REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 2008 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 24 dicembre 2008.
Avviso pubblico per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge ed i regolamenti di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";
Vista la legge regionale n. 1 del 6 febbraio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2008, relativa a "Disposizioni programmatiche per l'anno 2008";
Vista la legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2008, relativa al "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010";
Visto il decreto n. 210 del 26 aprile 2007, con il quale sono state approvate le direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, occorre predisporre un avviso pubblico;
Visto il contenuto dell'avviso, riguardante le disposizioni per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai Consorzi di garanzia fidi, per integrazione fondo rischi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto opportuno, pertanto, adottare il suddetto avviso pubblico per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai Consorzi di garanzia fidi, per integrazione fondo rischi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato, è approvato l'avviso pubblico per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai Consorzi di garanzia fidi, per integrazione fondo rischi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, contrassegnato come allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'avviso pubblico sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito www.regione.sicilia. it/bilancio, nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché in cinque quotidiani, di cui tre di ampia diffusione a carattere nazionale e due di ampia diffusione a carattere regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Palermo, 24 dicembre 2008.
  MINEO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 24 dicembre 2008 al n. 335.
Allegato A
AVVISO PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI, PER INTEGRAZIONE FONDO RISCHI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 11 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008)


Art. 1
Oggetto e riferimenti normativi

I contributi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, vengono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi fidi, secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 379/5 del 28 dicembre 2006), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).
Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE 1998/ 2006, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime "de minimis" il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.
Si precisa che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1.  I beneficiari sono i soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2005, aderenti ai Consorzi fidi, in seguito denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello Statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

Art. 3
Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Integrazione fondo rischi, di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui al regolamento CE n. 1998/2006, esclusivamente per operazioni finanziarie a breve termine ovvero di natura non rateale. Al riguardo, si specifica che nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi gli stessi dovranno essere soggetti a revisione annuale e dovrà essere prodotta l'apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione.

Art. 4
Requisiti e presentazione delle domande

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del dipartimento finanze e credito.
Al riguardo i confidi dovranno dimostrare di essere in regola con la normativa di settore regionale nazionale e comunitaria.
Il possesso dei predetti requisiti verrà accertato dall'Amministrazione sulla base delle documentazioni di cui al successivo art. 5.
2. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi del precedente articolo 2, possono presentare, entro i termini perentori indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al dipartimento regionale finanze e credito.
Al tal proposito farà fede la data di presentazione se le istanze saranno consegnate a mano o la data di spedizione se le stesse saranno inviate tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità descritte al successivo articolo 8.

Art. 5
Termini, istruttoria ed erogazione dei contributi

1.  I Confidi devono produrre istanza entro il 30 giugno 2009, esclusivamente secondo le modalità descritte al successivo art. 8.
2.  L'istruttoria per il controllo amministrativo-contabile delle istanze pervenute sarà effettuata dal servizio 8F del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana.
3.  Al termine dell'istruttoria, di cui al precedente comma 1, il dirigente generale del dipartimento finanze e credito, sulla base delle risultanze, provvederà ad emettere il provvedimento di ammissione al contributo.

Art. 6
Controlli

1.  Il dipartimento regionale finanze e credito avvalendosi anche delle strutture regionali con funzioni ispettive potrà effettuare controlli ed ispezioni, ai sensi della vigente normativa, nonché potrà richiedere chiarimenti,notizie e documentazione integrativa ai Confidi durante la fase istruttoria di cui al precedente art. 5.
2.  La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 11/2005 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3.  Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

Art. 7
Obblighi per i Confidi

I confidi , in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla legge regionale n.11/2005 e s.m.i., alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, alle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Documentazione da produrre

Le istanze dei Confidi, a pena di esclusione dai benefici, dovranno essere prodotte esclusivamente tramite sistema FIDI WEB la cui messa a disposizione verrà comunicata dall'amministrazione con successivo provvedimento.
Verranno inviate su supporto cartaceo le relative attestazioni bancarie attestanti il versamento al fondo rischi delle aziende al consorzio fidi interessato.
La non corrispondenza dei dati trasmessi su modello cartaceo e supporto informatico determinerà l'esclusione dai benefici delle corrispondenti imprese.

Art. 9
Applicabilità dell'intervento

1. Il procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, decorre dalla data riportata, all'atto della presentazione dell'istanza, dall'ufficio protocollo del dipartimento regionale finanze e credito.
2. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il servizio competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
3.  In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'amministrazione, gli stessi dovranno pervenire perentoriamente entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa al Confidi e a tal proposito farà fede il timbro postale; si precisa che sono da intendersi "lavorativi" i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi: sabato, domenica, festività nazionali e ricorrenza del Santo patrono.
4.  I responsabili del procedimento rispettivamente per le province di competenza assegnate sono l'avv. Francesco Sucato dirigente dell'U.O.B. 8.1 e la dott.ssa Angela Scaduto dirigente della U.O.B. 8.2 del servizio 8F "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" dell'Assessorato del bilancio e delle finanze del dipartimento finanze e credito.
5.  Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito www.regione.sicilia.it/bilancio, nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché in cinque quotidiani di cui tre di ampia diffusione a carattere nazionale e due di ampia diffusione a carattere regionale.
9.  Il presente avviso viene finanziato con i fondi indicati, di cui al bilancio della Regione siciliana capitolo 616804 - rubrica 3 - dipartimento finanze e credito.
(2008.52.3676)039
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 58 -  41 -  62 -  42 -  36 -  65 -