REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2009 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 22 dicembre 2008.
Bando per la selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie di cui al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 4037 del 9 ottobre 2006, di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura ed i successivi decreti presidenziali n. 7017 del 25 agosto 2008 e n. 8493 del 9 ottobre 2008;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/99, CE n. 1782/2003, CE n. 1290/2005 e CE n. 3/2008 e abroga i regolamenti CE n. 2392/1986 e CE n. 1493/99;
Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2553 dell'8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti che ha ripartito alla Regione Sicilia l'importo di E 17.752.949,78 per la medesima misura;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
Considerato che la Regione Sicilia ha provveduto alla determinazione dell'inventario del potenziale produttivo secondo le modalità specificate dall'art. 16 del regolamento CE n. 1493/99;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del regolamento CE n. 479/2008 prevede che la concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo che a norma dell'art. 109 del medesimo regolamento lo stesso deve essere sottoposto alla Commissione dell'Unione europea l'1 marzo di ogni anno;
Considerato che il precitato decreto ministeriale n. 2553/2008 del MIPAAF stabilisce all'art. 1, commi 2 e 3, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino le determinazioni per l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché a sottoporre le medesime al parere del comitato costituito per la verifica e la conformità alla normativa comunitaria delle disposizioni determinate, al fine della eventuale formulazione di osservazioni da parte del MIPAAF;
Considerato che la Regione siciliana ha adottato con proprio decreto n. 2850 del 19 dicembre 2008 il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Decreta:


Art. 1

E' adottato il bando per la selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie di cui al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, previsto dal regolamento CE n. 479/08, sezione 3, art. 11 e dal regolamento n. 555/08, sezione 2, artt. 6, 7, 8, 9 e 10 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le risorse rese disponibili per la Regione Sicilia saranno utilizzate così come indicato nel bando.
L'aiuto sarà erogato ai produttori dall'AGEA, attuale organismo pagatore riconosciuto dalla Commissione europea sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi dalla Regione.
Palermo, 22 dicembre 2008.
  MORALE 

Allegati
REGOLAMENTO CE N. 479/2008 E N. 555/2008. PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI. BANDO DI GARA

A) PREMESSA
A seguito della riforma dell'OCM vino e quindi dei regolamenti CE n. 479/08 e n. 555/08, la Regione siciliana, in linea con i contenuti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, nonché con quanto disposto dal MIPAAF con il decreto ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008, si è dotata di un proprio "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti", adottato con decreto n. 2850 del 19 dicembre 2008.
Il Piano regionale si propone come obiettivo l'adeguamento della qualità della produzione di vino alla domanda del mercato attraverso l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
Il presente bando di gara, in continuità con le azioni già avviate con la precedente programmazione ed alla luce dei risultati ottenuti, stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno. Il regime di aiuti prevede l'intervento pubblico per la realizzazione di progetti aziendali di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti.
Il piano, attraverso le azioni di seguito elencate, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
-  diversificazione varietale con l'introduzione di vitigni miglioratori e valorizzazione degli autoctoni di pregio;
-  ristrutturazione dei vigneti al fine di renderli parzialmente o totalmente meccanizzabili;
-  sostituzione della forma di allevamento a tendone con la forma a spalliera.
Nel quadro degli obiettivi del piano, gli interventi sopra descritti non potranno in ogni modo comportare un aumento delle rese.
B) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Il regime di aiuto previsto dal seguente Piano si applica ad una o più delle seguenti azioni:
Azioni relative alla modifica della varietà nel vigneto originario


A - 1      Estirpazione e reimpianto 
A - 2      Utilizzo di diritti di reimpianto 
A - 3      Reimpianto anticipato 
A - 4      Sovrainnesto 

Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario


B - 1      Estirpazione e reimpianto 
B - 2      Utilizzo di diritti di reimpianto 
B - 3      Reimpianto anticipato 

Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario


C - 1      Miglioramento delle tecniche di coltivazione 

Azioni relative alla modifica della varietà nel vigneto originario
Azioni A-1, A-2, A-3 - Estirpazione e reimpianto, utilizzo di diritti di reimpianto e reimpianto anticipato: consistono nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico, attraverso l'impianto di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto in portafoglio o con iter istruttorio per il relativo rilascio già avviato, ovvero impegnandosi ad estirpare un vigneto regolare di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda.
Queste azioni consentono di:
-  ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;
-  sostituire una varietà con altra di maggior pregio enologico e commerciale.
Il numero di ceppi minimo sarà di 3.750 piante per ettaro.
Azione A-4 - Sovrainnesto: consiste nella sola sostituzione, in un vigneto già razionale per forma di allevamento, sesto di impianto e in buono stato vegetativo, di una varietà di vite ritenuta non più idonea con altra di maggior pregio enologico e commerciale.
Questa azione consente la sostituzione di una varietà nel caso in cui:
-  la stessa non è più idonea per la produzione di un vino di qualità;
-  non rientra tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione del vino a DOC o ad IGT della zona in cui è ubicato il vigneto;
-  non è in linea con le scelte produttive dell'azienda nonché di collocazione del prodotto sul mercato.
Tali azioni saranno possibili solo su vigneti di età non superiore ai 10 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di 3.000, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime cinque campagne.
Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario
Azioni B-1, B-2, B-3 - Estirpazione e reimpianto, utilizzo di diritti di reimpianto, reimpianto anticipato: consistono nel reimpianto su un altro appezzamento più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche, o l'impianto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione, utilizzando la stessa varietà di vite, attraverso la realizzazione di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto in portafoglio o con iter istruttorio per il relativo rilascio già avviato, ovvero impegnandosi ad estirpare un vigneto regolare di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda.
Queste azioni consentono di:
-  ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;
-  l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
Il numero di ceppi minimo sarà di 3.750 piante per ettaro.
Azione C-1 - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: consiste nel modificare la forma di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, di età non superiore a 10 anni (es. trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno, con eventuale sovrainnesto).
Questa azione consente:
-  di modificare il sistema di coltivazione esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;
-  di sostituire una varietà con altra di maggior pregio enologico e commerciale avvalendosi anche della azione A-4.
Tale azione sarà possibile a condizione che il vigneto non sia stato oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime cinque campagne.
C) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
Non potranno essere ammessi progetti non firmati da tecnici agrari.
Non potranno essere finanziati progetti che prevedono il rinnovo dei vigneti.
Per rinnovo si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, lo stesso sesto di impianto e secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.
Non possono essere realizzati vigneti che comportano un aumento della resa.
Non possono essere approvati progetti che non rispettino gli indirizzi tecnici previsti al successivo capitolo D del presente bando.
Non saranno considerati ammissibili i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dalla circolare AGEA O.P. n. 41 prot. n. 30131/UM del 5 dicembre 2008, pubblicata sul sito www.agea.gov.it - Sezione normativa o non sottoscritti secondo i termini di legge o presentati oltre i termini e/o con modalità diverse da quanto previsto al capitolo H) Presentazione delle domande o, infine, presentati senza la documentazione sotto elencata, prevista dal successivo capitolo "I) Documentazione da allegare":
-  progetti singoli: non saranno considerati ammissibili i progetti presentati senza la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del successivo paragrafo I.2;
-  progetti singoli che partecipano ad un progetto collettivo: come previsto al paragrafo I.3 non saranno considerati ammissibili i progetti presentati senza la documentazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Non saranno altresì ammissibili i progetti per i quali la cantina che propone il progetto collettivo, non produca nei tempi previsti, la documentazione di cui al paragrafo I.5.
D) INDIRIZZI TECNICI
Il piano troverà applicazione nelle zone ad IGT e DOC e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi areali.
Per quanto riguarda le indicazioni tecnico-agronomiche, i progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte.
I vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC, relativamente alle forme di allevamento, i vitigni e la resa. Dovranno essere utilizzate barbatelle certificate per le quali, in fase di collaudo, dovrà essere presentata l'apposita certificazione rilasciata da vivaisti, regolarmente autorizzati ed inscritti all'Albo regionale dei vivaisti. I progetti dovranno inoltre rispettare i seguenti dati tecnici minimi relativi alle caratteristiche del vigneto da realizzare:
Ceppi/ha:  n. 3.750; 
Fili:  n. 3 ordini di filo. Per la cortina semplice n. 1 ordine di filo. 
Pali:  altezza minima m. 2,00 ed adatti per la raccolta meccanica; potranno utilizzarsi: 

-  pali in cemento precompresso, pali in legno trattati, pali in ferro trattati, pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari.
Nel caso di reinnesto e di interventi di ristrutturazione l'età del vigneto non dovrà essere superiore ai 10 anni ed il numero di ceppi per ettaro dovrà essere di almeno 3.000.
Nel caso di sostituzione dei pali e dei fili le caratteristiche degli stessi dovranno rispettare i requisiti sopra indicati.
Forma di allevamento: saranno finanziati piani che prevedono l'utilizzazione della forma di allevamento ad alberello, a controspalliera o a cortina semplice.
Varietà: saranno finanziati piani che prevedono l'utilizzazione delle varietà "idonee alla coltivazione", così come definite dal decreto n. 99108 dell'8 agosto 2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT o delle DOC, ad esclusione del Trebbiano Toscano.
Per le istanze relative all'inserimento nelle graduatorie previste per le Riserve DOC, gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.
Superfici minime e massime: relativamente alle superfici minime e massime dei piani, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
-  progetti presentati da singoli imprenditori: superficie minima 2 ettari, superficie massima 15 ettari;
-  progetti presentati da piccole cooperative, società semplici, società di persone e società di capitale: superficie minima 5 ettari, superficie massima 30 ettari;
-  progetti presentati da cantine cooperative: superficie minima oggetto dell'intervento 20 ettari, superficie massima 300 ettari per progetto.
Per i progetti proposti da cooperative, la superficie massima non potrà in ogni caso superare il 20% di quella intercettata complessivamente dai soci.
Entro tale limite massimo, i singoli soci potranno concorrere ai progetti con una superficie minima di 1 ettaro e una superficie massima di 8 ettari.
Il mancato accoglimento di alcune domande o la rinuncia di alcune ditte facenti parte della richiesta collettiva, non pregiudicano l'esito delle altre, fermo restando che la superficie minima non potrà essere inferiore all'80% della superficie minima prevista per i progetti collettivi.
Per le isole minori e per le zone delimitate dalla DOC Etna, dalla DOC Faro e dalla DOC Mamertino, i parametri di superfici minime e massime sono così determinati:
-  progetti singoli: superficie minima 0,50 ettari; superficie massima 6 ettari;
-  progetti presentati da piccole cooperative, società semplici, società di persone e società di capitale: superficie minima 1,5 ettari, massima 12 ettari;
-  progetti presentati da cantine cooperative:
-  la superficie minima complessiva non deve essere inferiore a 5 ettari mentre la superficie massima complessiva non deve essere superiore a 40 ettari fermo restando il limite previsto del 20% intercettato dai soci;
-  per singolo socio la superficie minima è di 0.30.00 ettari mentre la massima è di 6 ettari.
E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Potranno accedere ai benefici previsti dal presente bando i conduttori di aziende agricole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati, giovani agricoltori (regolamento CE n. 1257/99 e seguenti), cooperative e società, a qualsiasi titolo costituite, aventi tra gli scopi sociali l'attività agricola.
E' condizione essenziale che i conduttori richiedenti abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio fascicolo aziendale presso i Centri di assistenza aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo aggiornamento.
Un soggetto attuatore può presentare, pena l'archiviazione di tutte le istanze prodotte, un solo progetto per anno, facendo riferimento ad una sola struttura di trasformazione, sia essa privata che cooperativa.
I produttori soci di una struttura di trasformazione cooperativa potranno partecipare al bando esclusivamente all'interno del progetto collettivo proposto dalla cantina.
Qualora la struttura di trasformazione cooperativa non presenti un progetto collettivo, la stessa potrà rilasciare certificazioni ai soci che intendono partecipare al bando come singoli, nel rispetto dei tetti massimi di percentuale e di superficie previsti dal bando per i progetti collettivi.
In tali casi, poiché le istanze dei singoli soci verranno valutate con le stesse griglie di attribuzione dei punteggi previste per i progetti singoli, le stesse dovranno rispettare, pena l'archiviazione, i requisiti di ammissibilità e le prescrizioni tecnico amministrative previste dal bando per i progetti singoli, ivi compresa la documentazione prevista a carico della cantina di riferimento.
I produttori che non fossero soci di cantine potranno partecipare ad un progetto collettivo solo nel caso in cui siano in possesso esclusivamente di diritti di reimpianto in portafoglio o in caso subentrino come soci in sostituzione di altri soci. Nei suddetti casi dovrà essere prodotta apposita dichiarazione di impegno a presentare la richiesta di iscrizione presso la struttura di trasformazione di riferimento nonché dichiarazione del legale rappresentante la cantina relativa all'impegno ad iscrivere lo stesso produttore come socio. Tale iscrizione dovrà avvenire prima dell'inserimento del beneficiario negli elenchi di pagamento predisposti dagli ispettorati.
Gli ispettorati provvederanno ad accertare l'avvenuta iscrizione come socio della cantina.
Nel caso i produttori facciano riferimento ad una struttura di trasformazione privata, non potranno contestualmente risultare soci di strutture cooperative cantine sociali per le unità vitate interessate al progetto.
Le uve provenienti dal vigneto oggetto di intervento dovranno essere conferite alla struttura di trasformazione di riferimento per almeno le prime tre campagne di produzione, relativamente ai progetti collettivi e per almeno le prime due campagne di produzione, relativamente ai progetti singoli.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art.20 del regolamento CE n. 479/08, nei tre anni successivi alla riscossione dell'aiuto i beneficiari dovranno rispettare, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli artt. da 3 a 7 del regolamento CE n. 1782/2003 (condizionalità), secondo quanto previsto dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione di quanto previsto dal suddetto art. 20 del regolamento CE n. 479/2008.
F) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
I vigneti oggetto dei progetti di ristrutturazione e di riconversione devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) e dei vini a Indicazione geografica tipica (IGT).
G) ASPETTI FINANZIARI
G.1)  Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria sarà quella assegnata alla Regione Sicilia nell'ambito del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura che per l'anno 2009, così come da decreto ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008, è pari ad _ 17.752.949,78.
G.2)  Ripartizione delle risorse
Le risorse disponibili e gli ettari finanziati verranno ripartiti nella misura del 40% per i progetti presentati dagli imprenditori singoli, piccole cooperative, società semplici e società di capitale e per il 60% per i progetti presentati da associazioni di produttori e da cooperative. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate ad una delle due graduatorie per carenza di progetti ammissibili, le stesse saranno assegnate all'altra graduatoria.
G.3)  Riserve
Riserve DOC
Fermo restando la ripartizione tra progetti singoli ed associati sopra specificata, per le zone delimitate dal disciplinare di produzione della DOC Etna e della DOC Faro, considerata la particolare situazione pedoclimatica e varietale e quanto previsto dai disciplinari di produzione, verrà riservata una quota di superficie complessiva pari a 80 ettari per anno da destinare nella misura di 60 ettari alla DOC Etna e di 20 ettari alla DOC Faro.
Riserve isole minori
Per le isole Eolie e per l'isola di Pantelleria, considerati gli svantaggi legati in particolare alle loro condizioni di marginalità nonché al peculiare contesto pedoclimatico, viene riservata una quota complessiva pari a 80 ettari da destinare nella misura di 30 ettari alle isole Eolie e di 50 ettari all'isola di Pantelleria.
Riserva legge n. 109/96
Verranno riservati 30 ettari ai soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni confiscati alla mafia.
Nel caso di mancato utilizzo delle risorse destinate ad una riserva per carenza di progetti ammissibili, le stesse potranno essere assegnate proporzionalmente e in linea prioritaria alla riserva della stessa tipologia (per le riserve DOC o isole minori), successivamente alle altre riserve ed infine ai progetti fuori riserva.
G.4)  Forma di sostegno
Il sostegno sarà pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1) del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione. La superficie vitata sarà pertanto quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'art.30, paragrafo 1, primo comma del regolamento CE n. 796/2004 della Commissione.
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione può prevedere:
-  un contributo ai costi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione pari al 57%;
-  l'indennizzo del 100% delle perdite di entrata, conseguenti all'esecuzione del piano, pari ad E 1.470,00 per ettaro;
-  il riconoscimento del 100% dei costi relativi alle spese di estirpazione del vigneto pari ad E 530,00 per ettaro.
Nel caso si intenda procedere alla riconversione attraverso reimpianto, il produttore potrà anche optare per il reimpianto anticipato rinunciando quindi alle perdite di reddito. Tale opzione sarà possibile solo qualora il produttore non detenga diritti di reimpianto in portafoglio.
L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, intestata agli IPA competenti per territorio, pari al 100% del valore del vigneto, così come previsto dalla circolare direttoriale recante disposizioni relative all'applicazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008, di seguito indicato:
-  E 10.500,00 per i vigneti ricadenti in zona a IGT;
-  E 13.000,00 per i vigneti ricadenti in zona a DOC.
Di seguito vengono indicati per ciascuna azione i valori relativi alle perdite di entrata ed ai massimali dei costi degli interventi per ettaro.
Questi ultimi sono stati calcolati tenendo conto degli importi previsti dal prezzario regionale.







Per i progetti presentati nelle isole minori e nelle aree delle DOC Etna e Faro, la percentuale del contributo è elevata al 75% ed inoltre, tenuto conto delle maggiori spese necessarie per la realizzazione dell'impianto, i costi relativi a tutte le azioni, vengono così definiti:







L'aiuto massimo concedibile per ettaro è determinato forfettariamente per ogni singola azione. L'importo forfettario sopra determinato è comprensivo delle spese sostenute dal produttore per le competenze dovute al tecnico progettista e direttore dei lavori. Tali competenze non potranno superare il 6% dell'importo di progetto e non potranno essere inferiori alle tariffe minime stabilite dai relativi ordini professionali. Le spese di progettazione e direzione dei lavori possono rientrare tra i lavori eseguiti in proprio qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale necessario.
Gli impianti irrigui, anche se previsti nel progetto, non potranno beneficiare degli aiuti oggetto del presente bando.
I soggetti beneficiari usufruiranno di una anticipazione pari al 100% dell'aiuto forfettario richiesto che comunque non potrà superare i massimali sopra citati relativamente alla/e azione/i che devono essere realizzate, previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 120% dell'importo da erogare, intestata all'organismo pagatore (AGEA). La garanzia fideiussoria verrà stampata dall'applicazione informatica che la stessa AGEA metterà a disposizione.
G.5)  Eleggibilità della spesa
Per quanto riguarda la data di inizio delle opere, potranno essere ammesse soltanto le spese sostenute dall'imprenditore a partire dalla data di ammissibilità del progetto, coincidente con la data di affissione delle graduatorie provvisorie. Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti, ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande.
I lavori dovranno comunque essere iniziati prima dell'inserimento del progetto negli elenchi di pagamento predisposti dal competente ispettorato.
H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica dai CAA di riferimento o dai tecnici abilitati ed autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla compilazione sul portale SIAN, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sullo stesso portale e con le procedure operative contenute nella circolare AGEA O.P. n. 41 prot. n. 30131/UM del 5 dicembre 2008, pubblicata nel sito www.agea.gov.it - sezione normativa.
Eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.
Alla domanda informatica dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo paragrafo I) - Documentazione da allegare necessaria alla verifica di ammissibilità e alla successiva istruttoria delle domande.
La domanda, sottoscritta dal richiedente nei termini di legge corredata degli allegati previsti, dovrà risultare compilata e presentata dai CAA e dai tecnici abilitati entro il 15 gennaio 2009; il CAA o i tecnici abilitati, entro il 20 gennaio 2009, dovranno trasmettere copia delle domande e degli allegati all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
L'IPA procederà entro il 30 gennaio 2009 al controllo di ricevibiltà delle richieste attraverso la compilazione di una apposita check list di controllo sul portale SIAN.
Nell'ambito dei progetti collettivi le singole domande dovranno essere proposte e sottoscritte dai singoli soci con le procedure sopra descritte, avendo cura di specificare nel modello di domanda la denominazione della cantina cui fanno riferimento in modo tale da consentire al CAA o ai tecnici abilitati la compilazione dell'istanza come "domanda che partecipa a progetto collettivo". Inoltre il legale rappresentante dovrà far pervenire presso l'IPA competente per territorio entro il 20 gennaio 2009 il modello di domanda (modello 2) autenticato a norma di legge, corredato di tutta la documentazione prevista al successivo paragrafo I.4 Progetti collettivi.
I) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I.1)  Documentazione da allegare alla domanda al CAA
Alle domande, presentate secondo le procedure descritte nel paragrafo H) Presentazione delle domande, a secondo se si tratta di progetti singoli o di quelli che partecipano ad un progetto collettivo, dovranno essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia di cui una originale o copia autentica, ove pertinente, pena la non ammissibilità secondo quanto previsto al capitolo C) "Condizioni di non ammissibilità"; nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, la documentazione potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nei modi di legge e contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.
I.2)  Progetti singoli
1)  Scheda di autovalutazione del progetto (allegato 1).
2)  Dichiarazione di superficie vitata aggiornata alla data di presentazione del progetto (mod. B1 AGEA) ed allineata con quanto contenuto nel "Fascicolo aziendale". L'aggiornamento e l'allineamento dei suddetti documenti costituiranno il presupposto per l'inserimento della ditta e dei dati del progetto nel sistema informatico predisposto da AGEA per la liquidazione. Pertanto i dati dovranno risultare aggiornati alla situazione aziendale esistente al momento della presentazione della domanda (sezione anagrafica completa ed aggiornata, diritti di reimpianto detenuti in portafoglio, qualora già emessi dall'IPA, scarico della superficie vitata già estirpata anche se ancora in attesa di rilascio della relativa autorizzazione al reimpianto). Ai fini della determinazione della superficie vitata aziendale complessiva a fine progetto, in caso di richiesta dello specifico punteggio previsto per i progetti singoli al paragrafo 5. Superficie vitata aziendale, del capitolo L) Criteri per la selezione dei progetti, si terrà conto della superficie vitata riportata sul predetto mod. B1, nonché di quella in progetto (non verranno valutati eventuali altri diritti di reimpianto detenuti in portafoglio).
3) Documentazione relativa al diritto di reimpianto:
a) copia dell'autorizzazione al reimpianto o al reimpianto anticipato;
b) copia della domanda già inoltrata agli IPA relativa ad estirpazione e reimpianto o a reimpianto anticipato;
c) copia della richiesta inoltrata all'IPA relativa al nulla osta per acquisire un diritto di reimpianto tramite trasferimento.
Nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto, lo stesso dovrà risultare trasferito prima dell'inserimento del progetto negli elenchi di pagamento.
La documentazione di cui ai punti b) e c) potrà essere sostituita da una dichiarazione attestante la data di avvenuta presentazione delle istanze di che trattasi.
4) Relazione tecnica.
Nella relazione dovranno essere specificati dettagliatamente gli interventi da realizzare per singolo appezzamento specificando se trattasi di reinnesto, reimpianto o ristrutturazione, indicando forme di allevamento, sesti di impianto, varietà da introdurre e le rese ante e post intervento.
Dovrà altresì essere determinata l'esatta superficie del vigneto o dei vigneti interessati all'intervento.
Occorre inoltre che siano fornite le informazioni relative alla varietà e alla forma di allevamento del vigneto da cui si è originato il diritto di reimpianto (specificando in caso di più varietà e/o sistemi di allevamento le relative distinte superfici), nonché quelle atte ad individuare la struttura di trasformazione che utilizzerà le uve ottenute dai vigneti oggetto dell'intervento, nei casi previsti. Gli elementi sopra citati, in particolare quelli relativi al sesto di impianto, alla forma di allevamento ed alla varietà ante e post intervento, dovranno essere riportati in un apposito prospetto riepilogativo, nel quale verranno distinti per singola unità vitata e per la/le particella/e che la compongono.
Ciò in quanto la valutazione del progetto verrà effettuata tenendo conto di una serie di parametri di carattere agronomico, più avanti specificati nonché, per i progetti collettivi e per i progetti singoli che chiedono il punteggio aggiuntivo, di alcuni parametri relativi alla struttura di trasformazione di riferimento. Qualora si richiedesse il punteggio relativo all'altimetria, la relazione dovrà essere integrata da idonea documentazione atta a dimostrare l'esatta ubicazione altimetrica del terreno interessato all'intervento.
5) Dichiarazione di assenso (allegato 2 della circolare AGEA O.P. n. 41 prot. n. 30131/UM del 5 dicembre 2008, pubblicata nel sito www.agea.gov.it - sezione normativa) rilasciata da eventuali proprietari o comproprietario dei terreni oggetto della richiesta.
Nel caso di domanda prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto.
6) Elaborati tecnici (planimetria dell'azienda ante e post-investimento).
7) Corografia in scala 1:25.000 con indicazione della superficie oggetto di intervento.
8) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio in corso di validità nel registro delle imprese agricole, secondo la normativa vigente. Tale certificato, dal quale l'impresa dovrà risultare in posizione attiva, dovrà inoltre riportare l'annotazione antimafia e, ove previsto, l'attestazione dalla quale la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata. I giovani agricoltori potranno presentare una dichiarazione dove si attesti l'avvenuto insediamento impegnandosi a produrre il certificato successivamente e comunque prima dell'inserimento negli elenchi di liquidazione da parte dell'IPA.
9) Certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento. In fase di presentazione dell'istanza il certificato potrà essere sostituito dalla copia della richiesta già avanzata al comune competente per il rilascio dello stesso. Il certificato di destinazione urbanistica dovrà comunque essere prodotto dalla ditta non appena in suo possesso e comunque prima dell'inserimento negli elenchi di liquidazione da parte dell'IPA.
Dovrà inoltre essere allegato un elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.
Qualora la ditta intenda fare valere nei casi di parità di punteggio eventuali priorità, dovrà allegare alla domanda specifica dichiarazione resa ai sensi di legge relativamente al possesso dei requisiti previsti al paragrafo Priorità riferibile ai progetti singoli.
I.3) Progetti singoli che partecipano ad un progetto collettivo
Ad esclusione della scheda di autovalutazione, anche nel caso di progetti singoli che partecipano ad un progetto collettivo, dovranno essere presentati i documenti di cui al paragrafo I.1.
I.4) Documentazione da inviare all'IPA
I.5) Progetti collettivi
Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto delle domande presentate al CAA dai singoli soci che partecipano allo stesso progetto, il legale rappresentante della cantina di riferimento dovrà far pervenire all'IPA competente, in busta chiusa con riportato all'esterno la dicitura "Regolamento CE 479/08 e 555/08 - Bando OCM Vino - Progetto collettivo cantina ................" entro e non oltre il 20 gennaio 2009, la seguente documentazione, pena la non ammissibilità del progetto:
1) domanda cartacea di partecipazione al bando sottoscritta, e autenticata nei modi di legge, dal legale rappresentante (modello 2);
2) scheda di autovalutazione della cantina (allegato 2);
3) relazione tecnica: fermo restando che ciascun progetto del singolo socio aderente dovrà contenere una propria relazione tecnica, dovrà essere prodotta una relazione tecnica relativa al progetto collettivo, a firma di tecnici agrari a ciò abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordini professionali, nella quale dovranno tra l'altro essere indicati il numero complessivo dei soci, la superficie intercettata dalla struttura, la situazione ante e post intervento e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
4) documentazione relativa alla cantina:
-  dichiarazione resa dal legale rappresentante della struttura di trasformazione redatta sullo specifico modello (allegato 4);
5) dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, relative alle campagne vitivinicole 2005/06, 2006/07 e 2007/2008. Esclusivamente per le cantine di nuova costituzione, potranno essere prodotte le dichiarazioni relative alle campagne vitivinicole disponibili, con allegata dichiarazione resa dai responsabili di tali strutture, relativamente alla data di inizio dell'attività;
6) dichiarazione resa dal legale rappresentante della struttura di trasformazione da cui risulta che i partecipanti al progetto, al momento della presentazione della richiesta, sono soci della cooperativa proponente. Nel caso in cui fossero presenti soggetti che al momento della domanda non risultano essere soci della struttura, in quanto in possesso solo di diritti di reimpianto in portafoglio o in caso di subentro come socio in sostituzione di altro socio, alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, per ciascuno dei soggetti interessati, la seguente documentazione:
6.a) dichiarazione nella quale il conduttore si impegna a formalizzare richiesta per il subentro come socio ed a consegnare le uve provenienti dalla superficie oggetto di intervento alla struttura di trasformazione per il periodo previsto dal bando;
6.b) dichiarazione del legale rappresentante con la quale lo stesso si impegna ad ammettere come socio il richiedente, prima dell'inserimento dello stesso negli elenchi di pagamento predisposti dall'IPA ed a trasformare le uve consegnate dal richiedente l'aiuto presso la propria struttura di trasformazione;
7) piano economico-commerciale sottoscritto dal legale rappresentante la cantina, da cui emerga l'attività commerciale svolta nell'ultimo triennio, nonché quella relativa alle produzioni derivanti dal progetto collettivo di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
8) catastino soci aggiornato, in forma cartacea o su supporto informatico;
9) elenco dei partecipanti al progetto, nel quale dovrà essere indicato per ciascun soggetto la superficie, la tipologia di intervento e il relativo importo.
Dovrà inoltre essere allegato un elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.
I.6)  Documentazione per assegnazione di punteggi aggiuntivi per i progetti singoli
I soggetti che hanno presentato domanda di progetto singolo presso il CAA e che intendono richiedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi dovranno produrre all'IPA inoltre, la seguente documentazione:
1) documentazione relativa al possesso della qualifica di giovane agricoltore:
a) copia del decreto ispettoriale relativo alla concessione dell'aiuto per il primo insediamento già percepito dall'imprenditore ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 2328/91 e successive modifiche o ai sensi della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006. Qualora siano trascorsi i termini previsti dalla suddetta normativa relativamente al rispetto dei previsti impegni, fermo restando il mantenimento del requisito della redditività dell'azienda, dovrà essere prodotta la documentazione di cui al sotto elencato punto b.3);
oppure:
per i giovani imprenditori che non sono nelle condizioni indicate al punto a):
b.1) documentazione relativa al possesso del requisito della professionalità (titolo di studio universitario nel campo agrario, forestale o veterinario; diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale).
Il requisito della professionalità si intenderà acquisito qualora il giovane abbia esercitato per almeno un biennio continuativo, riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di presentazione della richiesta, l'attività di imprenditore agricolo, come desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
b.2)  dichiarazione resa ai sensi di legge relativa al possesso del requisito della redditività pari ad 8 UDE, con indicazione dei terreni costituenti l'azienda e relativa ripartizione colturale. Le 8 UDE potranno essere raggiunte attraverso la realizzazione del progetto di cui al presente bando;
b.3)  documentazione relativa al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui alla normativa vigente.
2) Documentazione relativa alla struttura di trasformazione di riferimento:
-  dichiarazione resa dal legale rappresentante la struttura di trasformazione sullo specifico modello (allegato 3).
3) Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante la cantina, contenente i seguenti elementi:
-  l'elenco nominativo delle ditte a cui è stata rilasciata la predetta certificazione, con indicazione della superficie interessata;
-  i dati relativi alla capacità di lavorazione della cantina;
-  la media delle quantità di uve proprie lavorate nell'ultimo triennio;
-  piano economico-commerciale da cui emerga la capacità della cantina di utilizzare le produzioni derivanti dai progetti per i quali è stata rilasciata la certificazione;
-  tecnologia presente in cantina (presse soffici, autovinificatori, frigorie);
-  certificazioni di qualità possedute dalla cantina (ISO 9000, ISO 14001, UNI 10939, UNI 11020).
La mancata presentazione dei documenti di cui sopra, comporterà la non attribuzione dei relativi punteggi. Nel caso di mancata assegnazione del punteggio relativo alla struttura di trasformazione, fermo restando l'obbligo previsto relativo alla rivendicazione ad IGT o a DOC delle produzioni dei vigneti oggetto di intervento, verrà meno l'impegno relativo al conferimento delle uve, per almeno le prime due campagne di produzione, alla struttura di trasformazione individuata.
I.7)  Documentazione punteggi aggiuntivi per i progetti collettivi
Le cantine che intendono richiedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi dovranno far pervenire all'IPA competente, allegata al progetto entro e non oltre il 20 gennaio 2009, la seguente documentazione:
1) Documentazione relative alle opere di ammodernamento:
a)  dichiarazione resa dal legale rappresentante la struttura di trasformazione relativa alle opere di ammodernamento e ristrutturazione sostanziali della cantina, realizzate nell'ultimo triennio e definite alla data di scadenza del presente bando;
b)  dettagliata relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che descriva gli interventi effettuati nonché la situazione ante e post intervento;
2) documentazione relativa alle figure professionali qualificate per le quali si chiede il punteggio aggiuntivo:
a)  documentazione probante a dimostrazione della presenza nella pianta organica aziendale delle figure professionali qualificate dell'enologo/enotecnico e del responsabile del settore commerciale e di marketing completa dei titoli sotto specificati:
-  copia conforme del titolo di studio per la figura di enologo o enotecnico;
-  copia conforme degli attestati relativi alla specifica formazione post-diploma o post-laurea o dettagliato curriculum vitae dell'ultimo quinquennio per la figura di responsabile del settore commerciale e di marketing;
b)  copia conforme del contratto di consulenza enologica esterna stipulato;
3)  documentazione relativa alla presenza della certificazione di qualità per le quali si richiede il punteggio (copia conforme dei relativi certificati in corso di validità);
4) documentazione relativa alla fornitura di beni e servizi per i quali si richiede il punteggio:
-  copia del contratto di assunzione o di consulenza della durata almeno annuale e rinnovabile, completo della copia del titolo di studio, relativamente al professionista addetto all'assistenza tecnica ai soci;
-  relazione sul parco macchine in dotazione della cantina o, qualora non si disponga di un proprio parco macchine, specifico contratto stipulato con società di servizi esterne specializzate;
5) documentazione relativa al punteggio dei giovani agricoltori:
-  dichiarazione resa dal legale rappresentante la struttura di trasformazione relativa alla percentuale (almeno il 20%) di giovani agricoltori che partecipano al progetto collettivo rispetto al numero totale dei soci partecipanti allo stesso;
6) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante la cantina, contenente i seguenti elementi:
-  l'elenco nominativo delle ditte a cui è stata rilasciata la predetta certificazione, con indicazione della superficie interessata;
-  i dati relativi alla capacità di lavorazione della cantina;
-  la media delle quantità di uve proprie lavorate nell'ultimo triennio.
La mancata presentazione entro i suddetti termini dei documenti di cui sopra comporterà la non attribuzione dei relativi punteggi richiesti.
L)  CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
Per la selezione dei progetti i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri sotto elencati.
Per i giovani agricoltori il requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti, dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda.
I giovani agricoltori, al momento della presentazione della domanda, dovranno risultare già insediati nella conduzione dell'azienda oggetto della ristrutturazione/riconversione.
Ai fini dell'approvazione potranno essere valutati solo i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a:
-  punti 36 per i progetti collettivi fuori riserva e punti 19 per i progetti collettivi nelle riserve DOC ed isole minori;
-  punti 24 per i progetti singoli fuori riserva e punti 10 per i progetti singoli nelle riserve DOC ed isole minori;
-  per i progetti singoli di ristrutturazione che prevedano la sola sostituzione di pali e fili, il punteggio minimo sarà pari a 10 punti.
Tenuto conto che alcuni punteggi verranno assegnati sulla base di dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle strutture di trasformazione di riferimento, fermo restando quanto previsto dalla legge relativamente alla verifica delle autodichiarazioni, per i progetti utilmente posizionati in graduatoria, si potrà procedere ad ulteriori accertamenti di quanto dichiarato.
Di seguito vengono descritti i criteri per l'assegnazione dei punteggi, distinti per i progetti collettivi e per i progetti singoli.
Nel caso in cui, sia a seguito di rinuncia da parte della ditta che in fase di verifica istruttoria, gli importi originari e/o la superficie di progetto venissero ridotti in una misura superiore al 20%, il progetto decadrà automaticamente.
La mancata o incompleta presentazione entro i termini della documentazione prevista ai fini dell'attribuzione di specifico punteggio aggiuntivo comporterà la non assegnazione, anche se richiesta, del relativo punteggio.
PROGETTI COLLETTIVI

1.  ETA' E QUALIFICA DEGLI IMPRENDITORI
-  numero di giovani agricoltori presenti nel progetto pari o superiore al 20%      punti 15 
-  numero di giovani agricoltori presenti inferiore al 20%      punti 10 

2.  TIPOLOGIA DI IMPIANTO - Forma di allevamento
-  ristrutturazione e/o riconversione di vigneti con presenza della forma di allevamento a tendone pari o superiore al 20%      punti 12 
-  ristrutturazione e/o riconversione di vigneti con presenza della forma di allevamento a tendone inferiore al 20%      punti

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
3. VARIETA' DA RICONVERTIRE
-  riconversione di vigneti con presenza di vitigni pari o superiore al 20% di:
Trebbiano Toscano      punti
-  riconversione vigneti con presenza di altri vitigni      punti

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la varietà presente nel vigneto estirpato.
4. VARIETA' DA UTILIZZARE
Utilizzo di più del 50% di varietà di uve autoctone (escluso il Cataratto Comune)      punti

5. IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
Produzione di vini confezionati e commercializzazione di vini sfusi
Il punteggio da attribuire sarà diversificato in relazione alla quantità media di vini prodotti in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento (anni solari 2005, 2006 e 2007), rapportata al volume medio di produzione delle campagne vitivinicole 2005/06, 2006/07 e 2007/08. Altro punteggio sarà assegnato in base alla quantità media di vini commercializzati sfusi negli anni solari di riferimento sopra specificati, rapportata al volume medio di produzione delle citate campagne vitivinicole.
Al fine di rendere coerenti i criteri di assegnazione dei punteggi, vengono individuate cinque diverse fasce di produttività delle cantine tenuto conto della media degli effettivi quantitativi prodotti nel periodo di riferimento. A tal fine si terrà conto del dato relativo alla produzione complessiva della cantina desunto dalle dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relative alle campagne vitivinicole 2005/06, 2006/07 e 2007/08.
I dati relativi ai quantitativi imbottigliati verranno rilevati dai registri di imbottigliamento e saranno riferiti agli anni solari 2005, 2006 e 2007. Per quanto riguarda invece i dati relativi alla commercializzazione dei vini sfusi, gli stessi verranno rilevati dai registri di carico e scarico ed anch'essi saranno riferiti agli anni solari 2005, 2006 e 2007.
Ai fini del calcolo della percentuale per l'assegnazione del punteggio relativo alla produzione di vino confezionato, alla commercializzazione di vino sfuso ed alle frigorie disponibili, si terrà conto della seguente base di calcolo:
1) qualora dalle dichiarazioni di cui sopra, relative al triennio di riferimento, la quantità totale media di vino prodotto indicata nel quadro G, sezione V, colonna 1, superi il 70% della quantità totale media indicata alla colonna 7 della stessa sezione V, il calcolo delle percentuali di cui sopra verrà effettuato sulla base della quantità totale media rilevabile dalla colonna 1;
2) qualora invece dalle dichiarazioni di cui sopra, relative al triennio di riferimento, la quantità totale media di vino prodotto indicata nel quadro G, sezione V, colonna 1, sia uguale o inferiore al 70% della quantità totale media indicata alla colonna 7 della stessa sezione V, il calcolo delle percentuali di cui sopra verrà effettuato sulla base della quantità totale media rilevabile dalla colonna 7.
Ai fini del calcolo della percentuale per l'assegnazione del punteggio relativo alla presenza di autovinificatori si terrà conto della seguente base di calcolo:
1)  qualora dalle dichiarazioni di cui sopra, relative al triennio di riferimento, la quantità totale media di vino prodotto indicata nel quadro G, sezione V, colonna 1, superi il 70% della quantità totale media indicata alla colonna 7 della stessa sezione V, il calcolo delle percentuali di cui sopra verrà effettuato sulla base della quantità totale media di vini rossi rilevabile dalla colonna 1;
2)  qualora invece dalle dichiarazioni di cui sopra, relative al triennio di riferimento, la quantità totale media di vino prodotto indicata nel quadro G, sezione V, colonna 1, sia uguale o inferiore al 70% della quantità totale media indicata alla colonna 7 della stessa sezione V, il calcolo delle percentuali di cui sopra verrà effettuato sulla base della quantità totale media di vini rossi rilevabile dalla colonna 7.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutati i dati relativi alle annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.
Individuata la fascia di produttività della cantina, verrà attribuito un solo punteggio corrispondente alla relativa percentuale.
5.1  Produzione di vini (da tavola, ad IGT o a DOC) confezionato in recipienti di capacità non superiore a 60 litri così come desumibile dalla dichiarazione del legale rappresentante e rilevabile dai registri di imbottigliamento (media dei quantitativi confezionati negli anni solari 2005, 2006 e 2007):
Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento sino a 50.000 Hl.
-  superiore al 14% del totale vino prodotto      punti 15,00 
-  superiore al 12% del totale vino prodotto       punti 12,00 
-  superiore al 10% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore all'8% del totale vino prodotto      punti 4,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 50.000 Hl. e sino a 100.000 Hl.
-  superiore al 13% del totale vino prodotto      punti 15,00 
-  superiore all'11% del totale vino prodotto      punti 12,00 
-  superiore al  9% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore al  7% del totale vino prodotto      punti 4,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 100.000 Hl. e sino a 150.000 Hl.
-  superiore all'11% del totale vino prodotto      punti 15,00 
-  superiore al 9% del totale vino prodotto      punti 12,00 
-  superiore al 7% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore al 6% del totale vino prodotto      punti 4,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 150.000 Hl e sino 200.000 Hl.
-  superiore al 9% del totale vino prodotto      punti 15,00 
-  superiore all'8% del totale vino prodotto      punti 12,00 
-  superiore al 6% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore al 5% del totale vino prodotto      punti 4,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 200.000 Hl.
-  superiore all'8% del totale vino prodotto      punti 15,00 
-  superiore al 6% del totale vino prodotto       punti 12,00 
-  superiore al 5% del totale vino prodotto       punti 8,00 
-  superiore al 4% del totale vino prodotto       punti 4,00 

5.2  Commercializzazione di vini sfusi (da tavola, ad IGT o a DOC) così come desumibile dalla dichiarazione del responsabile e rilevabile dai registri di carico e scarico e dai documenti di accompagnamento (media dei quantitativi commercializzati negli anni solari 2005, 2006 e 2007):
Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento sino a 50.000 Hl.
-  superiore al 70% del totale vino prodotto       punti 10,00 
-  superiore al 50% del totale vino prodotto       punti 8,00 
-  superiore al 35% del totale vino prodotto       punti 3,00 
-  superiore al 20% del totale vino prodotto       punti 1,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 50.000 Hl. e sino a 100.000 Hl.
-  superiore al 60% del totale vino prodotto       punti 10,00 
-  superiore al 40% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore al 25% del totale vino prodotto       punti 3,00 
-  superiore al 18% del totale vino prodotto       punti 1,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 100.000 Hl. e sino a 150.000 Hl.
-  superiore al 50% del totale vino prodotto       punti 10,00 
-  superiore al 35% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore al 20% del totale vino prodotto       punti 3,00 
-  superiore al 12% del totale vino prodotto       punti 1,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 150.000 Hl. e sino 200.000 Hl.
-  superiore al 40% del totale vino prodotto       punti 10,00 
-  superiore al 30% del totale vino prodotto      punti 8,00 
-  superiore al 15% del totale vino prodotto       punti 3,00 
-  superiore al 10% del totale vino prodotto       punti 1,00 

Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 200.000 Hl.
-  superiore al 30% del totale vino prodotto       punti 10,00 
-  superiore al 20% del totale vino prodotto       punti 8,00 
-  superiore al 12% del totale vino prodotto       punti 3,00 
-  superiore all'8% del totale vino prodotto       punti 1,00 

5.3  Ammodernamento delle strutture
Gli impianti di trasformazione che hanno già provveduto ad ammodernare in modo sostanziale le proprie strutture con opere realizzate dall'1 gennaio 2005 e definite alla data di scadenza del ban-
do      punti 2,00 

(Si intendono per opere di ammodernamento sostanziale quelle relative al miglioramento significativo della dotazione tecnologica per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e/o confezionamento dei prodotti).
5.4  Tecnologia presente:
linee di vinificazione separate      punti 2,00 
presenza di presse soffici      punti 2,00 

Autovinificatori disponibili (il punteggio sarà attribuito in funzione della loro capacità rispetto alla produzione media di vini rossi nel triennio sopra indicato, tenuto altresì conto delle modalità di calcolo descritte nelle premesse del presente capitolo):
-  capacità superiore al 20% del totale vino rosso prodotto      punti 8,00 
-  capacità compresa tra il 15 ed il 19,99% del totale vino rosso prodotto      punti 6,00 
-  capacità compresa tra il 10 ed il 14,99% del totale vino rosso prodotto      punti 4,00 
-  capacità compresa tra il 5 ed il 9,99% del totale vino rosso prodotto      punti 2,00 

Frigorie disponibili (il punteggio sarà attribuito in funzione del rapporto tra le frigorie disponibili rispetto alla produzione media di vini del triennio di riferimento sopra indicato, tenuto altresì conto delle modalità di calcolo descritte nelle premesse del presente capitolo):
-  rapporto frigorie/totale vino prodotto superiore a 15      punti 10,00 
-  rapporto frigorie/totale vino prodotto compreso tra 10 e 15      punti 8,00 
-  rapporto frigorie/totale vino prodotto compreso tra 5 e 9,99      punti 6,00 
-  rapporto frigorie/totale vino prodotto compreso tra 1 e 4,99      punti 4,00 

5.5  Presenza in azienda, alla data di emanazione del bando, di figure professionali qualificate:
a)  enologo o enotecnico stabilmente impiegato       punti 2,00 
b)  consulente enologico      punti 1,00 

(Tale punteggio è cumulabile a quello relativo alla presenza stabile in azienda dell'enologo o enotecnico).
c)  responsabile del settore commerciale e di marketing (con specifica competenza valutabile attraverso specifica formazione post diploma o post laurea o specifiche esperienze lavorative dell'ultimo quinquennio dimostrabili da curriculum vitae) stabilmente impiegato      punti 3,00 

5.6  Fornitura di beni e servizi ai soci:
(Verrà valutata la situazione al momento della presentazione del progetto).
a)  presenza all'interno della cantina di un professionista dedito all'attività di assistenza tecnica ai soci (con specifica competenza valutabile attraverso titolo di diploma o laurea in campo agrario)      punti 2,00 
b)  presenza di vendemmiatrici (o in alternativa di contratti stipulati con società di servizi specializzate), per fornire almeno a parte dei soci la meccanizzazione delle operazioni di raccolta      punti 2,00 

5.7  Certificazione di qualità rilasciata ai sensi delle norme:
ISO 9000      punti 0,50 
ISO 14001      punti 1,00 
UNI 10939      punti 1,00 
UNI 11020      punti 0,50 

5.8  Distillazione facoltativa
Verranno detratti i seguenti punteggi in relazione al rapporto tra il quantitativo medio di vini destinato alla distillazione facoltativa nelle ultime tre campagne vitivinicole (2005/06, 2006/07 e 2007/08, dato desunto dai contratti approvati) rispetto al quantitativo medio di vino ammissibile alla predetta distillazione nelle stesse campagne:
-  superiore al 90%      punti -2,00 
-  compreso tra il 70 e l'89,9%      punti -1,00 

Per la selezione dei progetti afferenti le riserve DOC (Etna e Faro), per le quali la rivendicazione delle produzioni a DOC è obbligatoria, si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  alla produzione di vino confezionato;
-  all'ammodernamento delle strutture;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla presenza in azienda di figure professionali qualificate;
-  alla presenza di certificazione di qualità.
Per la selezione dei progetti afferenti le riserve isole minori (isole Eolie e Pantelleria) si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  alla varietà da utilizzare;
-  alla produzione di vino confezionato;
-  all'ammodernamento delle strutture;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla presenza in azienda di figure professionali qualificate;
-  alla presenza di certificazione di qualità.
PROGETTI SINGOLI

1.  ETA' E QUALIFICA DEGLI IMPRENDITORI
Progetti presentati da giovani agricoltori      punti 15,00 
Progetti presentati dagli altri soggetti      punti 10,00 

2.  TIPOLOGIA DI IMPIANTO - Forma di allevamento
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati a tendone      punti 12,00 
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che utilizzano altre forme di allevamento      punti 8,00 

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
3.  VARIETA' DA RICONVERTIRE
Riconversione di vigneti con presenza del vitigno Trebbiano Toscano      punti 8,00 
Riconversione vigneti con presenza di altri vitigni      punti 5,00 

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la varietà esistente nel vigneto estirpato.
4.  VARIETA' DA UTILIZZARE
Utilizzo di varietà di uve autoctone (escluso il Cataratto comune)      punti 2,00 

Relativamente alle voci "Tipologia di impianto - Forma di allevamento", "Varietà da riconvertire" e "Varietà da utilizzare", qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33).
5.  SUPERFICIE VITATA AZIENDALE
Tenuto conto della necessità di rendere competitive le imprese e quindi di favorire la costituzione di aziende viticole di dimensione adeguata al fine di tendere ad una ottimizzazione dei fattori della produzione ed alla riduzione dei costi di gestione, individuata come superficie vitata economicamente valida (da ora in poi denominata come S.V.E.V.) quella pari a 15 ettari, ferme restando le superfici minime sopra indicate al capitolo D) Indirizzi tecnici, al progetto verrà attribuito uno dei seguenti punteggi:
1)  per le aziende che al momento della presentazione della domanda non raggiungono la S.V.E.V. il punteggio sarà diversificato in funzione della percentuale di scostamento della superficie aziendale vitata complessiva a progetto realizzato rispetto alla S.V.E.V.:
-  superficie vitata aziendale complessiva a termine progetto pari o superiore all'85% della S.V.E.V      punti 3,00 
-  superficie vitata aziendale complessiva a termine progetto compresa tra il 65% e l'84,99% della S.V.E.V      punti 2,00 
-  superficie vitata complessiva a termine progetto compresa tra il 40% ed il 64,99% della S.V.E.V      punti 1,00 

2)  per le aziende che già al momento della presentazione della domanda raggiungono la S.V.E.V., verrà invece assegnato il seguente punteggio, non cumulabile con il precedente, in funzione della superficie vitata oggetto dell'intervento:
-  superficie da riconvertire/ristrutturare compresa tra 3 ettari e 4,99      punti 1,00 
-  superficie da riconvertire/ristrutturare compresa tra 5 ettari e 9,99      punti 2,00 
-  superficie da riconvertire/ristrutturare pari o superiore a 10 ettari      punti 3,00 

Ai fini della determinazione della superficie vitata aziendale complessiva ad inizio progetto, si terrà conto della superficie vitata riportata sul mod. B1 AGEA presentato, detratti i diritti di reimpianto detenuti in portafoglio e non utilizzati con il progetto.
6.  IMPEGNO ALLA RIVENDICAZIONE A DOC (esclusivamente per le riserve isole minori)
Impegno del produttore a rivendicare le produzioni provenienti dai vigneti oggetto dell'intervento alla specifica/che DOC indicata/e, per almeno le prime due campagne di produzione, così come desumibile dalla dichiarazione resa dallo stesso nel modello di domanda      punti 3,00 

7.  ALTIMETRIA
Impianti da realizzarsi a quota pari o superiore a m. 350 s.l.m.      punti 2,00 

In caso di terreni acclivi il punteggio verrà assegnato a condizione che almeno il 20% della superficie oggetto di intervento ricada nella quota sopra indicata.
In caso di vigneti da realizzarsi su più appezzamenti, il punteggio sarà assegnato esclusivamente nel caso in cui la maggiore superficie complessiva oggetto di intervento ricada nella quota sopra indicata.
8.  IMBOTTIGLIAMENTO
Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, così come desumibile dalla dichiarazione resa nel modello di domanda e riscontrabile dai registri di imbottigliamento      punti 2,00 

Per le cantine di nuova costituzione saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.
9.  IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
Il punteggio, qualora richiesto, verrà assegnato tenuto conto dei parametri sotto specificati ed a condizione che la cantina cui fa riferimento il progetto produca entro i termini la documentazione prevista al punto 2, e del paragrafo I.6) Documentazione per assegnazione punteggi aggiuntivi per i progetti singoli.
Qualificazione dei vini prodotti
Il punteggio da attribuire sarà diversificato in relazione alla quantità media di vini di qualità (DOC e/o IGT) prodotta in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento successivamente specificato (anni solari 2005, 2006 e 2007), rapportati al volume medio di produzione di vini delle campagne vitivinicole 2005/06, 2006/07 e 2007/08. I dati relativi alla produzione complessiva di vini verranno desunti dalle dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, relative alle campagne vitivinicole 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. I dati relativi ai quantitativi imbottigliati verranno rilevati dai registri di imbottigliamento e saranno riferiti agli anni solari 2005, 2006 e 2007.
Per le cantine di nuova costituzione saranno valutati i dati relativi alle annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.
9.1  Produzione di vini ad IGT o a DOC confezionati in recipienti di capacità non superiore a 60 litri così come desumibile dalla dichiarazione del legale rappresentante e rilevabile dai registri di imbottigliamento (media dei quantitativi imbottigliati negli anni solari 2005, 2006 e 2007):
-  superiore all'80% del totale vino prodotto      punti 2,00 
-  compreso tra il 40% e l'80% del totale vino prodotto      punti 1,00 

9.2  Tecnologia presente:
-  Presenza di presse soffici       punti 0,50 
-  Autovinificatori       punti 0,50 
-  Frigorie      punti 0,50 

9.3  Certificazione di qualità rilasciata ai sensi delle norme:
-  ISO 9000      punti 0,50 
-  ISO 14001      punti 1,00 
-  UNI 10939      punti 1,00 
-  UNI 11020      punti 0,50 

Per la selezione dei progetti afferenti le riserve DOC (Etna e Faro), per le quali la rivendicazione delle produzioni a DOC è obbligatoria, si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  al requisito della chiusura del ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla produzione di vini di qualità (IGT e/o DOC) confezionati;
-  alla certificazione di qualità.
Per la selezione dei progetti afferenti le riserve isole minori (isole Eolie e Pantelleria) si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  alla varietà da utilizzare;
-  all'impegno alla rivendicazione delle produzioni a DOC;
-  al requisito della chiusura del ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla produzione di vini di qualità (IGT e/o DOC) confezionati;
-  alla certificazione di qualità.
PRIORITA'

Nelle graduatorie finali a parità di punteggio si darà priorità alle ditte in possesso del maggior numero dei seguenti requisiti, come dalle stesse indicati nel modello di domanda:
-  imprenditrici donne;
-  ubicazione dell'azienda in zona svantaggiata per almeno il 50% della superficie;
-  ubicazione dell'azienda in area di parco regionale, riserva naturale o in aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale, per almeno il 50% della superficie;
-  azienda in biologico/conversione;
-  ubicazione della superficie vitata oggetto dell'intervento in zona DOC;
-  imminenza della data di scadenza del diritto di reimpianto (esclusivamente per i progetti singoli);
-  in caso di pari merito tra giovani agricoltori verrà data la priorità al richiedente di maggiore età.
Per i progetti collettivi i suddetti requisiti di priorità dovranno essere riferiti ad almeno il 50% dei singoli soci partecipanti, mentre per i progetti presentati da società o piccole cooperative, ad almeno il 50% dei soci.
Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per i progetti collettivi, in caso di ulteriore, parità si procederà ad un sorteggio. Sarà cura dell'amministrazione stabilire e comunicare alle cantine interessate la data e le modalità di effettuazione del sorteggio.
M)  FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande pervenute nei termini, previa verifica di ammissibilità, che dovrà essere effettuata entro il 30 gennaio 2009, saranno sottoposte all'istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti previsti, quindi, sulla base dei criteri sopra riportati, verranno predisposte le graduatorie riferibili ai progetti proposti da singoli e da organismi collettivi, nonché quelle relative alle riserve.
L'istruttoria dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del bando a cura degli IPA competenti per territorio e, sulla base dei punteggi assegnati, i progetti verranno inseriti nelle graduatorie regionali previste dal presente bando.
Gli IPA provvederanno altresì a redigere l'elenco dei progetti esclusi per inammissibilità, specificando i motivi dell'esclusione ai fini di eventuali controdeduzioni da parte delle ditte.
Entro i successivi quindici giorni le graduatorie, elaborate ed approvate con decreto del dirigente generale, verranno affisse presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previo comunicato stampa sui principali quotidiani regionali ed avviso nel sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Verrà altresì affisso l'elenco dei progetti esclusi con le motivazioni dell'esclusione.
Entro i trenta giorni successivi alla data di affissione delle graduatorie potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V, produzione vegetale, impianti agro-industriali.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste esaminati i ricorsi notificherà alle ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie.
N)  LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO
In base alle risorse finanziarie disponibili, così come indicate al capitolo G) Aspetti finanziari, verranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria.
L'aiuto verrà liquidato ai singoli imprenditori che hanno presentato domanda; anche nel caso in cui la domanda sia stata proposta da un organismo collettivo l'aiuto verrà liquidato ai singoli soci. Pertanto nell'elenco di pagamento che gli IPA predisporranno dovranno essere inseriti i nominativi dei singoli partecipanti al progetto collettivo. Relativamente alle modalità di pagamento, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 231/2005, lo stesso verrà disposto da AGEA esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale che dovrà essere quindi indicato dal beneficiario ed allo stesso intestato. Nel modello di domanda dovranno pertanto essere indicate correttamente le coordinate bancarie complete (codice IBAN ed intestazione C/C). In assenza di tale indicazione, l'IPA non potrà assicurare l'inserimento della ditta negli elenchi di liquidazione di cui al seguente capoverso.
Gli IPA provvederanno, previa acquisizione della polizza fideiussoria intestata ad AGEA pari al 120% dell'importo di contributo forfettario anticipato da concedere, redatta secondo lo specifico modello predisposto da AGEA stampato dal sistema SIAN, e della relativa conferma di validità, a redigere appositi elenchi ed a trasmetterli all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio V, produzione vegetale ed impianti agro-industriali.
Le ditte, contestualmente alla polizza, provvederanno a trasmettere una dichiarazione del direttore dei lavori controfirmata dall'imprenditore, sull'avvenuto inizio dei lavori relativi alla/e misura/e.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste invierà all'organismo pagatore nazionale (AGEA) gli elenchi, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'AGEA.
O)  REALIZZAZIONE DELLE OPERE E COLLAUDI
Come previsto dal regolamento CE n. 555/2008, art. 9, comma 2, le opere in progetto dovranno essere necessariamente realizzate entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva alla concessione dell'anticipo, ove per concessione si intende l'inserimento del beneficiario negli elenchi di liquidazione che l'Amministrazione regionale invia ad AGEA.
Tranne che nei casi di forza maggiore, previsti dalla normativa vigente, non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento delle opere.
Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori sarà considerato come responsabilità soggettiva del beneficiario e comporterà la decadenza dal regime d'aiuti e l'applicazione delle sanzioni così come specificato al successivo capitolo Q).
Pertanto, i soggetti beneficiari dell'aiuto, entro il previsto suddetto termine per la realizzazione delle opere ammesse a contributo, dovranno inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere allegando inoltre la documentazione tecnica ed amministrativa di rito.
La predetta documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.
L'Amministrazione entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta di accertamento finale dei lavori effettua i collaudi sul 100% dei progetti.
Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.
Tuttavia eventuali modeste varianti, nel caso di adattamenti tecnici che non comportino cambiamenti negli obiettivi iniziali, potranno essere apportate e giustificate in maniera dettagliata in una apposita relazione tecnica consuntiva dei lavori eseguiti.
In tutti i casi le varianti non potranno comportare un aumento dei costi, restando i medesimi a totale carico del soggetto destinatario del contributo.
Qualora sia stato attribuito il punteggio relativo al paragrafo 5. Superficie vitata aziendale, l'azienda dovrà mantenere la superficie aziendale vitata complessiva che ha consentito l'attribuzione del predetto punteggio per almeno i cinque anni successivi al finanziamento. Tale superficie non potrà quindi essere oggetto di frazionamento ad eccezione che nei casi di compravendita e nei casi di forza maggiore previsti dalla normativa.
Non sarà consentito il recesso dagli impegni assunti rispetto al conferimento alla cantina di riferimento. Nel caso dei progetti collettivi, il recesso dai predetti impegni da parte di singoli soci sarà considerato come responsabilità soggettiva del singolo beneficiario e la revoca del finanziamento graverà pertanto sullo stesso.
O.1)  Aspetti finanziari
Ad effettiva realizzazione delle opere e a totale utilizzazione dell'importo garantito nonché, per i giovani imprenditori, ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento e mantenimento dei requisiti ed impegni assunti all'atto della presentazione della domanda, verrà avviata la fase tecnico-amministrativa di verifica che si concluderà con lo svincolo telematico della polizza operato da AGEA sul sistema informatico e quindi con il "Termine progetto".
Per quanto riguarda il recesso ed il trasferimento degli impegni, verranno applicate le circolari predisposte in tal senso dall'AGEA. Tali circolari prevedono, nei casi di rinuncia anticipata totale agli impegni assunti con la domanda, la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione di una penale.
Tale penale è pari al 12% dell'aiuto corrisposto, nel caso in cui il produttore comunichi la rinuncia, alla Regione e per conoscenza all'AGEA, entro il termine di 120 giorni dalla data del mandato di pagamento effettuato da AGEA ed effettui il versamento del contributo maggiorato della penale entro il suddetto termine di 120 giorni; la penale è invece pari al 20% dell'aiuto corrisposto qualora la rinuncia ed il versamento delle somme avvenga oltre il predetto termine dei 120 giorni.
Non sono ammesse rinunce parziali degli impegni assunti; le eventuali rinunce parziali verranno trattate come rinunce totali e seguiranno le procedure di recupero sopra esposte.
L'eventuale trasferimento dell'azienda ad altro soggetto (per cessione, affitto, ecc.) dovrà essere opportunamente motivato ed oggetto di comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. In tali casi, fermo restando il possesso da parte del subentrante dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando, sia per l'accesso al regime di aiuti e sia per l'attribuzione del punteggio, quest'ultimo dovrà assumere gli impegni assunti dal cedente e diverrà responsabile del rispetto degli stessi anche con valenza retroattiva. Qualora non sia stata ancora conclusa la fase di "Termine del progetto", la polizza eventualmente stipulata dal cedente dovrà essere sostituita da analoga polizza stipulata dal subentrante. Quanto sopra fermo restando che, qualora il trasferimento ad altro soggetto non venga accettato dall'Amministrazione, resterà responsabile del progetto il beneficiario originario intestatario della polizza. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
P)  INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
Per ogni campagna e per ciascuna azione saranno rilevati il numero di ettari oggetto dell'aiuto (Ha), l'importo relativo (euro) e la resa media (ql/ha) ante e post intervento.
Q)  DECADENZA DALL'AIUTO E REVOCA
Qualora tutte le misure previste nel progetto finanziato non venissero realizzate nei tempi previsti o non venissero rispettati gli obblighi e i vincoli assunti per garantire il non aumento della superficie vitata interessata e delle rese e/o l'obbligo della rivendicazione delle produzioni a DOC o ad IGT, il produttore decadrà dal regime di aiuti e dovrà rimborsare l'intero aiuto ricevuto maggiorato della penale prevista e degli eventuali interessi.
Tuttavia, se le opere sono state realizzate in misura superiore all'80%, il rimborso sarà pari al doppio dell'importo delle opere non realizzate.
Qualora le opere venissero realizzate non rispettando i requisiti tecnici minimi previsti dal presente bando e/o non venissero rispettati gli impegni assunti rispetto al conferimento delle uve alla cantina di riferimento ed alla rivendicazione della produzione a DOC (nel caso in cui siano stati richiesti gli specifici punteggi aggiuntivi), si procederà alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto ed il produttore dovrà restituire l'intero importo percepito maggiorato degli interessi.
La restituzione delle somme avverrà secondo le modalità e i tempi indicati dall'organismo pagatore nazionale (AGEA). Qualora l'interessato non provvedesse alla restituzione delle somme, l'AGEA provvederà all'incameramento parziale o totale della polizza fidejussoria.
R)  CONTROLLI
La Regione Sicilia disporrà controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere ed il rispetto dei tempi di realizzazione.
I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le strutture fisse a partire dalla data di presentazione della richiesta di collaudo.
In ogni caso l'Amministrazione successivamente alla realizzazione degli impianti disporrà controlli su un campione di almeno il 10% al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT, nonché tesi a verificare che non ci sia stato un aumento delle rese e, nel caso di progetti che abbiano beneficiato dello specifico punteggio aggiuntivo, che le produzioni siano state effettivamente conferite alla cantina di riferimento o che le stesse siano state rivendicate a DOC.
Per ciascun progetto gli IPA provvederanno a predisporre sin dalla fase istruttoria, e successivamente ad aggiornare, una lista di controllo che costituisce parte integrante del fascicolo secondo lo schema predisposto dall'AGEA.


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(2008.52.3669)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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