delle unità vitate (sesto di impianto, vitigno, forma di allevamento, ecc.).
1.2
Il conduttore è altresì obbligato a costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nel quale devono risultare tutte le superfici vitate in suo possesso.
I dati contenuti nel modello B1 devono risultare allineati con quelli del fascicolo aziendale.
1.3
Il conduttore dell'azienda agricola, congiuntamente ad eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà, ai fini del rilascio del:
-  diritto di nuovo impianto;
-  diritto di reimpianto;
-  diritto di reimpianto anticipato;
-  autorizzazione al sovrainnesto;
-  nulla osta al trasferimento di un diritto di reimpianto;
-  diritto della riserva regionale;
deve presentare apposita richiesta agli ispettorati provinciali dell'agricoltura di competenza, con le modalità indicate nei successivi punti, utilizzando la modulistica secondo lo schema dei modelli allegati.
2 -  Impianto di vigneti
Il reg. CE n. 479/2008, art. 90, vieta l'impianto di vigneti da vino fino al 31 luglio 2015. E' altresì vietato il sovrainnesto di varietà di uva da vino su viti di uve diverse da quelle da vino.
In deroga a quanto sopra, l'impianto ed il sovrainnesto di superfici vitate con varietà di uva da vino è concesso in virtù di:
a)  un diritto di nuovo impianto;
b)  un diritto di reimpianto;
c)  un diritto di impianto attinto da una riserva.
Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di impianto ed il sovrainnesto nel loro territorio o in parti di esso, fino e non oltre il 31 dicembre 2018.
Il reg. CE n. 555/2008 stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 e specificatamente in ordine al potenziale produttivo, impianti di vigneti, premi per l'abbandono, ristrutturazione e riconversione.
Impianto e reimpianto di vigneti
Possono essere impiantati vigneti soltanto se accompagnati dal possesso di:
-  diritti di nuovo impianto;
-  diritti di reimpianto;
-  diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale.
Tali diritti devono essere esercitati in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Qualsiasi nuovo impianto, reimpianto, sovrainnesto di superficie vitata è subordinato alla concessione dell'autorizzazione regionale.
I diritti di impianto, di reimpianto e quelli prelevati dalla riserva regionale, concessi a norma dell'art. 4, paragrafo 5, del reg. CE n. 1493/99, restano validi e sono utilizzati entro la scadenza indicata nella concessione rilasciata, in conformità al regolamento sopra citato ed alla normativa regionale.
I diritti di reimpianto rilasciati ai sensi del reg. CE n. 479/2008 sono validi fino al 31 dicembre 2015 (termine del regime transitorio), fatto salvo quanto previsto dall'art. 90, comma 6 dello stesso regolamento.
Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione ai sensi del titolo V, capo III, del reg. CE n. 479/2008 non generano diritti di reimpianto. Parimenti non sono concessi diritti di reimpianto nei casi previsti dall'art. 62 del reg. CE n. 555/2008 di attuazione.
3 - Diritti di nuovo impianto
La Regione siciliana può concedere diritti di nuovo impianto per:
a)  superfici destinate a ricomposizione fondiaria o a esproprio per pubblica utilità in applicazione della normativa nazionale. Tale diritto potrà essere concesso per una superficie pari al 105% della superficie vitata oggetto della ricomposizione o dell'espropriazione;
b)  superfici destinate alla sperimentazione viticola. Tali diritti sono validi esclusivamente durante il periodo della sperimentazione. Nel corso di tale periodo i prodotti ottenuti da uve provenienti da dette superfici non possono essere commercializzati;
c)  superfici destinate alla coltura di piante madri per marze. Nel corso di tale periodo le uve provenienti da tali superfici non vengono raccolte o, se raccolte, vengono distrutte.
I diritti di nuovo impianto di cui sopra sono:
1)  utilizzati dal produttore a cui sono stati concessi;
2)  utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale sono stati concessi;
3)  utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono concessi.
a) Superfici destinate a ricomposizione o a esproprio
I produttori dovranno presentare la domanda, corredata di documentazione probante, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che effettuerà l'istruttoria e i controlli in osservanza della normativa vigente in materia ed emetterà il conseguenziale provvedimento autorizzatorio.
Il procedimento istruttorio dovrà essere definito entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Alla domanda dovranno essere allegati:
in caso di esproprio:
a) verbale di consistenza da parte dell'ente espropriante o atto di notifica di esproprio;
b)  certificati o visure catastali e planimetria;
c) scheda di validazione del fascicolo aziendale.
in caso di ricomposizione fondiaria:
a)  scheda di validazione del fascicolo aziendale;
b)  modello B1 con i dati delle U.V. allineate a quelle del fascicolo aziendale e con U.V. senza anomalie.
L'ispettorato trasmetterà, entro il 1° settembre di ciascuna campagna, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio V U.O.B. 23 vitivinicoltura.
b) impianti destinati alla sperimentazione
I diritti di nuovi impianti destinati alla sperimentazione sono concessi alle aziende vitivinicole, singole o associate, o a enti o istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata corredata del progetto di sperimentazione che si intende attuare e che, oltre agli obiettivi e alla durata della sperimentazione, deve indicare anche il referente scientifico responsabile del progetto.
I prodotti ottenuti da un vigneto sperimentale non possono essere commercializzati o, se messi in circolazione, possono essere destinati solo alla distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 80%.
Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto deve essere estirpato e le spese connesse sono a carico del produttore; tale estirpazione non genera alcun diritto di reimpianto.
In alternativa il produttore può fare domanda per l'assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva regionale, o utilizzare un diritto di reimpianto, per poter produrre sulla superficie utilizzata vino destinato alla commercializzazione.
L'ente responsabile del progetto è tenuto a trasmettere all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - servizio V U.O.B. 23 vitivinicoltura, ogni anno entro il 31 dicembre, una relazione sui risultati della ricerca in corso.
I diritti di impianto per sperimentazione e le relative condizioni d'uso, concessi anteriormente al 1° agosto 2008, sono validi per il periodo di autorizzazione concessa.
Le richieste devono essere presentate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V U.O.B. 23 vitivinicoltura, corredate da:
1)  il progetto di sperimentazione con il nominativo del referente scientifico;
2)  la dichiarazione del richiedente sulla destinazione dei prodotti, che non possono essere messi in commercio e l'impegno dello stesso all'estirpazione del vigneto, a sue spese, al termine della sperimentazione;
3)  scheda di validazione del fascicolo aziendale relativa ai terreni ove si intende realizzare la sperimentazione;
4)  planimetria della zona che si intende destinare alla sperimentazione.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste effettua l'istruttoria delle domande presentate, nonché gli eventuali controlli aziendali necessari per la verifica dell'idoneità delle superfici all'impianto.
Il richiedente è tenuto ad esercitare il diritto entro le due campagne successive al rilascio dell'autorizzazione, e a comunicare l'avvenuto impianto all'Assessorato entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso, aggiornando il modello B1 ed il fascicolo aziendale.
Dopo il periodo di sperimentazione, il produttore può decidere di utilizzare, previa autorizzazione regionale, diritti di reimpianto o di impianto della riserva regionale per poter produrre vino destinato alla commercializzazione sulle superfici vitate autorizzate alla sperimentazione.
Le superfici non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.
c) superfici destinate alla coltura di piante madri marze
I conduttori di aziende vivaistiche singole e/o associate possono richiedere all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio X fitosanitario regionale U.O. 51 vivaismo, viale Regione siciliana n. 4600 (modello PMM), l'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze.
L'autorizzazione è concessa, limitatamente per le varietà iscritte al catalogo nazionale, ai vivaisti in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata dagli osservatori per le malattie delle piante dislocati nel territorio (Palermo ed Acireale) ai sensi del decreto ministeriale n. 214 del 19 agosto 2005, art. 19.
Il vivaista deve seguire le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, previste dal D.P.R. n. 1164/1969 e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione all'impianto di P.M.M. viene rilasciata previo parere favorevole dei funzionari delegati al controllo vivai viticoli di competenza territoriale.
1.  Il beneficiario dell'autorizzazione all'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze è obbligato a procedere all'impianto entro la 2° campagna viticola successiva al rilascio della stessa, pena la decadenza dal beneficio.
2.  I vivaisti devono comunicare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio X fitosanitario regionale U.O 51 vivaismo, la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni dalla posa delle barbatelle.
3.  Il richiedente è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie effettuate dagli organi cui compete tale compito. L'avvenuta distruzione dell'uva deve essere comunicata all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio X fitosanitario regionale - unità operativa 51 vivaismo entro il 30 giugno di ogni anno qualora non sia possesso di diritto di reimpianto.
4. L'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio X fitosanitario regionale - unità operativa 51 vivaismo. Le spese di estirpazione sono a carico del conduttore. L'estirpazione di detti vigneti non genera alcun diritto di reimpianto.
In alternativa l'impianto può essere destinato alla produzione di uva per la commercializzazione se il produttore utilizza un proprio diritto al reimpianto o ottiene, a domanda, un diritto prelevato dalla riserva.
5. L'uva ottenuta nel periodo intercorrente tra la comunicazione della cessazione del prelievo delle marze e l'estirpazione del vigneto può essere messa in circolazione solo se destinata alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolimetrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
6. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente all'1 agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
E' istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio X fitosanitario regionale unità operativa 51 vivaismo un registro per nuovi impianti destinati alla produzione di piante madri marze. Lo stesso ufficio comunica al Mi.P.A.A.F. e p.c. al servizio V U.O 23 viticoltura - entro il 30 settembre di ogni anno le superfici autorizzate.
4 - Impianti destinati al solo consumo familiare
Il produttore che impianta una superficie vitata, la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare, dovrà darne comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio allegando al modello CF fotocopia dell'estratto di mappa, evidenziando l'area interessata all'impianto, ed eventualmente dichiarazione ai sensi della normativa vigente nel caso di conduzione di fondi non di proprietà (affitto, comodato, ecc.).
Con la stessa il produttore dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo a non impiantare nella sua azienda una superficie a vigneto maggiore a Ha. 0.10.00 e a non commercializzare la produzione ottenuta dalla superficie oggetto della comunicazione.
L'impianto si intende automaticamente autorizzato dopo 30 giorni dalla domanda; entro tale termine il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà inoltrare eventuali osservazioni e/o richieste.
Qualora a seguito di controlli venga riscontrata una superficie maggiore o infrazioni al divieto di commercializzazione delle uve la superficie vitata eccedente sarà estirpata a spese del viticoltore.
Fino al momento dell'estirpazione i prodotti provenienti dalle superfici da estirpare dovranno essere avviati alla distillazione.
L'estirpazione di superfici destinate a produrre uve per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.
Qualora il produttore acquisisca diritti di nuovo impianto o di reimpianto che comportino l'aumento della superficie vitata aziendale, quella destinata a produrre uva per il consumo familiare automaticamente dovrà essere registrata come superficie vitata dell'azienda. Si precisa che il diritto acquisito dovrà contenere anche la superficie vitata destinata al consumo familiare.
Presso l'IPA è istituito un registro, nel quale dovranno essere annotate le superfici oggetto dell'impianto nonché eventuali infrazioni riscontrate relativamente all'impianto di una maggiore superficie o alla commercializzazione del prodotto proveniente da tali vigneti.
5 - Riserva regionale dei diritti di impianto
Al fine di migliorare la gestione del potenziale viticolo, la Regione siciliana ha istituito con decreto n. 4930 del 20 dicembre 2000 in applicazione dell'art. 5 del reg. CE n. 1493/99 la riserva regionale dei diritti di impianto, che ai sensi dell'art. 93 del reg. CE n. 479/2008 viene mantenuta, con la dotazione dei diritti oggi esistenti.
Alla riserva confluiranno:
-  i diritti di nuovo impianto eventualmente assegnati alla Regione;
-  i diritti di nuovo impianto non utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;
-  i diritti al reimpianto non utilizzati entro i termini di scadenza previsti.
I diritti di impianto attribuiti ad una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella in cui sono stati assegnati.
I diritti non concessi entro tale periodo si estinguono.
I diritti di impianto prelevati dalla riserva ed assegnati, dovranno essere utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati.
Se non utilizzati gli stessi saranno riassegnati alla riserva.
6 - Diritti di reimpianto
6.1 - Estirpazione e reimpianto
L'autorizzazione al reimpianto è concessa ai produttori che hanno proceduto alla estirpazione di una superficie equivalente impiantata a vite. I diritti al reimpianto devono essere esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati; in deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda.
I conduttori devono presentare la richiesta di estirpazione e contestualmente quella di reimpianto (modello ER) agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio a partire dall'1 ottobre e comunque entro il 30 aprile.
Nel caso di partecipazione a un bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la domanda di estirpazione potrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto.
Alla domanda dovranno allegarsi:
1)  scheda di validazione del fascicolo aziendale;
2)  modello B1 con le U.V. allineate al fascicolo aziendale e prive di anomalie;
3)  estratto di mappa aggiornato con evidenziata l'area interessata all'estirpazione;
4)  dichiarazione del conduttore che l'impianto oggetto delle richiesta di estirpazione e reimpianto è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
5)  dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza dell'obbligo a reimpiantare su una superficie di categoria pari o superiore a quella da cui il diritto è stato generato utilizzando varietà idonee alla coltivazione nel territorio della Regione siciliana (vedi allegato elenco aggiornato alla data odierna);
6)  dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza dell'obbligo ad effettuare il reimpianto entro la data di scadenza dell'autorizzazione concessa e di comunicare entro 60 giorni l'avvenuto impianto all'IPA.
Nel caso in cui la richiesta venga formalizzata dal conduttore non proprietario, dovrà essere allegata dichiarazione da parte del proprietario del fondo con la quale si autorizza il conduttore a presentare regolare richiesta e ad estirpare il vigneto.
Nel caso in cui emergano disallineamenti tra il modello B1 e il fascicolo aziendale che ne impediscono la stampa e per i quali la ditta ha avviato la segnalazione al back office di AGEA, la domanda di estirpazione potrà comunque essere presentata all'IPA priva del modello B1 e della scheda di validazione del fascicolo aziendale, a condizione che venga prodotta apposita dichiarazione da parte della ditta, che specifichi la data di presentazione della segnalazione.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, dopo aver ricevuto la richiesta di estirpazione e reimpianto, rilasciano entro il 30 marzo l'autorizzazione all'estirpazione del vigneto previa verifica amministrativa sul 100% delle richieste. Tale verifica prevede:
-  controllo al GIS per verificare l'esistenza della superficie vitata da estirpare;
-  verifica della completezza della documentazione presentata.
Nei casi in cui la scheda di validazione del fascicolo aziendale evidenzi anomalie rispetto al dato della superficie vitata in esso contenuto, l'IPA disporrà apposito sopralluogo in campo, teso ad accertare la reale superficie vitata.
Ai fini del perfezionamento della richiesta, potrà essere richiesta documentazione integrativa.
Il funzionario istruttore procederà alla stesura di apposito verbale.
Nel caso di sopralluogo in campo il funzionario procederà a compilare apposito verbale che verrà firmato per accettazione dalla ditta.
L'IPA provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'estirpazione notificandola al richiedente ed allegando copia della modulistica necessaria (modello AE) per la comunicazione di avvenuta estirpazione.
Saranno disposti controlli a campione, mediante accertamento in campo, che riguarderanno almeno il 5% delle richieste pervenute, tesi a verificare l'esistenza del vigneto. La selezione del campione di controllo da parte degli ispettorati è effettuata in base ad un'analisi dei rischi con le modalità previste dall'art. 79 del reg. CE n. 555/2008.
Il conduttore è tenuto ad effettuare l'estirpazione entro il 30 aprile della campagna successiva a quella di presentazione della richiesta. Entro i 30 giorni successivi la ditta comunicherà all'IPA l'avvenuta estirpazione utilizzando il modello AE ed allegando scheda di validazione del fascicolo aziendale dalla quale si evince l'aggiornamento del macrouso della superficie estirpata. L'IPA procederà quindi ad aggiornare d'ufficio il modello B1.
Il diritto di reimpianto verrà rilasciato entro il 30 marzo della campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione per una superficie pari a quella estirpata. Lo stesso deve riportare la superficie autorizzata, il regime (irriguo e non irriguo), la destinazione produttiva e la resa.
Successivamente all'impianto la ditta è tenuta a comunicare all'IPA l'avvenuto impianto entro il 30 settembre dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato, utilizzando il modello AI ed allegando la scheda di validazione del fascicolo aziendale dalla quale si evince l'aggiornamento del macrouso della superficie impiantata. L'IPA procederà quindi ad aggiornare d'ufficio il modello B1.
L'IPA provvederà ad effettuare le opportune verifiche attraverso:
-  controllo al GIS per accertare l'avvenuta estirpazione del vigneto e l'uso del suolo della superficie da impiantare;
-  verifica della completezza della documentazione presentata;
-  controlli a campione, mediante accertamento in campo, che riguarderanno almeno il 5% delle richieste pervenute, tesi a verificare l'avvenuta estirpazione e lo stato dei luoghi della superficie ove si andrà ad esercitare il diritto. La selezione del campione di controllo da parte degli ispettorati è effettuata in base ad un'analisi dei rischi con le modalità previste dall'art. 79 del reg. CE n. 555/2008.
Per quanto riguarda la resa, la stessa è calcolata sulla base dei seguenti criteri:
-  per i diritti di reimpianto originati da vigneti iscritti agli albi dei vini DOCG/DOC o agli elenchi delle vigne IGT, si applicano le rese previste dai rispettivi disciplinari di riferimento.
Per i diritti di reimpianto originati dalla estirpazione di vigneti non iscritti ad albi o elenchi, la resa è pari a quintali 180/Ha.
Gli ispettorati potranno, in casi particolari opportunamente motivati, ridurre tali rese massime riportandole a quelle medie della zona di produzione tenendo conto in particolare della forma di allevamento.
Nel caso il procedimento non si concluda per qualsivoglia motivo con il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto, la ditta dovrà reiterare la richiesta per la campagna successiva.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura effettua il controllo in campo delle superfici che sono state oggetto di reimpianto per ciascuna campagna, su un campione compreso tra il 5% ed il 10%. La selezione del campione di controllo da parte degli ispettorati è effettuata in base ad un'analisi dei rischi con le modalità previste dall'art. 79 del reg. CE n. 555/2008.
Le autorizzazioni al reimpianto concesse in virtù del reg. CE n. 1493/99 restano valide per le otto campagne successive a quella in cui è avvenuta l'estirpazione.
Nel caso in cui le stesse siano ancora valide all'entrata in vigore della presente normativa, qualora non utilizzate entro il periodo di validità, confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
Gli ispettorati comunicano all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - servizio V - U.O.B. 23 vitivinicoltura per ogni campagna viticola il numero dei diritti non esercitati nonché la superficie non impiantata.
Gli IPA provvederanno tempestivamente al rilascio delle autorizzazioni al reimpianto riferibili a richieste presentate antecedentemente all'entrata in vigore del reg. CE n. 479/2008 e non ancora emesse, nel rispetto della normativa precedentemente vigente e dei diritti acquisiti, tenendo conto che la loro validità decorrerà dalla campagna di estirpazione del vigneto.
6.2 -  Trasferimento del diritto di reimpianto
I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite. Tali diritti devono essere esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati. In deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda qualora:
a)  una parte dell'azienda interessata venga trasferita a un'altra azienda; in tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto sulla superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita;
b)  le superfici dell'azienda che acquista i diritti siano destinate alla produzione di vini DOC o di vini a IGT o alla coltura di piante madri per marze.
Pertanto non è ammesso il trasferimento di diritti originati da un'estirpazione di uve atte a produrre vini da tavola verso superfici di analoga categoria produttiva.
Nel caso di compravendita, totale o parziale, di un'azienda che ha in portafoglio un diritto di reimpianto, tale titolo si intende in disponibilità del nuovo conduttore solo se lo stesso viene citato nell'atto di cessione.
Le richieste per il trasferimento del diritto di reimpianto devono essere presentate dall'acquirente (modello TD) contestualmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura sul cui territorio si intende esercitare il diritto e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente da cui si origina il diritto.
La richiesta dovrà essere sottoscritta contestualmente dal venditore e dall'acquirente.
Alla domanda da inviare all'IPA nel cui territorio di competenza si intende trasferire il diritto devono essere allegati:
1)  scheda validata del fascicolo aziendale;
2)  planimetria del fondo su cui si intende realizzare il vigneto;
3)  originale del diritto al reimpianto rilasciato dall'IPA;
4)  dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza dell'obbligo di rivendicare le produzioni ottenute dalle superfici in questione nell'ambito delle corrispondenti categorie produttive.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura sul cui territorio andrà ad esercitarsi il diritto effettua il sopralluogo per verificare l'idoneità produttiva delle superfici oggetto della richiesta.
Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, l'IPA competente per territorio rilascia all'interessato il nulla osta ad effettuare l'impianto allegando copia del modello AI che verrà utilizzato dalla ditta per comunicare all'IPA l'avvenuto impianto.
L'IPA provvederà ad inviare l'originale dell'autorizzazione al reimpianto all'ispettorato che lo ha rilasciato. Quest'ultimo provvederà ad annullare tale originale apponendo apposito timbro con dicitura "Autorizzazione trasferita" e in caso di trasferimento parziale provvederà ad emettere una nuova autorizzazione per la superficie residua.
L'IPA provvederà quindi d'ufficio ad aggiornare il modello B1 della ditta acquirente caricando in portafoglio il diritto di reimpianto trasferito.
Inoltre se l'estirpazione è avvenuta su una superficie non irrigua e l'impianto è previsto su una superficie irrigua, l'ispettorato provinciale rilascia il nulla osta all'impianto per una superficie decurtata del 10% rispetto a quella estirpata.
L'acquirente è tenuto a comunicare all'IPA competente per territorio l'avvenuto impianto entro il 30 settembre utilizzando il modello AI, previo aggiornamento del fascicolo aziendale. L'IPA procederà quindi d'ufficio ad aggiornare il modello B1.
In caso di esercizio di diritti provenienti da altre regioni, l'ispettorato è tenuto a richiedere, all'Amministrazione che ha rilasciato il diritto, l'originale dello stesso, o copia conforme, o attestazione comprovante la validità del diritto che il conduttore intende esercitare.
I trasferimenti di diritti di reimpianto effettuati all'interno del territorio regionale avvengono tramite scrittura privata debitamente registrata presso i competenti uffici del registro.
Non saranno consentiti trasferimenti di diritti di reimpianto inferiori ai mq. 1.000, a meno che non si tratti di quote di un diritto trasferito o in corso di trasferimento non inferiore a mq. 1.000.
Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro il termine di validità del diritto stesso, e comunque entro l'ottava campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione nel caso in cui gli stessi siano stati rilasciati ai sensi del reg. CE n. 1493/99.
I diritti non utilizzati entro tale periodo confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
Per i trasferimenti dalla Regione siciliana ad altre Regioni, valgono le procedure stabilite con le circolari direttoriali n. 1 del 22 gennaio 2007 e n. 4 del 18 maggio 2007.
6.3 - Reimpianto anticipato
E' concesso ai produttori di impiantare una superficie vitata prima di estirpare una pari superficie, a condizione che:
1)  l'estirpazione del vecchio vigneto venga effettuata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato impiantato il nuovo vigneto;
2)  il produttore non detenga diritti di reimpianto, o comunque non in numero sufficiente per impiantare a vite tutta la superficie;
3)  presenti una garanzia fideiussoria;
4)  dichiari di essere a conoscenza dell'obbligo, nel corso dei tre anni, di non produrre vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalle due superfici.
La superficie da autorizzare al reimpianto anticipato dovrà essere equivalente a quella che verrà estirpata.
Il produttore che vorrà avvalersi del diritto al reimpianto anticipato dovrà presentare regolare istanza all'I.P.A. competente per territorio (modello RA) dal 1° marzo al 30 ottobre di ciascuna campagna.
Nel caso di partecipazione a un bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la domanda di reimpianto anticipato potrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto.
Alla domanda dovrà essere allegata una garanzia fideiussoria a favore dell'IPA, la cui validità andrà a scadere all'avvenuta estirpazione del vigneto. Il valore della garanzia è pari al 100% del valore di riferimento del vigneto. Lo svincolo della garanzia verrà rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo di avvenuta estirpazione.
I valori di riferimento per il vigneto sono stabiliti in:
-  13.000,00 E/ha per superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini V.Q.P.R.D.;
-  10.500,00 E/ha per superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini da tavola o IGT.
I diritti di reimpianto anticipato sono esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati assegnati.
Qualora i terreni di un'azienda ricadano in diverse provincie, il diritto al reimpianto potrà essere fatto valere anche su superfici ricadenti in altra provincia a condizione che le stesse appartengano a categorie pari o superiori a quella della superficie estirpata.
Alla domanda devono essere allegati:
1)  scheda validata del fascicolo aziendale;
2)  modello B1 con le U.V. allineate al fascicolo aziendale e prive di anomalie;
3)  planimetria del fondo su cui si intende realizzare il vigneto;
4)  dichiarazione del conduttore che il vigneto esistente è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
5)  garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell'IPA, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, valida fino al momento in cui sarà effettuata l'estirpazione;
6)  dichiarazione del conduttore, resa ai sensi di legge, sulla destinazione delle uve, in cui sia garantito che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto;
7)  dichiarazione del produttore di essere a conoscenza dell'obbligo di mettere in circolazione prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici in oggetto solo se destinati alla distillazione da cui non può essere in ogni caso distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
8)  dichiarazione del produttore con l'impegno ad effettuare l'estirpazione entro la terza campagna successiva all'impianto dandone comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuta estirpazione, all'IPA competente per territorio;
9)  dichiarazione di non possedere diritti di reimpianto o comunque non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata.
Nel caso in cui emergano disallineamenti tra il modello B1 e il fascicolo aziendale che ne impediscono la stampa e per i quali la ditta ha avviato la segnalazione al back office di AGEA, la domanda di reimpianto anticipato potrà comunque essere presentata all'IPA priva del modello B1 e della scheda di validazione del fascicolo aziendale, a condizione che venga prodotta apposita dichiarazione da parte della ditta, che specifichi la data di presentazione della segnalazione.
L'IPA, acquisita la domanda e la documentazione, avvia il procedimento istruttorio e lo definisce entro 120 giorni provvedendo al rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato, allegando copia del modello AI che verrà utilizzato dalla ditta per comunicare l'avvenuto impianto.
Dal momento del ricevimento di tale autorizzazione, il conduttore deve effettuare l'impianto entro il mese di aprile successivo, dandone comunicazione scritta all'IPA (modello AI) entro i successivi 60 giorni, previo aggiornamento del fascicolo aziendale. L'IPA procederà quindi d'ufficio ad aggiornare il modello B1.
Nel caso in cui il conduttore non realizzi l'impianto entro i termini stabiliti, dovrà riproporre istanza all'IPA per la campagna successiva nei termini sopra esposti.
Entro la terza campagna successiva all'impianto il produttore deve effettuare l'estirpazione corrispondente, dandone comunicazione all'IPA (modello AE) entro 30 giorni dall'effettuazione della stessa, previo aggiornamento del fascicolo aziendale.
L'IPA verifica con sopralluogo aziendale l'avvenuta estirpazione, emana la liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo ed aggiorna d'ufficio il modello B1.
Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato il diritto, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia all'estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni previste.
6.4 - Sovrainnesto
Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate deve presentare domanda all'IPA competente per territorio redatta secondo il modello S allegando la seguente documentazione:
1)  scheda validata del fascicolo aziendale;
2)  modello B1 con le U.V. allineate al fascicolo aziendale e prive di anomalie;
3)  dichiarazione del conduttore che il vigneto oggetto della richiesta di sovrainnesto è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
4)  dichiarazione di raccolta uve relativa all'anno precedente in cui risulti la varietà da sostituire.
Nel caso di pubblicazione di bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la domanda di sovrainnesto potrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto.
La superficie vitata oggetto del sovrainnesto deve risultare nel modello B1 e nel fascicolo aziendale del conduttore.
L'IPA effettua il controllo amministrativo, prima del sovrainnesto, sul 100% delle richieste di sovrainnesto presentate. Il controllo riguarda:
-  la verifica dell'esistenza del vigneto da sovrainnestare sulla base dei dati del modello B1;
-  la completezza e correttezza della documentazione prevista.
Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria.
Il controllo amministrativo si conclude con la redazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di un apposito verbale con il quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della richiesta di autorizzazione al sovrainnesto. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.
Per l'autorizzazione al sovrainnesto si applica il principio del silenzio-assenso. Il nulla osta al sovrainnesto si intende rilasciato qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'interessato non riceva comunicazione da parte dell'IPA, di diniego o accoglimento parziale della domanda con l'indicazione delle motivazioni.
Trascorso il periodo di 60 giorni, o successivamente alla comunicazione di accoglimento parziale della domanda, il produttore può procedere al sovrainnesto totale o parziale delle superfici vitate indicate nella domanda.
Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale, il conduttore è tenuto a comunicare all'IPA la realizzazione del sovrainnesto, utilizzando il modello AS. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuto il sovrainnesto. L'IPA provvederà quindi ad aggiornare d'ufficio il modello B1.
L'IPA tiene una registrazione delle domande di sovrainnesto, dei relativi provvedimenti adottati e delle notifiche di sovrainnesto.
6.5  - Elenco delle vigne ad IGT ed albi delle D.O.C. e D.O.C.G.
Per l'iscrizione all'elenco delle vigne I.G.T. le ditte dovranno presentare apposita richiesta (modello 1) ai sensi del decreto n. 1466 dell'11 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 27 luglio 2007, entro i termini dallo stesso stabiliti, presso gli sportelli AGEA - Regione.
Per quanto riguarda gli albi delle D.O.C.G. e D.O.C. i dati in essi contenuti dovranno essere coerenti con quelli riportati sul modello B1 e sul fascicolo aziendale.
7  -  Impianti irregolari
7.1 - Impianti di vigneti illegali realizzati posteriormente al 31 agosto 1998
Ai sensi dell'art. 85 del reg. CE n. 479/2008, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate realizzate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
In attesa dell'estirpazione, le uve ed i prodotti ottenuti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo ai fini della distillazione a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all'80% volume.
Fatte salve eventuali precedenti sanzioni imposte, a partire dal 31 dicembre 2008, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione sono soggetti a ulteriori sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata ed alla durata dell'inadempienza.
La scadenza del divieto di impianto fino al 31 dicembre 2015, fissata dall'art. 90 del reg CE n. 479/2008, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.
7.2  -  Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali realizzati anteriormente all'1 settembre 1998
Ai sensi dell'art. 86 del reg. CE n. 479/2008, entro il 31 dicembre 2009 i produttori possono regolarizzare, previo pagamento di una sanzione, le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Tale disposizione non si applica alle superfici vitate regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del reg. CE n. 1493/99.
La sanzione è pari ad _ 6.000 per ettaro, corrispondente al doppio del valore medio di un diritto di reimpianto.
In attesa della regolarizzazione, le uve ed i prodotti ottenuti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo ai fini della distillazione a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% volume.
La scadenza del divieto di impianto fino al 31 dicembre 2015, fissata dall'art. 90 del reg CE n. 479/2008, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.
Le richieste di regolarizzazione devono essere presentate agli IPA competenti per territorio entro il 30 marzo 2009 e redatte sull'apposito modello RV. L'adesione alla regolarizzazione è altresì possibile per le ditte che avevano già presentato richiesta di regolarizzazione ai sensi del reg. CE n. 1493/99 e per le quali non si è pervenuti alla loro definizione.
8 - Registrazioni e comunicazioni
Gli IPA tengono la registrazione e comunicano all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per la successiva trasmissione al MiPAAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola, le seguenti informazioni:
-  la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per ricomposizione o esproprio;
-  la superficie totale dei vigneti destinati al consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti.
Inoltre dovranno comunicare:
-  la superficie totale dei diritti di reimpianto rilasciati;
-  la superficie totale dei diritti di reimpianto "anticipato";
-  la superficie totale dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.
Il presente provvedimento annulla la circolare assessoriale n. 289 del 18 dicembre 2000 e la sostituisce.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2008.52.3669)003


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 68 -  87 -  54 -  28 -  7 -  2 -