REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2008 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto dell'Unione dei Comuni "Terra dei Lancia"


Titolo  I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.  1
Oggetto

1.  Il presente statuto stabilisce, ai sensi dell'art. 32 T.U.E.L, nonché del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione per la gestione associata delle funzioni cui sopra, composto dai Comuni di Brolo e Ficarra.
2.  L'Unione disciplinata dal presente statuto, viene denominata "Terra dei Lancia".
3.  La partecipazione potrà essere ampliata ad altri comuni contermini con apposita deliberazione che contestualmente stabilirà le condizioni di ingresso, approvata dal consiglio dell'Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei consigli comunali dei comuni, con le procedure di voto previste dalle modifiche statutarie.
Art.  2
Obiettivi programmatici

1.  L'Unione persegue l'obiettivo generale dell'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
2.  E' scopo dell'Unione, tenendo conto delle specifiche ed individuali ma omogenee peculiarità, che caratterizzano il territorio su cui insiste l'Unione, promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono, attraverso la gestione collettiva di:
-  promozione e sviluppo settori cultura e beni culturali - gestione eventi culturali, turistici e sportivi intercomunali;
-  istituzione e gestione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
-  promozione e sviluppo attività produttive e relativa gestione tramite sportello unico attività produttive; promozione e sviluppo socio-economico nei settori commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con contestuale implementazione della partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; promozione dell'equilibrato e sostenibile assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente;
-  servizi di protezione civile.
All'Unione potranno essere attribuiti ulteriori funzioni, con apposita deliberazione di consiglio comunale, modificativa del presente statuto.
Sono obiettivi generali dell'Unione:
-  potenziare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni componenti l'Unione; utilizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in un'ottica di analisi costi-benefici, da effettuare collettivamente;
-  armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse
-  ampliare il grado di efficienza, di efficacia e di maggiore economicità, a vantaggio della collettività;
-  definire un assetto organizzativo volto al potenziamento dei servizi de quibus. Favorire e migliorare la qualità della vita della propria, rispettiva popolazione, per rispondere alle esigenze della collettività, in termini di migliore vivibilità rispetto al contesto ambientale in cui risiede;
-  favorire i rapporti tra entroterra e costa;
-  rapportarsi con gli enti sovracomunali in maniera più incisiva, per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.
Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quelli dei comuni aderenti e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra l'indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.
Art.  3
Durata

L'Unione ha una durata di 16 anni, dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, consistente in una apposita convenzione, da sottoporre, in schema, all'approvazione dei consigli comunali di tutti gli enti aderenti; alla scadenza si scioglierà, salvo diversa determinazione dei consigli comunali degli enti di appartenenza.
Art.  4
Recesso e scioglimento

1.  Ogni Comune facente parte dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di anni 5 dalla sottoscrizione della convenzione, con deliberazione del consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2.  Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione, che comunque dovrà avvenire entro il 30 giugno.
3.  Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti, determina lo scioglimento della stessa.
4.  In caso di scioglimento, il presidente pro tempore assume funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
5.  Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente, funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica degli stessi, se ci si è avvalsi di personale interno ai singoli Comuni.
Art.  5
Sede

1.  L'Unione ha la propria sede presso il Comune che assume la presidenza dell'Unione; il Comune, nel momento in cui assumerà la presidenza, diverrà Comune capofila dell'Unione. La sede varierà in funzione della assunzione della presidenza.
2.  I suoi organi ed i suoi uffici possono rispettivamente riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché nell'ambito territoriale dell'Unione.
3.  Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi relativi all'attività dell'Unione.
Art.  6
Stemma e gonfalone

L'Unione può dotarsi di stemma e gonfalone propri.
La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del presidente.
Art.  7
Funzioni e servizi

L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative ai seguenti servizi di interesse sovracomunale affidati in gestione alla stessa Unione:
-  promozione e sviluppo settori cultura e beni culturali - gestione eventi culturali, turistici e sportivi intercomunali;
-  istituzione e gestione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
-  promozione e sviluppo attività produttive e relativa gestione tramite sportello unico attività produttive; promozione e sviluppo socio-economico nei settori commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con contestuale implementazione della partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; promozione dell'equilibrato e sostenibile assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente;
-  servizi di protezione civile.
Le funzioni ed i servizi dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di ben precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.
Art.  8
Trasferimento funzioni

1.  L'effettivo trasferimento delle competenze conferite all'Unione viene deliberato dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di norma entro la fine del mese di settembre con decorrenza dall'anno successivo. Detto trasferimento si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possono determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2.  L'individuazione delle competenze che si intendono trasferite viene concordata tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3.  Soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contribuenti sui servizi della stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
4.  Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 4.
Art.  9
Organi

Sono organi dell'Unione:
a)  il presidente.
b)  il consiglio dell'Unione.
c)  la giunta dell'Unione
Art.  10
Il consiglio dell'Unione

1.  Il consiglio viene integrato, analogamente laddove si dimetta o decada dalla carica uno dei componenti.
2.  La presidenza del consiglio è attribuita ad uno dei componenti eletto, nel corso della 1° adunanza con maggioranza assoluta dei componenti, mediante votazione a scrutinio segreto; in caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso è sostituito dal componente più anziano.
3.  La prima riunione del consiglio viene convocata dal sindaco del Comune sede dell'Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal presidente.
Art.  11
Competenze

1.  Ciascun Comune è rappresentato nel consiglio dell'Unione da quattro consiglieri comunali designati dalla maggioranza e da due consiglieri comunali designati dalla minoranza.
2.  Il consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più comuni componenti.
3.  Il consiglio è espressione degli interessi dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
4.  Il consiglio deve:
-  approvare gli atti fondamentali (bilancio di previsione e suoi allegati, conto consuntivo).
5.  Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio può occuparsi oltreché delle competenze espressamente indicate dalla normativa vigente, anche di:
-  studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione;
-  programmazione sovracomunale dei servizi affidati in gestione all'Unione o ad essi correlati.
Art.  12
Sessioni e convocazioni

1.  L'attività dell'assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2.  Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione.
3.  Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; in caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire anche ventiquattrore prima.
4.  La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni, a pena di decadenza dall'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno e purché essi siano documentati in una apposita proposta di deliberazione. Le modalità di convocazione saranno le stesse di quelle relative alla convocazione dei consigli comunali.
5.  L'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti da trattare, in aggiunta a quelli iscritti all'o.d.g., può avvenire solo fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6.  L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo pretorio di ciascun Comune di cui fa parte l'Unione, allo scopo di dare adeguata pubblicità ai cittadini.
7.  Le sedute del consiglio sono di regola pubbliche e le votazioni sono espresse a scrutinio palese, a meno che la trattazione non riguardi argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone ed in tal caso la votazione avverrà a scrutinio segreto.
8.  Il consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di insussistenza del numero legale, si rinvia di un'ora la seduta; laddove, dopo un'ora, continui a mancare il numero legale, la seduta proseguirà il giorno successivo alla stessa ora alla presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto comunale prevedano una maggioranza diversa.
9.  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla legislazione regionale vigente.
Art.  13
Status giuridico ed economico dei consiglieri componenti il consiglio

Lo status giuridico dei componenti il consiglio sarà quello previsto dalla legislazione per i consiglieri comunali. Lo status economico (gettone di presenza) sarà quello corrispondente ad un Comune fra 5.000 e 10.000 abitanti.
Art.  14
Giunta dell'Unione

La giunta dell'Unione è composta dai rappresentanti legali dei Comuni componenti l'Unione.
1.  La presidenza della giunta è attribuita al rappresentante legale del Comune che assume la presidenza dell'Unione, ai sensi degli artt. 5 e 15 del presente statuto e più specificamente, il sindaco di Ficarra, per un biennio dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e successivamente il sindaco di Brolo, per l'ulteriore biennio e così via a rotazione; in caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso è sostituito dal componente più anziano.
2.  Il presidente dura in carica fino alla cessazione della carica di sindaco.
Art.  15
Competenze della giunta

1.  La giunta è l'organo di impulso e di indirizzo, collabora per il governo dell'ente ed impronta la propria attività ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2.  Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. In particolare verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Riferisce ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione, sulla sua attività.
4.  La giunta compie tutti gli atti che non sono dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti riservati al consiglio.
5.  Lo status giuridico dei componenti è quello previsto dalla legislazione per gli assessori, mentre quello economico è a titolo gratuito.
Art.  16
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è presieduta da un presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto dei punti proposti dai singoli componenti.
2.  Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3.  Le sedute non sono pubbliche.
4.  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applica la legislazione nazionale e regionale in materia.
Art.  17
Presidente e vice presidente

1.  Il presidente della giunta è anche presidente dell'Unione; esercita tutte le funzioni che non sono attribuite al consiglio ed alla giunta e coincide con il rappresentante legale del comune capofila che si individuerà, ad anni alterni, ora nel sindaco di Ficarra, ora in quello di Brolo, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Il presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
Egli può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze agli altri componenti la giunta dell'Unione.
Ogni sindaco è sostituito dal proprio vice sindaco, in caso di impedimento o di assenza.
Art.  18
Invio degli atti ai comuni aderenti all'Unione

Tutti gli atti fondamentali dovranno essere inviati in copia ai comuni aderenti all'Unione contemporaneamente all'affissione all'albo nel comune sede dell'Unione.
Titolo  II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art.  19
Partecipazione popolare

1.  L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione, garantendone i modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del territorio dell'Unione.
2.  L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per l'Unione.
3.  L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.
Art.  20
Accesso agli atti

1.  Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza, delle persone, dei gruppi delle imprese.
2.  Anche se in presenza del diritto di riservatezza, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
3.  Il responsabile del procedimento ha facoltà di difendere l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.
4.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dellà amministrativa.
5.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento del comune capofila. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e misura.
6.  La richiesta di accesso dei documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
7.  Il regolamento:
-  disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
-  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino.
8.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo.
Art.  21
Diritto d'informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio.
Art.  22
Istanze, reclami, petizioni e proposte

1.  Le persone singole associate residenti nel territorio dell'Unione hanno la facoltà di rivolgere al presidente istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2.  Tutte le istanze devono essere prese in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
3.  Gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di cinquanta firmatari, agli organi dell'Unione, secondo le rispettive competenze, per richiedere, in maniera motivata, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione di documenti programmatori, miglioramenti organizzativi di servizi e quanto altro abbia comunque caratteristica di rilevanza nell'ambito del territorio.
4.  I documenti di cui procedere comma 3, devono essere esaminati dall'organo competente entro sessanta giorni dal loro ricevimento, dandone avviso al primo firmatario.
Art.  23
Referendum consultivo

1.  Referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell'Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso e dissenso. Il carattere consultivo del referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi eletti di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte di territorio dell'Unione.
2.  Il referendum consultivo può essere indetto:
a)  per deliberazione del consiglio dell'Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;
b)  su richiesta presentata da almeno un consiglio comunale dei comuni aderenti oppure da almeno 1.000 elettori nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al presidente dell'Unione.
3.  Il referendum consultivo può essere svolto:
a)  prima di procedere all'approvazione di provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;
b)  dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunitari.
4.  L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
5.  L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione di garanti composta dal prefetto o suo delegato in qualità di presidente, da un magistrato nominato dal presidente del tribunale e dal segretario dell'Unione in qualità di componenti.
6.  I referendum sono convocati dal presidente e possono essere effettuati due volte all'anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con il voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti interessati alla consultazione.
7.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
8.  Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, il presidente dell'Unione sottopone al consiglio e alla giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev'essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri in carica o dei componenti in carica della giunta, a seconda delle competenze. Uno stesso quesito non può essere sottoposto a referendum nel corso della durata in carica di un consiglio.
9.  Le ultime norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogati di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventuale ai fini della loro semplificazione ed economicità.
10.  I Comuni facenti parte dell'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum.
Art.  24
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto o un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di interventi con le modalità di cui all'apposito regolamento.
2.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati al procedimento, l'amministrazione può procedere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
3.  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
4.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente a danno del privato.
Art.  25
Conferenza dei servizi

1.  Al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa, qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, Il presidente indice una conferenza dei servizi.
2.  La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione debba acquisire intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al presidente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
Art.  26
Rapporti con i comuni componenti l'Unione

1.  L'Unione invia ai Comuni aderenti, e alle comunità sovracomunali cui questi appartengono, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2.  Per argomenti di particolari rilievo, di competenza del consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli consigli comunali.
3.  I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:
a)  l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei consiglieri;
b)  l'esercizio della facoltà da parte di ogni consiglio comunale di chiedere al presidente dell'Unione la convocazione del consiglio per la trattazione dei problemi di interesse comune, con l'obbligo del presidente di provvedere nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del presente statuto;
c)  l'esercizio del diritto da parte di almeno un consiglio comunale di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 23, comma 2, lett. b).
Art.  27
Rapporti con altri enti e associazioni

1.  L'unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione.
2.  A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.
3.  L'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento.
Art.  28
Obiettivi dell'attività amministrativa e dalla gestione

1.  L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
Titolo  II
ORGANIZZAZIONE
Art.  29
Principi strutturali ed organizzativi

L'azione amministrativa deve tendere al progressivo avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione dei procedimenti, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruibilità delle prestazioni e dei servizi resi all'utenza facente parte del consorzio.
Art.  30
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni aderenti.
2.  L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.
3.  La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
-  personale proprio;
-  personale comandato e/o distaccato dai Comuni;
-  personale dei comuni facenti parte dell'Unione, utilizzato temporaneamente.
4.  Per una innovativa e funzionale organizzazione degli uffici verranno adottate metodologie e tecnologie, tra cui: automazione ed informatizzazione degli uffici, più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.
5.  Dovranno essere messi a disposizione uffici da parte dei singoli Comuni per lo svolgimento delle competenze relative alla gestione coordinata dei servizi di cui sopra, in misura paritaria.
6.  L'organizzazione dei servizi gestiti in modo coordinato è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.
7.  La dotazione organica messa a disposizione della gestione coordinata dei servizi de quibus, può essere costituita da personale utilizzato secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
8.  Ci si dovrà avvalere prioritariamente di personale dei singoli comuni aderenti; solo in caso di rilevante mole di lavoro, cui non si riesce a far fronte con il personale a disposizione, si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o al conferimento di incarichi professionali. Per l'assunzione di personale proprio, si potrà procedere solo previo accordo di programma adottato dai sindaci che disciplini stato giuridico, economico, nonché modalità con cui tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni aderenti all'Unione.
Art.  31
Segretario dell'Unione

Il segretario dell'Unione coincide con il segretario del Comune ove ha sede l'Unione e assume la veste di comune capofila.
La sede dell'Unione ai sensi dell'art. 5 del presente statuto è fissata a bienni alterni tra i due comuni facenti parte dell'Unione, iniziando dal comune di Ficarra. Il trattamento economico del segretario sarà regolato dalle parti con separato atto della giunta dell'Unione.
Per la disciplina, nonché per il ruolo e le funzioni assegnate al segretario dell'Unione, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 97 e seguenti del T.U.E.L. per il segretario comunale.
Art.  32
Responsabili degli uffici e dei servizi

Qualora l'Unione si volesse avvalere di responsabili di uffici e dei servizi, essi saranno individuati, secondo le modalità di cui alla normativa in materia. Essi provvederanno agli atti di gestione, individuati dal T.U.E.L.
Titolo  III
FINANZA E CONTABILITA'
Art.  33
Attività finanziaria

1.  L'Unione ha un'autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  L'Unione presenta una finanza locale fondata su:
-  contributi erogati dallo Stato;
-  contributi erogati dalla Regione;
-  trasferimenti operati dai comuni componenti l'Unione, sulla base dei bilanci;
-  tasse e diritti per servizi pubblici;
-  contributi comunitari;
-  altre entrate.
Art.  34
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.
2.  L'attività economico-finanziaria è regolata dalle norme di contabilità proprie degli enti locali.
Art.  35
Revisione economico-finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione nominato dal consiglio ai sensi del decreto legislativo n. 267/00 e della legislazione regionale vigente.
Art.  36
Servizio di tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria è svolto dall'istituto bancario che offra condizioni migliori e più vantaggiose, prescelto a seguito di apposita procedura negoziata di affidamento dell'appalto di servizi.
2.  Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge nonché da apposita convenzione stipulata con la banca tesoriere.
Titolo  IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.  37
Costituzione

L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione del presente atto costitutivo.
Art.  38
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
Approvato dai consigli comunali di Brolo e Ficarra rispettivamente con deliberazioni n. 43 dell'1 agosto 2007 e n. 34 del 31 luglio 2007.
(2008.49.3500)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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