REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 GENNAIO 2009 - N. 1
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 11 dicembre 2008, n. 10.
D.P.Reg. sic. 29 giugno 2005 - Comunicazione di inizio attività - Circolare esplicativa.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali e alla luce dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento, si reputa opportuno fornire i seguenti orientamenti in merito alla disciplina in argomento.
1.  Premessa
Con D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005 è diventata pienamente operativa la norma contenuta nell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativa alla comunicazione d'inizio attività (CIA).
Il citato decreto presidenziale ha individuato le macro-categorie, ricavate dalle classificazioni economiche dell'Istat, interessate dall'applicazione della nuova procedura di snellimento dell'attività amministrativa.
Oggetto della presente circolare sono esclusivamente le attività economiche riferibili al settore commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2.  Pubblici esercizi
Com'è noto, le modalità applicative della CIA sono disciplinate dall'art. 22 della legge regionale n. 10/91, per espressa disposizione dello stesso art. 24 della legge regionale n. 17/04.
Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/91 prevede che "Le disposizioni di cui al comma 1 (denuncia di inizio attività) si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, (...), e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, (...)".
L'individuazione del numero massimo delle autorizzazioni amministrative rilasciabili per l'attività di ristorazione, com'è noto, è individuato dal parametro numerico di cui all'art. 3 della legge n. 287/91, non soppresso dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (vedasi circolare n. 7 del 19 marzo 2007 di questa Amministrazione).
Trattandosi, quindi, di attività contingentata la ristorazione non può comprendersi fra quelle ipotizzate dal D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005.
Tuttavia, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991, laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del parametro numerico, per le quali, invece, trova applicazione la comunicazione di inizio attività.
3.  Circoli privati
Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, in Sicilia trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 4 aprile 2001, concernente "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".
Al riguardo, occorre fare una distinzione tra il contenuto dell'art. 2 e il contenuto dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/2001.
L'art. 2, rivolto alle associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, prevede una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'art. 3, rivolto alle associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, prevede la domanda di autorizzazione ai sensi della legge n. 287/91.
In quest'ultimo caso, trattandosi di attività non soggette a parametri numerici, e quando le stesse attività sono riconducibili alla tipologia dei ristoranti - ma anche trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della legge n. 287/91 - si applica l'istituto della comunicazione di inizio attività, salvo il rispetto delle norme relative al possesso dei requisiti obbligatori richiesti per i locali, le attrezzature e per le persone.
4.  Rivendite di quotidiani, giornali e periodici
Le rivendite di quotidiani, giornali e periodici, sono soggette a programmazione ai sensi del decreto 13 novembre 2002.
In base a tale norma, nei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici, il rilascio dell'autorizzazione è contingentato in funzione delle famiglie residenti, della distanza tra singoli punti vendita, nonché della zonizzazione comunale.
In questo caso, poiché le autorizzazioni sono soggette a limitazioni numeriche non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.
Tuttavia, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 9 del decreto 13 novembre 2002, laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del parametro numerico, per le quali, invece, si applica la comunicazione di inizio attività.
5. Attività di ottico
In Sicilia l'attività di ottico viene svolta ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.Reg. 1 giugno 1995, n. 64.
Con legge regionale 9 luglio 2004, n. 12 sono state previste delle limitazioni al rilascio delle autorizzazioni, in base alla popolazione residente e alla distanza tra singoli esercizi commerciali.
Anche per questa tipologia di attività commerciale, poiché soggetta a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.
Tuttavia, l'istituto della CIA trova applicazione per il trasferimento di attività di ottico in zone anche già sature di esercizi di ottico autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2004 (vedasi circolare assessoriale n. 2 dell'11 agosto 2008 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 12 settembre 2008).
6.  Commercio su aree pubbliche
Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, occorre operare una distinzione tra le tipologie a) e b), e la tipologia c).
Per le tipologie a) e b), soggette a programmazione comunale e quindi a limitazioni numeriche, la CIA non è applicabile.
Relativamente alla tipologia c) non siamo in presenza di forme di contingentamento o di limitazioni numeriche, per cui, sembrerebbe che l'istituto della CIA possa trovare applicazione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, è lo stesso D.P.Reg. 29 giugno 2005 a porre una condizione che, di fatto, rende inapplicabile la comunicazione di inizio attività.
Infatti, l'art. 2 del D.P.Reg. prevede che le amministrazioni competenti procedono all'acquisizione delle comunicazioni che consentano di conoscere, tra l'altro, "l'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo al quale si dispone della sede.
E' pacifico che l'operatore commerciale che esercita il commercio su aree pubbliche tipologia c), non è nelle condizioni di ottemperare al citato dispositivo, in quanto per la stessa natura dell'attività svolta in forma itinerante, non può disporre di alcun titolo atto a dimostrare la sede in cui opera, che ovviamente non può coincidere con la semplice indicazione del comune ove si esercita l'attività.
Conseguentemente, anche per la tipologia c) permane il regime autorizzatorio e il nulla osta.
7.  Esercizi di vicinato
L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 ha previsto, per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, che l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione da presentarsi al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sempre ai sensi dell'art. 7, l'apertura di un esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, mentre il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione.
Dal tenore letterale dell'art. 24 della legge regionale n. 17/04, la CIA, sostituendo "le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche", sembrerebbe non potere sostituire la comunicazione prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 28/99, per l'apertura di un esercizio di vicinato del settore non alimentare e per il trasferimento e/o ampliamento di un qualsiasi esercizi di vicinato.
Pertanto, interpretando alla lettera la norma, si potrebbe così concludere:
-  un esercizio di vicinato del settore alimentare, precedentemente soggetto ad autorizzazione amministrativa, può avviarsi con la CIA ed avere effetto immediato, così come previsto nel decreto presidenziale;
-  mentre un esercizio di vicinato del settore non alimentare può avviarsi con la CIA ad effetto differito di 30 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 28/99.
  L'Assessore: DI MAURO 

(2008.51.3639)035


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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