REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2008 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21.
Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Provvedimenti in favore dei consorzi fidi

1.  Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  E' disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli Assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato dell'industria.
3.  Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.
4.  La spesa di cui al comma 3 è a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalità dell'articolo 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, sentiti i Dirigenti generali dei Dipartimenti della cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

1.  Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:
"1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confidi.
1 bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento ditali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.
1ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia";
b)  dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:
"Art. 3bis - Promozione dei confidi - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai sensi della presente legge contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.
2.  I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.";
c)  al comma 1 dell'articolo 4, le parole "La controgaranzia è concessa ai confidi" sono sostituite con le parole "La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi";
d)  al comma 3 dell'articolo 4, la parola "comitato" è sostituita con le parole "dipartimento regionale finanze e credito";
e)  al comma 4 dell'articolo 4, le parole "comitato di gestione di cui al presente articolo" sono sostituite con le parole "dipartimento regionale finanze e credito";
f)  alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, le parole "del concorso al fondo rischi" sono sostituite dalle parole "di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale";
g)  dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:
"Art. 21bis - Misure per favorire i processi di fusione dei confidi - 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.
2.  I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla fusione sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 5, 5bis e 5ter.
3.  I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso delibera del competente organo amministrativo la volontà di avviare un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, che abbiano adottato analoga delibera.
4.  I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo, entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un confidi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 5, 5 bis e 5 ter.
5.  Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.";
h)  all'articolo 22, dopo il comma 3 bis, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.
3 quater. Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3 quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.
3 sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, valutati in 200 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 è altresì autorizzato, per le medesime finalità, l'utilizzo di parte delle risorse del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle risorse per gli interventi previsti per l'assistenza tecnica del P.O. FESR 2007-2013.".
Art. 3.
Imputazione delle risorse dei fondi rischi

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La relativa delibera è assunta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione

1.  Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l'acquisizione di liquidità anticipata sulle liste di carico di riscossione spontanea a mezzo ruolo, è istituito in loro favore un fondo di rotazione, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo restando che il massimo erogabile non può essere superiore al 35 per cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali anticipazioni già fruite sul medesimo carico da riscuotere.
3.  L'importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi legali maturati, è riversato in entrata del bilancio regionale dal soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell'anticipazione.
4.  Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.
6.  Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.
Art. 5.
Contributi ai soggetti incaricati della riscossione

1.  Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto interessi a carico degli enti medesimi, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può concedere, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli interessi passivi sopportati per la concessione delle predette anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di riferimento.
2.  I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle già erogate sul singolo carico posto in riscossione.
3.  La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalità di cui al presente articolo, è stabilita annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 6.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CIMINO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  DI MAURO 
Assessore regionale per l'industria  GIANNI 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", così dispone:
"Beneficiari. - 1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.
2.  Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti.".
-  Il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 reca "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ('de minimis')" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379.
Nota all'art. 1, comma 2:
La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, reca "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Finanziamento commesse e contributi in conto interessi. - 1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'àmbito del "de minimis":
a)  contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b)  finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali;
d)  finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7.".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Integrazione regionale fondi rischi. - 1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confidi.
1-bis.  I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.
1-ter.  Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia.
2.  In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
3.  Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:
a)  fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;
b)  per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:
1)  attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;
2)  patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.
4.  Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
5.  L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:





5-bis.  A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:





5-ter.  I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.







6.  I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.
7.  La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.
8.  Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.
9.  Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.
10.  Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.
11.  Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.".
Nota all'art. 2, comma 1, lett. c), d) ed e):
L'art. 4 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di garanzia. - 1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi. La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi.
2.  La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Alla gestione del fondo sovrintende un comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale e proposti dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a impartire le direttive necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all'eventuale ripartizione del fondo fra i diversi settori di attività economica. Il comitato è composto dal dirigente generale, o da un dirigente dallo stesso designato, dei dipartimenti regionali industria, cooperazione, pesca, interventi strutturali, bilancio e tesoro, finanze e credito e da un rappresentante della società affidataria che cura il servizio di segreteria del fondo. Il comitato è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria ed opera anche in assenza di tale designazione.
3.  La controgaranzia è deliberata dal dipartimento regionale finanze e credito ed è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi.
4.  Le operazioni di garanzia effettuate dal dipartimento regionale finanze e credito operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.
5.  Il comitato, su direttiva dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, può deliberare la partecipazione, mediante l'apporto di quote del fondo di garanzia regionale, alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.".
Nota all'art. 2, comma 1, lett. f):
L'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Statuti consorzi fidi. - 1. Gli statuti dei confidi ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:
a)  la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale;
b)  nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
c)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
d)  la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
e)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;
f)  l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.
2.  Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.
3.  I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 2, comma 1, lett. h):
L'art. 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norma finanziaria. - 1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.







2.  Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
3.  Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle risorse provenienti dal P.O.R. della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.
3-bis.  Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.
3-ter.  Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. - FESR 2007 -2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.
3-quater.  Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3-quinquies.  Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.
3-sexies.  Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, valutati in 200 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2- accantonamento 1004. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 è altresì autorizzata, per le medesime finalità, l'utilizzo di parte delle risorse del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle risorse per gli interventi previsti per l'assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.".
Nota all'art. 3, comma 1:
Il comma 134 delll'art. 1 della legge 12 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", così dispone:
"134.  Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2.  All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".
3.  Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4.  (Abrogato).
5.  Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6.  Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.
8.  Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
8-bis.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 259/A
"Iniziative a sostegno dei consorzi fidi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caputo Salvino, Colianni Paolo, Apprendi Giuseppe, Scilla Antonino, Adamo Giulia, Ardizzone Giovanni, Bosco Antonino, Corona Roberto, Donegani Michele, Falcone Marco, Marinello Vincenzo, Oddo Camillo, Ragusa Orazio, Vitrano Gaspare, Musotto Francesco il 21 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 27 ottobre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 33 del 28 ottobre e n. 37 del 4 novembre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato alla Commissione Bilancio (II) ed al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 37 del 4 novembre 2008.
Inviato alla Commissione "Bilancio" (II) il 5 novembre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 29 del 6 novembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 15 dell'11 novembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 43 del 19 novembre 2008.
Relatore: Apprendi.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 42 del 25 novembre 2008, 43 del 26 novembre 2008, 45 del 27 novembre 2008 e 48 del 3 dicembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 48 del 3-4 dicembre 2008.
(2008.50.3541)039
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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