REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2008 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22.
Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 1.
Composizione delle giunte comunali e provinciali

1.  L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.
2.  La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".
Art. 2.
Adeguamento degli statuti

1.  I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.
2.  In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
3.  Sono abrogate le seguenti norme: l'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
4.  Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.
Art. 3.
Definizione di amministratori locali

1.  All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguente modifiche:
a)  dopo le parole "Per amministratori" sono aggiunte le parole ", ai soli fini del presente capo,";
b)  sono abrogate le parole "e i vicepresidenti".
Art. 4.
Aspettative

1.  L'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. Aspettative - 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31".
Art. 5.
Indennità e gettoni di presenza

1.  All'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,";
b)  al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.";
c)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni";
d)  il comma 3 è abrogato;
e)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione";
f)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.  Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio";
g)  il comma 7 è abrogato;
h)  il comma 9 è abrogato;
i)  dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
"12 bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.".
2.  I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
Divieto di cumulo di indennità

1.  Dopo l'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 19 bis. Divieto di cumulo - 1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2.  Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3.  In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.
4.  Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione".
Art. 7.
Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali

1.  L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
Art. 8.
Disposizioni in materia di permessi e licenze

1.  All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 3 le parole "dei consigli circoscrizionali," sono abrogate;
b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.".
Art. 9.
Spese di viaggio

1. L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. Rimborso delle spese di viaggio - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.
2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5.  Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 10.
Adesione a forme associative

1.  Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dal-l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
2.  Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
3.  A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
4.  Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.
5.  Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.
Art. 11.
Circoscrizioni di decentramento

1.  L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 13. Circoscrizioni di decentramento comunale - 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2.  La circoscrizione ha poteri in ordine a:
a)  servizi demografici;
b)  servizi sociali e di assistenza sociale;
c)  servizi scolastici ed educativi;
d)  attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.
3.  Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.
4.  L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.
5.  Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.
6.  I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.
7.  Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.
8.  Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente".
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.
3.  I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 12.
Indennità commissari ad acta

1.  All'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma:
"2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati.".
2.  Con successivo decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.
Art. 13.
Commissari straordinari

1.  Nel primo comma dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".
2.  Nel primo comma dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".
3.  I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.
4.  I commissari straordinari, nell'espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:
-  nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;
-  nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.
5.  Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.
Art. 14.
Commissari straordinari delle IPAB

1.  I soggetti nominati commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se all'atto del conferimento dell'incarico svolgono le medesime funzioni presso un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
2.  I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:
-  per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe;
-  per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe;
-  per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe.
3.  Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.
Titolo II
SOGLIA DI SBARRAMENTO NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 15.
Soglia di sbarramento

1.  Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:
"3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi".
2.  Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:
"4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.".
Art. 16.
Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1.  La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.
Art. 17.
Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

1.  Alla fine del numero 4 del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:
"La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".
Art. 18.
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1.  E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.
2.  E' fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.
Art. 19.
Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1.  Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.
Art. 20.
Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1.  Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.
2.  Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.
Art. 21.
Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1.  Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme che disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione.
Art. 22.
Competenze gestionali degli assessori comunali

1.  I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
2.  Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 23.
Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni

1.  L'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2.  L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.
Art. 24.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 25.
Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP

1.  L'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002.
Art. 26.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  SCOMA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2, comma 2:
-  Gli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 7 - Candidatura. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a)  da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b)  da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
c)  da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
d)  da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
e)  da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
f)  da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
g)  da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
h)  da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
2.  Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3.  Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
4.  Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
5.  All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
6.  Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.
7.  E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto Sindaco decade da quella di consigliere comunale.
8.  I candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.
9.  La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.".
"Art. 9 - Secondo turno di votazione. - 1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del Sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.
2.  Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.
3.  Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.
4.  Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
4-bis.  Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare.
5.  Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7.
5-bis.  La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.
6.  La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al Sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.
7.  Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7.
8.  Nel secondo turno è eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età.
9.  Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del Sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.".
-  Gli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 3 - Candidatura. - 1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della Provincia regionale coincide con il territorio provinciale.
2.  La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle Province con popolazione oltre 500.000 abitanti.
3.  Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.
4.  Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
5.  Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.
6.  E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.
7.  Per la candidatura vanno presentati:
a)  l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
c)  l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;
d)  la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;
e)  i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;
f)  il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.
8.  Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.
9.  Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.
10.  Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.
11.  Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi.
12.  L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.".
"Art. 5 - Secondo turno di votazione. - 1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.
2.  Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.
3.  Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.
Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.
4.  Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.
5.  Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno con il quale il candidato è stato contraddistinto.
6.  La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo" entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.
7.  L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto" per la preparazione del manifesto dei candidati e per la stampa delle schede di votazione.
8.  Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.
9.  Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.
10.  In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.
11.  Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.
12.  Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.".
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni generali. - 1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori, ai soli fini del presente capo, si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Indennità. - 1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b)  articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c)  articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione;
d)  definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e)  determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f)  previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2.  Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3.  (Abrogato).
4.  I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.
5.  Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio.
6.  Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7.  (Abrogato).
8.  Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
 9.  (Abrogato).
10.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
11.  Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12.  Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12-bis.  La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.".
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Permessi e licenze. - 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2.  I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.
3.  I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.  I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.
6.  I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Unioni di comuni. - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3.  Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4.  L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5.  Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.".
Nota all'art. 10, comma 3:
Il comma 28 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", così dispone:
"28.  Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.".
Nota all'art. 10, comma 5:
La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 1999, n. 297.
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante "Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
1.  Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.
2.  Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.
2-bis.  Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati.
3.  Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.".
Nota all'art. 13, commi 1 e 3:
L'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Commissario straordinario. - Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario."
Nota all'art. 13, commi 2 e 3:
L'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Commissario straordinario. - Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario."
Nota all'art. 13, comma 3:
L'art. 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.", così dispone:
"Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.
Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali.
Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati.
Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione delle ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata. Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo.".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. - 1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
2.  Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
3.  L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.
3-bis.  Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.
4.  Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5.  Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
6.  Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
7.  Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.".
Nota all'art. 15, comma 2:
L'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Elezione del Consiglio provinciale. - 1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.
2.  Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.
3.  Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.
4.  L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.
4-bis.  Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.
5.  Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla Provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
6.  Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate.
7.  Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.
8.  Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.".
Nota all'art. 17, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, recante "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Incompatibilità. - Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:
1)  l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.
2)  colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
3)  il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;
4)  colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere e, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5)  colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6)  colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7)  colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;
8)  colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.
L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.".
Note all'art. 22, comma 1:
-  L'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Ruolo e funzioni. - 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2.  Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.  Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e)  esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.
5.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6.  Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.".
-  L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Funzioni e responsabilità della dirigenza. - 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.  Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3.  Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4.  Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6.  I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7.  Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.".
Note all'art. 23, comma 1:
-  L'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, recante "Norme in materia di polizia municipale.", così dispone:
"Fondo per il miglioramento dei servizi. - 1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale.
2.  La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti da decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.
3.  E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.".
-  L'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.", così dispone:
"Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza. - 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a)  funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b)  servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
c)  funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2.  A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a)  godimento dei diritti civili e politici;
b)  non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c)  non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3.  Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4.  Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5.  Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.".
Note all'art. 25, comma 1:
L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Compensi presidenti organi collegiali. - 1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.
2.  L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.".
L'art. 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Riduzione compensi agli organi. -  1. Le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.
2.  Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
3.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 240
"Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali il 7 ottobre 2008.
Trasmesso in Commissione "Affari istituzionali" (I) il 15 otto-bre 2008.
D.D.L. n. 85
"Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Bene-detto, Digiacomo, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano il 20 giugno 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 settembre 2008 (abbinato nella seduta n. 21 dell'11 novembre 2008).
D.D.L. n. 213
"Norme per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia regionale e per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali e provinciali".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fagone il 19 settembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 30 settembre 2008 (abbinato nella seduta n. 21 dell'11 novembre 2008).
D.D.L. n. 256
"Nuovi criteri per l'assegnazione dei seggi negli enti locali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: De Luca, Leanza N., Minardo, Federico il 17 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 29 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 21 dell'11 novembre 2008).
D.D.L. n. 278:
"Norme per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali e provinciali e per l'elezione diretta dei Presidenti dei consigli di circoscrizione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Pogliese, Marrocco, Caputo, Currenti, Falcone, Aricò, Buzzanca, Scilla, D'Asero, Cristaudo, Mineo, Mancuso, Limoli, Scammacca Della Bruca, Formica, Leontini, Vinciullo, Bosco, Campagna, Greco, Torregrossa, Gennuso il 30 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 12 novembre 2008 (abbinato nella seduta n. 22 del 19 novembre 2008).
D.D.L. n. 296
Riordino della composizione degli organi istituzionali degli enti locali, decentramento amministrativo e contenimento della spesa pubblica".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Faraone il 12 novembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 novembre 2008 (abbinato nella seduta n. 22 del 19 novembre 2008).
D.D.L. n. 299
"Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Arena, Fede-rico, Musotto, D'Antoni il 13 novembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 novembre 2008 (abbinato nella seduta n. 22 del 19 novembre 2008).
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 15 ottobre 2008.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute nn. 14 del 21 ottobre 2008, 15 del 28 ottobre 2008, 16 del 29 ottobre 2008, 20 del 6 novembre 2008, 21 dell'11 novembre 2008, 22 del 19 novembre 2008, 23 del 25 novembre 2008, 24 del 26 novembre 2008 e 25 del 27 novembre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 24 del 26 novembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 18 del 27 novembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 25 del 27 novembre 2008.
Relatore: Riccardo Minardo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 45 del 27 novembre 2008, n. 47 del 2 dicembre 2008.
Rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 121 quater del Regolamento interno, nella seduta d'Aula n. 47 del 2 dicembre 2008.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 28 del 4 dicembre 2008.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 50 del 4 dicembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 50 del 4 dicembre 2008.
(2008.50.3543)072
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