REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 2008 - N. 60
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 24 dicembre 2008.
Avviso per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, contributo "una tantum" finalizzato all'integrazione dei fondi rischi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 ;
Visto l'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";
Visto il decreto n. 210 del 26 aprile 2007, con il quale sono state approvate le direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e successiva nota prot. n. 16449 del 24 dicembre 2008, avente ad oggetto "Modifica disposizioni attuative";
Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 15;
Vista la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 (S.O.) del 24 dicembre 2008, "Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione";
Considerato che, a seguito della pubblicazione della sopra indicata legge regionale n. 21/2008, occorre predisporre un nuovo avviso riguardante il contributo "una tantum" finalizzato all'integrazione del fondo rischi dei confidi, riconosciuti in base alla legge regionale n. 11/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, della citata legge regionale n. 21/2008;
Considerato che l'avviso, denominato "Avviso per attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, contributo - una tantum - finalizzato all'integrazione dei fondi rischi", per la concessione delle agevolazioni all'art. 1, comma 1, della citata legge regionale n. 21/2008, è parte integrante del presente decreto ed allegato allo stesso;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere a quanto sopra descritto;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato ed in base a quanto disposto dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, è approvato "l'Avviso per attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi", che fa parte integrante del presente decreto e viene allegato allo stesso.

Art. 2

L'avviso di cui al precedente art. 1 verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al sito euroinfosicilia.

Art. 3

L'avviso di cui all'art. 1 verrà, altresì, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, nonché in cinque quotidiani, di cui tre a carattere nazionale e due a carattere regionale .
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Palermo, 24 dicembre 2008.
  MINEO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 24 dicembre 2008 al n. 336.
Allegato
AVVISO PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI, CONTRIBUTO "UNA TANTUM" FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI
(contributo concesso ai Confidi, riconosciuti dalla legge regionale n.11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in base alle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n. 21 del 16 dicembre 2008, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59, S.O., del 24 dicembre 2008)


Art. 1
Oggetto e riferimenti normativi

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 16 dicembre 2008, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi, dei confidi di cui all'articolo 2 del presente avviso, nella misura massima degli aiuti in regime "de minimis" ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379/5 del 28 dicembre 2006.
I contributi verranno calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi, come risultante dai dati del bilancio di esercizio per l'anno 2007.
I contributi, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21 del 16 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59, S.O., del 24 dicembre 2008), vengono concessi ai Consorzi Fidi, successivamente denominati "Confidi", riconosciuti dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo le modalità e i criteri degli aiuti in regime "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379/5 del 28 dicembre 2006) e secondo quanto stabilito dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente il confidi beneficiario, di cui all'articolo 2 del presente avviso, non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a euro 200.000 (in termini di equivalente sovvenzione lorda) su un periodo di tre anni.
Il periodo di riferimento è calcolato in relazione all'esercizio finanziario interessato e ai due esercizi finanziari precedenti.
Qualora il soggetto beneficiario richiedente abbia ottenuto, nel biennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime "de minimis" il limite massimo di 200.000 euro, secondo quanto esposto al precedente comma, non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.
Si precisa che gli aiuti in regime "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti. In considerazione che l'attività di riferimento è quella relativa all'anno 2008 i settori interessati sono quelli ricompresi nel regolamento CE n. 1998/2006 e n. 800/2008.

Art. 2
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente avviso i Confidi aventi sede operativa nel territorio regionale, che abbiano ottenuto il riconoscimento dello statuto da parte dell'Amministrazione regionale, con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, così come previsto dall'articolo 5 della legge regionale n.11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
I contributi di cui al presente avviso vengono erogati dalla Regione siciliana esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2008, devono, inoltre, essere iscritti alla voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili" del bilancio del confidi beneficiario.

Art. 3
Requisiti e presentazione delle domande

La concessione degli interventi a favore dei confidi, di cui al precedente articolo 2, è di competenza del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito. Il possesso dei requisiti sarà accertato dall'Amministrazione regionale sulla base delle documentazioni di cui al successivo art. 4.
I confidi interessati dovranno presentare, entro i termini perentori indicati dal successivo articolo 4 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al dipartimento regionale finanze e credito.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo secondo quanto indicato al successivo articolo 7.

Art. 4
Istruttoria, termini ed erogazione dei contributi

Il servizio 8F del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana effettuerà l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria delle istanze regolarmente pervenute. A tal fine si intendono ammissibili le istanze pervenute, al dipartimento regionale finanze e credito, entro le ore 12,00 del 27 febbraio 2009, o quelle inviate tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data del 27 febbraio 2009, a tal fine farà fede il timbro del servizio postale, la cui ricevuta dovrà essere esibita a richiesta all'amministrazione erogante, a pena di decadenza dal contributo.
Al termine dell'istruttoria, di cui al precedente comma 1, il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sulla base delle risultanze istruttorie, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione o diniego del contributo.
L'erogazione del contributo avverrà a seguito di apposita dichiarazione del legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e verifica delle dichiarazioni trasmesse, nonché in relazione all'attività svolta e riscontrabile con i dati del bilancio per l'anno 2007.

Art. 5
Controlli

Il dipartimento regionale finanze e credito potrà effettuare controlli ed ispezioni, ai sensi della vigente normativa, nonché richiedere notizie e dati ai Confidi beneficiari.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale n.11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dalle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e dal presente avviso comporta, a carico dei consorzi beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite, la sospensione del decreto di riconoscimento dello statuto del confidi con possibile conseguente revoca, fatte salve le eventuali ed ulteriori azioni a tutela dei diritti ed interessi della Regione siciliana.
Nei casi di restituzione del contributo il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

Art. 6
Obblighi per i beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare, in merito all'agevolazione richiesta, tutte le condizioni e le disposizioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ed, in particolare, dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dalle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e dalle disposizioni del presente avviso.

Art. 7
Documentazione da produrre

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 6, i Confidi devono produrre istanza, esclusivamente su apposita modulistica che verrà resa disponibile da parte di questo Assessorato, a far data dal 30 gennaio 2009.

Art. 8
Applicabilità dell'intervento

Le agevolazioni, di cui alla legge regionale in oggetto, potranno essere concesse con riferimento alle attività effettuate e definite dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2007.
Il procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/ 1990, legge regionale n. 10/1991 e loro ss.mm.ii., decorre dalla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'ufficio protocollo del dipartimento regionale finanze e credito.
Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili dall'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il servizio competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
E' escluso il cumulo con altre forme di agevolazioni pubbliche a valere sulla stessa operazione assistita.
In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'amministrazione, gli stessi dovranno pervenire perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa al Confidi. A tal proposito farà fede il timbro postale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle modifiche necessarie ad adeguare il presente avviso a disposizioni, emanate o da emanare, riguardanti l'ambito di applicazione dello stesso.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito euroinfosicilia e nel sito internet www. regione.sicilia.it/bilancio.
(2008.52.3676)039


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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