REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2008 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Sciacca


Lo statuto del Comune di Sciacca è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 17 giugno 1995, e successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con deliberazione n. 119 del 6 novembre 2008.
Titolo I
PRINCIPI E FINALITA'
Capo I
Principi
Art.  1
Il Comune

1.  Il Comune di Sciacca, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della propria comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2.  I poteri attribuiti al Comune vengono esplicati, perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3.  La sede del Comune è il palazzo municipale, sito in via Roma n. 13.
Art.  2
Lo statuto

1.  Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2.  Lo statuto liberamente adottato dal consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità e della giustizia.  
3.  Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4.  Il consiglio comunale adegua, con il concorso degli organismi di partecipazione popolare, i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
5.  Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto il consiglio comunale adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
6.  Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra di loro, per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.
Art.  3
Funzioni

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salve quelle riservate dalla legge alla competenza di altri enti istituzionali.
2.  Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità o enti, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con gli stessi.
3.  Il Comune, inoltre, esercita le funzioni a qualsiasi titolo attribuite da altri enti istituzionali per soddisfare le esigenze e gli interessi della propria comunità in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.
Art.  4
La comunità cittadina

1.  Lo statuto garantisce ai cittadini, singoli o associati, appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politico-amministrativa del Comune.
2.  La comunità, attraverso i propri organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, individua i propri valori ed interessi fondamentali che sono assunti dal Comune nell'esercizio della propria attività istituzionale.
3.  Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni cristiane, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati ed esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4.  Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
5.  Il Comune nell'esercizio della propria azione assume come valori fondamentali della comunità:
a)  la difesa della vita;
b)  l'uguaglianza dei cittadini senza alcuna distinzione;
c)  la tutela della famiglia, della maternità e l'integrazione sociale di tutti i soggetti in condizione di difficoltà;
d)  la tutela del territorio sotto il profilo paesaggistico, ambientale, storico, architettonico ed urbanistico, artistico, archeologico e termale;
e)  la garanzia e la promozione della pari opportunità per uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale e politica dagli stessi;
f)  l'affermazione dei principi di legalità e giustizia e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata;
g)  la crescita sociale, economica ed occupazionale dei cittadini.
Art.  5
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Sciacca".
2.  Lo stemma del Comune raffigura "un cavaliere armato di lancia, che corre verso il castello dalle tre torri, illuminato dal sole"; sotto lo stemma compare la scritta "S.P.Q.S." acronimo di "Senatus Populus Que Saccensis".
3.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.  L'uso degli stessi è disciplinato in conformità alla legge ed agli usi, per fini istituzionali.
4.  La giunta può autorizzare l'uso e le riproduzioni dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art.  6
Il territorio

1.  I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2.  Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
Capo  II
Finalità
Art.  7
Finalità

1.  Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
2.  Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà.
3.  Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono alla sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
4.  Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
5.  Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendano armonico il processo complessivo di sviluppo.
6.  Sancisce il ruolo della centralità della politica ambientale, culturale e turistico-termale, rivolta alla salvaguardia, al recupero e alla conseguente valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico, artistico, termale, archeologico e paesaggistico.
7.  Il Comune si impegna ad utilizzare in maniera razionale ed ottimale tutti i fondi previsti dalla legislazione europea, nazionale e regionale per la tutela, recupero, valorizzazione e conseguente fruizione dei numerosi interventi finanziari.
Art.  8
L'attività amministrativa

1.  L'attività amministrativa del Comune, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia della stessa, deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2.  La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, degli uffici e della dirigenza.  I risultati conseguiti sono periodicamente verificati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3.  Ai cittadini interessati è garantita la partecipazione al procedimento amministrativo secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.
Art.  9
Pari opportunità

1.  Gli organi del Comune assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza e prevedono misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
2.  Il consiglio comunale promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali di propria competenza, nelle nomine e nelle designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nonché nelle nomine dei propri rappresentanti espressamente ad esso riservate dalla legge.
3.  Il sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla propria competenza.
Art.  10
Programmazione e pianificazione

1.  Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione, della pianificazione e della verifica della gestione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo.
2.  Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3.  Partecipa con proprie proposte alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento secondo le norme delle leggi, comunitarie, nazionali e regionali.
4.  Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione o nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5.  La programmazione e la pianificazione, generali e di settore, appartengono alla competenza del consiglio comunale.
Titolo  II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo  I
Il consiglio comunale
Art.  11
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo assembleare, che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità locale, dalla quale è eletto.
2.  Il consiglio comunale gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
3.  L'assegnazione dei fondi e il funzionamento del consiglio, della presidenza, dei gruppi e delle commissioni è effettuata dal consiglio stesso contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale.  Il documento programmatico di gestione dovrà prevedere specifici centri di costo, gestiti, secondo le direttive del presidente del consiglio, dal dirigente del settore affari generali.
Art.  12
Ruolo e competenze

1.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico e amministrativo su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge esercitando il relativo controllo, ed adotta tutti gli atti fondamentali di propria competenza.
2.  Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dal sindaco o dalla giunta Municipale.
Art.  13
Disciplina delle attività

1.  L'attività del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
3.  Il regolamento deve prevedere in particolare:
a)  i termini e le modalità per la convocazione delle adunanze, ammettendo forme diverse dalla notifica tramite messo comunale, nonché per la consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b)  l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficacia decisionale;
c)  le modalità per la presentazione e per la discussione delle proposte;
d)  la disciplina inerente alla gestione e alle modalità d'impiego dei fondi di cui al comma 3 del precedente art.  11;
e)  idonea disciplina al fine di consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, della società, delle aziende, delle istituzioni e degli enti indipendenti.
4.  Il consiglio comunale vota, di norma, in modo palese, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, nonché altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere e, comunque, al fine di consentire a ciascun partecipante alla votazione la più ampia libertà di giudizio e di decisione.
Art.  14
Convocazione delle adunanze

1.  Il consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria.  E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2.  Il presidente del consiglio comunale convoca le adunanze, fissando l'ordine del giorno da notificarsi ai consiglieri comunali nei modi e nei termini fissati dalla legge.
3.  E' obbligo del presidente del consiglio comunale procedere alla convocazione dell'organo, qualora ne facciano richiesta, scritta e motivata, contenente gli argomenti da trattare, almeno un 1/5 dei consiglieri comunali assegnati.
4.  Possono essere convocate sedute del consiglio comunale aperte alla partecipazione di tutta la comunità locale per argomenti di rilevante importanza e di interesse collettivo.
Art.  15
Il presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, che lo rappresenta, ne dirige i lavori, esercitando i poteri di polizia dell'adunanza, con imparzialità e nel rispetto delle norme dello statuto e del regolamento consiliare, tutela le prerogative dei consiglieri, garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni ed autorizza le missioni e gli incarichi dei consiglieri stessi per conto del consiglio comunale.
2.  Il presidente del consiglio comunale non può essere componente di commissioni consiliari, alle quali comunque può intervenire senza diritto di voto.  Lo stesso convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza, i cui compiti ed il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento consiliare.
3.  In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere anziano.
4.   Il presidente ed il vicepresidente cessano dalle loro funzioni per dimissioni, per morte o per revoca.
5.  La revoca degli stessi può essere proposta esclusivamente per gravi e reiterati inadempimenti connessi alle attività istituzionali che la legge, il presente statuto ed il regolamento consiliare assegnano loro.
6.  Il procedimento di revoca è disciplinato dalle norme del regolamento consiliare.
7.  Il presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che rispettivamente li riguarda.  Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.
8.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio comunale si avvale di adeguati locali e strutture, nonché di personale a ciò appositamente destinato.
Art.  16
L'ufficio di presidenza

1.  L'ufficio di presidenza si compone del presidente, del vicepresidente e di due consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato.
2.  L'ufficio è convocato dal presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità.
3.  L'ufficio coadiuva il presidente nello svolgimento della sua attività, provvede alla interpretazione delle norme del presente statuto e del regolamento consiliare e decide sulla irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari a carico dei consiglieri previste dal medesimo regolamento.
4.  I componenti dell'ufficio di presidenza possono partecipare alla conferenza dei capigruppo ed alle commissioni consiliari senza diritto di voto.
Capo II
I consiglieri comunali
Art.  17
I consiglieri comunali

1.  Ogni consigliere rappresenta la comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.  Le modalità di elezione, il numero e la durata in carica dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti successivamente al prescritto giuramento.  
3.  I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
a)  essere nominati componenti di almeno una commissione consiliare permanente;
b)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa di altri organi;
c)  formulare interrogazioni e presentare mozioni;
d)  ottenere informazioni dagli uffici e copie di atti senza che possa essere ad essi opposto il segreto d'ufficio e senza spese;
e)  accedere agli uffici comunali ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere con le modalità fissate dal regolamento.
4.  Il consigliere anziano è colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5.  I consiglieri comunali dichiarano la propria situazione patrimoniale nei modi e nei termini previsti dalla legge.
6.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive del consiglio comunale.  La decadenza viene dichiarata con la procedura prevista dal regolamento consiliare, garantendo comunque il diritto alla difesa e l'oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze.
Art.  18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali, in numero non inferiore a due, si costituiscono in gruppi consiliari.
2.  Della costituzione di ciascun gruppo consiliare e della elezione dei rispettivi capigruppo deve essere data comunicazione al presidente del consiglio.
3.  I consiglieri comunali eletti nella medesima lista che per insufficienza numerica non costituiscano un gruppo consiliare, confluiscono nell'unico gruppo misto, ad eccezione di quei consiglieri comunali, che rappresentino partiti politici costituiti in gruppi parlamentari al Parlamento nazionale ovvero all'Assemblea regionale siciliana.
4.  Anche la mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari costituiti comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto.
5.  Il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
6.  Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ai gruppi consiliari regolarmente costituiti devono essere assegnati idonei locali ed unità di personale in numero adeguato.
Art.  19
Conferenza dei capigruppo consiliari

1.  La conferenza dei capigruppo consiliari, presieduta dal presidente del consiglio comunale o da un componente dell'ufficio di presidenza da questi delegato, è costituita dai capigruppo consiliari o loro delegati ed ha funzioni consultive del presidente del consiglio comunale.
2.  La conferenza è convocata dal presidente del consiglio comunale, ed ha il compito di proporre le date del consiglio comunale, il calendario delle adunanze e dei lavori, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno e il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione secondo quanto previsto dal regolamento consiliare.
Art.  20
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva al suo insediamento, da tenersi comunque entro i successivi trenta giorni, costituisce al proprio interno sei commissioni consiliari permanenti composte ciascuna da un 1/6 dei consiglieri assegnati sulle seguenti materie:
1)  affari generali - personale;
2)  bilancio - finanze - patrimonio;
3)  lavori pubblici - urbanistica;
4)  pubblica istruzione - sport - spettacolo - polizia urbana e annona;
5)  igiene - sanità - solidarietà - ecologia - ambiente;
6)  attività produttive (turismo, agricoltura, pesca, industria, commercio, artigianato).
2.  Le commissioni consiliari permanenti hanno funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alle deliberazioni del consiglio.  I pareri delle commissioni sono obbligatori e non vincolanti su tutte le materie di competenza del consiglio.
3.  Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie adunanze del sindaco e degli assessori, nonché di dirigenti e funzionari del Comune, di amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti o consortili, del difensore civico, dei revisori dei conti, dei professionisti esterni a qualsiasi titolo incaricati dal Comune, dei responsabili delle istituzioni costituite dal Comune nonché dei soggetti che a qualsiasi titolo gestiscano servizi e beni del Comune.  Possono, altresì, essere occasionalmente invitati ai lavori delle commissioni soggetti estranei la cui presenza sia ritenuta utile dai presidenti delle stesse in relazione all'argomento da trattare e alla competenza degli stessi.
4.  Hanno diritto di essere convocati dalle commissioni il sindaco o gli assessori, ogni qualvolta questi lo richiedano.
5.  Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di predisporre schemi di provvedimenti deliberativi da sottoporre alla successiva approvazione del consiglio comunale.
6.  Le sedute della commissioni non sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
7.  L'attività e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari permanenti sono disciplinate da apposito regolamento o nell'ambito del regolamento consiliare.
Art.  21
Commissioni speciali

1.  Su proposta di 1/3 dei consiglieri comunali assegnati, il consiglio comunale può costituire, al proprio interno, commissioni speciali e segnatamente:
a)  commissioni di controllo e garanzia, identificate in sede di istituzione, attribuendone la presidenza a consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza;
b)  commissioni di studio, con il compito di sviluppare compiutamente analisi e ricerche e predisporre soluzioni per particolari materie o attività di rilevante interesse o per la comunità locale;
c)  commissione per le pari opportunità, con compiti di ricognizione e di elaborazioni di proposte per garantire le applicazioni delle leggi in materia di eliminazione delle discriminazioni esistenti;
d)  altre commissioni per la trattazione di particolari problemi di interesse collettivo.
2.  Le commissioni speciali sono composte da 5 consiglieri comunali, eletti con voto limitato e non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
3.  Il provvedimento che istituisce le commissioni speciali ne disciplina gli obiettivi e la durata che non può essere superiore a 6 mesi, salvo proroga, concedibile dal consiglio comunale.
4.  Il regolamento consiliare disciplina l'attività e le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
Art.  22
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio, su proposta di 1/3 dei consiglieri comunali assegnati, può costituire al proprio interno e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni di indagine, che hanno il compito di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti di componenti dell'amministrazione, dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dei rappresentanti del Comune nei vari organismi.
2.  Le commissioni di indagine sono composte da un numero di consiglieri non superiore a 7, eletti con criterio di proporzionalità.  La presidenza è attribuita ad un consigliere appartenete ai gruppi di minoranza.
3.  Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine; hanno facoltà di sentire il sindaco, gli assessori, i revisori dei conti, il segretario generale, i dirigenti, i direttori e/o rappresentanti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati e/o partecipati dal Comune e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.
4.  I verbali delle commissioni sono redatti da un dipendente incaricato dal presidente della commissione.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso non utile all'indagine stessa.
5.  Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva al loro deposito.  
6.  Il regolamento consiliare può prevedere ulteriori modalità di funzionamento della commissione di indagine.
Art.  23
Conferenza dei presidenti delle commissioni

1.  Il presidente del consiglio comunale riunisce periodicamente i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, al fine di coordinare le attività delle stesse ed armonizzare i lavori del consiglio comunale con quello delle singole commissioni.  
Capo III
Sindaco e giunta
Art.  24
Il sindaco

1.  Il sindaco rappresenta il Comune.
2.  Le attribuzioni del sindaco sono determinate dalla legge e dallo statuto ed in particolare:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, con espressa facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta;
b)  formula direttive al segretario generale ed al direttore generale, ciascuno per le rispettive competenze, e ne verifica la effettiva applicazione;
c)  promuove gli accordi di programma e gli altri procedimenti di programmazione negoziata;
d)  cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti, controllati o consorziati ed effettua le relative scelte tra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
e)  provvede alle nomine fiduciarie, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto;
f)  favorisce la promozione di contatti e di incontri con organismi di vario livello e di qualsiasi natura giuridica;
g)  dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
h)  indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge;
i)  esercita le funzioni ad esso attribuite quale ufficiale di Governo;
l)  è titolare del potere di ordinanza anche per fatti urgenti e contingibili, sulle materie previste dalla legge;
m)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
3.  Il sindaco ha inoltre competenza su tutte le altre materie, che per legge o per statuto non siano attribuite alla competenza di altri organi.
Art.  25
Il vice sindaco e gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori e tra questi il vicesindaco, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.  Qualora si assenti o sia impedito anche il vicesindaco, le funzioni vengono svolte dal componente della giunta più anziano per età.
2.  Il sindaco delega ai singoli assessori la competenza su specifiche materie o quella relativa all'adozione di singoli atti.
3.  Il sindaco può altresì delegare agli assessori ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo.
Art.  26
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da otto assessori.
2.  Le procedure di nomina, revoca, cessazione dalla carica sono regolate dalla legge.
3.  La giunta attua gli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio, e con la presentazione della relazione annuale sottopone allo stesso la propria complessiva attività per il prescritto controllo politico-amministrativo.
4.  Esercita tutte le competenze esplicitamente assegnate alla stessa dalla legge.
Titolo  III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE UFFICI E PERSONALE
Capo  I
Organizzazione
Art.  27
Personale

1.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali del settore.
Appositi regolamenti provvedono:
a)  a determinare la struttura della dotazione organica del personale a livello generale di ente, suddividendola unicamente per singole categorie contrattuali. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base della rilevazione dei carichi funzionali di lavoro, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale;
b)  a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base di regole e criteri direttivi di organizzazione in applicazione dei principi riformatori recati dalla vigente legislazione;
c)  a disciplinare le modalità di verifica e di valutazione dell'attività dei dirigenti, secondo criteri che tengono conto delle condizioni organizzative ambientali.  Tali verifiche e valutazioni hanno per oggetto i risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del dirigente;
d)  ad attribuire ai dirigenti le responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, non espressamente stabilite dalla legge o dal presente statuto;
e)  a determinare le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
Art.  28
Organizzazione degli uffici

1.  La struttura organizzativa dell'ente e la dotazione del personale sono determinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2.  L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi è orientata esclusivamente al servizio della città; essa è flessibile, aperta, integrata e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'ente.  Il personale dipendente è assegnato alle articolazioni strutturali dell'amministrazione in funzione esclusiva dell'approntamento dell'assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti ai dirigenti.
3.  Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione dei diversi servizi sulla base delle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi.
Art.  29
Il segretario generale

1.  Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa.
2.  Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.  
3.  Il segretario generale è coadiuvato dal vicesegretario generale, il quale svolge tutte le funzioni nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
4.  Il vicesegretario generale svolge contemporaneamente le funzioni di dirigente amministrativo.
Art.  30
Il direttore generale

1.  Il direttore generale può essere nominato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, con contratto a tempo determinato di diritto privato, per una durata che non può eccedere quella del mandato del sindaco.
2.  Il direttore generale è nominato a seguito di selezione pubblica per titoli tra coloro i quali siano in possesso di specifico titolo accademico ed adeguata e comprovata capacità amministrativa e gestionale.
3.  Il direttore generale ha il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e sovrintende alla gestione dell'ente con poteri di direzione degli uffici e del personale.
4.  Al direttore generale compete una retribuzione non superiore a quella omnicomprensiva prevista per il segretario generale.
5.  Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi allo stesso prefissati e previa specifica contestazione.
6.  I rapporti tra direttore generale, se individuato in un soggetto esterno all'amministrazione, e segretario generale sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che il segretario generale non risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni, al direttore generale.
Capo  II
Dirigenti
Art.  31
Funzione dirigenziale

1.  La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi politici, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.
2.  Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.  La scelta e l'incentivazione dei dirigenti stessi sono effettuate in base alla valutazione assoluta e comparata delle capacità di cui al comma 1.
Art.  32
Compiti dei dirigenti

1.  I dirigenti svolgono tutte le funzioni gestionali ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.  Essi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo, alla cui definizione partecipano con attività istruttoria o di analisi e con autonome proposte, del buon andamento, dell'imparzialità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
2.  I dirigenti, in particolare e con elencazione non esaustiva, svolgono le seguenti attività:
a)  sono responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti di propria competenza o dei quali sono istituzionalmente titolari;
b)  formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture;
c)  svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
d)  curano le procedure di appalto e di concorso, presiedono le commissioni di gara e di concorso e stipulano i contratti;
e)  elaborano relazioni sulle materie di propria competenza ad essi richieste dagli organi di governo e dal direttore generale;
f)  redigono semestralmente una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta e all'esercizio dei poteri di spesa ad essi attribuito;
g)  verificano periodicamente il carico di lavoro e della produttività delle unità organizzative di competenza, anche relativamente al singolo dipendente, e adottando le consequenziali iniziative nei confronti del personale;
h)  curano che le entrate relative agli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente secondo i termini fissati da leggi, regolamenti o atti comunali;
i)  approvano perizie di variante, su parere della giunta municipale, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e non alterino, comunque, la sostanza di quest'ultimo;
l)  approvano gli atti di contabilità finale, i certificati di regolare esecuzione, nonché i certificati di collaudo.
3.  I dirigenti possono delegare l'esercizio di talune funzioni loro attribuite ai funzionari dell'unità organizzativa competente per materia, con le modalità indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  33
Incarichi di direzione

1.  L'incarico di direzione è conferito, previa valutazione comparativa, con provvedimento del sindaco, sentito, ove nominato, il direttore generale.
2.  L'incarico di direzione di strutture o di coordinamento è conferito a tempo determinato ed è rinnovabile, secondo quanto disposto dalle norme in materia.  Il rinnovo dell'incarico è disposto previa verifica positiva dell'attività svolta.
3.  Al momento dell'accettazione dell'incarico il dirigente, verificata la consistenza delle risorse a disposizione, presenta il programma operativo che ritiene di essere in grado di svolgere con le stesse, assumendo le responsabilità conseguenti.
4.  L'incarico di direzione non può essere revocato prima della scadenza se non a seguito di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, o in caso di risultanze negative, motivatamente contestate.
Art.  34
Progetti per obiettivi

1.  I progetti per il raggiungimento di specifici obiettivi sono predisposti dal dirigente con proprio provvedimento che individua anche il personale necessario all'esecuzione del progetto.
2.  Il progetto per obiettivi deve specificare la durata dell'esecuzione del progetto stesso, le risorse necessarie ed i tempi per l'esecuzione.
Art.  35
Incarichi esterni

1.  Gli incarichi di direzione di strutture possono essere attribuiti a soggetti estranei all'amministrazione fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire quando ragioni espressamente indicate nell'atto di incarico richiedono il ricorso a competenze o esperienze professionali esterne adeguatamente e congruamente documentate.
2.  Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura dei relativi contratti, delle relative retribuzioni e delle incompatibilità.
Art.  36
Conferenza dei dirigenti

1.  E' istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte tutti i dirigenti del Comune.
2.  La conferenza è presieduta dal sindaco ed è da questi convocata anche su proposta del direttore generale, per formulare proposte sull'assetto organizzativo e su proposte di atti di competenza del consiglio aventi natura normativa o carattere generale.  In quest'ultimo caso alla conferenza dei dirigenti partecipa il presidente del consiglio.
3.  L'organizzazione e il funzionamento della conferenza sono disciplinati dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Titolo  IV
GESTIONE DEI SERVIZI FORME ASSOCIATE DI COLLABORAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Capo  I
I servizi
Art.  37
Principi generali

1.  Il Comune è ente erogatore di servizi.
2.  Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la crescita civile della comunità ed il perseguimento degli scopi sociali, il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.
3.  La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei princìpi della massima economicità e nella ricerca del pareggio del bilancio.
Art.  38
Gestione dei servizi

1.  Gli atti inerenti i servizi pubblici locali devono adeguatamente specificare in motivazione:
a)  l'oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b)  la sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c)  gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e in collaborazione con altri enti locali;
d)  i rapporti con i restanti apparati comunali;
e)  le ragioni della scelta effettuata tra quelle possibili.
Art.  39
Conferenza dei servizi pubblici

1.  Al fine di favorire il coordinamento tra l'iniziativa comunale e le altre competenze pubbliche esercitate sul territorio, il sindaco può indire le conferenze dei servizi pubblici a cui partecipano il presidente del consiglio comunale e i capigruppo consiliari, gli amministratori comunali interessati, i dirigenti dei settori competenti, i rappresentanti delle società che gestiscono servizi per conto del Comune, i rappresentanti degli enti consorziati, i rappresentanti legali di eventuali aziende speciali.
2.  Delle risultanze delle conferenze dei servizi deve essere data comunicazione ai consiglieri comunali con apposita relazione.
Capo  II
Enti, aziende, istituzioni, società
Art.  40
Servizi comunali

1.  Il Comune provvede ad attivare ed a gestire servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini economico-sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2.  Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione a necessità emergenti che interessano la comunità e stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi assunti e gestiti dal Comune o da enti e società sottoposte alla sua vigilanza o controllo.
3.  E' altresì competenza del consiglio comunale la soppressione di servizi pubblici non più utili e necessari per la comunità.
4.  I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.
Art.  41
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un ente o di un'azienda speciale.
2.  Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni fornite.
Art.  42
La concessione a terzi

1.  Nei casi previsti da disposizioni di legge, il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2.  La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3.  Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica stabilite dalla giunta comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alle stesse di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.
Art.  43
Le aziende speciali

1.  La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata per mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.
2.  Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, finanziaria ed amministrativa.  Sono inoltre dotate di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune, che ne delibera anche le eventuali modificazioni.
3.  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio sindacale, il direttore.
4.  Il presidente ed il consiglio di amministrazione, i cui componenti non possono essere superiori a tre, sono nominati, sulla base dei criteri ed indirizzi generali approvati con apposita deliberazione del consiglio comunale, dal sindaco per un triennio e decadono alla cessazione, per qualsiasi causa, di quest'ultimo e in tutte le altre ipotesi previste dalla legge e dallo statuto della stessa azienda.
5.  Il collegio sindacale, composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, viene nominato dal sindaco per la stessa durata degli amministratori.
6.  Gli amministratori ed i sindaci possono essere designati per non più di due volte consecutive.
7.  Non possono essere nominati amministratori e sindaci delle Aziende speciali i consiglieri comunali, i componenti dell'amministrazione in carica, il segretario generale, i revisori dei conti del Comune, i componenti del nucleo di valutazione e tutti i professionisti che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti di natura professionale con il Comune.  
8.  Il direttore ha competenza sulla gestione dell'azienda e sul personale e ne assume le relative responsabilità.  E' nominato, a seguito di concorso pubblico per titoli ai sensi della vigente normativa in materia, per un periodo massimo di un quinquennio e può essere riconfermato.
9.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dai rispettivi statuti e regolamenti.  Le aziende speciali hanno l'obbligo di uniformare le loro attività gestionali a criteri di efficacia, efficienza, economicità e produttività e devono almeno perseguire l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi.
10.  Il Comune fissa il capitale di dotazione e le sue eventuali variazioni.  Il consiglio comunale determina finalità ed indirizzi delle aziende speciali, ne approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.
Art.  44
Le istituzioni

1.  Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.
2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.  Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.
3.  Per la nomina e per la revoca degli organi delle istituzioni si applica la previsione di cui al 4 comma del precedente articolo.
4.  Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.  E' nominato dal consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato di quest'ultimo.
5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali.  Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia ed efficienza.
6.  Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.  Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8.  La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale, che approva il regolamento di gestione.
9.  I bilanci delle Istituzioni sono allegati ai bilanci del Comune.
10.  Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione e di direttore delle istituzioni sono onorarie.  Ai predetti compete esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato.
Art.  45
Le società per azioni

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, individuati questi ultimi con le procedure ad evidenza pubblica previste per legge.
2.  Il Comune può costituire, altresì, nei casi previsti dalla legge, società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, per un periodo almeno triennale relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4.  Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico può essere realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché alla Provincia, ove questa vi abbia interesse.  
5.  Gli enti pubblici predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinati ai servizi affidati alla società, ai sensi dell'art.  2343 del codice civile.
6.  Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.  I rappresentanti del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale vengono nominati dal sindaco, decadono alla cessazione, per qualsiasi causa, di quest'ultimo e possono essere revocati ai sensi di legge.
Art.  46
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri soggetti di natura pubblica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4.  La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitale e beni di dotazioni e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza della convenzione medesima.
5.  Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e province previa statuizione di un disciplinare tipo.  Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportuni.
6.  Restano salve le disposizioni previste dalle leggi in materia.
Capo  III
Forme associate di collaborazione
Art.  47
Unione dei Comuni

1.  Le attività di cui ai precedenti articoli e quelle relative agli scopi istituzionali dell'ente locale possono essere realizzati anche a mezzo delle Unioni dei Comuni, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Art.  48
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti lo statuto che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
Art.  49
Accordi di programma

1.  Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici od anche di privati, il sindaco, sussistendo la rilevante competenza del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2.  Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3.  Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
4.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5.  Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6.  Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali.
Titolo  V
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI TERRITORIALI
Capo  I
Collaborazione e rapporti con altri enti territoriali
Art.  50
Lo Stato

1.  Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
2.  Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento in favore dei propri cittadini.  Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
3.  Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
Art.  51
La Regione

1.  Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2.  Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3.  Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4.  Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art.  52
La Provincia

1.  Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione.  Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni dell'ambito provinciale.
2.  La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale, predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia, che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3.  Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di progetti, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
Titolo  VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo  I
Partecipazione popolare
Art.  53
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
2.  Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
Art.  54
La partecipazione delle libere forme associative

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune é realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.
2.  La partecipazione dei cittadini attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione.
Art.  55
La partecipazione dei singoli cittadini Diritto di udienza

1.  Le istanze, petizioni e proposte, presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal sindaco al presidente del consiglio comunale per l'esame istruttorio della commissione permanente competente per materia, che propone al consiglio comunale, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure e le soluzioni nei modi e nei termini previsti dal regolamento consiliare.
Art.  56
Rappresentanza extracomunitari

1.  I residenti extracomunitari, in regola con le vigenti leggi in materia, possono nominare un proprio rappresentante, che può avanzare richieste ed istanze e proporre interventi in favore degli stessi nei modi e nei termini previsti dall'apposito regolamento.
Capo  II
Referendum - Procedimento - Azione popolare
Art.  57
Referendum consultivo

1.  Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente statuto e dal regolamento.
2.  Con il referendum tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altra questione relativa alle scelte del Comune.
3.  I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del consiglio comunale, che stabilisce il testo da sottoporre agli elettori.  La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati e va trattata con carattere di priorità.  Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
4.  I referendum consultivi possono inoltre essere indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, almeno dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
5.  La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori, che deve possedere i requisiti di chiarezza e univocità, e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità e dell'ammissibilità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento di presa d'atto del referendum.
6.  Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a)  revisione dello statuto del Comune;
b)  disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
c)  piani territoriali ed urbanistici, generali ed attuativi, e relative variazioni;
d)  tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e)  designazioni e nomine di rappresentanti del Comune.
7.  I referendum sono indetti dal sindaco e si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia elettorale.
8.  Le consultazioni referendarie possono svolgersi contemporaneamente con altre operazioni di voto ferme restando le preclusioni disposte dalle vigenti norme di legge.
Art.  58
Partecipazione dei cittadini, procedimento amministrativo, responsabilità del procedimento

1.  La partecipazione dei cittadini è assicurata e garantita dalle norme del regolamento sul procedimento amministrativo e da quelle delle vigenti leggi in materia.  
2.  Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina i tempi e le modalità di adozione delle singole categorie di atti ed individua per ciascuna un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla legge.
Art.  59
L'azione popolare sostitutiva

1.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune dinanzi alle giurisdizioni per le quali è ammessa, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
Capo  III
Diritto di accesso e di informazione del cittadino
Art.  60
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1.  Tutti i provvedimenti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2.  Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato dei procedimenti, nonché sull'ordine di esame degli stessi, che comunque li riguardano, è garantito con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3.  La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di informazione, in generale, sull'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4.  La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni ed ogni altro provvedimento amministrativo di carattere generale viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
5.  Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale e agli atti adottati dal Comune, la giunta inoltre istituisce servizi di informazione ai cittadini, usufruibili nelle sedi delle circoscrizioni, se istituite, e in centri pubblici appositamente attrezzati, ed utilizza mezzi di comunicazione più idonei, per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
Art.  61
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1.  Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal presente statuto, dalla legge e dal regolamento, ai cittadini e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2.  Restano salve le disposizioni di legge vigenti che limitino o escludano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.  Con il regolamento verranno specificatamente individuati i documenti amministrativi per i quali è escluso o limitato, in aggiunta all'albo informatico di cui al successivo art.  62, il diritto di accesso.  Esso può essere temporaneamente escluso e/o differito per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3.  Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi, effettuata nelle forme previste dal regolamento.
4.  Il diritto di rilascio di copie di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5.  Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività dell'amministrazione, il segretario generale assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali dei cittadini degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni.
6.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti secondo le modalità previste dal regolamento.  Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7.  Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attuabili le azioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
8.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.
9.  Ai consiglieri comunali non può in ogni caso essere opposta alcuna riserva o esclusione per la consultazione di atti o l'estrazione di copie.
Art.  62
Albo informatico

1.  E' istituito l'albo informatico del Comune di Sciacca nel quale devono essere pubblicati, entro 10 giorni dalla loro adozione, gli atti di competenza del sindaco, della giunta, del consiglio comunale, le determinazioni dirigenziali, e gli eventuali allegati di tutti gli atti predetti; nell'albo vanno inoltre pubblicati, entro 20 giorni, tutti gli atti adottati a qualsiasi titolo ad istanza di terzi.
2.  Il regolamento disciplina le modalità di gestione dell'albo informatico.
Capo  IV
Difensore civico
Art.  63
Il difensore civico - Istituzione e ruolo

1.  Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
2.  Presso il Comune è istituito un albo degli aspiranti alla nomina di difensore civico, nel quale, previa istanza degli stessi, possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.  64.
3.  Non possono essere iscritti nell'albo i soggetti che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste da disposizioni di legge per i candidati alla carica di consigliere comunale.
Art.  64
Requisiti

1.  Il difensore civico è scelto tra persone di provata esperienza e competenza in materia amministrativa che abbiano compiuto i 35 anni di età.  Deve essere dotato di alto profilo morale ed è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune.
2.  Il difensore civico non deve avere rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado con amministratori, segretario o dirigenti del Comune e non deve avere rapporti di debito o credito o in lite pendente con il Comune.  
3.  Entro 30 giorni dall'insediamento del consiglio comunale o dalla cessazione per qualsiasi causa del difensore civico in carica, si provvede, con provvedimento del presidente del consiglio comunale, alla rinnovazione dell'albo previsto dal precedente articolo dando massima diffusione alle modalità di presentazione delle domande per l'inserimento nello stesso.
4.  Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il presidente del consiglio comunale inserisce all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale il punto relativo.
Art.  65
Elezione

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra gli iscritti all'albo, in seduta pubblica, con scrutinio segreto, con il voto dei 2/3  dei consiglieri assegnati al Comune.  Dopo due votazioni infruttuose per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  La mancata elezione del difensore civico al terzo scrutinio determina la reiezione della proposta che deve essere portata all'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio comunale.
3.  Il difensore civico permane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
Art.  66
Prerogative e funzioni

1.  Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza, e con tutti i poteri che il presente statuto e il regolamento gli assegnano.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, le società nelle quali il Comune interviene come socio per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine egli può interloquire con l'amministrazione e gli uffici e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio.
4.  Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, il difensore civico informa l'amministrazione ed i cittadini che abbiano fatto richiesta di verifica dell'esito della propria attività, segnalando le eventuali disfunzioni rilevate.
5.  La giunta assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea, le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
6.  Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione in misura pari al 50% rispetto a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali non in aspettativa per l'espletamento del mandato.
7.  Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale una relazione relativa all'attività svolta ed alle azioni intraprese.
Art.  67
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Per la disamina di particolari argomenti o per l'approfondimento di particolari attività il difensore civico può essere convocato dalla conferenza dei capigruppo, dalle commissioni consiliari permanenti ed allo stesso possono essere richieste dal presidente del consiglio specifiche relazioni scritte.
Titolo  VII
FINANZA E CONTABILITA'
Capo  I
Gestione economico-finanziaria e contabilità
Art.  68
Finanze locali

1.  L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2.  Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  La legge assicura, altresì, al Comune autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento alla legislazione tributaria vigente.
4.  La finanza del Comune è costituita da:
a)  imposte proprie;
b)  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c)  tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  trasferimenti erariali;
e)  trasferimenti regionali;
f)  altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g)  risorse per investimenti;
h)  altre entrate.
5.  I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili.
6.  Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7.  Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8.  Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.  Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.  Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
9.  La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite e delegate.
10.  Le risorse spettanti al Comune per spese di investimento, previste da leggi settoriali dello Stato e della Regione, sono distribuite sulla base di programmi regionali.  La Regione, inoltre, determina con legge i finanziamenti per le funzioni da essa attribuite al Comune, in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
11.  Ove siano disposti specifici finanziamenti finalizzati alla realizzazione di particolari iniziative da parte della Regione o dello Stato, l'intervento finanziario del Comune per tali iniziative non può superare il 50% del finanziamento.
Art.  69
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1.  Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2.  Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
Art.  70
La programmazione di bilancio

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.  Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione.  La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2.  Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, nel rispetto della normativa prevista dalle leggi vigenti.
3.  Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente al parere degli organi competenti con le modalità e nei tempi stabiliti dalle norme vigenti.
4.  Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.  Il termine può essere differito con decreto ministeriale.
5.  Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
6.  Il bilancio e i suoi allegati devono, comunque, essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
7.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
8.  I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
9.  Il Comune adotta un adeguato sistema di contabilità per rilevare al meglio gli aspetti economici della gestione dell'ente locale e nell'intento di ispirare l'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Art.  71
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1.  Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2.  Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera ed investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3.  Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4.  Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali.  Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5.  Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.
6.  Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
Art.  72
Le risorse per la gestione corrente

1.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3.  La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Art.  73
Le risorse per gli investimenti

1.  La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2.  Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3.  Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
Art.  74
La gestione del patrimonio

1.  La giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2.  La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento, per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3.  Il sindaco designa il dirigente responsabile della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile ed adotta, per propria iniziativa e su proposta del dirigente responsabile, provvedimenti idonei, per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in gestione, locazione ed affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.  Al dirigente responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione e l'obbligo di proporre anche la procedura coattiva delle entrate agli stessi relative.
4.  I beni patrimoniali del Comune non possono essere concessi in comodato od uso gratuito.  La concessione in locazione deve avvenire nel rispetto dei canoni di mercato e, comunque, acquisendo il parere di congruità dell'ufficio patrimonio.
5.  Per eventuali deroghe, che saranno disciplinate da apposito regolamento, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta vi provvede con atto deliberativo motivato.  Restano ferme le procedure di evidenza pubblica per la scelta dei terzi in favore dei quali procedere alle concessioni ed altri titoli di utilizzo.
6.  I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
7.  L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.  Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
Capo  II
Controlli
Art.  75
Il collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente e con tre distinte votazioni, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 80/92, così scelti:
a)  uno tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, il quale funge da presidente;
b)  due tra gli iscritti alla sezione A Commercialisti dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2.  I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta.  Sono revocabili solo per inadempienze previste per legge.
3.  I revisori dei conti non possono essere designati o eletti contemporaneamente in più di due collegi sindacali la cui nomina compete al Comune.
4.  Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente.
5.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.  Esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
6.  Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
7.  I revisori dei conti adempiono ai loro doveri secondo quanto previsto dalle norme del codice civile e delle leggi speciali e riferiscono immediatamente al consiglio comunale in materia di eventuali irregolarità riscontrate.
8.  Per il trattamento economico, il numero degli incarichi e i divieti si rinvia alle disposizioni vigenti.
Art.  76
Il rendiconto della gestione

1.  I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2.  La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.  Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4.  Il conto consuntivo è adottato dal consiglio comunale entro i termini fissati dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.
Art.  77
Procedure negoziali

1.  Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale, indicante:
a)  il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ed i motivi che ne sono alla base.
3.  Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.
Art.  78
Il controllo interno della gestione - Finalità

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2.  Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti (con l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti e le misure per eliminarli).
3.  Il regolamento dovrà prevedere l'istituzione di un ufficio per il controllo interno della gestione.
4.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.
5.  Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art.  79
Responsabilità

1.  In materia di responsabilità per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art.  80
Tesoreria e riscossione delle entrate

1.  L'affidamento del servizio di tesoreria ha luogo mediante procedura di gara ad evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità in conformità alle disposizioni vigenti tra istituti di credito che dispongano di una sede operativa nel Comune di Sciacca.
2.  La gestione del servizio avviene in base ad una convenzione il cui schema è approvato dal consiglio comunale e deve far parte dei documenti di gara, nella quale vengono disciplinate le modalità di svolgimento del servizio in rapporto a durata minima triennale e massima quinquennale.
3.  Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto di tesoreria può essere rinnovato nei confronti del medesimo soggetto per non più di una sola volta alle condizioni previste nello schema di convenzione.
4.  Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
5.  Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione o direttamente.  La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alle esigenze di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati ed al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.  Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
6.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
Titolo  VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.  81
Revisione dello statuto

1.  Le revisioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure stabilite dalle disposizioni di legge.
2.  La seduta del consiglio comunale di trattazione delle proposte di revisione non può avere luogo se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla consegna delle proposte stesse ai singoli consiglieri comunali.
3.  Le proposte di revisione respinte dal consiglio comunale non possono essere ripresentate se non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data della delibera di reiezione.
Art.  82
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, dopo l'approvazione del competente Organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e viene inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli statuti; ed entra in vigore nelle forme e nei modi di legge.
2.  Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano, per le relative materie, le disposizioni precedentemente in vigore.
3.  Una copia del presente statuto resta depositata presso la segreteria generale del Comune per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.
4.  Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
(2008.48.3462)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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