REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 GENNAIO 2009 - N. 1
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 novembre 2008.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Giuseppe Jato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 306 del 10 agosto 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giuseppe Jato;
Visto il foglio prot. n. 4914 del 7 marzo 2008, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 29630 del 7 marzo 2008, con il quale il comune di San Giuseppe Jato ha chiesto ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione del progetto preliminare in variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un edificio da destinare ad attrezzatura di interesse comune per attività commerciale con uffici deposito e negozi da sorgere in via Palermo, sulla lottizzazione "Barbaro" lotti 1 e 2;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 27701 dell'8 aprile 2008, con la quale è stato restituito al comune il progetto privo di ogni determinazione, poiché la documentazione trasmessa con la superiore nota era carente di elementi basilari ai fini del procedimento avviato dallo stesso comune;
Visto il foglio prot. n. 15325 del 31 luglio 2008, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 40152 il 15 settembre 2008, con il quale il capo del settore tecnico manutentivo ha inviato in duplice copia, integrazioni a quanto trasmesso con foglio prot. n. 4914 del 7 marzo 2008;
Vista la delibera consiliare n. 56 del 28 novembre 2007, formulata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, avente come oggetto "Adozione variante al piano regolatore generale per l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un edificio da destinare ad attrezzatura di interesse comune per attività commerciale con uffici depositi e negozi in via Palermo sui lotti nn. 1 e 2 della lottizzazione Barbaro";
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale datata 11 giugno 2008, attestante:
-  l'avvenuto regolare deposito degli atti e regolare pubblicazione dell'avviso di deposito di atti ed elaborati inerente la variante;
-che gli allegati alla delibera CC. n. 56 del 28 novembre 2007 sono stati sottoscritti dal consigliere anziano, dal Presidente del consiglio e dal segretario comunale, art. 186 dell'OO.EE.LL.;
-  che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte avverso la medesima variante;
Vista la certificazione, datata 31 luglio 2008, del responsabile del settore tecnico manutentivo attestante che:
-  nel piano regolatore generale non esistono aree disponibili che abbiano la stessa destinazione richiesta con la variante in oggetto;
-  l'area in argomento è stata acquistata dalla ditta interessata alla realizzazione dell'attività commerciale con regolare compromesso e di conseguenza il comune non avvierà alcuna procedura espropriativa;
-  l'area risulta gravata dal vincolo sismico;
-  in fase di progetto esecutivo delle opere da realizzare verranno rispettati i parametri dettati dalla legge regionale n. 28/99;
Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo il 10 agosto 2007, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 13978 del 10 agosto 2007 sezione D - Assetto del territorio, inerente il progetto di variante da zona C a zona per "attività commerciale" del piano di lottizzazione denominato "Barbaro", relativamente ai lotti 1 e 2, ditta Europa s.r.l.;
Visto il parere n. 18 dell'11 novembre 2008, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
Il comune di San Giuseppe Jato in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 306 del 10 agosto 1999, con vincoli di espropriazione scaduti (art. 9 del D.P.R. n. 327/2001).
L'area in argomento ricade secondo il piano regolatore generale vigente all'interno della lottizzazione "Barbaro", sui lotti 1 e 2, destinata ad insediamenti residenziali.
Con atto deliberativo n. 59 del 16 ottobre 2003, il consiglio comunale conferma la validità e l'efficacia della lottizzazione e si dava un anno di tempo ai lottizzanti per completare le opere di urbanizzazione.
Dalla relazione esplicativa si rileva che il piano di lottizzazione ad oggi è stato realizzato per circa il 50%, sono stati realizzati 21 edifici, due assi stradali principali e parte delle traverse.
Per il piano di lottizzazione venivano indicate le possibili destinazioni d'uso delle singole aree: edifici residenziali, negozi, avviamenti commerciali in genere, pensioni, complessi artigianali...
Dalla proposta di deliberazione n. 56/2007 si evince che "la lottizzazione attualmente non è esecutiva in quanto è stato presentato ed approvato dal G. di L. un progetto di completamento delle opere di urbanizzazione non firmato da tutti i proprietari e che risulta di difficile realizzazione per la presenza di un canalone a cielo aperto che attraversa detta lottizzazione e che rende inattuabile l'edificazione di alcuni lotti nella disposizione prevista dalla lottizzazione".
Si rileva anche che "...è stata presentata dal sig. Lo Cicero, nella qualità di amministratore unico della società Europa s.r.l., la richiesta di approvazione di un progetto preliminare in variante al piano regolatore generale riguardante la realizzazione di un edificio da destinare ad attrezzatura di interesse comune per l'attività commerciale con uffici depositi e negozi in via Palermo, sui lotti nn. 1 e 2 della lottizzazione "Barbaro", fg. 5, part.lle 1610, 1611, 1621, 1622, 1607, 1608, 1619, 1620, per una superficie complessiva di mq. 3.109,00..." e che "...la realizzazione della struttura commerciale creerebbe un sicuro beneficio ai residenti ed alla collettività in quanto di attrazione per utenze provenienti da comuni limitrofi.".
Rilevato che:
Il consiglio comunale di San Giuseppe Jato, con deliberazione n. 56 del 28 novembre 2007, adotta la variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un edificio da destinare ad attrezzatura di interesse comune per l'attività commerciale con uffici, depositi e negozi in via Palermo, sui lotti 1 e 2 della lottizzazione "Barbaro".
L'ufficio del Genio civile, con parere prot. n. 13978 del 4 luglio 2007, reso in data 10 agosto 2007, conferma il parere favorevole espresso in data 10 luglio 1978, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 per il sito in argomento, "...in considerazione che le variazioni progettuali non modificano, né pregiudicano l'accertata compatibilità geomorfologica del sito.".
Il responsabile del settore tecnico manutentivo attesta che nello strumento urbanistico vigente non esistono aree disponibili per la realizzazione di attrezzatura di interesse comune per attività commerciale, oltre che l'area oggetto di variante è stata acquistata, con regolare compromesso, dalla ditta interessata e di conseguenza il comune non avvierà alcuna procedura espropriativa.
Ritenuto che:
La superficie in argomento risulta complessivamente di circa mq. 3.109,00 e ricade nel fg. 5, part.lle 1610, 1611, 1621, 1622, 1607, 1608, 1619, 1620.
L'area ricade secondo lo strumento urbanistico vigente all'interno della lottizzazione "Barbaro" destinata ad insediamenti residenziali.
Il sito su cui è prevista la struttura commerciale risulta ai margini della lottizzazione tra la provinciale e via Emanuela Loi, ed ha accesso diretto dalla provinciale, non interferisce né avrà ripercussioni sulla viabilità interna alla lottizzazione, né sui parcheggi già previsti al servizio delle residenze.
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura commerciale prefabbricata di mq. 1.200, con il piano terra di altezza mt. 5,00 destinato ad attività commerciale, ed il piano superiore di altezza di mt. 4,00, destinato ad attività di servizio con la realizzazione di locali per uffici e n. 4 negozi, si prevede altresì mq. 1.602,50 di area da destinare a parcheggio.
L'attività commerciale da insediare è classificabile come media struttura.
Considerato che:
per l'area oggetto di variante non è stata attivata la procedura di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto la stessa è stata acquistata dalla ditta interessata al progetto per la realizzazione di un edificio da destinare ad attrezzature di interesse comune per attività commerciale.
La deliberazione consiliare n. 56 del 28 novembre 2007 è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
A seguito della pubblicazione della succitata delibera, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni inerenti la variante di che trattasi, certificazione resa dal segretario comunale in data 11 giugno 2008.
La variante risulta corredata del parere relativo al solo vincolo sismico gravante sull'area oggetto dell'intervento: parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio del Genio civile, rilasciato in data 10 agosto 2007, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, con prot. n. 13978 del 4 luglio 2007, sezione D, assetto del territorio.
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare.
La variante in argomento non risulta essere in contrasto con i lotti e le opere di urbanizzazione primaria già realizzate, va tuttavia prescritto, che le aree da destinare all'insediamento di attività commerciale devono avere i requisiti previsti dalla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale (decreto presidenziale 11 luglio 2000, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28).
Alla luce di quanto sopra, questa unità operativa, considerata la regolarità della procedura adottata dal comune di San Giuseppe Jato, esprime parere favorevole alla variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 28 novembre 2007, consistente nel cambio di destinazione urbanistica da zona C a zona "per attività commerciale", con l'introduzione delle prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e fatto salvo gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli altri enti preposti alla tutela dei vincoli cui è assoggettata l'area in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.71/78, in conformità al parere n. 18 dell'11 novembre 2008 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di San Giuseppe Jato adottata con la delibera consiliare n. 56 del 28 novembre 2007, finalizzata al cambio di destinazione urbanistica da zona C a zona "per attività commerciale", con l'introduzione delle prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e fatti salvi gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli altri enti preposti alla tutela dei vincoli cui è assoggettata l'area in argomento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 18 dell'11 novembre 2008 dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 56 del 28 novembre 2007;
3)  relazione;
4)  relazione esplicativa;
5)  elaborati grafici;
6)  planimetrie generali.

Art. 3

Il comune di San Giuseppe Jato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di San Giuseppe Jato resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 2008.
  LIBASSI 

(2008.50.3581)112
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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