REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2008 - N. 57
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 23 ottobre 2008.
Approvazione dello schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitato paritetico territoriale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008;
Visto l'art. 3, commi 5 e 6 della legge 21 agosto 2007, n. 20, con il quale viene disposto che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici provveda ad emanare un apposito schema tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante ed i corrispondenti organismi paritetici territoriali, e viene disposto, altresì, che la spesa relativa trovi copertura con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2 capitolo 272513;
Visto il decreto n. 142 del 5 marzo 2008, con il quale l'Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale ha istituito il nuovo capitolo di spesa 272524 per le attribuzioni di cui al decreto legislativo n. 626/94, art. 24, decreto legislativo n. 494/96, decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20 e le variazioni dell'U.P.B. 4.2.1.4.2 per le entrate derivanti dai ribassi da destinare alle finalità previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;
Visto il decreto 5 marzo 2008, con il quale vengono stabiliti i servizi che il comitato paritetico territoriale deve erogare e le quote percentuali ad esso spettanti derivanti dalle economie dei ribassi d'asta delle opere pubbliche appaltate;
Visto il verbale di riunione del 17 luglio 2008, con il quale vengono adottate delle integrazioni allo schema tipo di convenzione tra le stazioni appaltanti e il C.P.T. in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;
Visti i promemoria n. 863 del 31 luglio 2008 e n. 933 del 27 agosto 2008, con i quali è stata sottoposta per le determinazioni dell'Assessore, per il tramite del dirigente generale, la convenzione tipo tra le stazioni appaltanti e il C.P.T.;
Visto lo schema di convenzione tipo "Stazioni appaltanti-C.P.T.", nella stesura definitiva, concordata con gli organismi paritetici territoriali ANCE e le rappresentanze sindacali e con le lievi modifiche scaturite concordate tra l'ufficio di Gabinetto dell'Assessore per i lavori pubblici e il coordinatore tecnico regionale dei C.P.T. della Sicilia, ammessa al protocollo n. 54072 del 27 agosto 2008 dell'Area IV interdipartimentale;
Considerato che occorre procedere ad approvare la convenzione tra stazioni appaltanti e comitato paritetico territoriale in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;

Decreta:


Art. 1

E' approvato lo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti ed il comitato paritetico territoriale in attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale lavori pubblici per il visto di competenza.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente alla convenzione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2008.
  BELLOMO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 10 novembre 2008 al n. 846.
Allegato
CONVENZIONE TIPO
Stazioni appaltanti - CPT
(ex art. 3 legge Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 20)

L'anno ........................................................... , il mese ......................................, il giorno ................., presso la sede del ........................................................... sito in .......................................................................................
tra,

da una parte

........................................................... , in seguito stazione appaltante, rappresentata da ........................................................... ed ivi domiciliato per la carica,

dall'altra parte

........................................................... , in seguito CPT di ........................................................... , rappresentato dal Presidente pro-tempore ........................................................... ed ivi domiciliato per la carica,

Visto

-  l'art. 117 della Carta costituzionale della Repubblica italiana come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
-  lo Statuto della Regione siciliana;
-  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza) che sostituisce il decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed il decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
-  la legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni come introdotta in Sicilia dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
-  la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
-  il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;

Premesso

-  che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 21 agosto 2007 la legge regionale n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;
-  che l'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
-  che l'art. 3, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del decreto legislativo n. 81/2008, l'organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2, comma 1, lett. ee) e dall'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008;
-  che il CPT di ............................................................................... è individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
-  che l'art. 90, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del predetto decreto legislativo;

Considerato

-  che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio ai contenuti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dalle direttive comunitarie nn.2004/17/CE e 2004/18/CE;
tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le parti si stipula e si conviene quanto segue


Art. 1
Scopo della convenzione

Lo scopo della convenzione è quello di:
1)  migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2)  prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3)  divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l'informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;
4)  promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lett. a) del decreto 5 marzo 2008.

Art. 2
Attività in convenzione

Le attività disciplinate dalla presente convenzione che si svolgeranno previo nulla osta del dipartimento regionale lavori pubblici, giusto ultimo periodo del presente articolo, sono:
1)  informazione e formazione, ai sensi degli artt. 36 e 37, commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, a tutti i lavoratori operanti in cantiere, compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di ..................................................... anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale eventualmente multilingue e avrà durata di almeno 8 ore;
2)  assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT di .............................................. con frequenza di almeno una visita ogni sei mesi di lavoro o frazione di esso;
3)  aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione appaltante ed in sinergia con l'area IV interdipartimentale del dipartimento regionale dei lavori pubblici della Regione Sicilia per le attività di coordinamento predisposizione programmi e conseguenti autorizzazioni.
Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.
Le medesime attività in convenzione devono essere avviate solo dopo che la stazione appaltante, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) del decreto assessoriale 5 marzo 2008 ed attivate le procedure della lett. e) del citato decreto.

Art. 3
Doveri ed obblighi della stazione appaltante

La stazione appaltante, anche attraverso il responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:
1)  rendere parte integrante dei contratti di appalto e dei vari disciplinari di incarico a liberi professionisti la presente convenzione;
2)  comunicare tempestivamente al dipartimento regionale lavori pubblici e, per conoscenza, al CPT di ..............................................................., l'inizio dei lavori di ogni opera appaltata, con indicazione del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria, nonché in corso d'opera le sue eventuali sospensioni e l'ultimazione dei lavori;
3)  trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
a)  responsabile unico del procedimento;
b)  direttore dei lavori;
c)  impresa appaltatrice e suo legale rappresentante;
d)  imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera;
e)  coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
4)  inviare, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, al dipartimento regionale lavori pubblici una copia della quietanza d'entrata mod. 121/T rilasciata dall'istituto cassiere relativa allo specifico versamento della quota di cui alla lett. b) del decreto 5 marzo 2008 inerente ogni opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di ........................................................... .

Art. 4
Doveri ed obblighi del CPT

Il CPT di ........................................................... , ricevute le comunicazioni di cui al precedente art. 3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:
1)  concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente convenzione;
2)  comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3)  consegnare alla stazione appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al direttore dei lavori e all'impresa esecutrice:
a)il verbale di avvenuta informazione e formazione contenente le generalità e la firma dei lavoratori che hanno fruito del servizio;
b)il report dell'attività di consulenza della visita tecnica effettuata in cantiere.
Nell'esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica.

Art. 5
Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga a consentire al CPT di ........................................................... l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.
A tal fine comunicherà al medesimo CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto

Art. 6
Rendicontazione

La stazione appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alle lett. a) e b) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di ........................................................... tramite il RUP, l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.
Tale attestazione è valevole quale nulla osta per il competente Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento regionale lavori pubblici per i successivi adempimenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2007.
Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Art. 7
Clausola di bonario componimento per la definizione delle controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalla parti e, in subordine, da una commissione.
La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal dirigente preposto della stazione appaltante e dal presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di presidente, dal dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici.

Art. 8
Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la stazione appaltante ........................................................... .
Per il CPT di ........................................................... .
(2008.48.3459)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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