REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 GENNAIO 2009 - N. 1
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 novembre 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Biancavilla.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 6554 del 6 marzo 2008, pervenuto il 7 marzo 2008 ed assunto in pari data al protocollo di questo Assessorato al n. 19558, con il quale il comune di Biancavilla ha trasmesso, per l'approvazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto, in variante allo strumento urbanistico vigente, relativo alla realizzazione di una pista Kart in contrada Erbe Bianche;
Vista la nota prot. n. 24867 del 31 marzo 2008, con la quale questo Assessorato, considerando non applicabile la procedura autorizzativa di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ritenuto di dover procedere alla valutazione della variante ordinaria, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'intervento ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, ha richiesto al comune di Biancavilla, l'integrazione degli atti relativi alla variante in argomento;
Visto il foglio prot. n. 10318 del 21 aprile 2008 pervenuto il 23 aprile 2008 ed assunto l'8 maggio 2008 al protocollo di questo Assessorato al n. 35740, con il quale il comune di Biancavilla ha trasmesso quanto richiesto con la superiore nota di questo Assessorato;
Vista la delibera del consiglio comunale di Biancavilla n. 48 del 7 settembre 2007, avente per oggetto: progetto di variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una pista Kart in contrada Erbe Bianche nel comune di Biancavilla - foglio 53, particelle nn. 106, 107, 414, 438, 439, 440. Ditta T.A.S. Tuttisport Associazione sportiva;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 28 febbraio 2008 a firma del segretario generale del comune di Biancavilla, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 7627 dell'1 marzo 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole di fattibilità delle previsioni di progetto in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;
Vista la nota prot. n. 64 del 27 agosto 2008, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 20 del 25 agosto 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Con nota prot. n. 6554 del 6 marzo 2008, assunta al protocollo ARTA al n. 19558 del 7 marzo 2008 il comune di Biancavilla ha richiesto a quest'Assessorato l'approvazione della variante urbanistica, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 7 settembre 2007, relativa alla realizzazione di una pista Kart, di iniziativa privata, in contrada Erbe Bianche su un'area destinata dal vigente piano regolatore generale a zona E di verde agricolo ed identificata al foglio di mappa n. 53, particelle nn. 106, 107, 414, 438, 439, 440.
Da un preliminare esame degli atti ed elaborati pervenuti è emerso che nel testo della delibera di adozione della variante non è stata specificata la procedura attivata ai fini dell'acquisizione dell'approvazione della stessa. Altresì è stato rilevato che sebbene nelle premesse del deliberato sia stato "rilevato che per la disponibilità del terreno è stato prodotto dalla ditta un atto di comodato d'uso, pertanto non necessitano le procedure di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. dell'8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.L. del 27 dicembre 2002, n. 302", con la pubblicazione, effettuata regolarmente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, è stato dato avviso "che con delibera di consiglio comunale n. 48 del 7 settembre 2007, ai sensi dell'art. 19, comma 2, e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il progetto in variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una pista Kart...".
Rilevato quanto sopra, in considerazione che l'impianto sportivo sarà realizzato dalla ditta T.A.S. che gode della disponibilità dell'area e che, pertanto, la variante proposta non è finalizzata all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed attiene esclusivamente al cambio di destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento, con nota dirigenziale n. 24867 del 31 marzo 2008, è stata evidenziata l'inapplicabilità, per il caso in parola, delle procedure previste dal D.P.R. n. 327/2001 che impartisce "disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e, pertanto, è stato rappresentato che quest'Assessorato avrebbe proceduto alla valutazione della variante ordinaria, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n.71/78.
Con la medesima nota dirigenziale sono state, altresì, richieste integrazioni degli atti già pervenuti specificando, nelle more delle stesse, la non decorrenza dei termini assegnati a quest'Assessorato per l'emanazione del provvedimento finale, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 71/78 e successive modificazioni ed integrazioni, ...omissis...
Considerato che:
Il comune di Biancavilla è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 773 del 6 novembre 1993 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono ormai decaduti.
Le procedure attivate dal comune di Biancavilla ai fini dell'acquisizione della variante urbanistica proposta sono regolari in quanto:
-  Preliminarmente all'adozione della variante da parte del consiglio comunale, è stato acquisito, sul progetto proposto dalla ditta T.A.S. Tuttisport associazione sportiva, il prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Catania che, con parere n. 7627 dell'1 marzo 2006, ha espresso "parere favorevole di fattibilità delle previsioni di progetto in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio".
-  Il responsabile dell'U.T.C. ha attestato che nell'area oggetto dell'intervento non sussistono: vincoli di tutela storico paesaggistico ambientali; zone SIC e ZPS; attività agricole specializzate; impianti o infrastrutture a supporto dell'attività agricola.
La variante proposta è finalizzata al cambio di destinazione da zona E agricola a zona impianti sportivi per la realizzazione di un impianto automobilistico - pista Kart, proposto dalla ditta T.A.S., titolare di un comodato d'uso del terreno, identificato al foglio di mappa n. 53 particelle nn. 106, 107, 414, 438, 439, 440, ubicato a circa 3 Km. del centro abitato. Tale iniziativa risulta ammissibile dall'art. 69 del vigente regolamento edilizio comunale secondo il quale le attrezzature di interesse collettivo possono essere realizzate da enti, associazioni o privati purché, sulla base di una convenzione da stipularsi con il comune, sia garantito il prevalente uso pubblico delle attrezzature.
Il consiglio comunale, con la citata delibera di adozione, ha ritenuto che la costruzione di una pista Kart offre un servizio di carattere sportivo, competitivo e di intrattenimento ed, altresì, rende l'opportunità di pubblicizzare, durante le attività sportive, i prodotti tipici locali.
Per quanto sopra rilevato si ritiene l'intervento compatibile con l'attuale sistema urbanistico-territoriale e, pertanto, in linea generale si condivide la variante urbanistica proposta salvo quanto appresso specificato in ordine ai dettagli di progetto.
-  Da quanto si rileva dagli elaborati pervenuti, l'area oggetto dell'intervento, giacché attraversata da una strada provinciale, è divisa in due parti e, pertanto, su una di questa sarà realizzata la pista e dall'altra i parcheggi a servizio. Il progetto prevede altresì la realizzazione di una stradella di collegamento con la strada provinciale.
In linea generale si può ritenere condivisibile la superiore ipotesi progettuale, tuttavia, si reputa necessario che, prima del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'impianto, il progetto definitivo dello stesso sia sottoposto all'esame della provincia regionale di Catania, che con riguardo alla sicurezza stradale, potrà determinarsi sull'ammissibilità delle soluzioni progettuali relative alle rampe carrabili di accesso e di uscita del previsto parcheggio e dell'area adibita all'attività sportiva, nonché a quelle relative al necessario attraversamento (sia pedonale che carrabile) della S.P.
-  Premesso che nell'area interessata sono previsti l'utilizzo di un fabbricato esistente nell'area individuata, di modeste dimensioni (mq. 59), da adibire ad ufficio ed a servizi vari, e la realizzazione di tribune metalliche e dei box, si rileva che non sono redatte apposite norme di attuazione. Pertanto, in considerazione che gli impianti sportivi devono rispettare i livelli minimi qualitativi e quantitativi individuati dal CONI che ha impartito, con deliberazione n. 1492 del 19 novembre 1997, le "Norme per l'impiantistica sportiva", si prescrive quanto segue:
"L'area identificata al foglio di mappa n. 53 particelle nn. 106, 107, 414, 438, 439, 440, in contrada Erbe Bianche, è destinata alla realizzazione di un centro sportivo automobilistico - pista per Kart.
L'impianto dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia che regolano, sotto qualsiasi titolo, la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (piloti, giudici di gara, personale addetto, spettatori, traffico veicolare e pedonale, ecc...) ed il superamento delle barriere architettoniche.
L'impianto dovrà essere dotato di idonei servizi (spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi, uffici, locale di pronto soccorso, impianti tecnici, parcheggi ecc...) in quantità e con le caratteristiche prescritte dall'art. 2 e seguenti delle norme CONI per l'impiantistica sportiva.
Le recinzioni, le piantagioni e gli eventuali nuovi volumi necessari all'idoneità dell'impianto secondo le norme sopradette, dovranno essere posti alla distanza minima dalla strada provinciale prevista dal vigente regolamento di esecuzione del codice della strada.
Per tutto quanto sopra, si è del parere che la variante urbanistica, adottata dal consiglio comunale di Biancavilla con delibera n. 48 del 7 settembre 2007, relativa alla destinazione a zona di impianto sportivo automobilistico - pista Kart, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 94 del 6 novembre 2008, nel quale, a condivisione della proposta di parere n. 20 del 25 agosto 2008, resa dall'U.O. 5.2/D.R.U. con prescrizioni, la variante urbanistica in argomento è stata dichiarata meritevole di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 94 del 6 novembre 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 94 del 6 novembre 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Biancavilla con delibera consiliare n. 48 del 7 settembre 2007, relativa alla destinazione a zona di impianto sportivo - per la realizzazione di una pista Kart - dell'area identificata al foglio di mappa n. 53 particelle nn. 106, 107, 414, 438, 439 e 440 sita in contrada Erbe Bianche.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 20 del 25 agosto 2008 reso dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 94 del 6 novembre 2008;
3)  delibera C.C. n. 48 del 7 settembre 2007;
Elaborati di rilevanza urbanistica:
4)  tav.  1  -  relazione tecnica;
5)  tav.  2  -  planimetria piano regolatore generale, stralcio del piano regolatore generale, stralcio catastale;
6)  tav.  3  -  planimetria generale con piano quotato;
7)  tav.  4  -  planimetria stato di fatto;
8)  tav.  5  -  planimetria in progetto;
 9)  tav.  8  -  planimetria generale con l'individuazione delle strutture;
Studio di geologia applicata:
10)  relazione geomorfologica di fattibilità;
11)  relazione idrogeologica;
12)  corografia generale, planimetria con vincoli e viabilità, particellare, stralcio piano regolatore generale, particolare recinzione e alberature;
13)  carta geomorfologica;
14)  carta geolitologica;
15)  carta idrogeologica;
16)  carta della stabilità;
17)  carta geolitologica di dettaglio, planimetria catastale con piano quotato, sezioni geolitologiche;
18)  valutazione di impatto ambientale.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Biancavilla resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2008.
  LIBASSI 

(2008.50.3582)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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