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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 5 dicembre 2008. Sospensione parziale dei decreti 25 settembre 2008 e 17 ottobre 2008, relativi al calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008-31 gennaio 2009.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato con D.P. n. 36/S.6/S.G. del 1° marzo 2007;
Visto il proprio decreto n. 1837 del 25 settembre 2008 con gli allegati A e B, avente per oggetto "Calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008-31 gennaio 2009";
Visto il proprio decreto n. 2249 del 17 ottobre 2008 con gli allegati A e B, avente per oggetto "Correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008, concernente calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008-31 gennaio 2009";
Visto il ricorso giurisdizionale proposto presso il T.A.R. di Palermo da Legambiente, Comitato regionale siciliano onlus, Lav - Lega anti vivisezione onlus e Lega italiana protezione uccelli (L.I.P.U.) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del decreto 17 ottobre 2008, n. 2249 e del decreto 25 settembre 2008, n. 1837 in alcune parti;
Vista l'ordinanza n. 1373/2008 del T.A.R. Sicilia - sezione prima, di Palermo, con la quale si accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati sopra citati nella parte in cui:
"i) autorizza la caccia della lepre italica (lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna anche minimale forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto nel parere dell'INFS (lett. a del provvedimento impugnato sub. 3 del ricorso in epigrafe); ii) autorizza la caccia della beccaccia (scolopax rusticola) per 3 mesi consecutivi dall'1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere INFS (lett. b del provvedimento impugnato sub. 3); iii) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalla principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come previsto dall'art. 21, legge regionale n. 33/97 (lett. d del provvedimento impugnato sub. 3).";
Considerata la necessità di dare immediata esecuzione alla sopracitata ordinanza del T.A.R. del 2 dicembre 2008;
Considerato, altresì, che l'attività venatoria alla lepre italica (lepus corsicanus) si è già conclusa il 23 novembre 2008 (lett. f), art. 1, del decreto 25 settembre 2008, n. 1837, e che pertanto non occorre provvedere ad alcuna modifica dei provvedimenti impugnati;
Decreta:
Art. 1
In esecuzione dell'ordinanza 2 dicembre 2008 citata in premessa, è sospeso il decreto n. 2249 del 17 ottobre 2008 di modifica del precedente decreto n. 1837 del 25 settembre 2008, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui: a) autorizza la caccia della lepre italica (lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna anche minimale forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto nel parere dell'INFS (lett. a del provvedimento impugnato sub. 3 del ricorso in epigrafe); b) autorizza la caccia della beccaccia (scolopax rusticola) per 3 mesi consecutivi dall'1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere INFS (lett. b del provvedimento impugnato sub. 3); c) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come previsto dall'art. 21, legge regionale n. 33/97 (lett. d del provvedimento impugnato sub. 3).
Art. 2
A parziale modifica della lett. h) dell'art. 1 del decreto n. 1837 del 25 settembre 2008 l'attività venatoria alla beccaccia (scolopax rusticola) è consentita fino al 31 dicembre 2008.
Art. 3
L'attività venatoria non è consentita nelle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Palermo, 5 dicembre 2008.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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